IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 11 marzo 2014, n. 23, recante delega al Governo per un sistema fiscale piu' equo, trasparente ed
orientato alla crescita;
Visto in particolare l'articolo 1 della predetta legge n. 23 del 2014, a mente del quale i decreti legislativi
sono adottati nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 3 e 53, nonche' del diritto
dell'Unione europea e di quelli dello statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n.
212;
Visto in particolare l'articolo 7 della predetta legge n. 23 del 2014, che nel delegare il Governo alla adozione
di decreti legislativi in materia di semplificazione stabilisce che questi debbano essere orientati, fra
l'altro, alla revisione degli adempimenti, con particolare riferimento a quelli superflui o che diano luogo a
duplicazioni, ovvero a quelli che risultino di scarsa utilita' per l'Amministrazione finanziaria ai fini della
attivita' di controllo o di accertamento, o comunque non conformi al principio di proporzionalita', nonche' alla
revisione delle funzioni dei centri di assistenza fiscale, i quali debbono fornire adeguate garanzie di
idoneita' tecnico-organizzative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 2014;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere
finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Ritenuto di non conformarsi integralmente ai pareri espressi pareri in data 7 agosto 2014 dalla VI Commissione
Finanze della Camera dei deputati ed in data 1° agosto 2014 della VI Commissione Finanze e Tesoro del Senato
della Repubblica;
Visto l'articolo 1, comma 7, della citata legge n. 23 del 2014, secondo cui qualora il Governo non intenda
conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 settembre 2014;
Acquisiti i pareri della VI Commissione Finanze e Tesoro del Senato della Repubblica, e della VI Commissione
Finanze della Camera dei deputati espressi nei termini di cui all'articolo 1, comma 7, della citata legge n. 23
del 2014;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2014;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Dichiarazione dei redditi precompilata
1. A decorrere dal 2015, in via sperimentale, l'Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili
in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni di
cui all'articolo 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, rende
disponibile telematicamente, entro il 15 aprile di ciascun anno, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e
assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle
indennita' percepite dai membri del Parlamento europeo, i) ed l), del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la dichiarazione precompilata relativa
ai redditi prodotti nell'anno precedente, che puo' essere accettata o modificata.
2. L'Agenzia delle entrate, mediante un'apposita unita' di monitoraggio, riceve e gestisce i dati dei flussi
informativi utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata verificandone la completezza, la
qualita' e la tempestivita' della trasmissione, anche con l'obiettivo di realizzare progressivamente un sistema
di precompilazione di tutti i dati della dichiarazione di cui al comma 1.
3. La dichiarazione precompilata e' resa disponibile direttamente al contribuente, mediante i servizi telematici
dell'Agenzia delle entrate o, conferendo apposita delega, tramite il proprio sostituto d'imposta che presta
assistenza fiscale ovvero tramite un centro di assistenza fiscale di cui all'articolo 32, comma 1, lettere d),
e) ed f), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o un iscritto nell'albo dei consulenti del lavoro o in
quello dei dottori commercialisti e degli esperti contabili abilitati allo svolgimento dell'assistenza fiscale.
Per lo svolgimento dell'attivita' di assistenza fiscale, per quanto non previsto dagli articoli da 2 a 6, si
applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e dal relativo decreto del
Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, nonche' dall'articolo 51-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate, sentita l'Autorita' Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate
le modalita' tecniche per consentire al contribuente o agli altri soggetti autorizzati di accedere alla
dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate sono altresi' individuati eventuali sistemi alternativi per rendere
disponibile al contribuente la propria dichiarazione precompilata.
4. Resta ferma la possibilita' di presentare la dichiarazione dei redditi autonomamente compilata con le
modalita' ordinarie. In caso di presentazione della dichiarazione dei redditi con le modalita' di cui
all'articolo 13 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, ad un centro di assistenza
fiscale o a un professionista di cui al comma 3, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5, comma 3, e
6 del presente decreto.
Art. 2
Trasmissione all'Agenzia delle entrate delle certificazioni da parte dei sostituti d'imposta
1. Nel decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, all'articolo 4, dopo il comma
6-quater, e' aggiunto il seguente: «6-quinquies. Le certificazioni di cui al comma 6-ter sono trasmesse in via
telematica all'Agenzia delle entrate entro il 7 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori
sono stati corrisposti Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di cento euro in
deroga a quanto previsto dall'articolo 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Nei casi di errata
trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione
e' effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel primo periodo.».
2. Nell'articolo 16, comma 4-bis, lettera b), del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, le
parole: «entro il 31 marzo dell'anno di invio delle comunicazioni da parte dei CAF ed ha valore fino alla data
di revoca;» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 7 marzo dell'anno di invio delle comunicazioni da parte
dei CAF unitamente alle certificazioni di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della
Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono
individuati i termini e le modalita' per la variazione delle scelte da parte dei sostituti d'imposta;».
Art. 3
Trasmissione all'Agenzia delle entrate da parte di soggetti terzi di dati relativi a oneri e spese sostenute dai
contribuenti
1. All'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 25 e' sostituito dal seguente:
«25. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate nonche' dei
controlli sugli oneri deducibili e sugli oneri detraibili, i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, le
imprese assicuratrici, gli enti previdenziali, le forme pensionistiche complementari, trasmettono, entro il 28
febbraio di ciascun anno all'Agenzia dell'entrate, per tutti i soggetti del rapporto, una comunicazione
contenente i dati dei seguenti oneri corrisposti nell'anno precedente:
a) quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;
b) premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni;
c) contributi previdenziali ed assistenziali;
d) contributi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-bis), del testo unico delle imposte sui redditi di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»;
b) nel comma 26 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le modalita' e il contenuto della trasmissione sono
definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. In caso di omessa, tardiva o errata
trasmissione dei dati di cui al comma 25 si applica la sanzione di cento euro per ogni comunicazione in deroga a
quanto previsto dall'articolo 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Nei casi di errata
comunicazione dei dati, la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti e' effettuata entro i
cinque giorni successivi alla scadenza di cui al comma 25, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia
delle entrate, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione stessa.».
2. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, l'Agenzia delle entrate puo' utilizzare i dati di
cui all'articolo 50, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326.
3. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, le aziende sanitarie locali, le aziende
ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie,
pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni
di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione
dei servizi sanitari e gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, inviano al Sistema
tessera sanitaria, secondo le modalita' previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo
2008, attuativo dell'articolo 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, i dati relativi alle
prestazioni erogate nel 2015 ad esclusione di quelle gia' previste nel comma 2, ai fini della loro messa a
disposizione dell'Agenzia delle entrate. Le specifiche tecniche e le modalita' operative relative alla
trasmissione telematica dei dati, sono rese disponibili sul sito internet del Sistema tessera sanitaria.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i termini e le modalita' per la
trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal
reddito o detrazioni dall'imposta diverse da quelle indicate nei commi 1, 2 e 3.
5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'Autorita' garante per la protezione dei
dati personali, sono stabilite le modalita' tecniche di utilizzo dei dati di cui ai commi 2 e 3.
6. L'Agenzia delle entrate effettua controlli sulla correttezza dei dati trasmessi dai soggetti terzi con i
poteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Art. 4
Accettazione e modifica della dichiarazione precompilata
1. La dichiarazione precompilata relativa al periodo d'imposta precedente puo' essere accettata ovvero
modificata dal contribuente.
2. Al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, comma 1:
1) alla lettera a), le parole: «entro il mese di aprile» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 7 luglio»;
2) alla lettera b), le parole: «entro il mese di maggio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 7 luglio»;
b) all'articolo 16, comma 1:
1) alla lettera a) e alla lettera c), le parole: «entro il 30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il
7 luglio»;
2) alla lettera b), le parole: «entro il 15 giugno di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «prima della
trasmissione della dichiarazione e comunque entro il 7 luglio»;
c) all'articolo 17, comma 1:
1) alla lettera b), le parole: «entro il 31 maggio di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «prima della
trasmissione della dichiarazione e comunque entro il 7 luglio»;
2) alla lettera c) le parole: «entro il 30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 7 luglio».
3. La dichiarazione precompilata e' presentata entro il termine di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a) e
b), del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164:
a) all'Agenzia delle entrate direttamente in via telematica;
b) al sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale;
c) a un CAF o a un professionista indicati nell'articolo 1, presentando anche la relativa documentazione.
L'attivita' di verifica di conformita' e' effettuata, ai sensi della lettera c) del comma 3 dell'articolo 34 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sui dati della dichiarazione compresi quelli forniti con la
dichiarazione precompilata e comporta assunzione di responsabilita' ai fini di quanto previsto dall'articolo 6,
comma 1.
4. La dichiarazione precompilata relativa al periodo d'imposta precedente e' presentata dai soggetti di cui
all'articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, entro il 7 luglio, con le modalita' indicate alle lettere a) e c) del comma 3. Se dalla
dichiarazione emerge un debito, il pagamento deve comunque essere effettuato con le modalita' ed entro i termini
previsti per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
5. In presenza dei requisiti indicati nell'articolo 13, comma 4, del decreto del Ministro delle finanze 31
maggio 1999, n. 164, i coniugi possono congiungere le proprie dichiarazioni in sede di accettazione o modifica.
In caso di dichiarazione precompilata messa a disposizione di uno solo dei coniugi, puo' essere presentata
dichiarazione congiunta a un CAF o a un professionista ovvero al sostituto d'imposta indicati nell'articolo 1.
6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati sistemi alternativi di
accettazione o modifica da parte del contribuente della dichiarazione precompilata.
7. I termini di cui all'articolo 2, comma 2, nonche' quelli di cui al presente articolo, commi da 2 a 4, possono
essere modificati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
8. I commi 103 e 104 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati con effetto per le
dichiarazioni dei redditi presentate a decorrere dall'anno 2015, relative al periodo d'imposta 2014.
Art. 5
Limiti ai poteri di controllo
1. Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, direttamente ovvero tramite il sostituto
d'imposta che presta l'assistenza fiscale, senza modifiche non si effettua il controllo:
a) formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi di
cui all'articolo 3. Su tali dati resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che
danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni;
b) di cui all'articolo 1, comma 586, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. Nel caso di presentazione, direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza
fiscale, della dichiarazione precompilata con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o
dell'imposta, non operano le esclusioni dal controllo di cui al comma 1, lettera a).
3. Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, anche con modifiche, effettuata mediante CAF o
professionista, il controllo formale e' effettuato nei confronti del CAF o del professionista, anche con
riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata.
Resta fermo il controllo nei confronti del contribuente della sussistenza delle condizioni soggettive che danno
diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.
Art. 6
Visto di conformita'
1. Nell'articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, lettera a), dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «Salvo il caso di presentazione di
dichiarazione rettificativa, se il visto infedele e' relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le
modalita' di cui all'articolo 13, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, i soggetti indicati
nell'articolo 35 sono tenuti nei confronti dello Stato o del diverso ente impositore al pagamento di una somma
pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente ai
sensi dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sempre che il
visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Costituiscono
titolo per la riscossione mediante ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, le comunicazioni con le quali sono richieste le somme di cui al periodo precedente. Eventuali controversie
sono devolute alla giurisdizione tributaria. Se entro il 10 novembre dell'anno in cui la violazione e' stata
commessa il CAF o il professionista trasmette una dichiarazione rettificativa del contribuente ovvero, se il
contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, trasmette una comunicazione dei dati relativi alla
rettifica il cui contenuto e' definito con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, la somma
dovuta e' pari all'importo della sola sanzione. La sanzione e' ridotta nella misura prevista dall'articolo 13,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se il versamento e' effettuato entro la
stessa data del 10 novembre.»;
b) nel comma 1, dopo la lettera a), sono inserite le seguenti:
«a-bis) se il visto infedele e' relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalita' di cui
all'articolo 13, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, non si applica la sanzione amministrativa di
cui al primo periodo della lettera a);
a-ter) nell'ipotesi di dichiarazione rettificativa di cui al comma 1, lettera a), il contribuente e' tenuto al
versamento della maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi.».
2. Nel decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 6, comma 1, le parole: «due miliardi di lire» sono sostituite dalle seguenti: «tre milioni di
euro» e dopo le parole: «provocati dall'assistenza fiscale prestata» sono aggiunte le seguenti: «e al bilancio
dello Stato o del diverso ente impositore le somme di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241»;
b) nell'articolo 22, comma 1, le parole: «due miliardi di lire» sono sostituite dalle seguenti: «tre milioni di
euro» e dopo le parole: «provocati dall'attivita' prestata» sono aggiunte le seguenti: «e al bilancio dello
Stato o del diverso ente impositore le somme di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a) del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241»;
c) nell'articolo 26, il comma 3-bis e' sostituito dal seguente: «3-bis. Ai fini della verifica del visto di
conformita', entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di trasmissione della dichiarazione,
l'Agenzia delle entrate trasmette in via telematica le richieste di documenti e di chiarimenti relative alle
dichiarazioni di cui all'articolo 13 al centro di assistenza fiscale e al responsabile dell'assistenza fiscale o
al professionista che ha rilasciato il visto di conformita', per la trasmissione in via telematica all'Agenzia
delle entrate entro sessanta giorni della documentazione e dei chiarimenti richiesti.»;
d) dopo il comma 3-bis, sono aggiunti i seguenti:
«3-ter. L'esito del controllo di cui al comma 3-bis, e' comunicato in via telematica al centro di assistenza
fiscale e al responsabile dell'assistenza fiscale o al professionista con l'indicazione dei motivi che hanno
dato luogo alla rettifica dei dati contenuti nella dichiarazione per consentire anche la segnalazione di
eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo del visto di conformita'
entro i sessanta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.
3-quater. Le somme che risultano dovute a seguito dei controlli di cui al comma 3-bis, possono essere pagate
entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dal comma 3-ter, con le modalita' indicate
nell'articolo 19, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In tal caso, l'ammontare delle somme dovute e'
pari all'imposta, agli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione
della comunicazione e alla sanzione di cui all'articolo 13, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,
ridotta a due terzi. Per la riscossione coattiva delle somme si applicano le disposizioni previste dal decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con riferimento alle somme dovute ai sensi
dell'articolo 36-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.».
3. Le disposizioni di cui all'articolo 26 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, come
modificate dal comma 2, si applicano a decorrere dall'assistenza fiscale prestata nel 2015. Per l'attivita' di
assistenza fiscale prestata fino al 31 dicembre 2014, continuano ad applicarsi le disposizioni del menzionato
articolo 26 nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dallo stesso comma 2.
Art. 7
Modifica compensi
1. All'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il primo periodo e' soppresso.
2. All'articolo 18 del decreto 31 maggio 1999, n. 164, il comma 1 e' abrogato.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 novembre 2014, sono
rimodulate, senza incremento di oneri per il bilancio dello Stato e per i contribuenti che presentano la
dichiarazione secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, lettere a) e b), le misure dei compensi previste
dall'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tenendo conto dei diversi adempimenti
posti a carico dei CAF e dei professionisti di cui all'articolo 1. Le nuove misure dei compensi trovano
applicazione a partire dall'assistenza fiscale prestata nel 2015.
Art. 8
Semplificazioni in materia di addizionali comunali e regionali all'Irpef
1. All'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della semplificazione delle dichiarazioni e
delle funzioni dei sostituti d'imposta e dei centri di assistenza fiscale nonche' degli altri intermediari, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad inviare, ai fini della pubblicazione sul
sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, entro il 31
gennaio dell'anno a cui l'addizionale si riferisce, i dati contenuti nei provvedimenti di variazione
dell'addizionale regionale, individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di natura non
regolamentare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano. Il mancato inserimento nel suddetto sito informatico dei dati rilevanti ai fini della
determinazione dell'addizionale comporta l'inapplicabilita' di sanzioni e di interessi.»;
b) al comma 5 le parole: «31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa ovvero relativamente ai
redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati a questi alla regione in cui il sostituito ha il domicilio
fiscale all'atto della effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi» sono sostituite
dalle seguenti: «1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa».
2. All'articolo 1, comma 4, ultimo periodo, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, le parole: «salvo
che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 20 dicembre precedente l'anno di riferimento» sono
soppresse.
3. Ai fini della semplificazione delle dichiarazioni e delle funzioni dei sostituti d'imposta e dei centri di
assistenza fiscale nonche' degli altri intermediari, i comuni, contestualmente all'invio dei regolamenti e delle
delibere relative all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono tenuti ad
inviare, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del
federalismo fiscale, ai fini della pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, i dati contenuti nei suddetti regolamenti e delibere individuati
con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, sentita la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali. Restano ferme le disposizioni in ordine alla pubblicazione dei regolamenti e
delle delibere che devono essere inseriti nella predetta sezione del Portale esclusivamente per via telematica.
4. In sede di prima applicazione i decreti di cui al comma 1, lettera a), e al comma 3 sono emanati entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 9
Disposizioni di attuazione e finali
1. Con uno o piu' provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati i termini e le
modalita' applicative delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 8.
2. Alle funzioni previste dagli articoli da 1 a 8, l'Agenzia delle entrate provvede con le risorse umane,
strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 10
Spese di vitto e alloggio dei professionisti
1. All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Le prestazioni alberghiere
e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi
in natura per il professionista.». La disposizione di cui al periodo precedente si applica a decorrere dal
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015.
Art. 11
Dichiarazione di successione: esoneri e documenti da allegare
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni di cui al decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 28:
1) al comma 6, dopo le parole: «diverso da quelli indicati all'articolo 13, comma 4,» sono inserite le seguenti:
«e dall'erogazione di rimborsi fiscali»;
2) al comma 7, le parole: «a lire cinquanta milioni» sono sostituite dalle seguenti: «a euro centomila»;
b) all'articolo 30, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
«3-bis. I documenti di cui alle lettere c), d), g), h) e i) possono essere sostituiti anche da copie non
autentiche con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' di cui all'articolo 47, del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che le stesse costituiscono copie degli
originali. Resta salva la facolta' dell'Agenzia delle entrate di richiedere i documenti in originale o in copia
autentica.»;
c) all'articolo 33, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' dei rimborsi fiscali di cui
allo stesso articolo 28, comma 6, erogati successivamente alla presentazione della dichiarazione di
successione».
Art. 12
Abrogazione della comunicazione all'Agenzia delle entrate per i lavori che proseguono per piu' periodi di
imposta ammessi alla detrazione IRPEF delle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici
1. Il comma 6 dell'articolo 29 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' abrogato.
Art. 13
Esecuzione dei rimborsi IVA
1. L'articolo 38-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' sostituito dal
seguente:
«Art. 38-bis (Esecuzione dei rimborsi). - 1. I rimborsi previsti nell'articolo 30 sono eseguiti, su richiesta
fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione. Sulle somme
rimborsate si applicano gli interessi in ragione del 2 per cento annuo, con decorrenza dal novantesimo giorno
successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione, non computando il periodo intercorrente tra la
data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi quindici giorni.
2. Il contribuente puo' ottenere il rimborso in relazione a periodi inferiori all'anno nelle ipotesi di cui alle
lettere a), b) ed e) del secondo comma dell'articolo 30, nonche' nelle ipotesi di cui alla lettera c) del
medesimo secondo comma quando effettua acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare
superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi
imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, e nelle ipotesi di cui alla lettera d) del secondo comma
del citato articolo 30 quando effettua, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello
Stato, per un importo superiore al 50 per cento dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate, prestazioni di
lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di
intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di
intermediazione, ovvero prestazioni di servizi di cui all'articolo 19, comma 3, lettera a-bis).
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, i rimborsi di ammontare superiore a 15.000 euro sono eseguiti previa
presentazione della relativa dichiarazione o istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso recante il
visto di conformita' o la sottoscrizione alternativa di cui all'articolo 10, comma 7, primo e secondo periodo,
del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Alla
dichiarazione o istanza e' allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', a norma dell'articolo
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la sussistenza delle
seguenti condizioni in relazione alle caratteristiche soggettive del contribuente:
a) il patrimonio netto non e' diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di
oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili non si e' ridotta, rispetto alle risultanze contabili
dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione
dell'attivita' esercitata; l'attivita' stessa non e' cessata ne' si e' ridotta per effetto di cessioni di
aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;
b) non risultano cedute, se la richiesta di rimborso e' presentata da societa' di capitali non quotate nei
mercati regolamentati, nell'anno precedente la richiesta, azioni o quote della societa' stessa per un ammontare
superiore al 50 per cento del capitale sociale;
c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.
4. Sono eseguiti previa prestazione della garanzia di cui al comma 5 i rimborsi di ammontare superiore a 15.000
euro quando richiesti:
a) da soggetti passivi che esercitano un'attivita' d'impresa da meno di due anni diversi dalle imprese start-up
innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
b) da soggetti passivi ai quali, nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi
di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e
quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:
1) al 10 per cento degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro;
2) al 5 per cento degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro;
3) all'1 per cento degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro, se gli importi dichiarati superano
1.500.000 euro;
c) da soggetti passivi che nelle ipotesi di cui al comma 3, presentano la dichiarazione o istanza da cui emerge
il credito richiesto a rimborso priva del visto di conformita' o della sottoscrizione alternativa, o non
presentano la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta';
d) da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della cessazione
dell'attivita'.
5. La garanzia di cui al comma 4 e' prestata per una durata pari a tre anni dall'esecuzione del rimborso,
ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento, sotto forma di cauzione in
titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero di fideiussione rilasciata da una banca o da
una impresa commerciale che a giudizio dell'Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilita'
ovvero di polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione. Per le piccole e medie imprese,
definite secondo i criteri stabiliti dal decreto del 18 aprile 2005 del Ministro delle attivita' produttive,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 2005, n. 238, dette garanzie possono essere prestate anche dai
consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317,
iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Per i gruppi di
societa', con patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 250 milioni di euro, la garanzia puo'
essere prestata mediante la diretta assunzione da parte della societa' capogruppo o controllante di cui
all'articolo 2359 del codice civile della obbligazione di integrale restituzione della somma da rimborsare,
comprensiva dei relativi interessi, all'Amministrazione finanziaria, anche in caso di cessione della
partecipazione nella societa' controllata o collegata. In ogni caso la societa' capogruppo o controllante deve
comunicare in anticipo all'Amministrazione finanziaria l'intendimento di cedere la partecipazione nella societa'
controllata o collegata. La garanzia concerne anche crediti relativi ad annualita' precedenti maturati nel
periodo di validita' della garanzia stessa.
6. Relativamente alla dichiarazione da cui emerge il credito richiesto a rimborso non e' obbligatoria
l'apposizione del visto di conformita' o la sottoscrizione alternativa previsti dal comma 3 quando e' prestata
la garanzia di cui al comma 5.
7. Ai rimborsi di cui al presente articolo e al pagamento degli interessi provvede il competente ufficio
dell'Agenzia delle entrate. Ai rimborsi si provvede con gli stanziamenti di bilancio.
8. Nel caso in cui nel periodo relativo al rimborso sia stato constatato uno dei reati di cui agli articoli 2 e
8 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, l'esecuzione dei rimborsi di cui al presente articolo e'
sospesa, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta indicata nelle fatture o in altri documenti
illecitamente emessi od utilizzati, fino alla definizione del relativo procedimento penale.
9. Se successivamente al rimborso o alla compensazione viene notificato avviso di rettifica o accertamento il
contribuente, entro sessanta giorni, versa all'ufficio le somme che in base all'avviso stesso risultano
indebitamente rimborsate o compensate, oltre agli interessi del 2 per cento annuo dalla data del rimborso o
della compensazione, a meno che non presti la garanzia prevista nel comma 5 fino a quando l'accertamento sia
divenuto definitivo.
10. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate, anche progressivamente, in
relazione all'attivita' esercitata ed alle tipologie di operazioni effettuate, le categorie di contribuenti per
i quali i rimborsi di cui al presente articolo sono eseguiti in via prioritaria.
11. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le ulteriori modalita' e termini
per l'esecuzione dei rimborsi di cui al presente articolo, inclusi quelli per la richiesta dei rimborsi relativi
a periodi inferiori all'anno e per la loro esecuzione.».
Art. 14
Rimborso dei crediti d'imposta e degli interessi in conto fiscale
1. All'articolo 78, comma 33, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente l'esecuzione dei rimborsi da
parte degli agenti della riscossione, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) l'erogazione del rimborso e' effettuata entro sessanta giorni sulla base di apposita richiesta, sottoscritta
dal contribuente ed attestante il diritto al rimborso, ovvero entro 20 giorni dalla ricezione di apposita
comunicazione dell'ufficio competente e contestualmente all'erogazione del rimborso sono liquidati ed erogati
gli interessi nella misura determinata dalle specifiche leggi in materia;».
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai rimborsi erogati a partire dal 1° gennaio 2015.
Art. 15
Compensazione dei rimborsi da assistenza
1. Al fine di favorire la trasparenza e semplificare le operazioni poste in essere dai sostituti d'imposta, a
decorrere dal 1° gennaio 2015:
a) le somme rimborsate ai percipienti sulla base dei prospetti di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e
dei risultati contabili trasmessi dai CAF e dai professionisti abilitati sono compensate dai sostituti d'imposta
esclusivamente con le modalita' di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel mese
successivo a quello in cui e' stato effettuato il rimborso, nei limiti previsti dall'articolo 37, comma 4, dello
stesso decreto legislativo n. 241 del 1997. Dette somme non concorrono alla determinazione del limite di cui
all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
b) in deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997 le eccedenze
di versamento di ritenute e di imposte sostitutive sono scomputate dai successivi versamenti esclusivamente con
le modalita' di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Dette somme non concorrono
alla determinazione del limite di cui all'articolo 34, comma 1, della legge n. 388 del 2000 fermo restando
quanto previsto dall'articolo 1, commi da 2 a 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997,
n. 445;
c) nell'articolo 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445, sono apportate le
seguenti modificazioni:
1) il comma 1 e' abrogato;
2) nel comma 4, le parole: «che non trova capienza nelle ritenute da versare nel periodo d'imposta successivo
o», sono soppresse.
Art. 16
Razionalizzazione comunicazioni dell'esercizio di opzione
1. All'articolo 115, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «entro il primo dei tre esercizi sociali predetti, secondo le
modalita' indicate in un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate» sono sostituite dalle seguenti:
«con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione».
2. All'articolo 119, comma 1, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «entro il sedicesimo giorno del sesto mese
successivo alla chiusura del periodo d'imposta precedente al primo esercizio cui si riferisce l'esercizio
dell'opzione stessa secondo le modalita' previste dal decreto di cui all'articolo 129» sono sostituite dalle
seguenti: «con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare
l'opzione».
3. All'articolo 155, comma 1, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «entro tre mesi dall'inizio del periodo
d'imposta a partire dal quale intende fruirne con le modalita' di cui al decreto previsto dall'articolo 161»
sono sostituite dalle seguenti: «con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si
intende esercitare l'opzione».
4. All'articolo 5-bis, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole:
«le modalita' e nei termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare
entro il 31 marzo 2008.», sono sostituite dalle seguenti: «con la dichiarazione IRAP presentata nel periodo
d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione.».
5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2014.
Art. 17
Razionalizzazione delle modalita' di presentazione e dei termini di versamento nelle ipotesi di operazioni
straordinarie poste in essere da societa' di persone
1. All'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, e successive modificazioni, le parole: «relativamente ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,» sono
soppresse.
2. All'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e successive
modificazioni, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «1. Il versamento del saldo dovuto con riferimento
alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell'imposta regionale sulle attivita' produttive da parte delle
persone fisiche, e delle societa' o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, compresa quella unificata,
e' effettuato entro il 16 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa; le societa' o
associazioni di cui all'articolo 5 del citato testo unico delle imposte sui redditi, nelle ipotesi di cui agli
articoli 5 e 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, effettuano i predetti
versamenti entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della
dichiarazione.».
Art. 18
Societa' in perdita sistematica
1. All'articolo 2, comma 36-decies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «tre» e «quarto» sono sostituite rispettivamente dalle
seguenti: «cinque» e «sesto».
2. All'articolo 2, comma 36-undecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, la parola: «due» e' sostituita dalla seguente: «quattro».
3. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni contenute nei commi 1
e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 19
Semplificazione delle dichiarazioni delle societa' o enti che non hanno la sede legale o amministrativa nel
territorio dello Stato
1. Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, e' abrogato.
Art. 20
Comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati contenuti nelle lettere d'intento
1. All'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «consegnata o spedita al fornitore o prestatore, ovvero presentata in dogana» sono sostituite
dalle seguenti: «trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica.
La dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate, sara'
consegnata al fornitore o prestatore, ovvero in dogana. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente
disposizione, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la banca
dati delle dichiarazioni d'intento per dispensare dalla consegna in dogana della copia cartacea delle predette
dichiarazioni e delle ricevute di presentazione.»;
b) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Nella prima ipotesi, il cedente o prestatore riepiloga nella
dichiarazione IVA annuale i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute.».
2. All'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, il comma 4-bis e' sostituito dal seguente:
«4-bis. E' punito con la sanzione prevista nel comma 3 il cedente o prestatore che effettua cessioni o
prestazioni, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, prima di aver ricevuto da parte del cessionario o committente la dichiarazione di intento e
riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate, prevista dall'articolo 1, comma
1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 1984, n. 17.».
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle dichiarazioni d'intento relative ad operazioni senza
applicazione dell'imposta da effettuare a decorrere dal 1° gennaio 2015. Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione sono definite le modalita' applicative, anche di natura tecnica, delle disposizioni di cui ai commi
1 e 2 e sono definiti i requisiti cui e' subordinato il rilascio della ricevuta da parte dell'Agenzia delle
entrate. Con successivi provvedimenti possono essere definiti ulteriori requisiti.
Art. 21
Comunicazione delle operazioni intercorse con paesi black list
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 maggio 2010, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «comunicano telematicamente all'Agenzia delle entrate» sono sostituite dalle seguenti: «comunicano
annualmente per via telematica all'Agenzia delle entrate»;
b) le parole: «di importo superiore a euro 500» sono sostituite dalle seguenti: «il cui importo complessivo
annuale e' superiore ad euro 10.000».
2. Le modifiche di cui al comma 1 si applicano alle operazioni indicate all'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, poste in
essere nell'anno solare in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
Art. 22
Richiesta di autorizzazione per effettuare operazioni intracomunitarie
1. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 7-bis e' sostituito dal seguente:
«7-bis. L'opzione di cui al comma 2, lettera e-bis), determina l'immediata inclusione nella banca dati dei
soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n.
904/2010, del Consiglio, del 7 ottobre 2010; fatto salvo quanto disposto dal comma 15-bis, si presume che un
soggetto passivo non intende piu' effettuare operazioni intracomunitarie qualora non abbia presentato alcun
elenco riepilogativo per quattro trimestri consecutivi, successivi alla data di inclusione nella suddetta banca
dati. A tal fine l'Agenzia delle entrate procede all'esclusione della partita IVA dalla banca dati di cui al
periodo precedente, previo invio di apposita comunicazione al soggetto passivo.»;
b) il comma 7-ter e' abrogato;
c) al comma 15-bis, sono aggiunti i seguenti periodi: «Gli Uffici, avvalendosi dei poteri di cui al presente
decreto, verificano che i dati forniti da soggetti per la loro identificazione ai fini dell'IVA, siano completi
ed esatti. In caso di esito negativo, l'Ufficio emana provvedimento di cessazione della partiva IVA e provvede
all'esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie.
Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalita' operative per
l'inclusione delle partite IVA nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie,
nonche' i criteri e le modalita' di cessazione della partita IVA e dell'esclusione della stessa dalla banca dati
medesima.»;
d) il comma 15-quater e' abrogato.
Art. 23
Semplificazione elenchi intrastat servizi
1. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il Direttore
dell'Agenzia delle entrate e d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica, da emanare entro novanta giorni
dall'entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi del comma 6-ter dell'articolo 50 del decreto-legge
30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le
modifiche al contenuto degli elenchi riepilogativi relativi alle prestazioni di servizi diverse da quelle di cui
agli articoli 7-quater e 7-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rese
nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea e quelle da questi
ultimi ricevute, al fine di ridurne il contenuto informativo alle sole informazioni concernenti i numeri di
identificazione IVA delle controparti ed il valore totale delle transazioni suddette, il codice identificativo
del tipo di prestazione resa o ricevuta ed il Paese di pagamento.
Art. 24
Termini di presentazione della denuncia dei premi incassati dagli operatori esteri
1. All'articolo 4-bis della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Il rappresentante fiscale deve presentare entro il 31 maggio di ciascun anno, con le modalita' stabilite con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, la denuncia dei premi ed accessori incassati nell'anno
solare precedente, distinguendo i premi stessi per categoria e per aliquota applicabile. Si applicano al
rappresentante fiscale le disposizioni dell'articolo 9.»;
b) al comma 6-bis sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le imprese assicuratrici che operano nel
territorio dello Stato in regime di libera prestazione di servizi, ove non si avvalgano di un rappresentante
fiscale, presentano entro il 31 maggio di ciascun anno, con le modalita' stabilite con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate, la denuncia dei premi ed accessori incassati nell'anno solare precedente,
distinguendo i premi stessi per categoria e per aliquota applicabile. Si applicano al rappresentante fiscale
eventualmente nominato le disposizioni dell'articolo 9.».
Art. 25
Sanzioni per omissione o inesattezza dati statistici degli elenchi intrastat
1. Il comma 5 dell'articolo 34 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 marzo 1995, n. 85, e' sostituito dal seguente:
«5. Per l'omissione o l'inesattezza dei dati di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e
del Consiglio, n. 638/2004 del 31 marzo 2004, si applicano le sanzioni amministrative alle sole imprese che
rispondono ai requisiti indicati nei decreti del Presidente della Repubblica emanati annualmente ai sensi
dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, concernente l'elenco delle indagini
per le quali la mancata fornitura dei dati si configura come violazione dell'obbligo di risposta, ai sensi degli
articoli 7 e 11 del citato decreto legislativo n. 322 del 1989. Le sanzioni sono applicate una sola volta per
ogni elenco intrastat mensile inesatto o incompleto a prescindere dal numero di transazioni mancanti o riportate
in modo errato nell'elenco stesso.».
Art. 26
Ammortamento finanziario: eliminazione della richiesta di autorizzazione all'Agenzia delle entrate
1. All'articolo 104, comma 4, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze» sono soppresse.
Art. 27
Ritenute su agenti - comunicazione di avvalersi di dipendenti o terzi
1. All'articolo 25-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il settimo comma
e' sostituito dal seguente:
«Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinati i criteri, i termini e le modalita' per
la presentazione della dichiarazione indicata nel secondo comma. Tali modalita' devono prevedere la trasmissione
anche tramite posta elettronica certificata della predetta dichiarazione. La dichiarazione non potra' avere
limiti di tempo e sara' valida fino a revoca ovvero fino alla perdita dei requisiti da parte del contribuente.
L'omissione della comunicazione relativa alle variazioni che comportano il venir meno delle predette condizioni
comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471, e successive modificazioni.».
Art. 28
Coordinamento, razionalizzazione e semplificazione di disposizioni in materia di obblighi tributari
1. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono abrogati.
2. All'articolo 29, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo le parole:
«Il committente che ha eseguito il pagamento» sono inserite le seguenti: «e' tenuto, ove previsto, ad assolvere
gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e».
3. Al fine di potenziare le attivita' di controllo sul corretto adempimento degli obblighi fiscali in materia di
ritenute ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'Istituto nazionale
della previdenza sociale rende disponibile all'Agenzia delle entrate, con cadenza mensile, i dati relativi alle
aziende e alle posizioni contributive dei relativi dipendenti gestite dall'Istituto stesso.
4. Ai soli fini della validita' e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e
riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della societa' di cui all'articolo 2495
del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese.
5. All'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma primo e' sostituito dal seguente: «I liquidatori dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone
giuridiche che non adempiono all'obbligo di pagare, con le attivita' della liquidazione, le imposte dovute per
il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte
se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all'assegnazione di beni ai soci o
associati, ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari. Tale responsabilita' e'
commisurata all'importo dei crediti d'imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei
crediti.»;
b) al comma terzo e' aggiunto il seguente periodo: «Il valore del denaro e dei beni sociali ricevuti in
assegnazione si presume proporzionalmente equivalente alla quota di capitale detenuta dal socio od associato,
salva la prova contraria.».
6. Dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 non discendono obblighi di dichiarazione
nuovi o diversi rispetto a quelli vigenti.
7. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, le parole: «, 36» sono soppresse.
Art. 29
Detrazione forfetaria per prestazioni di sponsorizzazione
1. All'articolo 74, sesto comma, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, le parole: «prestazioni di sponsorizzazione e» e «in misura pari ad un decimo per le operazioni di
sponsorizzazione ed» sono soppresse.
Art. 30
Spese di rappresentanza - adeguamento valore di riferimento omaggi a disciplina imposte sui redditi
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, secondo comma, n. 4), le parole: «a lire cinquantamila» sono sostituite dalle seguenti: «ad
euro cinquanta»;
b) all'articolo 3, terzo comma, primo periodo, le parole: «a lire cinquantamila» sono sostituite dalle seguenti:
«ad euro cinquanta»;
c) all'articolo 19-bis1, primo comma, lettera h), le parole: «a lire cinquantamila» sono sostituite dalle
seguenti: «ad euro cinquanta».
Art. 31
Rettifica IVA crediti non riscossi
1. All'articolo 26, secondo comma, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le
parole: «procedure esecutive rimaste infruttuose» sono inserite le seguenti: «o a seguito di un accordo di
ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, pubblicato nel registro delle imprese».
Art. 32
Regime fiscale dei beni sequestrati
1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, all'articolo 51 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, il comma 3-bis e'
sostituito dal seguente:
«3-bis. Durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca e, comunque, fino alla assegnazione o
destinazione dei beni a cui si riferiscono, e' sospeso il versamento di imposte, tasse e tributi dovuti con
riferimento agli immobili oggetto di sequestro il cui presupposto impositivo consista nella titolarita' del
diritto di proprieta' o nel possesso degli stessi. Gli atti e i contratti relativi agli immobili di cui al
precedente periodo sono esenti dall'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131, dalle imposte ipotecarie e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347,
e dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. Durante la
vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca e, comunque fino alla loro assegnazione o destinazione, non
rilevano, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, i redditi prodotti dai beni immobili oggetto
di sequestro situati nel territorio dello Stato e dai beni immobili situati all'estero, anche se locati, quando
determinati secondo le disposizioni del capo II del titolo I e dell'articolo 70 del testo unico delle imposte
sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I medesimi redditi non
rilevano, altresi', nell'ipotesi di cui all'articolo 90, comma 1, quarto e quinto periodo, del medesimo testo
unico. Se la confisca e' revocata, l'amministratore giudiziario ne da' comunicazione all'Agenzia delle entrate e
agli altri enti competenti che provvedono alla liquidazione delle imposte, tasse e tributi, dovuti per il
periodo di durata dell'amministrazione giudiziaria, in capo al soggetto cui i beni sono stati restituiti.».
Art. 33
Allineamento definizione prima casa IVA - registro
1. Al n. 21 della Tabella A, Parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, le parole: «non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto
1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969» sono sostituite dalle seguenti: «ad
eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9».
Art. 34
Disposizioni per la cooperazione nell'attivita' di rilevazione delle violazioni in materia di attestazione della
prestazione energetica
1. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al terzo periodo dopo le parole: «dall'obbligo di presentare» sono inserite le seguenti: «al Ministero dello
sviluppo economico»;
b) il quarto periodo e' sostituito dal seguente: «L'Agenzia delle entrate, sulla base di apposite intese con il
Ministero dello sviluppo economico, individua, nel quadro delle informazioni disponibili acquisite con la
registrazione nel sistema informativo dei contratti di cui al presente comma, quelle rilevanti ai fini del
procedimento sanzionatorio di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le trasmette, in via telematica, allo
stesso Ministero dello sviluppo economico per l'accertamento e la contestazione della violazione.».
2. Sulla base delle apposite intese di cui al comma 1 sono stabiliti altresi' i tempi e le modalita' di
trasmissione al Ministero dello sviluppo economico delle informazioni indicate al medesimo comma relativamente
ai contratti registrati a decorrere dall'entrata in vigore del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.
Art. 35
Requisiti per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attivita' di assistenza fiscale e requisiti delle societa'
richiedenti e dei Centri autorizzati
1. Nel decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, concernente regolamento recante norme per
l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti
d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 7:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Procedimento per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attivita'
di assistenza fiscale e requisiti delle societa' richiedenti e dei Centri autorizzati»;
2) nel comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) le sedi e gli uffici periferici presso le quali
e' svolta l'attivita' di assistenza fiscale, compresi quelli di cui all'articolo 11 che, per i centri costituiti
ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettere d), e) ed f), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, devono
essere presenti in almeno un terzo delle province. Per i centri di assistenza fiscale riconducibili alla
medesima associazione od organizzazione o a strutture da esse delegate ai sensi dell'articolo 32 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il requisito indicato nella presente lettera e' considerato
complessivamente;»;
3) nel comma 2, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) relazione tecnica dalla quale emerga il rispetto
dei requisiti sulle garanzie di idoneita' tecnico-organizzativa del centro anche in relazione a quanto previsto
dal comma 1, lettera d), la formula organizzativa assunta anche in ordine ai rapporti di lavoro dipendente
utilizzati nel rispetto del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, i sistemi
di controllo interno volti a garantire la correttezza dell'attivita', anche in ordine all'affidamento a terzi
dell'attivita' di assistenza fiscale e a garantire adeguati livelli di servizio nonche' il piano di formazione
del personale differenziato in base alle funzioni svolte dalle diverse figure professionali che operano nei
centri. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' dell'attivita'
formativa tenendo conto delle diverse figure professionali, l'unita' di misura per la valutazione della
formazione e le modalita' di attestazione e di verifica dello svolgimento della formazione;»;
4) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. I centri costituiti ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettere d), e) ed f), del citato decreto
legislativo n. 241 del 1997, dopo il primo anno di attivita', presentano entro il 31 gennaio, con riferimento
all'anno precedente, una relazione sulla capacita' operativa e sulle risorse umane utilizzate anche in ordine
alla tipologia di rapporti di lavoro instaurati e alla formazione svolta, sull'affidamento a terzi
dell'attivita' di assistenza fiscale e sui controlli effettuati volti a garantire la qualita' del prodotto, la
qualita' e l'adeguatezza dei livelli di servizio, sul numero di dichiarazioni validamente trasmesse all'Agenzia
delle entrate.
2-ter. L'Agenzia delle entrate verifica che il numero delle dichiarazioni validamente trasmesse da ciascun
centro sia almeno pari all'uno per cento del rapporto risultante tra la media delle dichiarazioni trasmesse dal
centro nel triennio precedente e la media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che
svolgono attivita' di assistenza fiscale nel medesimo triennio. Per i centri di assistenza fiscale riconducibili
alla medesima associazione od organizzazione o a strutture da esse delegate ai sensi dell'articolo 32 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il requisito indicato nel presente comma e' considerato
complessivamente.»;
b) nell'articolo 10, comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se dalle verifiche effettuate emerge
la mancanza di almeno uno dei requisiti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera d), e comma 2-ter, la decadenza
dall'autorizzazione allo svolgimento dell'assistenza fiscale interviene successivamente al completamento
dell'attivita' di assistenza in corso allo scadere del termine di cui al comma 3.»;
c) nell'articolo 11, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Per l'attivita' di assistenza fiscale,
oltre alle societa' di servizi di cui al comma 1, i centri possono avvalersi esclusivamente di lavoratori
autonomi individuati tra gli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che agiscono in nome e per conto del centro stesso.».
2. I centri di assistenza fiscale gia' autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto
presentano la relazione di cui al comma 1, lettera a), numero 3), entro il 31 gennaio 2015.
3. Per i centri autorizzati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il requisito
del numero di dichiarazioni trasmesse nei primi tre anni di attivita' si considera soddisfatto se e' trasmesso
annualmente un numero di dichiarazioni pari all'uno per cento, con uno scostamento massimo del 10 per cento, del
rapporto risultante tra le dichiarazioni trasmesse dal centro in ciascuno dei tre anni e la media delle
dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono attivita' di assistenza fiscale nel triennio
precedente, compreso quello considerato. Le disposizioni indicate nel periodo precedente si applicano anche per
i centri di assistenza fiscale gia' autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto con
riferimento alle dichiarazioni trasmesse negli anni 2015, 2016 e 2017.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo possono essere modificati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 36
Soppressione dell'obbligo di depositare copia dell'appello
1. E' soppresso il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 53 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
546.
Art. 37
Disposizione finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 18, pari a 40,6 milioni di euro per l'anno 2015 e a 23,2 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo
28 del presente provvedimento. La quota di maggiori entrate eccedenti le predette risorse utilizzate a copertura
ai sensi del periodo precedente, pari a 9,4 milioni di euro per l'anno 2015 e a 26,8 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2016 confluiscono nell'apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze ai sensi dell'articolo 16, comma 1, ultimo periodo, della legge 11 marzo 2014, n. 23. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 21 novembre 2014
NAPOLITANO
Presidente del Consiglio dei ministri
Ministro dell'economia e delle finanze
Padoan
Visto, il Guardasigilli
Orlando
(G.U. n. 277 del 28 novembre 2014)