Legge 14 aprile 2022, n. 43
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla collaborazione negli usi pacifici dello spazio extra-atmosferico
 
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla collaborazione negli usi pacifici dello spazio extra-atmosferico, fatto a Buenos Aires il 27 febbraio 2019.

Gazzetta Ufficiale n. 105 del 6 maggio 2022

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga la seguente legge:


Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo quadro fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla collaborazione negli usi pacifici dello spazio extra-atmosferico, fatto a Buenos Aires il 27 febbraio 2019.

ACCORDO QUADRO

FRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA

SULLA

COLLABORAZIONE NEGLI USI PACIFICI
DELLO SPAZIO EXTRA-ATMOSFERICO

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina (di seguito «le Parti»),
Ribadendo il loro desiderio di rafforzare i tradizionali rapporti di amicizia e la cooperazione tra i due Paesi e il loro reciproco interesse nell'accrescere gli usi pacifici dello spazio extra-atmosferico;
Considerando la cooperazione di lunga data che la Repubblica italiana e la Repubblica argentina hanno sviluppato nel quadro dell'«Accordo di cooperazione nel campo della ricerca e dell'utilizzazione dello spazio extra-atmosferico per scopi pacifici» firmato a Roma il 6 ottobre 1992 e rinnovato successivamente fino alla sua scadenza nell'ottobre 2017;
Riconoscendo che le Parti, attraverso le loro agenzie spaziali nazionali, l'Agenzia spaziale italiana (ASI) e la Comision nacional de actividades espaciales dell'Argentina (CONAE), hanno stabilito un'eccellente collaborazione nel campo dell'Osservazione della Terra via satellite, a partire dalla partecipazione italiana alle prime missioni satellitari argentine come SAC-B (1996), SAC-C (2000) e SAC-D / Aquarius (2011);
Tenendo conto che le Parti, attraverso ASI e CONAE, stanno fornendo un contributo significativo alla produzione e all'uso di informazioni derivanti da dati di satelliti di Osservazione della Terra con l'attuazione del Sistema italo argentino di satelliti per la gestione delle emergenze (SIASGE), che unisce gli strumenti Radar ad apertura sintetica (SAR) della costellazione satellitare italiana COSMO-SkyMeel (X-Band) e della costellazione satellitare argentina SAOCOM (L-Band), realizzato sulla base del Memorandum d'intesa firmato da ASI e CONAE a Roma il 7 luglio 2005 e sue successive modifiche, firmate il 30 aprile 2008 e il 17 novembre 2010;
Considerando che ASI e CONAE collaborano nel progetto di formazione relativo all'Istituto Mario Gulich per gli studi spaziali avanzati, in collaborazione con l'Universita' di Cordoba (Argentina), ai sensi del Memorandum d'intesa sulla cooperazione relativa all'Istituto per gli studi avanzati per lo Spazio «Mario Gulich», firmato a Buenos Aires 1° aprile 2011;
Mirando a preservare lo spazio extra-atmosferica esclusivamente per scopi pacifici, aperto alla cooperazione internazionale;
Mirando a incoraggiare la cooperazione commerciale e industriale tra il settore privato di entrambi i Paesi nel settore spaziale;
Considerando le disposizioni del «Trattato sui principi che regolano le attivita' degli Stati nell'esplorazione e nell'uso dello Spazio extra-atmosferico, compresa la Luna e gli altri Corpi celesti», del 27 gennaio 1967 e di altri trattati e accordi multilaterali sull'esplorazione e l'uso dello spazio extra-atmosferico di cui entrambi gli Stati sono parti;
Ribadendo la loro volonta' di continuare a stabilire forme efficaci di cooperazione bilaterale nel campo delle attivita' spaziali che promuovano lo sviluppo sociale, economico e culturale a beneficio dei popoli dei loro Paesi;
Riconoscendo che l'evoluzione dei programmi di cooperazione gia' stabiliti e il contesto futuro in cui si sviluppera' la collaborazione richiedono la firma di un nuovo Accordo; hanno convenuto quanto segue:

Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso.
Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito del bilancio ordinario dell'Agenzia spaziale italiana e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge di Stato.
Data a Roma, addi' 14 aprile 2022

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri
Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Visto, il Guardiasigilli: Cartabia

Art. 1.
Oggetto e legge applicabile

Ai sensi del presente Accordo, le Parti promuovono la cooperazione tra i due Paesi nel settore dello spazio extra-atmosferico, dedicata alle attivita' di ricerca, sviluppo tecnologico, innovazione e applicazioni a fini pacifici. Tutte le attivita' previste dal presente Accordo saranno condotte in conformita' alle leggi e ai regolamenti nazionali delle Parti e ai principi e alle norme del diritto internazionale.

Art. 2.
Agenzie attuatrici

Le Parti nominano rispettivamente la Comision nacional de actividades espaciales della Repubblica argentina (CONAE) e l'Agenzia spaziale italiana (ASI) quali Agenzie attuatrici nazionali (di seguito anche «Agenzie»), responsabili dello sviluppo, del coordinamento e della promozione della cooperazione prevista dal presente Accordo Quadro (di seguito anche «Accordo»).

Art. 3.
Aree di cooperazione

1. La cooperazione nell'ambito del presente Accordo puo' essere effettuata nei seguenti settori:
a) telerilevamento della Terra;
b) scienze spaziali e iniziativa Open Universe;
c) ricerche nello spazio profondo;
d) sviluppo di sistemi spaziali per scopi di ricerca, tecnologia, innovazione e applicazioni;
e) promozione di iniziative a fini commerciali;
f) accesso allo spazio;
g) infrastrutture di terra di sistemi spaziali;
h) formazione nel settore spaziale e capacity building;
i) promozione di strumenti per la gestione delle emergenze conseguenti ad incidenti antropici e disastri naturali.
2. Le Agenzie attuatrici possono proporre ulteriori aree di cooperazione nel settore spaziale che dovranno essere concordate dalle Parti.


Art. 4.
Forme di cooperazione

1. La cooperazione nell'ambito del presente Accordo puo' essere effettuata nelle seguenti forme:
a) progetti spaziali congiunti, compresa la piena attuazione del programma SIASGE e la distribuzione commerciale dei suoi dati, applicazioni e servizi, nonche' la definizione e l'attuazione della sua evoluzione con la nuova generazione dei satelliti in banda X ed L;
b) programmi di formazione per personale specializzato da realizzare, ove opportuno, con progetti futuri congiunti, ivi inclusa la collaborazione e la partecipazione dell'ASI all'Istituto «Mario Gulich» di Studi spaziali avanzati e la Universidad nacional de Cordoba per promuovere la comunita' SIASGE;
c) progetti congiunti di ricerca sullo spazio profondo;
d) scambio di scienziati e tecnici;
e) scambio di attrezzature, documentazione, dati, risultati di esperimenti e informazioni scientifiche e tecnologiche;
f) promozione e sviluppo di iniziative industriali e commerciali;
g) promozione della costituzione di una joint venture privata italo-argentina per la distribuzione commerciale internazionale dei dati, delle applicazioni e dei servizi SIASGE sulla base della politica dei dati concordata dalle Parti attraverso le loro Agenzie attuatrici. La scelta del rispettivo socio nazionale che integrera' detta joint-venture sara' definita dalle Parti in un accordo successivo attraverso le Agenzie attuatrici;
h) utilizzo di altri sistemi spaziali per l'attuazione di attivita' congiunte;
i) organizzazione di simposi e riunioni scientifiche congiunte;
j) cooperazione nei settori della standardizzazione, certificazione e metodologia;
k) coinvolgimento dell'industria e del mondo accademico nei progetti congiunti, ove opportuno.
2. Le Agenzie attuatrici possono proporre ulteriori forme di cooperazione che dovranno essere concordate tra le Parti.

Art. 5.
Accordi attuativi e programmi di cooperazione

1. Le Parti condurranno attivita' congiunte ai sensi del presente Accordo attraverso le loro rispettive Agenzie attuatrici. che possono concordare di intraprendere programmi di cooperazione attraverso la firma di specifici accordi attuativi.
2. Gli accordi attuativi conclusi dalle Agenzie stabiliscono gli impegni specifici delle Agenzie e comprendono, se del caso: disposizioni relative alla natura e alla portata dei programmi di cooperazione, rispettive funzioni e responsabilita' e attivita' congiunte delle Agenzie attuatrici, principi sullo scambio di dati e beni, impegni finanziari delle Agenzie attuatrici e qualsiasi altra disposizione che le Agenzie attuatrici ritengano necessaria per condurre i programmi di cooperazione.
3. Tali accordi attuativi saranno soggetti al presente Accordo. Le Parti assicurano che le rispettive Agenzie compiano tutti gli sforzi ragionevoli per adempiere agli impegni contenuti negli accordi attuativi.
4. Le Agenzie attuatrici possono convenire di invitare terze parti a partecipare ai programmi di cooperazione svolti nell'ambito del presente Accordo, ai sensi di specifici distinti accordi, previa informazione alle Parti.

Art. 6.
Attuazione della cooperazione

Le Parti manterranno un dialogo regolare al livello appropriato, coinvolgendo anche le Agenzie attuatrici, sulle principali questioni relative all'attuazione della loro cooperazione negli usi pacifici dello spazio extra-atmosferico ai sensi del presente Accordo.

Art. 7.
Settore privato

Le Parti faciliteranno lo sviluppo della cooperazione nella ricerca e nell'uso dello spazio extra-atmosferico a fini pacifici, nonche' l'utilizzo dei sistemi spaziali sviluppati nell'ambito del presente Accordo, da parte di enti privati di entrambi i Paesi anche attraverso la creazione di nuovi organismi, comprese joint ventures.

Art. 8.
Disposizioni finanziarie

1. Le Agenzie attuatrici sono responsabili del finanziamento dei progetti congiunti nel quadro del presente Accordo; in proporzione alle rispettive partecipazioni agli stessi.
2. 1 programmi di cooperazione previsti nel quadro del presente Accordo sono soggetti alla disponibilita' di fondi appropriati da parte di ciascuna Agenzia attuatrice e alle rispettive procedure di finanziamento.
3. Ciascun Accordo attuativo definisce, tra l'altro, le disposizioni finanziarie specifiche e dettagliate relative ai programmi di cooperazione.

Art. 9.
Proprieta' intellettuale

1. Le Agenzie attuatrici garantiscono un'efficace protezione dei diritti di proprieta' intellettuale ottenuti nell'ambito dei programmi di cooperazione realizzati nel quadro del presente Accordo, nel dovuto rispetto degli accordi internazionali firmati dalle Parti.
2. Le condizioni e i termini specifici e dettagliati che determineranno la proprieta' e l'uso dei diritti di proprieta' intellettuale ottenuti nell'ambito dei programmi di cooperazione, saranno definiti in ciascun accordo attuativo. . •
3. Le Agenzie attuatrici si informeranno reciprocamente in modo tempestivo in merito a qualsiasi invenzione o opera protetta da diritto d'autore, che scaturiscano nell'ambito dei programmi di cooperazione.

Art. 10.
Riservatezza

1. Le Parti mantengono riservate tutte le informazioni scambiate ai sensi del presente Accordo, salvo quanto diversamente concordato tra le Parti.
2. Tutte le informazioni scambiate dalle Agenzie attuatrici nel corso della realizzazione dei programmi di cooperazione sono considerate riservate, salvo quanto diversamente convenuto da CONAE e da ASI per iscritto nei pertinenti accordi attuativi.
3. Ciascun accordo attuativo definira', tra l'altro, i termini e le condizioni del trattamento delle informazioni riservate scambiate durante lo sviluppo dei programmi di cooperazione.

Art. 11.
Informazioni al pubblico e scambio di informazioni

1. Le Parti si riservano il diritto di rendere informazioni al pubblico relative alle proprie attivita' ai sensi del presente Accordo. Le Parti si coordinano in anticipo per quanto riguarda la divulgazione al pubblico di informazioni relative alle responsabilita' dell'altra Parte o alle attivita' congiunte ai sensi del presente Accordo.
2. In conformita' ai termini di riservatezza previsti all'articolo 10 di cui sopra, le Parti forniranno, su base reciproca e in tempi ragionevoli, l'accesso ai risultati dei programmi di ricerca scientifica e di cooperazione svolti congiuntamente nell'ambito del presente Accordo. Le Parti garantiscono che le loro Agenzie attuatrici definiranno disposizioni per la condivisione dei risultati dei programmi di ricerca scientifica e di cooperazione svolti congiuntamente nell'ambito del presente Accordo.
3. Le informazioni e i dati scientifici e tecnici che derivano dai programmi di cooperazione non possono essere trasferiti a terzi senza il previo consenso reciproco delle Agenzie attuatrici.
4. Le Parti, tramite le loro Agenzie attuatrici e in conformita' alle rispettive legislazioni nazionali, agevolano lo scambio di informazioni sui rispettivi principali programmi spaziali nazionali.

Art. 12.
Rinuncia reciproca ad azioni di responsabilita'

1. Per quanto riguarda le attivita' svolte nell'ambito del presente Accordo, le Parti concordano che una ampia rinuncia reciproca ad azioni di responsabilita' rafforzera' la cooperazione nell'esplorazione e nell'uso dello spazio extra-atmosferico. Le Parti si assicureranno che le proprie Agenzie attuatrici, nell'ambito delle competenze specifiche, si impegnino negli accordi attuativi a stabilire una rinuncia reciproca ad azioni di responsabilita' in caso di perdite e danni subiti in relazione alle attivita' svolte nell'ambito dei programmi di cooperazione e ne specifichino i termini e le condizioni pertinenti.
2. Le Agenzie attuatrici assicureranno l'estensione, in conformita' alle rispettive legislazioni nazionali, di tale rinuncia reciproca ad azioni di responsabilita' ai rispettivi contraenti, sottocontrenti e a altri enti ad esse associati, coinvolti nell'attuazione dei programmi di cooperazione.
3. Le Parti si consulteranno prontamente in caso di richieste di risarcimento derivanti dalla «Convenzione sulla responsabilita' internazionale per danni causati da oggetti spaziali» del 29 marzo 1972.

Art. 13.
Risoluzione delle controversie

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e all'attuazione del presente Accordo sara' risolta mediante consultazioni e negoziati diretti tra le Parti attraverso i canali diplomatici.

Art. 14.
Effetti su altri accordi

Il presente Accordo non interferisce con le attivita' di cooperazione di una delle Parti con altri Stati e/o organizzazioni internazionali, ne' pregiudica il rispetto delle Parti degli obblighi derivanti dai loro accordi con altri Stati e/o organizzazioni internazionali, inclusi, per la Parte italiana, gli obblighi derivanti dalla propria appartenenza all'Unione europea.

Art. 15.
Disposizioni finali

1. Il presente Accordo entrera' in vigore alla data dell'ultima notifica del completamento da parte delle Parti delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.
2. Il presente Accordo rimarra' in vigore per un periodo di dieci (10) anni e sara' automaticamente prorogato per un successivo periodo di dieci (10) anni. Il presente Accordo potra' essere denunciato da ciascuna delle Parti in qualsiasi momento tramite i canali diplomatici. La denuncia avra' effetto dopo sei (6) mesi dalla data di ricezione della notifica.
3. Il presente Accordo puo' essere modificato o prorogato dalle Parti mediante Scambi di Note che entreranno in vigore nel rispetto delle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo.
4. L'eventuale denuncia del presente Accordo non pregiudica o incide su programmi e progetti gia' avviati ai sensi di specifiche intese attuative, salvo quanto diversamente concordato dalle Parti.
Fatto a Buenos Aires, il 27 febbraio 2019, in due originali, ciascuno in lingua spagnola e italiana, tutti i testi facenti ugualmente fede.


Parte di provvedimento in formato grafico qui