Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Codice in materia di protezione dei dati personali.
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
VISTO l'articolo 1 della legge 24 marzo 2001, n. 127, recante delega a Governo per l'emanazione di un testo unico in materia di trattamento dei dati personali;
VISTO l'articolo 26 della legge 3 febbraio 2003, n 14, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2002);
VISTA la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni;
VISTA la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
VISTA la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati;
VISTA la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della sita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2003;
SENTITO il Garante per la protezione dei dati personali;
ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri della giustizia,dell'economia e delle finanze, degli affari esteri e delle comunicazioni;

EMANA il seguente decreto legislativo

PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI
Titolo I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1
(Diritto alla protezione dei dati personali)

1. Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano.

Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire, se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 24 marzo 2001, n. 127 (Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico in materia di trattamento dei dati personali):
«Art. 1. - 1. I decreti legislativi di cui all'art. 1, comma 1, lettere b), numeri 2), 3), 4), 5) e 6), c), d), e), i), l), n) ed o), e all'art. 2 della legge 31 dicembre 1996, n. 676, e successive modificazioni, in materia di trattamento dei dati personali, sono emanati entro il 31 dicembre 2001, sulla base dei principi e dei criteri direttivi indicati nella medesima legge.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, sono emanati previo parere delle Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti per materia. Il parere é espresso entro trenta giorni dalla richiesta, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai principi e ai criteri direttivi contenuti nella legge di delegazione.
3. Il Governo procede comunque alla emanazione dei decreti legislativi qualora il parere non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta.
4. Il Governo, al fine di consentire il previo recepimento della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali, emana, entro diciotto mesi dallo scadere del termine di cui al comma 1 e previa acquisizione dei pareri previsti nel comma 2, da esprimersi entro sessanta giorni dalla richiesta, un testo unico delle disposizioni in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e delle disposizioni connesse, coordinandovi le norme vigenti ed apportando alle medesime le integrazioni e modificazioni necessarie al predetto coordinamento o per assicurarne la migliore attuazione.
5. Il Governo procede comunque alla emanazione del testo unico qualora il parere non sia espresso entro sessanta giorni dalla richiesta.».
- Si riporta il testo dell'art. 26 della legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee .(legge comunitaria 2002):
«Art. 26 (Modifica all'art. l della legge 24 marzo 2001, n. 127). - 1. All'art. 1, comma 4, della legge 24 marzo 2001, n. 127 le parole: «Il Governo emana, entro dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «Il Governo, al fine di consentire il previo recepimento della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali,emana, entro diciotto mesi».».
- La legge 31 dicembre 1996, n. 675, abrogata dal presente decreto legislativo, recava: «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali».
- La legge 31 dicembre 1996, n. 676. abrogata dal presente decreto legislativo, recava: «Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali».
- La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, reca disposizioni relative alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati.
- La direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, reca disposizioni relative al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche.

Art. 2
(Finalita)

1. Il presente testo unico, di seguito denominato "codice", garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
2. Il trattamento dei dati personali é disciplinato assicurando un elevato livello di tutela dei diritti e delle libertà di cui al comma 1 nel rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalità previste per il loro esercizio da parte degli interessati, nonché per l'adempimento degli obblighi da parte dei titolari del trattamento.

Art. 3
(Principio di necessità nel trattamento dei dati)

1. I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

Art. 4
(Definizioni)

1. Ai fini del presente codice si intende per:
a) "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo,l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;
b) "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
c) "dati identificativi", i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;
d) "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati,associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
e) "dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;
f) "titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
g) "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
h) "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
i) "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
l) "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
m) "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
n) "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
o) "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
p) "banca di dati", qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti;
q) "Garante", l'autorità di cui all'articolo 153, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675,
2. Ai fini del presente codice si intende, inoltre, per:
a) "comunicazione elettronica", ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate ad un abbonato o utente ricevente, identificato o identificabile;
b) "chiamata", la connessione istituita da un servizio telefonico accessibile al pubblico, che consente la comunicazione bidirezionale in tempo reale;
c) "reti di comunicazione elettronica", i sistemi di trasmissione, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, incluse le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti
utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui sono utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;
d) "rete pubblica di comunicazioni", una rete di comunicazioni elettroniche utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
e) "servizio di comunicazione elettronica", i servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti dall'articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002;
f) "abbonato", qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite schede prepagate;
g) "utente", qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata;
h) "dati relativi al traffico", qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione;
i) "dati relativi all'ubicazione", ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica che indica la posizione geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;
l) "servizio a valore aggiunto", il servizio che richiede il trattamento dei dati relativi al traffico o dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre a quanto é necessario per la trasmissione di una comunicazione o della relativa fatturazione;
m) "posta elettronica", messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in rete o nell'apparecchiatura terminale ricevente, fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza.
3. Ai fini del presente codice si intende, altresì, per:
a) "misure minime", il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti nell'articolo 31;
b) "strumenti elettronici", gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento;
c) "autenticazione informatica", l'insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell'identità;
d) "credenziali di autenticazione", i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica;
e) "parola chiave", componente di una credenziale di autenticazione associata ad una persona ed a questa nota, costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica;
f) "profilo di autorizzazione", l'insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, che consente di individuare a quali dati essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa consentiti;
g) "sistema di autorizzazione", l'insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano l'accesso ai dati e alle modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente.
4. Ai fini del presente codice si intende per:
a) "scopi storici", le finalità di studio, indagine, ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del passato;
b) "scopi statistici", le finalità di indagine statistica o di produzione di risultati statistici, anche a mezzo di sistemi informativi statistici;
c) "scopi scientifici", le finalità di studio e di indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scientifiche in uno specifico settore.

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti):
«Art. 3 (Provvedimenti iscrivibili)
1. Nel casellario giudiziale si iscrivono per estratto:
a) i provvedimenti giudiziari penali di condanna definitivi, anche pronunciati da autorità giudiziarie straniere se riconosciuti ai sensi degli articoli 730 e seguenti del codice di procedura penale, salvo quelli concernenti contravvenzioni per le quali la legge ammette la definizione in via amministrativa, o l'oblazione limitatamente alle ipotesi di cui all'art. 162 del codice penale, sempre che per quelli esclusi non sia stata concessa la sospensione
condizionale della pena;
b) i provvedimenti giudiziari definitivi concernenti le pene, compresa la sospensione condizionale e la non menzione, le misure di sicurezza personali e patrimoniali,gli effetti penali della condanna, l'amnistia, l'indulto, la grazia, la dichiarazione di abitualità, di professionalità nel reato, di tendenza a delinquere;
c) i provvedimenti giudiziari concernenti le pene accessorie;
d) i provvedimenti giudiziari concernenti le misure alternative alla detenzione;
e) i provvedimenti giudiziari concernenti la liberazione condizionale;
f) i provvedimenti giudiziari definitivi che hanno prosciolto l'imputato o dichiarato non luogo a procedere per difetto di imputabilità, o disposto una misura di sicurezza;
g) i provvedimenti giudiziari definitivi di condanna alle sanzioni sostitutive e i provvedimenti di conversione di cui all'art. 66, terzo comma, e all'art. 108, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
h) i provvedimenti giudiziari del pubblico Ministero previsti dagli articoli 656, comma 5, 657 e 663 del codice di procedura penale;
i) provvedimenti giudiziari di conversione delle pene pecuniarie;
l) i provvedimenti giudiziari definitivi concernenti le misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;
m) i provvedimenti giudiziari concernenti la riabilitazione;
n) i provvedimenti giudiziari di riabilitazione, di cui all'art. 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327;
o) i provvedimenti giudiziari di riabilitazione speciale relativi ai minori, di cui all'art. 24 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni;
p) i provvedimenti giudiziari definitivi di interdizione e inabilitazione e quelli di revoca;
q) i provvedimenti giudiziari che dichiarano fallito l'imprenditore; quelli di omologazione del concordato fallimentare; quelli di chiusura del fallimento;
quelli di riabilitazione del fallito;
r) i provvedimenti giudiziari relativi all'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'art. 15 della legge 30 luglio 2002, n. 189;
s) i provvedimenti amministrativi di espulsione e i provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso avverso i primi, ai sensi dell'art. 13 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189;
t) i provvedimenti di correzione, a norma di legge, dei provvedimenti già iscritti;
u) qualsiasi altro provvedimento che concerne a norma di legge i provvedimenti già iscritti, come individuato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia.».
- Si riporta il testo degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale:
«Art. 60 (Assunzione della qualità di imputato).
1.Assume la qualità di imputato la persona alla quale é attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena a norma dell'art. 447, comma 1, nel decreto di citazione diretta a giudizio e nel giudizio direttissimo.
2. La qualità di imputato si conserva in ogni stato e grado del processo, sino a che non sia più soggetta a impugnazione la sentenza di non luogo a procedere, sia divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di condanna o sia divenuto esecutivo il decreto penale di condanna.
3. La qualità di imputato si riassume in caso di revoca della sentenza di non luogo a procedere e qualora sia disposta la revisione del processo.».
«Art. 61 (Estensione dei diritti e delle garanzie dell'imputato). - 1. I diritti e le garanzie dell'imputato si estendono alla persona sottoposta alle indagini preliminari.
2. Alla stessa persona si estende ogni altra disposizione relativa all'imputato, salvo che sia diversamente stabilito.».

Art. 5
(Oggetto ed ambito di applicazione)

1. Il presente codice disciplina il trattamento di dati personali, anche detenuti all'estero, effettuato da chiunque é stabilito nel territorio dello Stato o in un luogo comunque soggetto alla sovranità dello Stato.
2. Il presente codice si applica anche al trattamento di dati personali effettuato da chiunque é stabilito nel territorio di un Paese non appartenente all'Unione europea e impiega, per il trattamento, strumenti situati nel territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici, salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel territorio dell'Unione europea. In caso di applicazione del presente codice, il titolare del trattamento designa un proprio rappresentante stabilito nel territorio dello Stato ai fini dell'applicazione della disciplina sul trattamento dei dati personali.
3. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali é soggetto all'applicazione del presente codice solo se i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione. Si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di responsabilità e di sicurezza dei dati di cui agli articoli 1 e 31.

Art. 6
(Disciplina del trattamento)

1. Le disposizioni contenute nella presente Parte si applicano a tutti i trattamenti di dati, salvo quanto previsto, in relazione ad alcuni trattamenti, dalle disposizioni integrative o modificative della Parte II.

Titolo II
DIRITTI DELL'INTERESSATO

Art. 7
(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non é necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Art. 8
(Esercizio dei diritti)

1. I diritti di cui all'articolo 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato, alla quale é fornito idoneo riscontro senza ritardo.
2. I diritti di cui all'articolo 7 non possono essere esercitati con richiesta al titolare o al responsabile o con ricorso ai sensi dell'articolo 145, se i trattamenti di dati personali sono effettuati:
a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge luglio 1991, n. 197,e successive modificazioni, in materia di riciclaggio;
b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991,n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992,n. 172, e successive modificazioni, in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive;
c) da Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità;
e) ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera f), limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive o per l'esercizio del diritto in sede giudiziaria;
f) da fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico relativamente a comunicazioni telefoniche in entrata, salvo che possa
derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397;
g) per ragioni di giustizia, presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado o il Consiglio superiore della magistratura o altri organi di autogoverno o il
Ministero della giustizia;
h) ai sensi dell'articolo 53, fermo restando quanto previsto dalla legge 1 aprile 1981, n. 121.
3. Il Garante, anche su segnalazione dell'interessato, nei casi di cui al comma 2, lettere a), b), d), e) ed f) provvede nei modi di cui agli articoli 157, 158 e 159 e, nei casi di cui alle lettere c), g) ed h) del medesimo comma, provvede nei modi di cui all'articolo 160.
4. L'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, quando non riguarda dati di carattere oggettivo, può avere luogo salvo che concerna la rettificazione o
l'integrazione di dati personali di tipo valutativo, relativi a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo soggettivo, nonché l'indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del titolare del trattamento.

Note all'art. 8:
- Il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito,con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 reca:
«Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio».
- Il decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1 992, n. 172 reca: «Istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive».
- La legge 7 dicembre 2000, n. 397 reca: «Disposizioni in materia di indagini difensive».
- La legge 1° aprile 1981, n. 121 reca: «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza».

Art. 9
(Modalità di esercizio)

1. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica. Il Garante può individuare altro idoneo sistema in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche. Quando riguarda l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, la richiesta può essere formulata anche oralmente e in tal caso é annotata sinteticamente a cura dell'incaricato o del responsabile.
2. Nell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da una persona di fiducia.
3. I diritti di cui all'articolo 7 riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
4. L'identità dell'interessato é verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o
allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La persona che agisce per conto dell'interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento dell'interessato. Se l'interessato é una persona giuridica, un ente o un'associazione, la richiesta é avanzata dalla persona fisica legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti.
5. La richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, é formulata liberamente e senza costrizioni e può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni.

Art. 10
(Riscontro all'interessato)

1. Per garantire l'effettivo esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 il titolare del trattamento é tenuto ad adottare idonee misure volte, in particolare:
a) ad agevolare l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato, anche attraverso l'impiego di appositi programmi per elaboratore finalizzati ad un'accurata selezione dei dati che riguardano singoli interessati identificati o identificabili;
b) a semplificare le modalità e a ridurre i tempi per il riscontro al richiedente, anche nell'ambito di uffici o servizi preposti alle relazioni con il pubblico.
2. I dati sono estratti a cura del responsabile o degli incaricati e possono essere comunicati al richiedente anche oralmente, ovvero offerti in visione mediante strumenti elettronici, sempre che in tali casi la comprensione dei dati sia agevole, considerata anche la qualità e la quantità delle informazioni. Se vi é richiesta, si provvede alla trasposizione dei dati su supporto cartaceo o informatico, ovvero alla loro trasmissione per via telematica.
3. Salvo che la richiesta sia riferita ad un particolare trattamento o a specifici dati personali o categorie di dati personali, il riscontro all'interessato comprende tutti i dati personali che riguardano l'interessato comunque trattati dal titolare. Se la richiesta é rivolta ad un esercente una professione sanitaria o ad un organismo sanitario si osserva la disposizione di cui all'articolo 84, comma 1.
4. Quando l'estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa il riscontro alla richiesta dell'interessato può avvenire anche attraverso l'esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti.
5. Il diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati non riguarda dati personali relativi a terzi, salvo che la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato.
6. La comunicazione dei dati é effettuata in forma intelligibile anche attraverso l'utilizzo di una grafia comprensibile. In caso di comunicazione di codici o sigle sono forniti, anche mediante gli incaricati, i parametri per la comprensione del relativo significato.
7. Quando, a seguito della richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, lettere a), b) e c) non risulta confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato, può essere chiesto un contributo spese non eccedente i costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico.
8. Il contributo di cui al comma 7 non può comunque superare l'importo determinato dal Garante con provvedimento di carattere generale, che può individuarlo forfettariamente in relazione al caso in cui i dati sono trattati con strumenti elettronici e la risposta é fornita oralmente. Con il medesimo provvedimento il Garante può prevedere che il contributo possa essere chiesto quando i dati personali figurano su uno speciale supporto del quale é richiesta specificamente la riproduzione, oppure quando, presso uno o più titolari, si determina un notevole impiego di mezzi in relazione alla complessità o all'entità delle richieste ed é confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato.
9. Il contributo di cui ai commi 7 e 8 é corrisposto anche mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carta di pagamento o di credito, ove possibile all'atto della ricezione del riscontro e comunque non oltre quindici giorni da tale riscontro.

Titolo III
REGOLE GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
CAPO I
REGOLE PER TUTTI I TRATTAMENTI

Art. 11
(Modalità del trattamento e requisiti dei dati)

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.

Art. 12
(Codici di deontologia e di buona condotta)

1. Il Garante promuove nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentatività e tenendo conto dei criteri direttivi delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa sul trattamento di dati personali, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, ne verifica la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a garantirne la diffusione e il rispetto.
2. I codici sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Garante e, con decreto del Ministro della giustizia, sono riportati nell'allegato A) del presente codice.
3. Il rispetto delle disposizioni contenute nei codici di cui al comma 1 costituisce condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento dei dati personali effettuato da soggetti privati e pubblici.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al codice di deontologia per i trattamenti di dati per finalità giornalistiche promosso dal Garante nei modi di cui al comma 1 e all'articolo 139.

Art. 13
(Informativa)

1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 7;
f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili é indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali é conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando é stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, é indicato tale responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.
4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, é data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando é prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:
a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397,
o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate. dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.

Nota all'art. 13:
- Per la legge 7 dicembre 2000, n. 397, vedi in nota all'art. 8.

Art. 14
(Definizione di profili e della personalità dell'interessato)

1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una valutazione del comportamento umano può essere fondato unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la personalità dell'interessato.
2. L'interessato può opporsi ad ogni altro tipo di determinazione adottata sulla base del trattamento di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera a), salvo che la determinazione sia stata adottata in occasione della conclusione o dell'esecuzione di un contratto, in accoglimento di una proposta dell'interessato o sulla base di adeguate garanzie individuate dal presente codice o da un provvedimento del Garante ai sensi dell'articolo 17.

Art. 15
(Danni cagionati per effetto del trattamento)

1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali é tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile.
2. Il danno non patrimoniale é risarcibile anche in caso di violazione dell'articolo 11.

Nota all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'art. 2050 del codice civile:
«Art. 2050 (Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose). - Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di una attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, é tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.»

Art. 16
(Cessazione del trattamento)

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati sono:
a) distrutti;
b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione;
d) conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici,statistici o scientifici, in conformità alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 12.
2. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma 1, lettera b), o di altre disposizioni rilevanti in materia di trattamento dei dati personali é priva di effetti.

Art. 17
(Trattamento che presenta rischi specifici)

1. Il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili e giudiziari che presenta rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinare, é ammesso nel rispetto di misure ed accorgimenti a garanzia dell'interessato, ove prescritti.
2. Le misure e gli accorgimenti di cui al comma 1 sono prescritti dal Garante in applicazione dei principi sanciti dal presente codice,nell'ambito di una verifica preliminare all'inizio del trattamento, effettuata anche in relazione a determinate categorie di titolari o di trattamenti, anche a seguito di un interpello del titolare.

CAPO II
REGOLE ULTERIORI PER I SOGGETTI PUBBLICI

Art. 18
(Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti i)

1. Le disposizioni del presente capo riguardano tutti i soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici.
2. Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici é consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
3. Nel trattare i dati il soggetto pubblico osserva i presupposti e i limiti stabiliti dal presente codice, anche in relazione alla diversa natura dei dati, nonché dalla legge e dai regolamenti.
4. Salvo quanto previsto nella Parte II per gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, i soggetti pubblici non devono richiedere il consenso dell'interessato.
5. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 25 in tema di comunicazione e diffusione.

Art. 19
(Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari)

1. Il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante dati diversi da quelli sensibili e giudiziari é consentito, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente.
2. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici é ammessa quando é prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione é ammessa quando é comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se é decorso il termine di cui all'articolo 39, comma 2, e non é stata adottata la diversa determinazione ivi indicata.
3. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento.

Art. 20
(Principi applicabili al trattamento di dati sensibili)

1. Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici é consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi dì dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.
2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento é consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 22, con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), anche su schemi tipo.
3. Se il trattamento non é previsto espressamente da una disposizione di legge i soggetti pubblici possono richiedere al Garante l'individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono finalità di rilevante interesse pubblico e per le quali é conseguentemente autorizzato, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili.
Il trattamento é consentito solo se il soggetto pubblico provvede altresì a identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2.
4. L'identificazione dei tipi di dati e di operazioni di cui ai commi 2 e 3 é aggiornata e integrata periodicamente.

Art. 21
(Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari)

1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici é consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 20, commi 2 e 4, si applicano anche al trattamento dei dati giudiziari.

Art. 22
(Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari)

1. I soggetti pubblici conformano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà
fondamentali e della dignità dell'interessato.
2. Nel fornire l'informativa di cui all'articolo 13 soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base
alla quale é effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziart.
3. I soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali che non possono essere
adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.
4. I dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola, presso l'interessato.
5. In applicazione dell'articolo 11, comma 1, lettere c), d) ed e), i soggetti pubblici verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al fine di assicurare che i dati sensibili e giudiziari siano indispensabili rispetto agli obblighi e ai compiti loro attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente il rapporto tra i dati e gli adempimenti. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione é prestata per la verifica dell'indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti.
6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di
cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono
temporaneamente inintelligibili anche a chi é autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità.
7. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non
richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità di cui al comma 6 anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici.
8. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.
9. Rispetto ai dati sensibili e giudiziari indispensabili ai sensi del comma 3, i soggetti pubblici sono autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di trattamento indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali il trattamento é consentito, anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi.
10. I dati sensibili e giudiziari non possono essere trattati nell'ambito di test psicoattitudinali volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato.
Le operazioni di raffronto tra dati sensibili e giudiziari, nonché i trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai sensi dell'articolo 14, sono effettuati solo previa annotazione scritta dei motivi.
11. In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui al comma 10, se effettuati utilizzando banche di dati di diversi titolari,nonché la diffusione dei
dati sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se previsti da espressa disposizione di legge.
12. Le disposizioni di cui al presente articolo recano principi applicabili, in conformità ai rispettivi ordinamenti, ai trattamenti disciplinati dalla
Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte costituzionale.

CAPO III
REGOLE ULTERIORI PER PRIVATI ED ENTI PUBBLICI ECONOMICI

Art. 23
(Consenso)

1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici é ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato.
2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso.
3. Il consenso é validamente prestato solo se é espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se é documentato per iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo 13.
4. Il consenso é manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili.

Art. 24
(Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso)

1. Il consenso non é richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento:
a) é necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) é necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale é parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati;
d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e
industriale;
e) é necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso é manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;
f) con esclusione della diffusione, é necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o,
comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
g) con esclusione della diffusione, é necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, anche in riferimento all'attività di gruppi bancari e di società controllate o collegate, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell'interessato;
h) con esclusione della comunicazione all'esterno e della diffusione, é effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi
individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalità di utilizzo previste espressamente con determinazione resa
nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;
i) é necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi
scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati.

Note all'art. 24:
- Per la legge 7 dicembre 2000, n. 397, vedi in nota all'art. 8.
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e
ambientali, a norma dell'art. l della legge 8 ottobre 1997,n. 352):
«Art. 6 (Dichiarazione).
1. Salvo quanto disposto dal comma 4, il Ministero dichiara l'interesse particolarmente importante delle cose indicate all'art. 2,comma 1, lettera a) appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati all'art. 5, comma 1.
2. Il Ministero dichiara altresì l'interesse particolarmente importante delle cose indicate all'art. 2, comma 1, lettera b), l'eccezionale interesse delle
collezioni o serie di oggetti indicati all'art. 2, comma 1, lettera c) e il notevole interesse storico dei beni indicati all'art. 2, comma 4, lettera c).
3. Gli effetti della dichiarazione sono stabiliti dall'art. 10.
4. La regione competente per territorio dichiara l'interesse particolarmente importante delle cose indicate nell'art. 2, comma 2, lettera c) di proprietà privata. In caso di inerzia della regione, il Ministero procede a norma dell'art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3.».

Art. 25
(Divieti di comunicazione e diffusione)

1. La comunicazione e la diffusione sono vietate, oltre che in caso di divieto disposto dal Garante o dall'autorità giudiziaria:
a) in riferimento a dati personali dei quali é stata ordinata la cancellazione, ovvero quando é decorso il periodo di tempo indicato nell'articolo 11,
comma 1, lettera e);
b) per finalità diverse da quelle indicate nella notificazione del trattamento, ove prescritta.
2. é fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di
informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 58, comma 2, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Art. 26
(Garanzie per i dati sensibili)

1. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante,
nell'osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal presente codice, nonché dalla legge e dai regolamenti.
2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia
equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante può
prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento é tenuto ad adottare.
3. Il comma 1 non si applica al trattamento:
a) dei dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose e ai soggetti che con riferimento a finalità di natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le medesime confessioni, effettuato dai relativi organi, ovvero da enti civilmente riconosciuti, sempre che i dati non siano diffusi o comunicati fuori delle medesime confessioni. Queste ultime determinano idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, nel rispetto dei principi indicati al riguardo con autorizzazione del Garante;
b) dei dati riguardanti l'adesione di associazioni od organizzazioni a carattere sindacale o di categoria ad altre associazioni, organizzazioni o
confederazioni a carattere sindacale o di categoria.
4. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anche senza consenso, previa autorizzazione del Garante:
a) quando il trattamento é effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti politici, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, relativamente ai dati personali degli aderenti o dei soggetti che in relazione a tali finalità hanno contatti regolari con l'associazione, ente od organismo, sempre che i dati non siano comunicati all'esterno o diffusi e l'ente, associazione od organismo determini idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, prevedendo espressamente le modalità di utilizzo dei dati con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;
b) quando il trattamento é necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso é manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;
c) quando il trattamento é necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il diritto deve essere di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;
d) quando é necessario per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria per la
gestione del rapporto di lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione e di previdenza e assistenza, nei limiti previsti dall'autorizzazione e ferme restando le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di cui all'articolo 111.
5. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.

Art. 27
(Garanzie per i dati giudiziari)

1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di privati o di enti pubblici economici é consentito soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.

TITOLO IV
SOGGETTI CHE EFFETTUANO IL TRATTAMENTO

Art. 28
(Titolare del trattamento)

1. Quando il trattamento é effettuato da una persona giuridica, da una pubblica amministrazione o da un qualsiasi altro ente, associazione od
organismo, titolare del trattamento é l'entità nel suo complesso o l'unità od organismo periferico che esercita un potere decisionale del tutto
autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.

Art. 29
(Responsabile del trattamento)

1. Il responsabile é designato dal titolare facoltativamente.
2. Se designato, il responsabile é individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto
delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.
4. I compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal titolare.
5. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla
puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 e delle proprie istruzioni.

Art. 30
(Incaricati del trattamento)

1. Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile,
attenendosi alle istruzioni impartite.
2. La designazione é effettuata per iscritto e individua puntualmente l'ambito del trattamento consentito. Si considera tale anche la documentata
preposizione della persona fisica ad una unità per la quale é individuato, per iscritto, l'ambito del trattamento consentito agli addetti all'unità
medesima.

Titolo V
SICUREZZA DEI DATI E DEI SISTEMICAPO IMISURE DI SICUREZZA

Art. 31
(Obblighi di sicurezza)

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Art. 32
(Particolari titolari)

1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta ai sensi dell'articolo 31 idonee misure tecniche e organizzative adeguate al rischio esistente, per salvaguardare la sicurezza dei suoi servizi, l'integrità dei dati relativi al traffico, dei dati relativi all'ubicazione e delle comunicazioni elettroniche rispetto ad ogni forma di utilizzazione o cognizione non consentita.
2. Quando la sicurezza del servizio o dei dati personali richiede anche l'adozione di misure che riguardano la rete, il fornitore del servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta tali misure congiuntamente con il fornitore della rete pubblica di comunicazioni. In caso di mancato accordo, su richiesta di uno dei fornitori, la controversia é definita dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa gli abbonati e, ove possibile, gli utenti, se sussiste un
particolare rischio di violazione della sicurezza della rete, indicando, quando il rischio é al di fuori dell'ambito di applicazione delle misure che il
fornitore stesso é tenuto ad adottare ai sensi dei commi 1 e 2, tutti i possibili rimedi e i relativi costi presumibili. Analoga informativa é resa al
Garante e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

CAPO II
MISURE MINIME DI SICUREZZA

Art. 33
(Misure minime)

1. Nel quadro dei più generali obblighi di sicurezza di cui all'articolo 31, o previsti da speciali disposizioni, i titolari del trattamento sono comunque tenuti ad adottare le misure minime individuate nel presente capo o ai sensi dell'articolo 58, comma 3, olte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali.

Art. 34
(Trattamenti con strumenti elettronici)

1. Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici é consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico
contenuto nell'allegato B), le seguenti misure minime:
a) autenticazione informatica;
b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
d) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;
e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi
informatici;
f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;
g) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza;
h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale
effettuati da organismi sanitari.

Art. 35
(Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici)

1. Il trattamento di dati personali effettuato senza l'ausilio di strumenti elettronici é consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal
disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti misure minime:
a) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unità organizzative;
b) previsione di procedure per un'idonea custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti;
c) previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato e disciplina delle modalità di accesso finalizzata all'identificazione degli incaricati.

Art. 36
(Adeguamento)

1. Il disciplinare tecnico di cui all'allegato B), relativo alle misure minime di cui al presente capo, é aggiornato periodicamente con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per le innovazioni e le tecnologie, in relazione all'evoluzione tecnica e all'esperienza maturata nel settore.

Titolo VI
ADEMPIMENTI

Art. 37
(Notificazione del trattamento)

1. Il titolare notifica al Garante il trattamento di dati personali cui intende procedere, solo se il trattamento riguarda:
a) dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica;
b) dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale,trattati a fini di procreazione assistita, prestazione di servizi sanitari per via telematica
relativi a banche di dati o alla fornitura di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive e diffusive, sieropositività, trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria;
c) dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro,anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale;
d) dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di
consumo, ovvero a monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti;
e) dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del personale per conto terzi, nonché dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione,
ricerche di mercato e altre ricerche campionarie;
f) dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici e relative al rischio sulla solvibilità economica, alla situazione
patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti.
2. Il Garante può individuare altri trattamenti suscettibili di recare pregiudizio ai diritti e alle libertà dell'interessato, in ragione delle relative modalità o della natura dei dati personali, con proprio provvedimento adottato anche ai sensi dell'articolo 17.
Con analogo provvedimento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana il Garante può anche individuare, nell'ambito dei trattamenti di cui al comma 1, eventuali trattamenti non suscettibili di recare detto pregiudizio e pertanto sottratti all'obbligo di notificazione.
3. La notificazione é effettuata con unico atto anche quando il trattamento comporta il trasferimento all'estero dei dati.
4. Il Garante inserisce le notificazioni ricevute in un registro dei trattamenti accessibile a chiunque e determina le modalità per la sua consultazione gratuita per via telematica, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici o presso il proprio Ufficio. Le notizie accessibili tramite la consultazione del registro possono essere trattate per esclusive finalità di applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Art. 38
(Modalità di notificazione)

1. La notificazione del trattamento é presentata al Garante prima dell'inizio del trattamento ed una sola volta, a prescindere dal numero delle
operazioni e della durata del trattamento da effettuare,e può anche riguardare uno o più trattamenti con finalità correlate.
2. La notificazione é validamente effettuata solo se é trasmessa per via telematica utilizzando il modello predisposto dal Garante e osservando le
prescrizioni da questi impartite, anche per quanto riguarda le modalità di sottoscrizione con firma digitale e di conferma del ricevimento della
notificazione.
3. Il Garante favorisce la disponibilità del modello per via telematica e la notificazione anche attraverso convenzioni stipulate con soggetti autorizzati in base alla normativa vigente, anche presso associazioni di categoria e ordini professionali.
4. Una nuova notificazione é richiesta solo anteriormente alla cessazione del trattamento o al mutamento di taluno degli elementi da indicare nella notificazione medesima.
5. Il Garante può individuare altro idoneo sistema per la notificazione in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche previste dalla normativa vigente.
6. Il titolare del trattamento che non é tenuto alla notificazione al Garante ai sensi dell'articolo 37 fornisce le notizie contenute nel modello di cui al comma 2 a chi ne fa richiesta, salvo che il trattamento riguardi pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque.

Art. 39
(Obblighi di comunicazione)

1. Il titolare del trattamento é tenuto a comunicare previamente al Garante le seguenti circostanze:
a) comunicazione di dati personali da parte di un soggetto pubblico ad altro soggetto pubblico non prevista da una norma di legge o di regolamento, effettuata in qualunque forma anche mediante convenzione;
b) trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute previsto dal programma di ricerca biomedica o sanitaria di cui all'articolo 110, comma 1, primo periodo.
2. I trattamenti oggetto di comunicazione ai sensi del comma 1 possono essere iniziati decorsi quarantacinque giorni dal ricevimento della
comunicazione salvo diversa determinazione anche successiva del Garante.
3. La comunicazione di cui al comma 1 é inviata utilizzando il modello predisposto e reso disponibile dal Garante, e trasmessa a quest'ultimo per via telematica osservando le modalità di sottoscrizione con firma digitale e conferma del ricevimento di cui all'articolo 38, comma 2, oppure mediante telefax o lettera raccomandata.

Art. 40
(Autorizzazioni generali)

1. Le disposizioni del presente codice che prevedono un'autorizzazione del Garante sono applicate anche mediante il rilascio di autorizzazioni relative a determinate categorie di titolari o di trattamenti, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 41
(Richieste di autorizzazione)

1. Il titolare del trattamento che rientra nell'ambito di applicazione di un'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 40 non é tenuto a presentare al Garante una richiesta di autorizzazione se il trattamento che intende effettuare é conforme alle relative prescrizioni.
2. Se una richiesta di autorizzazione riguarda un trattamento autorizzato ai sensi dell'articolo 40 il Garante può provvedere comunque sulla richiesta
se le specifiche modalità del trattamento lo giustificano.
3. L'eventuale richiesta di autorizzazione é formulata utilizzando esclusivamente il modello predisposto e reso disponibile dal Garante e trasmessa a quest'ultimo per via telematica, osservando le modalità di sottoscrizione e conferma del ricevimento di cui all'articolo 38, comma 2. La medesima richiesta e l'autorizzazione possono essere trasmesse anche mediante telefax o lettera raccomandata.
4. Se il richiedente é invitato dal Garante a fornire informazioni o ad esibire documenti, il termine di quarantacinque giorni di cui all'articolo 26, comma 2, decorre dalla data di scadenza del termine fissato per l'adempimento richiesto.
5. In presenza di particolari circostanze, il Garante può rilasciare un'autorizzazione provvisoria a tempo determinato.

TITOLO VII
TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

Art. 42
(Trasferimenti all'interno dell'Unione europea)

1. Le disposizioni del presente codice non possono essere applicate in modo tale da restringere o vietare la libera circolazione dei dati personali fra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta salva l'adozione, in conformità allo stesso codice, di eventuali provvedimenti in caso di trasferimenti di dati effettuati al fine di eludere le medesime disposizioni.

Art. 43
(Trasferimenti consentiti in Paesi terzi)

1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento, se diretto verso un Paese non appartenente all'Unione europea é consentito quando:
a) l'interessato ha manifestato il proprio consenso espresso o, se si tratta di dati sensibili, in forma scritta;
b) é necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale é parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del
contratto, a specifiche richieste dell'interessato, ovvero per la conclusione o per l'esecuzione di un contratto stipulato a favore dell'interessato;
c) é necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante individuato con legge o con regolamento o, se il trasferimento riguarda dati
sensibili o giudiziari, specificato o individuato ai sensi degli articoli 20 e 21;
d) é necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso é manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;
e) é necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o
difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
f) é effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ovvero di una richiesta di informazioni estraibili da un pubblico registro, elenco, atto o documento conoscibile da chiunque, con l'osservanza delle norme che regolano la materia;
g) é necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi
scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati;
h) il trattamento concerne dati riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni.

Note all'art. 43:
- Per la legge 7 dicembre 2000, n. 397, vedi in nota all'art. 8.
- Per il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, vedi in nota all'art. 24.

Art. 44
(Altri trasferimenti consentiti)

1. Il trasferimento di dati personali oggetto di trattamento, diretto verso un Paese non appartenente all'Unione europea, é altresì consentito quando
é autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell'interessato:
a) individuate dal Garante anche in relazione a garanzie prestate con un contratto;
b) individuate con le decisioni previste dagli articoli 25,paragrafo 6, e 26, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, con le quali la Commissione europea constata che un Paese non appartenente all'Unione europea garantisce un livello di protezione adeguato o che alcune clausole contrattuali offrono garanzie sufficienti.

Nota all'art. 44:
- Si riporta il testo degli articoli 25 e 26 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati:
«Art. 25 (Principi). - 1. Gli Stati membri dispongono che il trasferimento verso un Paese terzo di dati personali oggetto di un trattamento o destinati a essere oggetto di un trattamento dopo il trasferimento può aver luogo soltanto se il Paese terzo di cui trattasi garantisce un livello di protezione adeguato, fatte salve le misure nazionali di attuazione delle altre disposizioni della presente direttiva.
2. L'adeguatezza del livello di protezione garantito da un Paese terzo é valutata con riguardo a tutte le circostanze relative ad un trasferimento o ad una categoria di trasferimenti di dati; in particolare sono presi in considerazione la natura dei dati, le finalità del o dei trattamenti previsti, il Paese d'origine e il Paese di destinazione finale, le norme di diritto, generali o settoriali, vigenti nel Paese terzo di cui trattasi,nonché le regole professionali e le misure di sicurezza ivi osservate.
3. Gli Stati membri e la Commissione si comunicano a vicenda i casi in cui, a loro parere, un Paese terzo non garantisce un livello di protezione
adeguato ai sensi del paragrafo 2.
4. Qualora la Commissione constati, secondo la procedura dell'art. 31, paragrafo 2, che un Paese terzo non garantisce un livello di protezione
adeguato ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire ogni trasferimento di dati della stessa natura verso il Paese terzo in questione.
5. La Commissione avvia, al momento opportuno,negoziati per porre rimedio alla situazione risultante dalla constatazione di cui al paragrafo 4.
6. La Commissione può constatare, secondo la procedura di cui all'art. 31, paragrafo 2, che un Paese terzo garantisce un livello di protezione
adeguato ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, in considerazione della sua legislazione nazionale o dei suoi impegni internazionali, in
particolare di quelli assunti in seguito ai negoziati di cui al paragrafo 5, ai fini della tutela della vita privata o delle libertà e dei diritti fondamentali
della persona. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla decisione della Commissione.».
«Art. 26 (Deroghe). - 1. In deroga all'art. 25 e fatte salve eventuali disposizioni contrarie della legislazione nazionale per casi specifici, gli Stati
membri dispongono che un trasferimento di dati personali verso un Paese terzo che non garantisce una tutela adeguata ai sensi dell'art. 25, paragrafo 2 può avvenire a condizione che:
a) la persona interessata abbia manifestato il proprio consenso in maniera inequivocabile al trasferimento previsto, oppure
b) il trasferimento sia necessario per l'esecuzione di un contratto tra la persona interessata ed il responsabile del trattamento o per l'esecuzione di
misure precontrattuali prese a richiesta di questa, oppure c) il trasferimento sia necessario per la conclusione o l'esecuzione di un contratto, concluso
o da concludere nell'interesse della persona interessata, tra il responsabile del trattamento e un terzo, oppure d) il trasferimento sia necessario o
prescritto dalla legge per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante, oppure per costatare, esercitare o difendere un diritto per via giudiziaria, oppure e) il trasferimento sia necessario per la salvaguardia dell'interesse vitale della persona interessata, oppure
f) il trasferimento avvenga a partire da un registro pubblico il quale, in forza di disposizioni legislative o regolamentari, sia predisposto per
l'informazione del pubblico e sia aperto alla consultazione del pubblico o di chiunque possa dimostrare un interesse legittimo, nella misura in cui nel caso specifico siano rispettate le condizioni che la legge prevede per la consultazione.
2. Salvo il disposto del paragrafo 1, uno Stato membro può autorizzare un trasferimento o una categoria di trasferimenti di dati personali verso un Paese terzo che non garantisca un livello di protezione adeguato ai sensi dell'art. 25, paragrafo 2, qualora il respon-sabile del trattamento presenti garanzie sufficienti per la tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone, nonché per l'esercizio dei diritti connessi; tali garanzie possono segnatamente risultare da clausole contrattuali appropriate.
3. Lo Stato membro informa la Commissione e gli altri Stati membri in merito alle autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 2. In caso di
opposizione notificata da un altro Stato membro o dalla Commissione, debitamente motivata sotto l'aspetto della tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone, la Commissione adotta le misure appropriate secondo la procedura di cui all'art. 31, paragrafo 2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla decisione della Commissione.
4. Qualora la Commissione decida, secondo la procedura di cui all'art. 31, paragrafo 2, che alcune clausole contrattuali tipo offrono le garanzie
sufficienti di cui al paragrafo 2, gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla decisione della Commissione.».

Art. 45
(Trasferimenti vietati)

1. Fuori dei casi di cui agli articoli 43 e 44, il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di dati
personali oggetto di trattamento, diretto verso un Paese non appartenente all'Unione europea, é vietato quando l'ordinamento del Paese di
destinazione o di transito dei dati non assicura un livello di tutela delle persone adeguato. Sono valutate anche le modalità del trasferimento e dei trattamenti previsti, le relative finalità, la natura dei dati e le misure di sicurezza.

PARTE II
DISPOSIZIONI RELATIVE A SPECIFICI SETTORI
TITOLO I
TRATTAMENTI IN AMBITO GIUDIZIARIO
CAPO I
PROFILI GENERALI

Art. 46
(Titolari dei trattamenti)

1. Gli uffici giudiziari di ogni ordine e grado, il Consiglio superiore della magistratura, gli altri organi di autogoverno e il Ministero della giustizia sono titolari dei trattamenti di dati personali relativi alle rispettive attribuzioni conferite per legge o regolamento.
2. Con decreto del Ministro della giustizia sono individuati, nell'allegato C) al presente codice, i trattamenti non occasionali di cui al comma 1 effettuati con strumenti elettronici, relativamente a banche di dati centrali od oggetto di interconnessione tra più uffici.
I provvedimenti con cui il Consiglio superiore della magistratura e gli altri organi di autogoverno di cui al comma 1 individuano i medesimi trattamenti da essi effettuati
sono riportati nell'allegato C) con decreto del Ministro della giustizia.

Art. 47
(Trattamenti per ragioni di giustizia)

1. In caso di trattamento di dati personali effettuato presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado, presso il Consiglio superiore della magistratura, gli altri organi di autogoverno e il Ministero della giustizia, non si applicano, se il trattamento é effettuato per ragioni di giustizia, le seguenti disposizioni del codice:
a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45;
b) articoli da 145 a 151.
2. Agli effetti del presente codice si intendono effettuati per ragioni di giustizia i trattamenti di dati personali direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, o che, in materia di trattamento giuridico ed economico del personale di magistratura, hanno una diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale, nonché le attività ispettive su uffici giudiziari. Le medesime ragioni di giustizia non ricorrono per l'ordinaria attività amministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture, quando non é pregiudicata la segretezza di atti direttamente connessi alla
predetta trattazione.

Art. 48
(Banche di dati di uffici giudiziari)

1. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado può acquisire in conformità alle vigenti disposizioni processuali dati, informazioni, atti e documenti da soggetti pubblici, l'acquisizione può essere effettuata anche per via telematica. A tale fine gli uffici giudiziari possono avvalersi delle convenzioni-tipo stipulate dal Ministero della giustizia con soggetti pubblici, volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli 3 e 11 del presente codice.

Art. 49
(Disposizioni di attuazione)

1. Con decreto del Ministro della giustizia sono adottate, anche ad integrazione del decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334, le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione dei principi del presente codice nella materia penale e civile.

Nota all'art. 49:
- Il decreto Ministeriale 30 settembre 1989, n. 334, reca: «Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale.».

CAPO II
MINORI

Art. 50
(Notizie o immagini relative a minori)

1. Il divieto di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione di un minore si osserva anche in caso di coinvolgimento a qualunque titolo del minore in procedimenti giudiziari in materie diverse da quella penale.

Nota all'art. 50:
- Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni):
«Art. 13 (Divieto di pubblicazione e di divulgazione).
- 1. Sono vietate la pubblicazione e la divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione del minorenne
comunque coinvolto nel procedimento.
2. La disposizione del comma 1 non si applica dopo l'inizio del dibattimento se il tribunale procede in udienza pubblica.».

CAPO III
INFORMATICA GIURIDICA

Art. 51
(Principi generali)

1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni processuali concernenti la visione e il rilascio di estratti e di copie di atti e documenti, i dati
identificativi delle questioni pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado sono resi accessibili a chi vi abbia interesse anche mediante reti di comunicazione elettronica, ivi compreso il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet.
2. Le sentenze e le altre decisioni dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado depositate in cancelleria o segreteria sono rese accessibili anche
attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet, osservando le cautele previste dal presente capo.

Art. 52
(Dati identificativi degli interessati)

1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni concernenti la redazione e il contenuto di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali
dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado, l'interessato può chiedere per motivi legittimi, con richiesta depositata nella cancelleria o segreteria dell'ufficio che procede prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull'originale della sentenza o del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche,supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica,l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento.
2. Sulla richiesta di cui al comma 1 provvede in calce con decreto, senza ulteriori formalità, l'autorità che pronuncia la sentenza o adotta il
provvedimento. La medesima autorità può disporre d'ufficio che sia apposta l'annotazione di cui al comma 1, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, all'atto del deposito della sentenza o provvedimento, la cancelleria o segreteria vi appone e sottoscrive anche con timbro la seguente annotazione, recante l'indicazione degli estremi del presente articolo: "In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi di....".
4. In caso di diffusione anche da parte di terzi di sentenze o di altri provvedimenti recanti l'annotazione di cui al comma 2, o delle relative massime giuridiche, é omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 734-bis del codice penale relativamente alle persone offese da atti di violenza sessuale, chiunque
diffonde sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado é tenuto ad omettere in ogni caso, anche in
mancanza dell'annotazione di cui al comma 2, le generalità, altri dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi anche
indirettamente l'identità di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di deposito di lodo ai sensi dell'articolo 825 del codice di procedura civile. La parte può formulare agli arbitri la richiesta di cui al comma 1 prima della pronuncia del lodo e gli arbitri appongono sul lodo l'annotazione di cui al comma 3, anche ai sensi del comma 2. Il collegio arbitrale costituito presso la camera arbitrale per i lavori pubblici ai sensi dell'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, provvede in modo analogo in caso di richiesta di una parte.
7. Fuori dei casi indicati nel presente articolo é ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali.

Note all'art. 52:
- Si riporta il testo dell'art. 734-bis del codice penale:
«Art. 734-bis (Divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale). - Chiunque, nei casi di delitti previsti dagli
articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies,609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies,divulghi, anche attraverso mezzi di
comunicazione di massa, le generalità o l'immagine della persona offesa senza il suo consenso, e punito con l'arresto da tre a sei mesi.».
- Si riporta il testo dell'art. 825 del codice di procedura civile:
«Art. 825 (Deposito del lodo). Gli arbitri redigono il lodo in tanti originali quante sono le parti e ne danno comunicazione a ciascuna parte mediante consegna di un originale, anche con spedizione in plico raccomandato, entro dieci giorni dall'ultima sottoscrizione.
La parte che intende fare eseguire il lodo nel territorio della Repubblica é tenuta a depositarlo in originale o in copia conforme, insieme con l'atto di compromesso o con l'atto contenente la clausola compromissoria o con documento equipollente, in originale o in copia conforme, nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione é la sede dell'arbitrato.
Il tribunale, accertata la regolarità formale del lodo, lo dichiara esecutivo con decreto. Il lodo reso esecutivo é soggetto a trascrizione, in tutti i casi nei quali sarebbe soggetta a trascrizione la sentenza avente il medesimo contenuto.
Del deposito e del provvedimento del tribunale é data notizia dalla cancelleria alle parti nei modi stabiliti nell'art. 133, secondo comma del codice di procedura civile.
Contro il decreto che nega l'esecutorietà del lodo é ammesso reclamo, entro trenta giorni dalla comunicazione, mediante ricorso al tribunale in
composizione collegiale,del quale non può far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato; il collegio, sentite le parti, provvede in
camera di consiglio con ordinanza non impugnabile.»
- Si riporta il testo dell'art. 32 della legge 1 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici):
«Art. 32 (Definizione delle controversie).
1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto,comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dal comma 1 dell'art. 31-bis, possono essere deferite ad arbitri.
2. Per i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), della presente legge, qualora sussista la competenza arbitrale, il giudizio é demandato ad un collegio arbitrale costituito presso la camera arbitrale per i lavori pubblici, istituita presso l'Autorità di cui all'art. 4 della presente legge. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, sono fissate le norme di procedura del giudizio arbitrale nel rispetto dei principi del codice di procedura civile, e sono fissate le tariffe per la determinazione del corrispettivo dovuto dalle parti per la decisione della controversia.
3. Il regolamento definisce altresì, ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 3 della presente legge, la composizione e le modalità di funzionamento della camera arbitrale per i lavori pubblici; disciplina i criteri cui la camera arbitrale dovrà attenersi nel fissare i requisiti soggettivi e di professionalità per assumere l'incarico di arbitro, nonché la durata dell'incarico stesso, secondo principi di trasparenza, imparzialità e correttezza.
4. Dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia gli articoli 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51 del capitolato generale d'appalto approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063. Dalla medesima data il richiamo ai collegi arbitrali da costituire ai sensi della normativa abrogata, contenuto nelle clausole dei contratti di appalto già stipulati, deve intendersi riferito ai collegi da nominare con la procedura camerale secondo le modalità previste dai commi precedenti ed i relativi giudizi si svolgono secondo la disciplina da essi fissata. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono la costituzione di collegi arbitrali in difformità alla normativa abrogata, contenute nelle clausole di contratti o capitolati d'appalto già stipulati alla data di entrata in vigore del regolamento, a condizione che i collegi arbitrali medesimi non risultino già costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
4-bis. Sono abrogate tutte le disposizioni che, in contrasto con i precedenti commi, prevedono limitazioni ai mezzi di risoluzione delle controversie
nella materia dei lavori pubblici come definita all'art. 2.».

TITOLO II
TRATTAMENTI DA PARTE DI FORZE DI POLIZIA
CAPO I
PROFILI GENERALI

Art. 53
(Ambito applicativo e titolari dei trattamenti)

1. Al trattamento di dati personali effettuato dal Centro elaborazione dati del Dipartimento di pubblica sicurezza o da forze di polizia sui dati destinati a confluirvi in base alla legge, ovvero da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici per finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati, effettuati in base ad espressa disposizione di legge che preveda specificamente il trattamento, non si applicano le seguenti disposizioni del codice:
a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45;
b) articoli da 145 a 151.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuati, nell'allegato C) al presente codice, i trattamenti non occasionali di cui al comma 1 effettuati con strumenti elettronici, e i relativi titolari.

Art. 54
(Modalità di trattamento e flussi di dati)

1. Nei casi in cui le autorità di pubblica sicurezza o le forze di polizia possono acquisire in conformità alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento dati, informazioni, atti e documenti da altri soggetti, l'acquisizione può essere effettuata anche per via telematica. A tal fine gli organi o uffici interessati possono avvalersi di convenzioni volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi organi o uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli 3 e 11. Le convenzioni-tipo sono adottate dal Ministero dell'interno, su conforme parere del Garante, e stabiliscono le modalità dei collegamenti e degli accessi anche al fine di assicurare l'accesso selettivo ai soli dati necessari al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 53.
2. I dati trattati per le finalità di cui al medesimo articolo 53 sono conservati separatamente da quelli registrati per finalità amministrative che non richiedono il loro utilizzo.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, il Centro elaborazioni dati di cui all'articolo 53 assicura l'aggiornamento periodico e la pertinenza e non eccedenza dei dati personali trattati anche attraverso interrogazioni autorizzate del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, o di altre banche di dati di forze di polizia, necessarie per le finalità di cui all'articolo 53.
4. Gli organi, uffici e comandi di polizia verificano periodicamente i requisiti di cui all'articolo 11 in riferimento ai dati trattati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, e provvedono al loro aggiornamento anche sulla base delle procedure adottate dal Centro elaborazioni dati ai sensi del comma 3, o, per i trattamenti effettuati senza l'ausilio di strumenti elettronici, mediante annotazioni o integrazioni dei documenti che li contengono.

Nota all'art. 54:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 reca: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti.».

Art. 55
(Particolari tecnologie)

1. Il trattamento di dati personali che implica maggiori rischi di un danno all'interessato, con particolare riguardo a banche di dati genetici o biometrici,
a tecniche basate su dati relativi all'ubicazione, a banche di dati basate su particolari tecniche di elaborazione delle informazioni e all'introduzione di
particolari tecnologie, é effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell'interessato prescritti ai sensi dell'articolo 17 sulla base
di preventiva comunicazione ai sensi dell'articolo 39.

Art. 56
(Tutela dell'interessato)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 3, 4 e 5, della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, si applicano anche, oltre che ai dati destinati a confluire nel Centro elaborazione dati di cui all'articolo 53, a dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici da organi, uffici o
comandi di polizia.

Nota all'art. 56:
- Si riporta il testo dell'art. 10 della legge 10 aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 10 (Controlli).
1. Il controllo sul Centro elaborazione dati é esercitato dal Garante per la protezione dei dati personali, nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti.
2. I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto attraverso l'acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo comma dell'art. 7, fermo restando quanto stabilito dall'art. 240 del codice di procedura penale.
Quando nel corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo viene rilevata l'erroneità o l'incompletezza dei dati e delle informazioni, o
l'illegittimità del loro trattamento, l'autorità precedente ne dà notizia al Garante per la protezione dei dati personali.
3. La persona alla quale si riferiscono i dati può chiedere all'ufficio di cui alla lettera a) del primo comma dell'art. 5 la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione in forma intelleggibile e, se i dati risultano trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento. la loro cancellazione o trasformazione in forma anonima.
4. Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio comunica al richiedente, non oltre trenta giorni dalla richiesta, le determinazioni adottate. L'ufficio può omettere di provvedere sulla richiesta se ciò può pregiudicare azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, dandone informazione al Garante per la protezione dei dati personali.
5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, trattati anche in forma non automatizzata in violazione di
disposizioni di legge o di regolamento, può chiedere al tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento di compiere gli accertamenti necessari e di ordinare la rettifica,l'integrazione, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati medesimi. Il tribunale provvede nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.».

Art. 57
(Disposizioni di attuazione)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sono individuate le modalità di attuazione dei principi del presente codice relativamente al trattamento dei dati effettuato per le finalità di cui all'articolo 53 dal Centro elaborazioni dati e da organi, uffici o comandi di polizia, anche ad integrazione e modifica del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, e in attuazione della Raccomandazione R (87) 15 del Consiglio d'Europa del 17 settembre 1987, e successive modificazioni. Le modalità sono individuate con particolare riguardo:
a) al principio secondo cui la raccolta dei dati é correlata alla specifica finalità perseguita, in relazione alla prevenzione di un pericolo concreto o alla repressione di reati, in particolare per quanto riguarda i trattamenti effettuati per finalità di analisi;
b) all'aggiornamento periodico dei dati, anche relativi a valutazioni effettuate in base alla legge, alle diverse modalità relative ai dati trattati senza
l'ausilio di strumenti elettronici e alle modalità per rendere conoscibili gli aggiornamenti da parte di altri organi e uffici cui i dati sono stati in
precedenza comunicati;
c) ai presupposti per effettuare trattamenti per esigenze temporanee o collegati a situazioni particolari, anche ai fini della verifica dei requisiti dei dati ai sensi dell'articolo 11,dell'individuazione delle categorie di interessati e della conservazione separata da altri dati che non richiedono il loro utilizzo;
d) all'individuazione di specifici termini di conservazione dei dati in relazione alla natura dei dati o agli strumenti utilizzati per il loro trattamento,
nonché alla tipologia dei procedimenti nell'ambito dei quali essi sono trattati o i provvedimenti sono adottati;
e) alla comunicazione ad altri soggetti, anche all'estero o per l'esercizio di un diritto o di un interesse legittimo, e alla loro diffusione, ove necessaria in conformità alla legge;
f) all'uso di particolari tecniche di elaborazione e di ricerca delle informazioni, anche mediante il ricorso a sistemi di indice.

Note all'art. 57:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, reca: «Approvazione del regolamento concernente le procedure di raccolta,
accesso, comunicazione, correzione, cancellazione ed integrazione dei dati e delle informazioni, registrati negli archivi magnetici del centro
elaborazione dati di cui all'art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121.».
- La Raccomandazione R (87) 15 del Consiglio d'Europa del 17 settembre 1987, reca disposizioni sulla disciplina dell'uso di dati personali nell'ambito
della pubblica sicurezza.

TITOLO III
DIFESA E SICUREZZA DELLO STATO
CAPO I
PROFILI GENERALI

Art. 58
(Disposizioni applicabili)

1. Ai trattamenti effettuati dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, ovvero sui dati coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della medesima legge, le disposizioni del presente codice si applicano limitatamente a quelle previste negli articoli da 1 a 6, 11, 14, 15, 31, 33, 58, 154, 160 e 169.
2. Ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato, in base ad espresse disposizioni di legge che
prevedano specificamente il trattamento, le disposizioni del presente codice si applicano limitatamente a quelle indicate nel comma 1, nonché alle disposizioni di cui agli articoli 37, 38 e 163.
3. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di cui al comma 1 sono stabilite e periodicamente aggiornate con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le modalità di applicazione delle disposizioni applicabili del presente codice in riferimento alle tipologie di dati, di interessati, di operazioni di trattamento eseguibili e di incaricati, anche in relazione all'aggiornamento e alla
conservazione.

Note all'art. 58:
- Si riporta il testo degli articoli 3, 4, 6 e 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 (Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la
sicurezza e disciplina del segreto di Stato):
«Art. 3. - é istituito, alla diretta dipendenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza (CESIS).
é compito del Comitato fornire al Presidente del Consiglio dei Ministri, al fini del concreto espletamento delle funzioni a lui attribuite dall'art. 1, tutti gli elementi necessari per il coordinamento dell'attività dei Servizi previsti dai successivi articoli 4 e 6; l'analisi degli elementi comunicati dai suddetti Servizi;
l'elaborazione delle relative situazioni. E altresì compito del Comitato il coordinamento dei rapporti con i servizi di informazione e di sicurezza degli altri Stati.
Il Comitato é presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato.
La segreteria generale del Comitato é affidata ad un funzionario dell'amministrazione dello Stato avente la qualifica di dirigente generale, la cui
nomina e revoca spettano al Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato interministeriale di cui all'art. 2.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri determina la composizione del Comitato, di cui dovranno essere chiamati a far parte i direttori dei Servizi di cui ai successivi articoli 4 e 6, e istituisce gli uffici strettamente necessari per lo svolgimento della sua attività.».
«Art. 4. - é istituito il Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI). Esso assolve a tutti i compiti informativi e di sicurezza per la difesa sul piano militare dell'indipendenza e della integrità dello Stato da ogni pericolo, minaccia o aggressione. Il SISMI svolge inoltre ai fini suddetti compiti di controspionaggio.
Il Ministro per la difesa, dal quale il Servizio dipende, ne stabilisce l'ordinamento e ne cura l'attività sulla base delle direttive e delle disposizioni del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 1.
Il direttore del Servizio e gli altri funzionari indicati nelle disposizioni sull'ordinamento sono nominati dal Ministro per la difesa, su parere conforme del Comitato interministeriale di cui all'art. 2.
Il SISMI é tenuto a comunicare al Ministro per la difesa e al Comitato di cui all'art. 3 tutte le informazioni ricevute o comunque in suo possesso, le analisi e le situazioni elaborate, le operazioni compiute e tutto ciò che attiene alla sua attività.».
«Art. 6. - é istituito il Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE). Esso assolve a tutti i compiti informativi e di sicurezza per la
difesa dello Stato democratico e delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento contro chiunque vi attenti e contro ogni forma di
eversione.
Il Ministro per l'interno, dal quale il Servizio dipende, ne stabilisce l'ordinamento e ne cura l'attività sulla base delle direttive e delle disposizioni del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 1.
Il direttore del Servizio e gli altri funzionari indicati nelle disposizioni sull'ordinamento sono nominati dal Ministro per l'interno, su parere conforme del Comitato interministeriale di cui all'art. 2.
Il SISDE é tenuto a comunicare al Ministro per l'interno e al Comitato di cui all'art. 3 tutte le informazioni ricevute o comunque in suo possesso, le analisi e le situazioni elaborate, le operazioni compiute e tutto ciò che attiene sua attività.».
«Art. 12. - Sono coperti dal segreto di Stato gli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recar danno alla integrità dello Stato democratico, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, alla indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato.
In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell'ordine costituzionale.».

TITOLO IV
TRATTAMENTI IN AMBITO PUBBLICO
CAPO I
ACCESSO A DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 59
(Accesso a documenti amministrativi)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60, i presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi
contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso. Le attività finalizzate all'applicazione di tale disciplina si considerano di rilevante interesse pubblico.

Nota all'art. 59:
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 reca: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.»

Art. 60
(Dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale)

1. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento é consentito se la situazione
giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi é di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.

CAPO II
REGISTRI PUBBLICI E ALBI PROFESSIONALI

Art. 61
(Utilizzazione di dati pubblici)

1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti tenuti da soggetti pubblici, anche individuando i casi in cui deve essere indicata la fonte di acquisizione dei dati e prevedendo garanzie appropriate per l'associazione di dati provenienti da più archivi, tenendo presente quanto previsto dalla Raccomandazione n. R (91)10 del Consiglio d'Europa in relazione all'articolo 11.
2. Agli effetti dell'applicazione del presente codice i dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, che devono essere inseriti in un albo
professionale in conformità alla legge o ad un regolamento, possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, anche mediante reti di comunicazione elettronica. Può essere altresì menzionata l'esistenza di provvedimenti che dispongono la
sospensione o che incidono sull'esercizio della professione.
3. L'ordine o collegio professionale può, a richiesta della persona iscritta nell'albo che vi ha interesse, integrare i dati di cui al comma 2 con ulteriori dati pertinenti e non eccedenti in relazione all'attività professionale.
4. A richiesta dell'interessato l'ordine o collegio professionale può altresì fornire a terzi notizie o informazioni relative, in particolare, a speciali
qualificazioni professionali non menzionate nell'albo, ovvero alla disponibilità ad assumere incarichi o a ricevere materiale informativo a carattere
scientifico inerente anche a convegni o seminari.

Nota all'art. 61:
- La Raccomandazione n. R (91)10 del Consiglio d'Europa reca disposizioni sulla comunicazione a terzi di dati personali detenuti da organismi pubblici.

CAPO III
STATO CIVILE, ANAGRAFI E LISTE ELETTORALI

Art. 62
(Dati sensibili e giudiziari)

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità relative alla tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, delle anagrafi della popolazione residente in Italia e dei cittadini italiani residenti all'estero, e delle liste elettorali, nonché al rilascio di documenti di riconoscimento o al cambiamento delle generalità.

Art. 63
(Consultazione di atti)

1. Gli atti dello stato civile conservati negli Archivi di Stato sono consultabili nei limiti previsti dall'articolo 107 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

Nota all'art. 63:
- Si riporta il testo dell'art. 107 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352):
«Art. 107 (Accesso agli archivi di Stato).
1. I documenti conservati negli archivi di Stato sono liberamente consultabili, ad eccezione di quelli dichiarati di carattere riservato a norma dell'art. 110 relativi alla politica estera o interna dello Stato, che diventano consultabili cinquanta anni dopo la loro data, e di quelli riservati relativi a situazioni puramente private di persone, che lo diventano dopo settanta anni. I documenti dei processi penali sono consultabili settanta anni dopo la data della conclusione del procedimento.
2. Il Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero, può permettere, per motivi di studio, la consultazione di documenti di carattere riservato anche prima della scadenza dei termini previsti nel comma 1. Ai fini di tale autorizzazione, il Ministero dell'interno ha facoltà di avvalersi del parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, in relazione al valore storico-culturale dei documenti riservati dei quali sia stata richiesta la consultazione.
3. I documenti di proprietà dei privati, e da questi depositati negli archivi di Stato o agli archivi medesimi donati o venduti o lasciati in eredità o
legato, sono assoggettati alla disciplina stabilita dai commi 1 e 2.
4. I depositanti e coloro che donano o vendono o lasciano in eredità o legato documenti agli archivi di Stato possono tuttavia pone la condizione
della non consultabilità di tutti o di parte dei documenti dell'ultimo settantennio. Tale limitazione, come pure quella generale stabilita dal comma 1, non opera nei riguardi dei depositanti, dei donanti, dei venditori e di qualsiasi altra persona da essi designata. La limitazione é altresì inoperante nei confronti degli aventi causa dei depositanti, dei donanti, dei venditori, quando si tratti di documenti concernenti oggetti patrimoniali, ai quali siano interessati per il titolo di acquisto.».

CAPO IV
FINALIà DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO

Art. 64
(Cittadinanza, immigrazione e condizione dello straniero)

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di cittadinanza, di immigrazione, di asilo, di condizione dello straniero e del profugo e sullo stato di rifugiato.
2. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1 é ammesso, in particolare, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari indispensabili:
a) al rilascio e al rinnovo di visti, permessi, attestazioni, autorizzazioni e documenti anche sanitari;
b) al riconoscimento del diritto di asilo o dello stato di rifugiato, o all'applicazione della protezione temporanea e di altri istituti o misure di carattere umanitario, ovvero all'attuazione di obblighi di legge in materia di politiche migratorie;
c) in relazione agli obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori, ai ricongiungimenti, all'applicazione delle norme vigenti in materia di istruzione e di alloggio, alla partecipazione alla vita pubblica e all'integrazione sociale.
3. Il presente articolo non si applica ai trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati in esecuzione degli accordi e convenzioni di cui all'articolo
154, comma 2, lettere a) e b), o comunque effettuati per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione
dei reati, in base ad espressa disposizione di legge che prevede specificamente il trattamento.

Art. 65
(Diritti politici e pubblicità dell'attività di organi)

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di:
a) elettorato attivo e passivo e di esercizio di altri diritti politici, nel rispetto della segretezza del voto, nonché di esercizio del mandato degli organi rappresentativi o di tenuta degli elenchi dei giudici popolari;
b) documentazione dell'attività istituzionale di organi pubblici.
2. I trattamenti dei dati sensibili e giudiziari per le finalità di cui al comma 1 sono consentiti per eseguire specifici compiti previsti da leggi o da
regolamenti fra i quali, in particolare, quelli concernenti:
a) lo svolgimento di consultazioni elettorali e la verifica della relativa regolarità;
b) le richieste di referendum, le relative consultazioni e la verifica delle relative regolarità;
c) l'accertamento delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o di decadenza, o di rimozione o sospensione da cariche pubbliche, ovvero di
sospensione o di scioglimento degli organi;
d) l'esame di segnalazioni, petizioni, appelli e di proposte di legge di iniziativa popolare, l'attività di commissioni di inchiesta, il rapporto con gruppi politici;
e) la designazione e la nomina di rappresentanti in commissioni, enti e uffici.
3. Ai fini del presente articolo, é consentita la diffusione dei dati sensibili e giudiziari per le finalità di cui al comma 1, lettera a), in particolare con
riguardo alle sottoscrizioni di liste, alla presentazione delle candidature, agli incarichi in organizzazioni o associazioni politiche, alle cariche istituzionali e agli organi eletti.
4. Ai fini del presente articolo, in particolare, é consentito il trattamento di dati sensibili e giudiziari indispensabili:
a) per la redazione di verbali e resoconti dell'attività di assemblee rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o assembleari;
b) per l'esclusivo svolgimento di una funzione di controllo, di indirizzo politico o di sindacato ispettivo e per l'accesso a documenti riconosciuto dalla
legge e dai regolamenti degli organi interessati per esclusive finalità direttamente connesse all'espletamento di un mandato elettivo.
5. I dati sensibili e giudiziari trattati per le finalità di cui al comma 1 possono essere comunicati e diffusi nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti.
Non é comunque consentita la divulgazione dei dati sensibili e giudiziari che non risultano indispensabili per assicurare il rispetto del principio di
pubblicità dell'attività istituzionale, fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

Art. 66
(Materia tributaria e doganale)

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le attività dei soggetti pubblici dirette all'applicazione, anche tramite i loro concessionari, delle disposizioni in materia di tributi, in relazione ai contribuenti, ai sostituti e ai responsabili di imposta, nonché in materia di deduzioni e detrazioni e per l'applicazione delle disposizioni la cui esecuzione é affidata alle dogane.
2. Si considerano inoltre di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le attività dirette, in materia di imposte, alla prevenzione e
repressione delle violazioni degli obblighi e alla adozione dei provvedimenti previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, nonché al
controllo e alla esecuzione forzata dell'esatto adempimento di tali obblighi, alla effettuazione dei rimborsi, alla destinazione di quote d'imposta, e
quelle dirette alla gestione ed alienazione di immobili statali, all'inventano e alla qualificazione degli immobili e alla conservazione dei registri
immobiliari.

Art. 67
(Attività di controllo e ispettive)

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di:
a) verifica della legittimità, del buon andamento, dell'imparzialità dell'attività amministrativa, nonché della rispondenza di detta attività a requisiti di razionalità, economicità, efficienza ed efficacia per le quali sono, comunque, attribuite dalla legge a soggetti pubblici funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive nei confronti di altri soggetti;
b) accertamento, nei limiti delle finalità istituzionali, con riferimento a dati sensibili e giudiziari relativi ad esposti e petizioni, ovvero ad atti di controllo o di sindacato ispettivo di cui all'articolo 65, comma 4.

Art. 68
(Benefici economici ed abilitazioni)

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di concessione,
liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni.
2. Si intendono ricompresi fra i trattamenti regolati dal presente articolo anche quelli indispensabili in relazione:
a) alle comunicazioni, certificazioni ed informazioni previste dalla normativa antimafia;
b) alle elargizioni di contributi previsti dalla normativa in materia di usura e di vittime di richieste estorsive;
c) alla corresponsione delle pensioni di guerra o al riconoscimento di benefici in favore di perseguitati politici e di internati in campo di sterminio e di loro congiunti;
d) al riconoscimento di benefici connessi all'invalidità civile;
e) alla concessione di contributi in materia di formazione professionale;
f) alla concessione di contributi, finanziamenti, elargizioni ed altri benefici previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria, anche in favore di associazioni, fondazioni ed enti;
g) al riconoscimento di esoneri, agevolazioni o riduzioni tariffarie o economiche, franchigie, o al rilascio di concessioni anche radiotelevisive, licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri titoli abilitativi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.
3. Il trattamento può comprendere la diffusione nei soli casi in cui ciò é indispensabile per la trasparenza delle attività indicate nel presente articolo, in conformità alle leggi, e per finalità di vigilanza e di controllo conseguenti alle attività medesime, fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

Art. 69
(Onorificenze, ricompense e riconoscimenti)

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di conferimento di onorificenze e ricompense, di riconoscimento della personalità giuridica di associazioni, fondazioni ed enti, anche di culto, di accertamento dei
requisiti di onorabilità e di professionalità per le nomine, per i profili di competenza del soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche direttive di persone giuridiche, imprese e di istituzioni scolastiche non statali, nonché di rilascio e revoca di autorizzazioni o abilitazioni, di concessione di patrocini, patronati e premi di rappresentanza, di adesione a comitati d'onore e di ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali.

Art. 70
(Volontariato e obiezione di coscienza)

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di rapporti tra i
soggetti pubblici e le organizzazioni di volontariato, in particolare per quanto riguarda l'elargizione di contributi finalizzati al loro sostegno, la tenuta di registri generali delle medesime organizzazioni e la cooperazione internazionale.
2. Si considerano, altresì, di rilevante interesse pubblico le finalità di applicazione della legge 8 luglio 1998, n. 230, e delle altre disposizioni di legge in materia di obiezione di coscienza.

Nota all'art. 70:
- La legge 8 luglio 1998, n. 230 reca: «Nuove norme in materia di obiezione di coscienza.».

Art. 71
(Attività sanzionatorie e di tutela)

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità:
a) di applicazione delle norme in materia di sanzioni amministrative e ricorsi;
b) volte a far valere il diritto di difesa in sede amministrativa o giudiziaria, anche da parte di un terzo, anche ai sensi dell'articolo 391-quater del
codice di procedura penale, o direttamente connesse alla riparazione di un errore giudiziario o in caso di violazione del termine ragionevole del
processo o di un'ingiusta restrizione della libertà personale.
2. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento é consentito se il diritto da far valere o
difendere, di cui alla lettera b) del comma 1, é di rango almeno pari a quello dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.

Nota all'art. 71:
- Si riporta il testo dell'art. 391-quater del codice di procedura penale:
«Art. 391-quater (Richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione). - 1. Ai fini delle indagini difensive, il difensore può chiedere i documenti in possesso della pubblica amministrazione e di estrarne copia a sue spese.
2. L'istanza deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o lo detiene stabilmente.
3. In caso di rifiuto da parte della pubblica amministrazione si applicano le disposizioni degli articoli 367 e 368.».

Art. 72
(Rapporti con enti di culto)

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità relative allo svolgimento dei rapporti istituzionali con enti di culto, confessioni religiose e comunità religiose.

Art. 73
(Altre finalità in ambito amministrativo e sociale)

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, nell'ambito delle attività che la legge demanda ad un soggetto
pubblico, le finalità socio-assistenziali, con particolare riferimento a:
a) interventi di sostegno psico-sociale e di formazione in favore di giovani o di altri soggetti che versano in condizioni di disagio sociale, economico o familiare;
b) interventi anche di rilievo sanitario in favore di soggetti bisognosi o non autosufficienti o incapaci, ivi compresi i servizi di assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso, accompagnamento e trasporto;
c) assistenza nei confronti di minori, anche in relazione a vicende giudiziarie;
d) indagini psico-sociali relative a provvedimenti di adozione anche internazionale;
e) compiti di vigilanza per affidamenti temporanei;
f) iniziative di vigilanza e di sostegno in riferimento al soggiorno di nomadi;
g) interventi in tema di barriere architettoniche.
2. Si considerano, altresì, di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, nell'ambito delle attività che la legge demanda ad un
soggetto pubblico, le finalità:
a) di gestione di asili nido;
b) concernenti la gestione di mense scolastiche o la fornitura di sussidi, contributi e materiale didattico;
c) ricreative o di promozione della cultura e dello sport, con particolare riferimento all'organizzazione di soggiorni, mostre, conferenze e manifestazioni sportive o all'uso di beni immobili o all'occupazione di suolo pubblico;
d) di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
e) relative alla leva militare;
f) di polizia amministrativa anche locale, salvo quanto previsto dall'articolo 53, con particolare riferimento ai servizi di igiene, di polizia mortuaria e ai controlli in materia di ambiente, tutela delle risorse idriche e difesa del suolo;
g) degli uffici per le relazioni con il pubblico;
h) in materia di protezione civile;
i) di supporto al collocamento e all'avviamento al lavoro, in particolare a cura di centri di iniziativa locale per l'occupazione e di sportelli-lavoro;
l) dei difensori civici regionali e locali.

CAPO V
PARTICOLARI CONTRASSEGNI

Art. 74
(Contrassegni su veicoli e accessi a centri storici)

1. I contrassegni rilasciati a qualunque titolo per lacircolazione e la sosta di veicoli a servizio di persone invalide, ovvero per il transito e la sosta in zone a traffico limitato, e che devono essere esposti su veicoli, contengono i soli dati indispensabili ad individuare l'autorizzazione rilasciata e senza l'apposizione di simboli o diciture dai quali può desumersi la speciale natura dell'autorizzazione per effetto della sola visione del contrassegno.
2. Le generalità e l'indirizzo della persona fisica interessata sono riportati sui contrassegni con modalità che non consentono, parimenti, la loro
diretta visibilità se non in caso di richiesta di esibizione o necessità di accertamento.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di fissazione a qualunque titolo di un obbligo di esposizione sui veicoli di copia del libretto di circolazione o di altro documento.
4. Per il trattamento dei dati raccolti mediante impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici ed alle zone a traffico limitato
continuano, altresì, ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250.

Nota all'art. 74:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250 reca: «Regolamento recante norme per l'autorizzazione alla installazione e
all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, a norma dell'art. 7, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127.».

TITOLO V
TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI IN AMBITO SANITARIO
CAPO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 75
(Ambito applicativo)

1. Il presente titolo disciplina il trattamento dei dati personali in ambito sanitario.

Art. 76
(Esercenti professioni sanitarie e organismi sanitari pubblici)

1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, anche nell'ambito di un'attività di rilevante interesse pubblico ai sensi
dell'articolo 85, trattano i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute:
a) con il consenso dell'interessato e anche senza l'autorizzazione del Garante, se il trattamento riguarda dati e operazioni indispensabili per perseguire una finalità di tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato;
b) anche senza il consenso dell'interessato e previa autorizzazione del Garante, se la finalità di cui alla lettera a) riguarda un terzo o la collettività.
2. Nei casi di cui al comma 1 il consenso può essere prestato con le modalità semplificate di cui al capo II.
3. Nei casi di cui al comma 1 l'autorizzazione del Garante é rilasciata, salvi i casi di particolare urgenza, sentito il Consiglio superiore di sanità.

CAPO II
MODALITà SEMPLIFICATE PER INFORMATIVA E CONSENSO

Art. 77
(Casi di semplificazione)

1. Il presente capo individua modalità semplificate utilizzabili dai soggetti di cui al comma 2:
a) per informare l'interessato relativamente ai dati personali raccolti presso il medesimo interessato o presso terzi, ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 4;
b) per manifestare il consenso al trattamento dei dati personali nei casi in cui ciò é richiesto ai sensi dell'articolo 76;
c) per il trattamento dei dati personali.
2. Le modalità semplificate di cui al comma 1 sono applicabili:
a) dagli organismi sanitari pubblici;
b) dagli altri organismi privati e dagli esercenti le professioni sanitarie;
c) dagli altri soggetti pubblici indicati nell'articolo 80.

Art. 78
(Informativa del medico di medicina generale o del pediatra)

1. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta informano l'interessato relativamente al trattamento dei dati personali, in forma chiara e tale da rendere agevolmente comprensibili gli elementi indicati nell'articolo 13, comma 1.
2. L'informativa può essere fornita per il complessivo trattamento dei dati personali necessario per attività di prevenzione, diagnosi, cura e
riabilitazione, svolte dal medico o dal pediatra a tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato, su richiesta dello stesso o di cui questi é informato in quanto effettuate nel suo interesse.
3. L'informativa può riguardare, altresì, dati personali eventualmente raccolti presso terzi, ed é fornita preferibilmente per iscritto, anche attraverso carte tascabili con eventuali allegati pieghevoli, includendo almeno gli elementi indicati dal Garante ai sensi dell'articolo 13, comma 3, eventualmente integrati anche oralmente in relazione a particolari caratteristiche del trattamento.
4. L'informativa, se non é diversamente specificato dal medico o dal pediatra, riguarda anche il trattamento di dati correlato a quello effettuato dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, effettuato da un professionista o da altro soggetto,parimenti individuabile in base alla prestazione richiesta, che:
a) sostituisce temporaneamente il medico o il pediatra;
b) fornisce una prestazione specialistica su richiesta del medico e del pediatra;
c) può trattare lecitamente i dati nell'ambito di un'attività professionale prestata in forma associata;
d) fornisce farmaci prescritti;
e) comunica dati personali al medico o pediatra in conformità alla disciplina applicabile.
5. L'informativa resa ai sensi del presente articolo evidenzia analiticamente eventuali trattamenti di dati personali che presentano rischi specifici per i
diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in particolare in caso di trattamenti effettuati:
a) per scopi scientifici, anche di ricerca scientifica e di sperimentazione clinica controllata di medicinali, in conformità alle leggi e ai regolamenti,
ponendo in particolare evidenza che il consenso, ove richiesto, é manifestato liberamente;
b) nell'ambito della teleassistenza o telemedicina;
c) per fornire altri beni o servizi all'interessato attraverso una rete di comunicazione elettronica.

Art. 79
(Informativa da parte di organismi sanitari)

1. Gli organismi sanitari pubblici e privati possono avvalersi delle modalità semplificate relative all'informativa e al consenso di cui agli articoli 78 e 81 in riferimento ad una pluralità di prestazioni erogate anche da distinti reparti ed unità dello stesso organismo o di più strutture ospedaliere o
territoriali specificamente identificati.
2. Nei casi di cui al comma 1 l'organismo o le strutture annotano l'avvenuta informativa e il consenso con modalità uniformi e tali da permettere una verifica al riguardo da parte di altri reparti ed unità che, anche in tempi diversi, trattano dati relativi al medesimo interessato.
3. Le modalità semplificate di cui agli articoli 78 e 81 possono essere utilizzate in modo omogeneo e coordinato in riferimento all'insieme dei
trattamenti di dati personali effettuati nel complesso delle strutture facenti capo alle aziende sanitarie.
4. Sulla base di adeguate misure organizzative in applicazione del comma 3, le modalità semplificate possono essere utilizzate per più trattamenti di dati effettuati nei casi di cui al presente articolo e dai soggetti di cui all'articolo 80.

Art. 80
(Informativa da parte di altri soggetti pubblici)

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 79, possono avvalersi della facoltà di fornire un'unica informativa per una pluralità di trattamenti di dati
effettuati, a fini amministrativi e in tempi diversi, rispetto a dati raccolti presso l'interessato e presso terzi, i competenti servizi o strutture di soggetti pubblici operanti in ambito sanitario o della prevenzione e sicurezza del lavoro.
2. L'informativa di cui al comma 1 é integrata con appositi e idonei cartelli ed avvisi agevolmente visibili al pubblico, affissi e diffusi anche nell'ambito di pubblicazioni istituzionali e mediante reti di comunicazione elettronica, in particolare per quanto riguarda attività amministrative di rilevante
interesse pubblico che non richiedono il consenso degli interessati.

Art. 81
(Prestazione del consenso)

1. Il consenso al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, nei casi in cui é necessario ai sensi del presente codice o di altra
disposizione di legge, può essere manifestato con un'unica dichiarazione, anche oralmente. In tal caso il consenso é documentato, anziché con atto scritto dell'interessato, con annotazione dell'esercente la professione sanitaria o dell'organismo sanitario pubblico, riferita al trattamento di dati
effettuato da uno o più soggetti e all'informativa all'interessato, nei modi indicati negli articoli 78, 79 e 80.
2. Quando il medico o il pediatra fornisce l'informativa per conto di più professionisti ai sensi dell'articolo 78, comma 4, oltre quanto previsto dal
comma 1, il consenso é reso conoscibile ai medesimi professionisti con adeguate modalità, anche attraverso menzione, annotazione o apposizione di un bollino o tagliando su una carta elettronica o sulla tessera sanitaria, contenente un richiamo al medesimo articolo 78, comma 4, e alle eventuali diverse specificazioni apposte all'informativa ai sensi del medesimo comma.

Art. 82
(Emergenze e tutela della salute e dell'incolumità fisica)

1. L'informativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione, nel caso di
emergenza sanitaria o di igiene pubblica per la quale la competente autorità ha adottato un'ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. L'informativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono altresì intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione, in caso di:
a) impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di intendere o di volere dell'interessato, quando non é possibile acquisire il consenso da chi
esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della
struttura presso cui dimora l'interessato;
b) rischio grave, imminente ed irreparabile per la salute o dell'interessato.
3. L'informativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione, anche in caso di prestazione medica che può essere pregiudicata dall'acquisizione preventiva del consenso, in termini di tempestività o efficacia.
4. Dopo il raggiungimento della maggiore età l'informativa é fornita all'interessato anche ai fini della acquisizione di una nuova manifestazione del consenso quando questo é necessario.

Nota all'art. 82:
- Si riporta il testo dell'art. l 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59):
Art. 117 (Interventi d'urgenza).
1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.
2. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del comma 1.».

Art. 83
(Altre misure per il rispetto dei diritti degli interessati)

1. I soggetti di cui agli articoli 78, 79 e 80 adottano idonee misure per garantire, nell'organizzazione delle prestazioni e dei servizi, il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, nonché del segreto professionale, fermo restando quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia di modalità di trattamento dei dati sensibili e di misure minime di sicurezza.
2. Le misure di cui al comma 1 comprendono, in particolare:
a) soluzioni volte a rispettare, in relazione a prestazioni sanitarie o ad adempimenti amministrativi preceduti da un periodo di attesa all'interno di
strutture, un ordine di precedenza e di chiamata degli interessati prescindendo dalla loro individuazione nominativa;
b) l'istituzione di appropriate distanze di cortesia, tenendo conto dell'eventuale uso di apparati vocali o di barriere;
c) soluzioni tali da prevenire, durante colloqui, l'indebita conoscenza da parte di terzi di informazioni idonee a rivelare lo stato di salute;
d) cautele volte ad evitare che le prestazioni sanitarie, ivi compresa l'eventuale documentazione di anamnesi, avvenga in situazioni di promiscuità
derivanti dalle modalità o dai localiprescelti;
e) il rispetto della dignità dell'interessato in occasione della prestazione medica e in ogni operazione di trattamento dei dati;
f) la previsione di opportuni accorgimenti volti ad assicurare che, ove necessario, possa essere data correttamente notizia o conferma anche
telefonica, ai soli terzi legittimati, di una prestazione di pronto soccorso;
g) la formale previsione, in conformità agli ordinamenti interni delle strutture ospedaliere e territoriali, di adeguate modalità per informare i terzi
legittimati in occasione di visite sulla dislocazione degli interessati nell'ambito dei reparti, informandone previamente gli interessati e rispettando
eventuali loro contrarie manifestazioni legittime di volontà;
h) la messa in atto di procedure, anche di formazione del personale, dirette a prevenire nei confronti di estranei un'esplicita correlazione tra
l'interessato e reparti o strutture, indicativa dell'esistenza di un particolare stato di salute;
i) la sottoposizione degli incaricati che non sono tenuti per legge al segreto professionale a regole di condotta analoghe al segreto professionale.

Art. 84
(Comunicazione di dati all'interessato)

1. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti all'interessato o ai soggetti di cui all'articolo 82, comma 2, lettera a), da parte di esercenti le professioni sanitarie ed organismi sanitari, solo per il tramite di un medico designato dall'interessato o dal titolare. Il presente comma non si applica in riferimento ai dati personali forniti in precedenza dal medesimo interessato.
2. Il titolare o il responsabile possono autorizzare per iscritto esercenti le professioni sanitarie diversi dai medici, che nell'esercizio dei propri compiti intrattengono rapporti diretti con i pazienti e sono incaricati di trattare dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, a rendere noti i medesimi dati all'interessato o ai soggetti di cui all'articolo 82, comma 2, lettera a). L'atto di incarico individua appropriate modalità e cautele rapportate al contesto nel quale é effettuato il trattamento di dati.

CAPO III
FINALITà DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO

Art. 85
(Compiti del Servizio sanitario nazionale)

1. Fuori dei casi di cui al comma 2, si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità che rientrano nei compiti del Servizio sanitario nazionale e degli altri organismi sanitari pubblici relative alle seguenti attività:
a) attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti assistiti dal Servizio sanitario nazionale, ivi
compresa l'assistenza degli stranieri in Italia e dei cittadini italiani all'estero, nonché di assistenza sanitaria erogata al personale navigante ed
aeroportuale;
b) programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria;
c) vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza, autorizzazione all'immissione in commercio e all'importazione di medicinali e di altri prodotti di rilevanza sanitaria;
d) attività certificatorie;
e) l'applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di sicurezza e salute della popolazione;
f) le attività amministrative correlate ai trapianti d'organo e di tessuti, nonché alle trasfusioni di sangue umano, anche in applicazione della legge 4
maggio 1990, n. 107;
g) instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati del Servizio sanitario nazionale.
2. Il comma 1 non si applica ai trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute effettuati da esercenti le professioni sanitarie o da organismi
sanitari pubblici per finalità di tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato, di un terzo o della collettività, per i quali si osservano le
disposizioni relative al consenso dell'interessato o all'autorizzazione del Garante ai sensi dell'articolo 76.
3. All'identificazione dei tipi di dati idonei a rivelare lo stato di salute e di operazioni su essi eseguibili é assicurata ampia pubblicità, anche tramite
affissione di una copia o di una guida illustrativa presso ciascuna azienda sanitaria e presso gli studi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta.
4. Il trattamento di dati identificativi dell'interessato é lecito da parte dei soli soggetti che perseguono direttamente le finalità di cui al comma 1.
L'utilizzazione delle diverse tipologie di dati é consentita ai soli incaricati, preposti, caso per caso, alle specifiche fasi delle attività di cui al medesimo comma, secondo il principio dell'indispensabilità dei dati di volta in volta trattati.

Nota all'art. 85:
- La legge 4 maggio 1990, n. 107 reca: «Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati.».

Art. 86
(Altre finalità di rilevante interesse pubblico)

1. Fuori dei casi di cui agli articoli 76 e 85, si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità, perseguite
mediante trattamento di dati sensibili e giudiziari, relative alle attività amministrative correlate all'applicazione della disciplina in materia di:
a) tutela sociale della maternità e di interruzione volontaria della gravidanza, con particolare riferimento a quelle svolte per la gestione di consultori familiari e istituzioni analoghe, per l'informazione, la cura e la degenza delle madri, nonché per gli interventi di interruzione della gravidanza;
b) stupefacenti e sostanze psicotrope, con particolare riferimento a quelle svolte al fine di assicurare, anche avvalendosi di enti ed associazioni senza fine di lucro, i servizi pubblici necessari per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, gli interventi anche di tipo preventivo previsti dalle leggi e l'applicazione delle misure amministrative previste;
c) assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate effettuati, in particolare, al fine di:
1) accertare l'handicap ed assicurare la funzionalità dei servizi terapeutici e riabilitativi, di aiuto personale e familiare, nonché interventi economici integrativi ed altre agevolazioni;
2) curare l'integrazione sociale, l'educazione, l'istruzione e l'informazione alla famiglia del portatore di handicap, nonché il collocamento obbligatorio nei casi previsti dalla legge;
3) realizzare comunita-alloggio e centri socio riabilitativi;
4) curare la tenuta degli albi degli enti e delle associazioni ed organizzazioni di volontariato impegnati nel settore.
2. Ai trattamenti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 85, comma 4.

CAPO IV
PRESCRIZIONI MEDICHE

Art. 87
(Medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale)

1. Le ricette relative a prescrizioni di medicinali a carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale sono redatte secondo il modello di cui al
comma 2, conformato in modo da permettere di risalire all'identità dell'interessato solo in caso di necessità connesse al controllo della correttezza
della prescrizione, ovvero a fini di verifiche amministrative o per scopi epidemiologici e di ricerca, nel rispetto delle norme deontologiche applicabili.
2. Il modello cartaceo per le ricette di medicinali relative a prescrizioni di medicinali a carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale, di cui agli allegati 1, 3, 5 e 6 del decreto del Ministro della sanità 11 luglio 1988, n. 350, e al capitolo 2, paragrafo 2.2.2. del relativo disciplinare tecnico, é integrato da un tagliando predisposto su carta o con tecnica di tipo copiativo e unito ai bordi delle zone indicate nel comma 3.
3. Il tagliando di cui al comma 2 é apposto sulle zone del modello predisposte per l'indicazione delle generalità e dell'indirizzo dell'assistito, in modo da consentirne la visione solo per effetto di una momentanea separazione del tagliando medesimo che risulti necessaria ai sensi dei commi 4 e 5.
4. Il tagliando può essere momentaneamente separato dal modello di ricetta, e successivamente riunito allo stesso, quando il farmacista lo ritiene indispensabile, mediante sottoscrizione apposta sul tagliando, per una effettiva necessità connessa al controllo della correttezza della prescrizione, anche per quanto riguarda la corretta fornitura del farmaco.
5. Il tagliando può essere momentaneamente separato nei modi di cui al comma 3 anche presso i competenti organi per fini di verifica amministrativa sulla correttezza della prescrizione, o da parte di soggetti legittimati a svolgere indagini epidemiologiche o di ricerca in conformità alla legge, quando é indispensabile per il perseguimento delle rispettive finalità.
6. Con decreto del Ministro della salute, sentito il Garante, può essere individuata una ulteriore soluzione tecnica diversa da quella indicata nel
comma 1, basata sull'uso di una fascetta adesiva o su altra tecnica equipollente relativa anche a modelli non cartacei.

Nota all'art. 87:
Il decreto del Ministro della sanità 11 luglio 1988, n. 350 (Disciplina dell'impiego nel Servizio sanitario nazionale del ricettario standardizzato a lettura automatica) é stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 agosto 1998, n. 192.
- Si riporta il paragrafo 2.2.2. del capitolo 2 (Istruzioni per la compilazione e l'impiego del modulo) del disciplinare tecnico del predetto decreto
Ministeriale:«2.2.2. (Generalità e indirizzo dell'assistito).
La indicazione in chiaro del cognome e del nome dell'assistito nonché del domicilio dello stesso nei casi previsti dalla legge costituisce un adempimento necessario per la validità dell'atto prescrittivo, anche in presenza della indicazione del codice sanitario.
A seguito della introduzione delle misure indicate al successivo punto 2.3.1, la trascrizione delle generalità dell'assistito potrà essere effettuata con le modalità semplificate ivi illustrate.».

Art. 88
(Medicinali non a carico del Servizio sanitario nazionale)

1. Nelle prescrizioni cartacee di medicinali soggetti a prescrizione ripetibile non a carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale, le generalità dell'interessato non sono indicate.
2. Nei casi di cui al comma 1 il medico può indicare le generalità dell'interessato solo se ritiene indispensabile permettere di risalire alla sua identità, per un'effettiva necessità derivante dalle particolari condizioni del medesimo interessato o da una speciale modalità di preparazione o di utilizzazione.

Art. 89
(Casi particolari)

1. Le disposizioni del presente capo non precludono l'applicazione di disposizioni normative che prevedono il rilascio di ricette che non identificano l'interessato o recanti particolari annotazioni, contenute anche nel decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94.
2. Nei casi in cui deve essere accertata l'identità dell'interessato ai sensi del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, le ricette sono conservate separatamente da ogni altro documento che non ne richiede l'utilizzo.

Note all'art. 89:
- Il decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94 reca:
«Disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, reca: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.».

CAPO V
DATI GENETICI

Art. 90
(Trattamento dei dati genetici e donatori di midollo osseo)

1. Il trattamento dei dati genetici da chiunque effettuato é consentito nei soli casi previsti da apposita autorizzazione rilasciata dal Garante sentito il Ministro della salute, che acquisisce, a tal fine, il parere del Consiglio superiore di sanità.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 individua anche gli ulteriori elementi da includere nell'informativa ai sensi dell'articolo 13, con particolare riguardo alla specificazione delle finalità perseguite e dei risultati conseguibili anche in relazione alle notizie inattese che possono essere conosciute per
effetto del trattamento dei dati e al diritto di opporsi al medesimo trattamento per motivi legittimi.
3. Il donatore di midollo osseo, ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 52, ha il diritto e il dovere di mantenere l'anonimato sia nei confronti del
ricevente sia nei confronti di terzi.

Nota all'art. 90:
- La legge 6 marzo 2001, n. 52 reca: «Riconoscimento del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo.».

CAPO VI
DISPOSIZIONI VARIE

Art. 91
(Dati trattati mediante carte)

1. Il trattamento in ogni forma di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale eventualmente registrati su carte anche non elettroniche, compresa la carta nazionale dei servizi, o trattati mediante le medesime carte é consentito se necessario ai sensi dell'articolo 3, nell'osservanza di misure ed accorgimenti prescritti dal Garante nei modi di cui all'articolo 17.

Art. 92
(Cartelle cliniche)

1. Nei casi in cui organismi sanitari pubblici e privati redigono
e conservano una cartella clinica in conformità alla disciplina applicabile, sono adottati opportuni accorgimenti per assicurare la comprensibilità dei dati e per distinguere i dati relativi al paziente da quelli eventualmente riguardanti altri interessati, ivi comprese informazioni relative a nascituri.
2. Eventuali richieste di presa visione o di rilascio di copia della cartella e dell'acclusa scheda di dimissione ospedaliera da parte di soggetti diversi
dall'interessato possono essere accolte, in tutto o in parte, solo se la richiesta é giustificata dalla documentata necessità:
a) di far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria ai sensi dell'articolo 26, comma 4, lettera c), di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;
b) di tutelare, in conformità alla disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi, una situazione giuridicamente rilevante di rango pari a quella
dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.

Art. 93
(Certificato di assistenza al parto)

1. Ai fini della dichiarazione di nascita il certificato di assistenza al parto é sempre sostituito da una semplice attestazione contenente i soli dati
richiesti nei registri di nascita. Si osservano, altresì, le disposizioni dell'articolo 109.
2. Il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento.
3. Durante il periodo di cui al comma 2 la richiesta di accesso al certificato o alla cartella può essere accolta relativamente ai dati relativi alla madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, osservando le opportune cautele per evitare che quest'ultima sia identificabile.

Nota all'art. 93:
- Si riporta il testo dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127):
«Art. 30 (Dichiarazione di nascita).
1. La dichiarazione di nascita é resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata.
2. Ai fini della formazione dell'atto di nascita, la dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile é corredata da una attestazione di avvenuta nascita contenente le generalità della puerpera, nonché le indicazioni del comune, ospedale, casa di cura o altro luogo ove é avvenuta la nascita, del giorno e dell'ora della nascita e del sesso del bambino.
3. Se la puerpera non é stata assistita da personale sanitario, il dichiarante che non é neppure in grado di esibire l'attestazione di constatazione di avvenuto parto, produce una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
4. La dichiarazione può essere resa, entro dieci giorni dalla nascita, presso il comune nel cui territorio é avvenuto il parto o in alternativa, entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui é avvenuta la nascita. In tale ultimo caso la dichiarazione può contenere anche il riconoscimento contestuale di figlio naturale e, unitamente all'attestazione di nascita, é trasmessa, ai fini della trascrizione, dal direttore sanitario all'ufficiale dello stato civile del comune nel cui territorio é situato il centro di nascita o, su richiesta dei genitori, al comune di residenza individuato ai sensi del comma 7, nei dieci giorni successivi, anche attraverso la utilizzazione di sistemi di comunicazione telematici tali da garantire l'autenticità della documentazione inviata secondo la normativa in vigore.
5. La dichiarazione non può essere ricevuta dal direttore sanitario se il bambino é nato morto ovvero se é morto prima che é stata resa la dichiarazione stessa.
In tal caso la dichiarazione deve essere resa esclusivamente all'ufficiale dello stato civile del comune dove é avvenuta la nascita.
6. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, gli uffici dello stato civile, nei loro rapporti con le direzioni sanitarie dei centri di nascita presenti sul proprio territorio, si attengono alle modalità di coordinamento e di collegamento previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 10, comma 2.
7. I genitori, o uno di essi, se non intendono avvalersi di quanto previsto dal comma 4, hanno facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dal parto, la nascita nel proprio comune di residenza. Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, salvo diverso accordo tra di loro, la dichiarazione di nascita é resa nel comune di residenza della madre. In tali casi, ove il dichiarante non esibisca l'attestazione della avvenuta nascita, il comune nel quale la dichiarazione é resa deve procurarsela presso il centro di nascita dove il parto é avvenuto, salvo quanto previsto al comma 3.
8. L'ufficiale dello stato civile che registra la nascita nel comune di residenza dei genitori o della madre deve comunicare al comune di nascita il nominativo del nato e gli estremi dell'atto ricevuto.».

Art. 94
(Banche di dati, registri e schedari in ambito sanitario)

1. Il trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute contenuti in banche di dati, schedari, archivi o registri tenuti in ambito sanitario, é effettuato nel rispetto dell'articolo 3 anche presso banche di dati, schedari, archivi o registri già istituiti alla data di entrata in vigore del presente codice e in riferimento ad accessi di terzi previsti dalla disciplina vigente alla medesima data, in particolare presso:
a) il registro nazionale dei casi di mesotelioma asbesto-correlati istituito presso l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro
(Ispesl), di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre 2002, n. 308;
b) la banca di dati in materia di sorveglianza della malattia di Creutzfeldt-Jakob o delle varianti e sindromi ad essa correlate, di cui al decreto del
Ministro della salute in data 21 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 10 gennaio 2002;
c) il registro nazionale delle malattie rare di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della sanità in data 18 maggio 2001, n. 279;
d) i registri dei donatori di midollo osseo istituiti in applicazione della legge 6 marzo 2001, n. 52;
e) gli schedari dei donatori di sangue di cui all'articolo 15 del decreto del Ministro della sanità in data 26 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2001.

Note all'art. 94:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre 2002, n. 308 (Regolamento per la determinazione del modello e delle modalità di tenuta del registro dei casi di mesotelioma asbesto correlati ai sensi dell'art. 36, comma 3, del decreto legislativo n. 277 del 1991):
«Art. 1 (Registro nazionale dei casi di mesotelioma asbesto-correlati). - 1. é istituito presso l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) il registro nazionale dei casi di mesotelioma asbesto-correlati. L'ISPESL é autorizzato alla raccolta ed al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, così come modificato dall'art. 5 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135.
2. Nel registro é raccolta l'informazione relativa ai casi di mesotelioma della pleura, del peritoneo, del pericardio e della tunica vaginale del testicolo, diagnosticati in Italia, con lo scopo di:
a) stimare l'incidenza dei casi di mesotelioma in Italia;
b) raccogliere informazioni sulla pregressa esposizione ad amianto dei casi registrati;
c) contribuire alla valutazione degli effetti, dell'avvenuto uso industriale, dell'amianto ed al riconoscimento delle fonti di contaminazione;
d) promuovere progetti di ricerca per la valutazione dell'associazione tra casi di mesotelioma ed esposizione ad amianto.».
- Il decreto del Ministro della salute in data 21 dicembre 2001 reca: «Sorveglianza obbligatoria della malattia di Creutzfeldt-Jakob.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto del Ministro della sanità in data 18 maggio 2001, n. 279 (Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 aprile1998, n. 124):
«Art. 3 (Registro nazionale).
1. Al fine di consentire la programmazione nazionale e regionale degli interventi volti alla tutela dei soggetti affetti da malattie rare e di attuare la
sorveglianza delle stesse é istituito presso l'Istituto superiore di sanità il Registro nazionale delle malattie rare.
2. Il Registro raccoglie dati anagrafici, anamnestici, clinici, strumentali, laboratoristici e relativi ai fattori di rischio e agli stili di vita dei soggetti affetti da malattie rare, a fini di studio e di ricerca scientifica in campo epidemiologico, medico e biomedico.
3. Il Registro nazionale é funzionalmente collegato con i registri interregionali e territoriali e, ove esistenti, con i registri internazionali.
4. La raccolta dei dati e il loro trattamento, consistente nelle operazioni di validazione, analisi statistico-epidemiologica, valutazione delle associazioni tra fattori di rischio e stili di vita correlati all'eziologia e alla prognosi, aggiornamento, rettificazione, integrazione ed eventuale cancellazione, sono effettuati secondo la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
5. L'accesso ed il trattamento dei dati sono consentiti nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela di dati personali e con l'adozione delle misure di sicurezza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1 999, n. 318. L'accesso ai dati é consentito anche agli operatori dei Centri di riferimento appositamente autorizzati, per le finalità di cui all'art. 2, comma 3.
6. I dati sanitari sono conservati in archivi cartacei e informatizzati separatamente da ogni altro dato personale e sono trattati con tecniche di
cifratura o codici identificativi che consentano di identificare gli interessati solo in caso di necessità.
7. La comunicazione e la diffusione dei dati del Registro nazionale é consentita per le finalità e nei limiti di cui all'art. 21, comma 4, lettera a), della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.
8. Il trasferimento all'estero dei dati del Registro nazionale é consentito ai sensi dell'art. 28, comma 4, lettera g-bis, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni.
9. Le disposizioni del presente art. si applicano anche ai registri interregionali tenuti dai Centri di riferimento di cui all'art. 2, comma 3.»
- Per la legge 6 marzo 2001, n. 52, vedi in nota all'art. 90.
- Si riporta l'art. 15 del decreto del Ministro della sanità in data 26 gennaio 2001 (Protocolli per l'accertamento della idoneità del donatore di sangue e di emocomponenti):
«Art. 15 (Tracciabilità della donazione).
1. Presso ogni struttura trasfusionale deve essere predisposto un sistema di registrazione e di archiviazione dati che consenta di ricostruire il
percorso di ogni unità di sangue o emocomponenti, dal momento del prelievo fino alla sua destinazione finale.
2. I dati anagrafici, clinici e di laboratorio devono essere registrati e aggiornati in uno schedario donatori gestito in modo automatizzato o manuale.
Detto schedario deve essere tenuto in modo da:
a) contenere cognome e nome, sesso, luogo e data di nascita, residenza e domicilio, se diverso dalla residenza, recapito telefonico, associazione o federazione di volontariato di appartenenza del donatore (ed eventualmente anche recapito telefonico del posto di lavoro, codice fiscale e sanitario);
b) garantire l'identificazione univoca, proteggere l'identità del donatore, con particolare riferimento alla disciplina sulla tutela dei dati, quanto a
riservatezza e sicurezza, facilitando al tempo stesso la tracciabilità della donazione;
c) consentire l'introduzione di informazioni riguardanti eventuali reazioni avverse del donatore alla donazione, i motivi che ne sconsigliano
l'effettuazione, temporaneamente o permanentemente, sempre nel rispetto della riservatezza.
3. Le operazioni di registrazione vanno effettuate immediatamente dopo che sia stata ultimata ogni singola fase di lavoro, devono essere leggibili e consentire l'identificazione dell'operatore che deve siglare ogni singola fase eseguita, compresa quella relativa alla conservazione delle registrazioni.
4. Nel caso di reazioni avverse correlate alla trasfusione nel ricevente, deve essere possibile attraverso il precitato schedario risalire al donatore e
verificare i risultati di tutte le indagini compiute ed il relativo giudizio finale.».

TITOLO VI
ISTRUZIONECAPO IPROFILI GENERALI

Art. 95
(Dati sensibili e giudiziari)

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di istruzione e di formazione in ambito scolastico,
professionale, superiore o universitario, con particolare riferimento a quelle svolte anche in forma integrata.

Art. 96
(Trattamento di dati relativi a studenti)

1. Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, anche all'estero, le scuole e gli istituti scolastici di istruzione
secondaria, su richiesta degli interessati, possono comunicare o diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti scolastici,
intermedi e finali, degli studenti e altri dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, pertinenti in relazione alle predette finalità e indicati
nell'informativa resa agli interessati ai sensi dell'articolo 13. I dati possono essere successivamente trattati esclusivamente per le predette finalità.
2. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, sulla tutela del diritto dello studente alla riservatezza. Restano altresì ferme le vigenti disposizioni in materia di pubblicazione dell'esito degli esami mediante affissione nell'albo dell'istituto e di rilascio di diplomi e certificati.

Nota all'art. 96:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 (Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria):
«Art. 2 (Diritti). - 1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso
l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le
inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso una adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione; analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
8. La scuola si impegna a pone progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche con handicap;
e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.
10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte di studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.».

TITOLO VII
TRATTAMENTO PER SCOPI STORICI, STATISTICI O SCIENTIFICI
CAPO I
PROFILI GENERALI

Art. 97
(Ambito applicativo)

1. Il presente titolo disciplina il trattamento dei dati personali effettuato per scopi storici, statistici o scientifici.

Art. 98
(Finalità di rilevante interesse pubblico)

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità relative ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici:
a) per scopi storici, concernenti la conservazione, l'ordinamento e la comunicazione dei documenti detenuti negli archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali, come modificato dal presente codice;
b) che fanno parte del sistema statistico nazionale (Sistan) ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni;
c) per scopi scientifici.

Note all'art. 98:
- Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, reca:
«Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352.».
- Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, reca: «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di
statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400.».

Art. 99
(Compatibilità tra scopi e durata del trattamento)

1. Il trattamento di dati personali effettuato per scopi storici, statistici o scientifici é considerato compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati.
2. Il trattamento di dati personali per scopi storici, statistici o scientifici può essere effettuato anche oltre il periodo di tempo necessario per
conseguire i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati.
3. Per scopi storici, statistici o scientifici possono comunque essere conservati o ceduti ad altro titolare i dati personali dei quali, per qualsiasi causa, é cessato il trattamento.

Art. 100
(Dati relativi ad attività di studio e ricerca)

1. Al fine di promuovere e sostenere la ricerca e la collaborazione in campo scientifico e tecnologico i soggetti pubblici, ivi comprese le università e gli
enti di ricerca, possono con autonome determinazioni comunicare e diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi ad attività di studio
e di ricerca, a laureati, dottori di ricerca, tecnici e tecnologi, ricercatori, docenti, esperti e studiosi, con esclusione di quelli sensibili o giudiziart.
2. Resta fermo il diritto dell'interessato di opporsi per motivi legittimi ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera a).
3. I dati di cui al presente articolo non costituiscono documenti amministrativi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. I dati di cui al presente articolo possono essere successivamente trattati per i soli scopi in base ai quali sono comunicati o diffusi.

Nota all'art. 100:
- Sulla legge 7 agosto 1990, n. 241, vedi in nota all'art. 59.

CAPO II
TRATTAMENTO PER SCOPI STORICI

Art. 101
(Modalità di trattamento)

1. I dati personali raccolti per scopi storici non possono essere utilizzati per adottare atti o provvedimenti amministrativi sfavorevoli all'interessato,
salvo che siano utilizzati anche per altre finalità nel rispetto dell'articolo 11.
2. I documenti contenenti dati personali, trattati per scopi storici, possono essere utilizzati, tenendo conto della loro natura, solo se pertinenti e
indispensabili per il perseguimento di tali scopi. I dati personali diffusi possono essere utilizzati solo per il perseguimento dei medesimi scopi.
3. I dati personali possono essere comunque diffusi quando sono relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dall'interessato o attraverso suoi
comportamenti in pubblico.

Art. 102
(Codice di deontologia e di buona condotta)

1. Il Garante promuove ai sensi dell'articolo 12 la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati per scopi storici.
2. Il codice di deontologia e di buona condotta di cui al comma 1 individua, in particolare:
a) le regole di correttezza e di non discriminazione nei confronti degli utenti da osservare anche nella comunicazione e diffusione dei dati, in armonia con le disposizioni del presente codice applicabili ai trattamenti di dati per finalità giornalistiche o di pubblicazione di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell'espressione artistica;
b) le particolari cautele per la raccolta, la consultazione e la diffusione di documenti concernenti dati idonei a rivelare lo stato di salute, la vita
sessuale o rapporti riservati di tipo familiare, identificando casi in cui l'interessato o chi vi abbia interesse é informato dall'utente della prevista
diffusione di dati;
c) le modalità di applicazione agli archivi privati della disciplina dettata in materia di trattamento dei dati a scopi storici, anche in riferimento
all'uniformità dei criteri da seguire per la consultazione e alle cautele da osservare nella comunicazione e nella diffusione.

Art. 103
(Consultazione di documenti conservati in archivi)

1. La consultazione dei documenti conservati negli archivi di Stato, in quelli storici degli enti pubblici e in archivi privati é disciplinata dal decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali, come modificato dal presente codice.

Nota all'art. 103:
- Sul decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 vedi in nota all'art. 98.

CAPO III
TRATTAMENTO PER SCOPI STATISTICI O SCIENTIFICI

Art. 104
(Ambito applicativo e dati identificativi per scopi statistici o scientifici)

1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai trattamenti di dati per scopi statistici o, in quanto compatibili, per scopi scientifici.
2. Agli effetti dell'applicazione del presente capo, in relazione ai dati identificativi si tiene conto dell'insieme dei mezzi che possono essere
ragionevolmente utilizzati dal titolare o da altri per identificare l'interessato, anche in base alle conoscenze acquisite in relazione al progresso tecnico.

Art. 105
(Modalità di trattamento)

1. I dati personali trattati per scopi statistici o scientifici non possono essere utilizzati per prendere decisioni o provvedimenti relativamente
all'interessato, né per trattamenti di dati per scopi di altra natura.
2. Gli scopi statistici o scientifici devono essere chiaramente determinati e resi noti all'interessato, nei modi di cui all'articolo 13 anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 106, comma 2, lettera b), del presente codice e dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni.
3. Quando specifiche circostanze individuate dai codici di cui all'articolo 106 sono tali da consentire ad un soggetto di rispondere in nome e per conto di un altro, in quanto familiare o convivente, l'informativa all'interessato può essere data anche per il tramite del soggetto rispondente.
4. Per il trattamento effettuato per scopi statistici o scientifici rispetto a dati raccolti per altri scopi, l'informativa all'interessato non é dovuta
quando richiede uno sforzo sproporzionato rispetto al diritto tutelato, se sono adottate le idonee forme di pubblicità individuate dai codici di cui
all'articolo 106.

Nota all'art. 105:
- Si riporta l'art. 6-bis del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto
nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400):
«Art. 6-bis (Trattamenti di dati personali).
1. I soggetti che fanno parte o partecipano al Sistema statistico nazionale possono raccogliere ed ulteriormente trattare i dati personali necessari per perseguire gli scopi statistici previsti dal presente decreto, dalla legge o dalla normativa comunitaria, qualora il trattamento di dati anonimi non permetta di raggiungere i medesimi scopi.
2. Nel programma statistico nazionale sono illustrate le finalità perseguite e le garanzie previste dal presente decreto e dalla legge 31 dicembre 1996, rogramma indica anche i dati di cui agli articoli 22 e 24 della medesima legge, le rilevazioni per le quali i dati sono trattati e le modalità di trattamento. Il programma é adottato sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
3. Quando sono raccolti per altri scopi, i dati personali possono essere ulteriormente trattati per scopi statistici, se ciò é previsto dal presente
decreto, dalla legge, dalla normativa comunitaria o da un regolamento.
4. I dati personali raccolti specificamente per uno scopo statistico possono essere trattati dai soggetti di cui al comma 1 per altri scopi statistici di
interesse pubblico previsti ai sensi del comma 3, quando questi ultimi sono chiaramente determinati e di limitata durata.
Tale eventualità, al pari di quella prevista dal medesimo comma 3, é chiaramente rappresentata agli interessati al momento della raccolta o, quando ciò non é possibile, é resa preventivamente nota al pubblico e al Garante nei modi e nei termini previsti dal codice di deontologia e di buona condotta.
5. I dati personali sono resi anonimi dopo la raccolta o quando la loro disponibilità non sia più necessaria per i propri trattamenti statistici.
6. I dati identificativi, qualora possano essere conservati, sono custoditi separatamente da ogni altro dato personale salvo che ciò, in base ad un
atto motivato per iscritto, risulti impossibile in ragione delle particolari caratteristiche del trattamento o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato. I dati personali trattati per scopi statistici sono conservati separatamente da ogni altro dato personale trattato per finalità che non richiedano il loro utilizzo.
7. I dati identificativi, qualora possano essere conservati, sono abbinabili ad altri dati, sempre che l'abbinamento sia temporaneo ed essenziale per i propri trattamenti statistici.
8. In caso di esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'art. 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati sono annotate senza modificare questi ultimi qualora il risultato di tali operazioni non produca effetti significativi sull'analisi statistica o sui risultatistatistici.».

Art. 106
(Codici di deontologia e di buona condotta)

1. Il Garante promuove ai sensi dell'articolo 12 la sottoscrizione di uno o più codici di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati per scopi statistici o scientifici.
2. Con i codici di cui al comma 1 sono individuati, tenendo conto, per i soggetti già compresi nell'ambito del Sistema statistico nazionale, di quanto già previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni, e, per altri soggetti, sulla base di analoghe garanzie, in particolare:
a) i presupposti e i procedimenti per documentare e verificare che i trattamenti, fuori dai casi previsti dal medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989, siano effettuati per idonei ed effettivi scopi statistici o scientifici;
b) per quanto non previsto dal presente codice, gli ulteriori presupposti del trattamento e le connesse garanzie, anche in riferimento alla durata della conservazione dei dati, alle informazioni da rendere agli interessati relativamente ai dati raccolti anche presso terzi, alla comunicazione e diffusione, ai criteri selettivi da osservare per il trattamento di dati identificativi, alle specifiche misure di sicurezza e alle modalità per la modifica dei dati a seguito dell'esercizio dei diritti dell'interessato, tenendo conto dei principi contenuti nelle pertinenti raccomandazioni del Consiglio d'Europa;
c) l'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare del trattamento o da altri per identificare l'interessato, anche in
relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
d) le garanzie da osservare ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 1, lettera i), e 43, comma 1, lettera g), che permettono di prescindere dal consenso dell'interessato, tenendo conto dei principi contenuti nelle predette raccomandazioni;
e) modalità semplificate per la prestazione del consenso degli interessati relativamente al trattamento dei dati sensibili;
f) le regole di correttezza da osservare nella raccolta dei dati e le istruzioni da impartire al personale incaricato;
g) le misure da adottare per favorire il rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza dei dati e delle misure di sicurezza di cui all'articolo 31,
anche in riferimento alle cautele volte ad impedire l'accesso da parte di persone fisiche che non sono incaricati e l'identificazione non autorizzata degli interessati, all'interconnessione dei sistemi informativi anche nell'ambito del Sistema statistico nazionale e all'interscambio di dati per scopi statistici o scientifici da effettuarsi con enti ed uffici situati all'estero anche sulla base delle garanzie previste dall'articolo 44, comma 1, lettera a);
h) l'impegno al rispetto di regole di condotta degli incaricati che non sono tenuti in base alla legge al segreto d'ufficio o professionale, tali da
assicurare analoghi livelli di sicurezza e di riservatezza.

Art. 107
(Trattamento di dati sensibili)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20 e fuori dei casi di particolari indagini statistiche o di ricerca scientifica previste dalla legge, il
consenso dell'interessato al trattamento di dati sensibili, quando é richiesto, può essere prestato con modalità semplificate, individuate dal codice di cui all'articolo 106 e l'autorizzazione del Garante può essere rilasciata anche ai sensi dell'articolo 40.

Art. 108
(Sistema statistico nazionale)

1. Il trattamento di dati personali da parte di soggetti che fanno parte del Sistema statistico nazionale, oltre a quanto previsto dal codice di
deontologia e di buona condotta sottoscritto ai sensi dell'articolo 106, comma 2, resta inoltre disciplinato dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni, in particolare per quanto riguarda il trattamento dei dati sensibili indicati nel programma statistico nazionale, l'informativa all'interessato, l'esercizio dei relativi diritti e i dati non tutelati dal segreto statistico ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del medesimo
decreto.

Nota all'art. 108:
- Si riporta l'art. 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto
nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400):
«Art. 9 (Disposizioni per la tutela del segreto statistico). - 1. I dati raccolti nell'ambito di rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico
nazionale da parte degli uffici di statistica non possono essere esternati se non in forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun
riferimento relativamente a persone identificabili, e possono essere utilizzati solo per scopi statistici.
2. I dati di cui al comma 1 non possono essere comunicati o diffusi se non in forma aggregata e secondo modalità che rendano non identificabili gli interessati ad alcun soggetto esterno, pubblico o privato, né ad alcun ufficio della pubblica amministrazione. In ogni caso, i dati non possono essere utilizzati al fine di identificare nuovamente gli interessati.
3. In casi eccezionali, l'organo responsabile dell'amministrazione nella quale é inserito lo ufficio di statistica può, sentito il comitato di cui all'art. l 7, chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri l'autorizzazione ad estendere il segreto statistico anche a dati aggregati.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, non rientrano tra i dati tutelati dal segreto statistico gli estremi identificativi di persone o di beni, o gli atti certificativi di rapporti, provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque.».

Art. 109
(Dati statistici relativi all'evento della nascita)

1. Per la rilevazione dei dati statistici relativi agli eventi di nascita, compresi quelli relativi ai nati affetti da malformazioni e ai nati morti, nonché per i flussi di dati anche da parte di direttori sanitari, si osservano, oltre alle disposizioni di cui al decreto del Ministro della sanità 16 luglio 2001, n. 349, le modalità tecniche determinate dall'istituto nazionale della statistica, sentito il Ministro della salute, dell'interno e il Garante.

Nota all'art. 109:
- Il decreto del Ministro della sanità 16 luglio 2001, n. 349 reca: «Modificazioni al certificato di assistenza al parto, per la rilevazione dei dati di
sanità pubblica e statistici di base relativi agli eventi di nascita, alla nati-mortalità ed ai nati affetti da malformazioni».

Art. 110
(Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica)

1. Il consenso dell'interessato per il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, finalizzato a scopi di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico, non é necessario quando la ricerca é prevista da un'espressa disposizione di legge che prevede specificamente il
trattamento, ovvero rientra in un programma di ricerca biomedica o sanitaria previsto ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e per il quale sono decorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione al Garante ai sensi dell'articolo 39. Il consenso non é inoltre necessario quando a causa di particolari ragioni non é possibile informare gli interessati e il programma di ricerca é oggetto di motivato parere favorevole del competente comitato etico a livello territoriale ed é autorizzato dal Garante anche ai sensi dell'articolo 40.
2. In caso di esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'articolo 7 nei riguardi dei trattamenti di cui al comma 1, l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati sono annotati senza modificare questi ultimi, quando il risultato di tali operazioni non produce effetti significativi sul risultato della ricerca.

Nota all'art. 110:
- Si riporta il testo dell'art. 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
«Art. 12-bis (Ricerca sanitaria).
1. La ricerca sanitaria risponde al fabbisogno conoscitivo e operativo del Servizio sanitario nazionale e ai suoi obiettivi di salute, individuato con un apposito programma di ricerca previsto dal Piano sanitario nazionale.
2. Il Piano sanitario nazionale definisce, con riferimento alle esigenze del Servizio sanitario nazionale e tenendo conto degli obiettivi definiti nel
Programma nazionale per la ricerca di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, gli obiettivi e i settori principali della ricerca del Servizio
sanitario nazionale, alla cui coerente realizzazione contribuisce la comunità scientifica nazionale.
3. Il Ministero della sanità, sentita la Commissione nazionale per la ricerca sanitaria, di cui all'art. 2, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, elabora il programma di ricerca sanitaria e propone iniziative da inserire nella programmazione della ricerca scientifica nazionale, di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e nei programmi di ricerca internazionali e comunitari. Il programma é adottato dal Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del Piano sanitario nazionale, ha validità triennale ed é finanziato dalla quota di cui all'art. 12, comma 2.
4. Il programma di ricerca sanitaria:
a) individua gli obiettivi prioritari per il miglioramento dello stato di salute della popolazione;
b) favorisce la sperimentazione di modalità di funzionamento, gestione e organizzazione dei servizi sanitari nonché di pratiche cliniche e assistenziali e individua gli strumenti di verifica del loro impatto sullo stato di salute della popolazione e degli utilizzatori dei servizi;
c) individua gli strumenti di valutazione dell'efficacia, dell'appropriatezza e della congruità economica delle procedure e degli interventi, anche in
considerazione di analoghe sperimentazioni avviate da agenzie internazionali e con particolare riferimento agli interventi e alle procedure prive di una adeguata valutazione di efficacia;
d) favorisce la ricerca e la sperimentazione volte a migliorare la integrazione multiprofessionale e la continuità assistenziale, con particolare
riferimento alle prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria;
e) favorisce la ricerca e la sperimentazione volta a migliorare la comunicazione con i cittadini e con gli utilizzatori dei servizi sanitari, a promuovere l'informazione corretta e sistematica degli utenti e la loro partecipazione al miglioramento dei servizi;
f) favorisce la ricerca e la sperimentazione degli interventi appropriati per la implementazione delle linee guida e dei relativi percorsi diagnostico-
terapeutici, per l'autovalutazione della attività degli operatori, la verifica e il monitoraggio e il monitoraggio dei risultati conseguiti.
5. Il programma di ricerca sanitaria si articola nelle attività di ricerca corrente e di ricerca finalizzata. La ricerca corrente é attuata tramite i progetti istituzionali degli organismi di ricerca di cui al comma seguente nell'ambito degli indirizzi del programma nazionale, approvati dal Ministro della sanità.
La ricerca finalizzata attua gli obiettivi prioritari, biomedici e sanitari, del Piano sanitario nazionale. I progetti di ricerca biomedica finalizzata sono
approvati dal Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, allo scopo di favorire il loro
coordinamento.
6. Le attività di ricerca corrente e finalizzata sono svolte dalle regioni, dall'Istituto superiore di sanità, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali, dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati nonché dagli Istituti zooprofilatticisperimentali. Alla realizzazione dei progetti possono concorrere, sulla base di specifici accordi, contratti o convenzioni, le Università, il Consiglio nazionale delle ricerche e gli altri enti di ricerca pubblici e privati, nonché imprese pubbliche e private.
7. Per l'attuazione del programma il Ministero della sanità, anche su iniziativa degli organismi di ricerca nazionali, propone al Ministero per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica e agli altri Ministeri interessati le aree di ricerca biomedica e sanitaria di interesse comune, concordandone l'oggetto, le modalità di finanziamento e i criteri di valutazione dei risultati delle ricerche.
8. Il Ministero della sanità, nell'esercizio della funzione di vigilanza sull'attuazione del programma nazionale, si avvale della collaborazione tecnico- scientifica della Commissione nazionale per la ricerca sanitaria di cui all'art. 2, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, degli organismi tecnico-scientifici del Servizio sanitario nazionale e delle regioni, sulla base di metodologie di accreditamento qualitativo.
9. Anche ai fini di cui al comma 1 del presente articolo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano l'organizzazione e il
funzionamento dei Comitati etici istituiti presso ciascuna azienda sanitaria ai sensi del decreto Ministeriale 15 luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1997, n. 191, e del decreto Ministeriale 18 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 maggio 1998, n. 122, tenendo conto delle indicazioni e dei requisiti minimi di cui ai predetti decreti e istituendo un registro dei Comitati etici operanti nei propri ambiti territoriali.
10. Presso il Ministero della sanità é istituito il Comitato etico nazionale per la ricerca e per le sperimentazioni cliniche . Il Comitato:
a) segnala, su richiesta della Commissione per la ricerca sanitaria ovvero di altri organi o strutture del Ministero della sanità o di altre pubbliche
amministrazioni, le conseguenze sotto il profilo etico dei progetti di ricerca biomedica e sanitaria;
b) comunica a organi o strutture del Ministero della sanità le priorità di interesse dei progetti di ricerca biomedica e sanitaria;
c) coordina le valutazioni etico-scientifiche di sperimentazioni cliniche multicentriche di rilevante interesse nazionale, relative à medicinali o a
dispositivi medici, su specifica richiesta del Ministro della sanità;
d) esprime parere su ogni questione tecnico-scientifica ed etica concernente la materia della ricerca di cui al comma 1 e della sperimentazione clinica dei medicinali e dei dispositivi medici che gli venga sottoposta dal Ministro della sanità.
11. Le regioni formulano proposte per la predisposizione del programma di ricerca sanitaria di cui al presente articolo, possono assumere la
responsabilità della realizzazione di singoli progetti finalizzati, e assicurano il monitoraggio sulla applicazione dei conseguenti risultati nell'ambito del Servizio sanitario regionale.».

TITOLO VIII
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE
CAPO I
PROFILI GENERALI

Art. 111
(Codice di deontologia e di buona condotta)

1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati
interessati al trattamento dei dati personali effettuato per finalità previdenziali o per la gestione del rapporto di lavoro, prevedendo anche specifiche
modalità per l'informativa all'interessato e per l'eventuale prestazione del consenso relativamente alla pubblicazione degli annunci per finalità di
occupazione di cui all'articolo 113, comma 3 e alla ricezione di curricula contenenti dati personali anche sensibili.

Art. 112
(Finalità di rilevante interesse pubblico)

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di instaurazione e gestione da parte di soggetti pubblici di rapporti di lavoro di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato.
2. Tra i trattamenti effettuati per le finalità di cui al comma 1, si intendono ricompresi, in particolare, quelli effettuati al fine di:
a) applicare la normativa in materia di collocamento obbligatorio e assumere personale anche appartenente a categorie protette;
b) garantire le pari opportunità;
c) accertare il possesso di particolari requisiti previsti per l'accesso a specifici impieghi, anche in materia di tutela delle minoranze linguistiche, ovvero la sussistenza dei presupposti per la sospensione o la cessazione dall'impiego o dal servizio, il trasferimento di sede per incompatibilità e il
conferimento di speciali abilitazioni;
d) adempiere ad obblighi connessi alla definizione dello stato giuridico ed economico, ivi compreso il riconoscimento della causa di servizio o dell'equo indennizzo, nonché ad obblighi retributivi, fiscali o contabili, relativamente al personale in servizio o in quiescenza, ivi compresa la corresponsione di premi e benefici assistenziali;
e) adempiere a specifici obblighi o svolgere compiti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute della
popolazione, nonché in materia sindacale;
f) applicare, anche da parte di enti previdenziali ed assistenziali, la normativa in materia di previdenza ed assistenza ivi compresa quella integrativa, anche in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, riguardo alla comunicazione di dati, anche mediante reti di comunicazione elettronica, agli istituti di patronato e di assistenza sociale, alle associazioni di categoria e agli ordini professionali che abbiano ottenuto il consenso dell'interessato ai sensi dell'articolo 23 in relazione a tipi di dati individuati specificamente;
g) svolgere attività dirette all'accertamento della responsabilità civile, disciplinare e contabile ed esaminare i ricorsi amministrativi in conformità alle norme che regolano le rispettive materie;
h) comparire in giudizio a mezzo di propri rappresentanti o partecipare alle procedure di arbitrato o di conciliazione nei casi previsti dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro;
i) salvaguardare la vita o l'incolumità fisica dell'interessato o di terzi;
l) gestire l'anagrafe dei pubblici dipendenti e applicare la normativa in materia di assunzione di incarichi da parte di dipendenti pubblici, collaboratori e consulenti;
m) applicare la normativa in materia di incompatibilità e rapporti di lavoro a tempo parziale;
n) svolgere l'attività di indagine e ispezione presso soggetti pubblici;
o) valutare la qualità dei servizi resi e dei risultati conseguiti.
3. La diffusione dei dati di cui alle lettere m), n) ed o) del comma 2 é consentita in forma anonima e, comunque, tale da non consentire
l'individuazione dell'interessato.

Nota all'art. 112:
- Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804 reca: «Riconoscimento giuridico degli Istituti di patronato e di assistenza
sociale».

CAPO II
ANNUNCI DI LAVORO E DATI RIGUARDANTI PRESTATORI DI LAVORO

Art. 113
(Raccolta di dati e pertinenza)

1. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Nota all'art. 113:
- Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e
dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento):
«Art. 8 (Divieto di indagini sulle opinioni).
é fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a
mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine
professionale del lavoratore.».

CAPO III
DIVIETO DI CONTROLLO A DISTANZA E TELELAVORO

Art. 114
(Controllo a distanza)

1. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Nota all'art. 114:
- Si riporta l'art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività
sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento):
«Art. 4 (Impianti audiovisivi). - é vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei
lavoratori.
Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze
sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede
l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti.
Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondano alle caratteristiche di cui al secondo comma del presente articolo, in mancanza di
accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione interna, l'Ispettorato del lavoro provvede entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dettando all'occorrenza le prescrizioni per l'adeguamento e le modalità di uso degli impianti suddetti.
Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro, di cui ai precedenti secondo e terzo comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali
aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo art. 19 possono ricorrere, entro
trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.».

Art. 115
(Telelavoro e lavoro a domicilio)

1. Nell'ambito del rapporto di lavoro domestico e del telelavoro il datore di lavoro é tenuto a garantire al lavoratore il rispetto della sua personalità e della sua libertà morale.
2. Il lavoratore domestico é tenuto a mantenere la necessaria riservatezza per tutto quanto si riferisce alla vita familiare.

CAPO IV
ISTITUTI DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE

Art. 116
(Conoscibilità di dati su mandato dell'interessato)

1. Per lo svolgimento delle proprie attività gli istituti di patronato e di assistenza sociale, nell'ambito del mandato conferito dall'interessato, possono accedere alle banche di dati degli enti eroganti le prestazioni, in relazione a tipi di dati individuati specificamente con il consenso manifestato ai sensi dell'articolo 23.
2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stabilisce con proprio decreto le linee-guida di apposite convenzioni da stipulare tra gli istituti di
patronato e di assistenza sociale e gli enti eroganti le prestazioni.

TITOLO IX
SISTEMA BANCARIO, FINANZIARIO ED ASSICURATIVO
CAPO I
SISTEMI INFORMATIVI

Art. 117
(Affidabilità e puntualità nei pagamenti)

1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito di sistemi informativi di cui sono titolari soggetti privati, utilizzati a fini di concessione di crediti al consumo o comunque riguardanti l'affidabilità e la puntualità nei pagamenti da parte degli interessati, individuando anche specifiche modalità per garantire la comunicazione di dati personali esatti e aggiornati nel rispetto dei diritti dell'interessato.

Art. 118
(Informazioni commerciali)

1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale, prevedendo anche, in correlazione con quanto previsto dall' articolo 13, comma 5, modalità semplificate per l'informativa all'interessato e idonei meccanismi per garantire la qualità e l'esattezza dei dati raccolti e comunicati.

Art. 119
(Dati relativi al comportamento debitorio)

1. Con il codice di deontologia e di buona condotta di cui all'articolo 118 sono altresì individuati termini armonizzati di conservazione dei dati personali contenuti, in particolare, in banche di dati, registri ed elenchi tenuti da soggetti pubblici e privati, riferiti al comportamento debitorio dell'interessato nei casi diversi da quelli disciplinati nel codice di cui all'articolo 117, tenendo conto della specificità dei trattamenti nei diversi ambiti.

Art. 120
(Sinistri)

1. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) definisce con proprio provvedimento le procedure e le modalità di funzionamento della banca di dati dei sinistri istituita per la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia, stabilisce le modalità di accesso alle informazioni raccolte dalla banca dati per gli organi giudiziari e per le pubbliche amministrazioni competenti in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie, nonché le modalità e i limiti per l'accesso alle informazioni da parte delle imprese di assicurazione.
2. Il trattamento e la comunicazione ai soggetti di cui al comma 1 dei dati personali sono consentiti per lo svolgimento delle funzioni indicate nel
medesimo comma.
3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 5-quater, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, e successive modificazioni.

Nota all'art. 120:
- Il testo vigente dell'art. 2 del decreto legge 28 marzo 2000, n. 70 («Disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche»),
convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 2000, n. l 37, come modificato dal presente decreto legislativo, é il seguente:
«Art. 2 (Misure per il contenimento dell'inflazione nel settore assicurativo). - 1. (Omissis).
2. Per i contratti dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, rinnovati entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto nelle formule tariffarie che prevedono variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri, le imprese di assicurazione non possono applicare nessun aumento di tariffa ai contraenti a carico dei quali non risultino nell'ultimo periodo di osservazione sinistri provocati dai conducenti, Per i contratti stipulati entro un anno da tale data nelle formule tariffarie che prevedono variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri si applicano le tariffe esistenti alla medesima data.
2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche ai contratti di
assicurazione per autoveicoli, ciclomotori e motocicli relativi alle formule tariffarie di cui all'art. 12 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nonché al contratti offerti per telefono o per via telematica e ai contratti senza clausola di tacito rinnovo o disdettati dall'impresa, qualora riproposti allo stesso assicuratore.
3. Le imprese di assicurazione non possono modificare il numero delle classi di merito, i coefficienti di determinazione del premio, nonché le relative regole evolutive delle proprie formule tariffarie che prevedono variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri, per il periodo di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. (Omissis).
5. Cessati gli effetti delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, in caso di incrementi tariffari, esclusi quelli connessi all'applicazione di regole evolutive nelle varie formule tariffarie, superiori al tasso programmato di inflazione, l'assicurato può risolvere il contratto mediante comunicazione da effettuarsi con raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo telefax, inviati alla sede dell'impresa o all'agenzia presso la quale é stata stipulata la polizza. In questo caso non si applica a favore dell'assicurato il termine di tolleranza previsto dall'art. l 90 l, secondo comma, del codice civile.
5-bis. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) vigila ai fini dell'osservanza, da parte delle imprese di assicurazione, di quanto disposto dal presente articolo.
5-ter. (Omissis).
5-quater. Allo scopo di rendere più efficace la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia, é istituita presso l'ISVAP una banca dati dei sinistri ad essi relativi. L'ISVAP rende pienamente operativa la banca dati a decorrere dal 1° gennaio 2001. Da tale data ciascuna compagnia é tenuta a comunicare all'ISVAP i dati riguardanti i sinistri dei propri assicurati, secondo apposite modalità stabilite dallo stesso ISVAP. I predetti dati relativi alle compagnie di assicurazione che operano nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione dei servizi o in regime di stabilimento sono richiesti dall'ISVAP alle rispettive autorità di controllo dei vari Stati membri dell'Unione europea. I costi di gestione della banca dati sono ripartiti tra le compagnie di assicurazione con gli stessi criteri di ripartizione dei costi di vigilanza dell'ISVAP.
5-quater 1. Le procedure e le modalità di funzionamento della banca dati di cui al comma 5-quater sono definite con provvedimento dell'ISVAP da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
5-quinquies. L'inosservanza degli obblighi di comunicazione all'ISVAP dei dati richiesti comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:
a)da lire due milioni a lire sei milioni in caso di mancato invio dei dati; b) da lire un milione a lire tre milioni in caso di ritardo o incompletezza dei dati inviati. Le predette sanzioni amministrative sono maggiorate del dieci per cento, in ogni caso di reiterazione dell'inosservanza dei suddetti obblighi.».

TITOLO X
COMUNICAZIONI ELETTRONICHE
CAPO I
SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA

Art. 121
(Servizi interessati)

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento dei dati personali connesso alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico su reti pubbliche di comunicazioni.

Art. 122
(Informazioni raccolte nei riguardi dell'abbonato o dell'utente)

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, é vietato l'uso di una rete di comunicazione elettronica per accedere a informazioni archiviate nell'apparecchio terminale di un abbonato o di un utente, per archiviare informazioni o per monitorare le operazioni dell'utente.
2. Il codice di deontologia di cui all'articolo 133 individua i presupposti e i limiti entro i quali l'uso della rete nei modi di cui al comma 1, per determinati scopi legittimi relativi alla memorizzazione tecnica per il tempo strettamente necessario alla trasmissione della comunicazione o a fornire uno specifico servizio richiesto dall'abbonato a dall'utente, é consentito al fornitore del servizio di comunicazione elettronica nei riguardi dell'abbonato e dell'utente che abbiano espresso il consenso sulla base di una previa informativa ai sensi dell'articolo 13 che indichi analiticamente, in modo chiaro e preciso, le finalità e la durata del trattamento.

Art. 123
(Dati relativi al traffico)

1. I dati relativi al traffico riguardanti abbonati ed utenti trattati dal fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico sono cancellati o resi anonimi quando non sono più necessari ai fini della trasmissione della comunicazione elettronica, fatte salve le disposizioni dei commi 2, 3 e 5.
2. Il trattamento dei dati relativi al traffico strettamente necessari a fini di fatturazione per l'abbonato, ovvero di pagamenti in caso di
interconnessione, é consentito al fornitore, a fini di documentazione in caso di contestazione della fattura o per la pretesa del pagamento, per un
periodo non superiore a sei mesi, salva l'ulteriore specifica conservazione necessaria per effetto di una contestazione anche in sede giudiziale.
3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico può trattare i dati di cui al comma 2 nella misura e per la durata
necessarie a fini di commercializzazione di servizi di comunicazione elettronica o per la fornitura di servizi a valore aggiunto, solo se l'abbonato o
l'utente cui i dati si riferiscono hanno manifestato il proprio consenso, che é revocabile in ogni momento.
4. Nel fornire l'informativa di cui all'articolo 13 il fornitore del servizio informa l'abbonato o l'utente sulla natura dei dati relativi al traffico che sono sottoposti a trattamento e sulla durata del medesimo trattamento ai fini di cui ai commi 2 e 3.
5. Il trattamento dei dati personali relativi al traffico é consentito unicamente ad incaricati del trattamento che operano ai sensi dell'articolo 30 sotto la diretta autorità del fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico o, a seconda dei casi, del fornitore della rete pubblica di comunicazioni e che si occupano della fatturazione o della gestione del traffico, di analisi per canto di clienti, dell'accertamento di frodi, o della commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica o della prestazione dei servizi a valore aggiunto. Il trattamento é limitato a quanto é strettamente necessario per lo svolgimento di tali attività e deve assicurare l'identificazione dell'incaricato che accede ai dati anche mediante un'operazione di interrogazione automatizzata.
6. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può ottenere i dati relativi alla fatturazione o al traffico necessari ai fini della risoluzione di
controversie attinenti, in particolare, all'interconnessione o alla fatturazione.

Art. 124
(Fatturazione dettagliata)

1. L'abbonato ha diritto di ricevere in dettaglio, a richiesta e senza alcun aggravio di spesa, la dimostrazione degli elementi che compongono la
fattura relativi, in particolare, alla data e all'ora di inizio della conversazione, al numero selezionato, al tipo di numerazione, alla località, alla durata e al numero di scatti addebitati per ciascuna conversazione.
2. Il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico é tenuto ad abilitare l'utente ad effettuare comunicazioni e a richiedere servizi da qualsiasi terminale, gratuitamente ed in modo agevole, avvalendosi per il pagamento di modalità alternative alla fatturazione, anche impersonali, quali carte di credito o di debito o carte prepagate.
3. Nella documentazione inviata all'abbonato relativa alle comunicazioni effettuate non sono evidenziati i servizi e le comunicazioni di cui al comma 2, né le comunicazioni necessarie per attivare le modalità alternative alla fatturazione.
4. Nella fatturazione all'abbonato non sono evidenziate le ultime tre cifre dei numeri chiamati. Ad esclusivi fini di specifica contestazione dell'esattezza di addebiti determinati o riferiti a periodi limitati, l'abbonato può richiedere la comunicazione dei numeri completi delle comunicazioni in questione.
5. Il Garante, accertata l'effettiva disponibilità delle modalità di cui al comma 2, può autorizzare il fornitore ad indicare nella fatturazione i numeri
completi delle comunicazioni.

Art. 125
(Identificazione della linea)

1. Se é disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico assicura all'utente chiamante la possibilità di impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione dell'identificazione della linea chiamante, chiamata per chiamata. L'abbonato chiamante deve avere tale possibilità linea per linea.
2. Se é disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico assicura all'abbonato chiamato la possibilità di impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione
dell'identificazione delle chiamate entranti.
3. Se é disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante e tale indicazione avviene prima che la comunicazione sia stabilita, il
fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura all'abbonato chiamato la possibilità, mediante una funzione semplice e gratuita, di respingere le chiamate entranti se la presentazione dell'identificazione della linea chiamante é stata eliminata dall'utente o abbonato chiamante.
4. Se é disponibile la presentazione dell'identificazione della linea collegata, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura all'abbonato chiamato la possibilità di impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione dell'identificazione della linea collegata all'utente chiamante.
5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle chiamate dirette verso Paesi non appartenenti all'unione europea. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche alle chiamate provenienti da tali Paesi.
6. Se é disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante o di quella collegata, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa gli abbonati e gli utenti dell'esistenza di tale servizio e delle possibilità previste ai commi 1, 2, 3 e 4.

Art. 126
(Dati relativi all'ubicazione)

1. I dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, riferiti agli utenti o agli abbonati di reti pubbliche di comunicazione o di servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico, possono essere trattati solo se anonimi o se l'utente o l'abbonato ha manifestato previamente il
proprio consenso, revocabile in ogni momento, e nella misura e per la durata necessari per la fornitura del servizio a valore aggiunto richiesto.
2. Il fornitore del servizio, prima di richiedere il consenso, informa gli utenti e gli abbonati sulla natura dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico che saranno sottoposti al trattamento, sugli scopi e sulla durata di quest'ultimo, nonché sull'eventualità che i dati siano trasmessi ad un terzo per la prestazione del servizio a valore aggiunto.
3. L'utente e l'abbonato che manifestano il proprio consenso al trattamento dei dati relativi all'ubicazione, diversi dai dati relativi al traffico,
conservano il diritto di richiedere, gratuitamente e mediante una funzione semplice, l'interruzione temporanea del trattamento di tali dati per ciascun collegamento alla rete o per ciascuna trasmissione di comunicazioni.
4. Il trattamento dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, ai sensi dei commi 1 , 2 e 3, é consentito unicamente ad incaricati del trattamento che operano ai sensi dell'articolo 30, sono la diretta autorità del fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico o, a seconda dei casi, del fornitore della rete pubblica di comunicazioni o del terzo che fornisce il servizio a valore aggiunto. Il trattamento é limitato a quanto é strettamente necessario per la fornitura del servizio a valore aggiunto e deve assicurare l'identificazione dell'incaricato che accede ai dati anche mediante un'operazione di interrogazione automatizzata.

Art. 127
(Chiamate di disturbo e di emergenza)

1. L'abbonato che riceve chiamate di disturbo può richiedere che il fornitore della rete pubblica di comunicazioni o del servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico renda temporaneamente inefficace la soppressione della presentazione dell'identificazione della linea chiamante e conservi i dati relativi alla provenienza della chiamata ricevuta. L'inefficacia della soppressione può essere disposta per i soli orari durante i quali si
verificano le chiamate di disturbo e per un periodo non superiore a quindici giorni.
2. La richiesta formulata per iscritto dall'abbonato specifica le modalità di ricezione delle chiamate di disturbo e nel caso in cui sia preceduta da una
richiesta telefonica é inoltrata entro quarantotto ore.
3. I dati conservati ai sensi del comma 1 possono essere comunicati all'abbonato che dichiari di utilizzarli per esclusive finalità di tutela rispetto a
chiamate di disturbo. Per i servizi di cui al comma 1 il fornitore assicura procedure trasparenti nei confronti degli abbonati e può richiedere un
contributo spese non superiore ai costi effettivamente sopportati.
4. Il fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico predispone procedure
trasparenti per garantire, linea per linea, l'inefficacia della soppressione dell'identificazione della linea chiamante, nonché, ove necessario, il trattamento dei dati relativi all'ubicazione, nonostante il rifiuto o il mancato consenso temporanei dell'abbonato o dell'utente, da parte dei servizi
abilitati in base alla legge a ricevere chiamate d'emergenza. I servizi sono individuati con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentiti il Garante e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 128
(Trasferimento automatico della chiamata)

1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta le misure necessarie per consentire a ciascun abbonato,
gratuitamente e mediante una funzione semplice, di poter bloccare il trasferimento automatico delle chiamate verso il proprio terminale effettuato da terzi.

Art. 129
(Elenchi di abbonati)

1. Il Garante individua con proprio provvedimento, in cooperazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 154, comma 3, e in conformità alla normativa comunitaria, le modalità di inserimento e di successivo utilizzo dei dati personali relativi agli abbonati negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico, anche in riferimento ai dati già raccolti prima della data di entrata in vigore del presente codice.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 individua idonee modalità per la manifestazione del consenso all'inclusione negli elenchi e, rispettivamente, all'utilizzo dei dati per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), in base al principio della massima semplificazione delle modalità di inclusione negli elenchi a fini di mera ricerca dell'abbonato per comunicazioni interpersonali, e del consenso specifico ed espresso qualora il trattamento esuli da tali fini, nonché in tema di verifica, rettifica o cancellazione dei dati senza oneri.

Art. 130
(Comunicazioni indesiderate)

1. L'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale é consentito con il consenso dell'interessato.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle comunicazioni elettroniche, effettuate per le finalità ivi indicate, mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms (Multimedia Messaging Service) o Sms (Short Message Service) o di altro tipo.
3. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, ulteriori comunicazioni per le finalità di cui ai medesimi commi effettuate con mezzi diversi da quelli ivi indicati, sono consentite ai sensi degli articoli 23 e 24.
4. Fatto salvo quanto previsto nel comma 1 , se il titolare del trattamento utilizza, a fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi, le coordinate di posta elettronica fornite dall'interessato nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio, può non richiedere il consenso dell'interessato, sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e l'interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni. L'interessato, al momento della raccolta e in occasione dell'invio di ogni comunicazione effettuata per le finalità di cui al presente comma, é informato della possibilità di opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera agevole e gratuitamente.
5. é vietato in ogni caso l'invio di comunicazioni per le finalità di cui al comma 1 o, comunque, a scopo promozionale, effettuato camuffando o
celando l'identità del mittente o senza fornire un idoneo recapito presso il quale l'interessato possa esercitare i diritti di cui all'articolo 7.
6. In caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui al presente articolo il Garante può, provvedendo ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera b), altresì prescrivere a fornitori di servizi di comunicazione elettronica di adottare procedure di filtraggio o altre misure praticabili relativamente alle coordinate di posta elettronica da cui sono stati inviate le comunicazioni.

Art. 131
(Informazioni ad abbonati e utenti)

1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa l'abbonato e, ove possibile, l'utente circa la sussistenza di
situazioni che permettono di apprendere in modo non intenzionale il contenuto di comunicazioni o conversazioni da parte di soggetti ad esse estranei.
2. L'abbonato informa l'utente quando il contenuto delle comunicazioni o conversazioni può essere appreso da altri a causa del tipo di
apparecchiature terminali utilizzate o del collegamento realizzato tra le stesse presso la sede dell'abbonato medesimo.
3. L'utente informa l'altro utente quando, nel corso della conversazione, sono utilizzati dispositivi che consentono l'ascolto della conversazione stessa da parte di altri soggetti.

Art. 132
(Conservazione di dati di traffico per altre finalita)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 123, comma 2, i dati relativi al traffico telefonico sono conservati dal fornitore per trenta mesi, per finalità di accertamento e repressione di reati, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno e delle comunicazioni, e su conforme parere del Garante.

CAPO II
INTERNET E RETI TELEMATICHE
Art. 133
(Codice di deontologia e di buona condotta)

1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato da fornitori di servizi di comunicazione e informazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica, con particolare riguardo ai criteri per assicurare ed uniformare una più adeguata informazione e consapevolezza degli utenti delle reti di comunicazione elettronica gestite da soggetti pubblici e privati rispetto ai tipi di dati personali trattati e alle modalità del loro trattamento, in particolare attraverso informative fornite in linea in modo agevole e interattivo, per favorire una più ampia trasparenza e correttezza nei confronti dei medesimi utenti e il pieno rispetto dei principi di cui all'articolo 11, anche ai fini dell'eventuale rilascio di certificazioni attestanti la qualità delle modalità prescelte e il livello di sicurezza assicurato.

CAPO III
VIDEOSORVEGLIANZA

Art. 134
(Codice di deontologia e di buona condotta)

1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali
effettuato con strumenti elettronici di rilevamento di immagini, prevedendo specifiche modalità di trattamento e forme semplificate di informativa
all'interessato per garantire la liceità e la correttezza anche in riferimento a quanto previsto dall'articolo 11.

TITOLO XI
LIBERE PROFESSIONI E INVESTIGAZIONE PRIVATA
CAPO I
PROFILI GENERALI

Art. 135
(Codice di deontologia e di buona condotta)

1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, in particolare da liberi professionisti o da soggetti che esercitano un'attività di investigazione privata autorizzata in conformità alla legge.

Nota all'art. 135:
- Per la legge 7 dicembre 2000, n. 397 vedi in nota all'art. 8.

TITOLO XII
GIORNALISMO ED ESPRESSIONE LETTERARIA ED ARTISTICA
CAPO I
PROFILI GENERALI

Art. 136
(Finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero)

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento:
a) effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità;
b) effettuato dai soggetti iscritti nell'elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69;
c) temporaneo finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche
nell'espressione artistica.

Nota all'art. 136:
- Si riporta il testo degli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista):
«Art. 26 (Albo: istituzione).
Presso ogni Consiglio dell'ordine regionale o interregionale é istituito l'albo dei giornalisti che hanno la loro residenza nel territorio compreso nella
circoscrizione del Consiglio. L'albo é ripartito in due elenchi, l'uno dei professionisti l'altra dei pubblicisti.
I giornalisti che abbiano la loro abituale residenza fuori del territorio della Repubblica sono iscritti nell'albo di Roma.».
«Art. 33 (Registro dei praticanti).
Nel registro dei praticanti possono essere iscritti coloro che intendono avviarsi alla professione giornalistica e che abbiano compiuto almeno 18 anni di età.
La domanda per l'iscrizione deve essere corredata dai documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) dell'art. 31. Deve essere altresì corredata dalla
dichiarazione del direttore comprovante l'effettivo inizio della pratica di cui all'art. 34.
Si applica il disposto del comma secondo dell'art. 31.
Per l'iscrizione nel registro dei praticanti é necessario altresì avere superato un esame di cultura generale, diretto ad accertare l'attitudine
all'esercizio della professione.
Tale esame dovrà svolgersi di fronte ad una Commissione, composta da cinque membri, di cui quattro da nominarsi da ciascun Consiglio regionale o interregionale, e scelti fra i giornalisti professionisti con almeno dieci anni di iscrizione. Il quinto membro, che assumerà le funzioni di presidente della Commissione, sarà scelto fra gli insegnanti di ruolo di scuola media superiore e nominato dal provveditore agli studi del luogo ove ha sede il Consiglio regionale o interregionale.
Le modalità di svolgimento dell'esame saranno determinate dal regolamento.
Non sono tenuti a sostenere la prova di esame, di cui sopra, i praticanti in possesso di titolo di studio non inferiore alla licenza di scuola media
superiore.».
Nata all'art. 150:- Si riporta il testo degli articoli 474 e 475 del codice di procedura civile:
«Art. 474 (Titolo esecutivo).
L'esecuzione forzata
non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.
Sono titolo esecutivi:
1) le sentenze, e i provvedimenti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;
2) le cambiali, nonché gli altri titoli di credito e gli atti ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;
3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli, relativamente alle obbligazioni di somme di danaro in esse contenute.».
«Art. 475 (Spedizione in forma esecutiva).
Le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per
l'esecuzione forzata, debbono essere muniti della formula esecutiva, salvo che la legge disponga altrimenti.
La spedizione del titolo in forma esecutiva può farsi soltanto alla parte a favore della quale ti pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o ai suoi successori, con indicazione in calce della persona alla quale é spedita.
La spedizione in forma esecutiva consiste nell'intestazione «Repubblica italiana - In nome della legge» e nell'apposizione da parte del cancelliere o notaio o altro pubblico ufficiale, sull'originale o sulla copia, della seguente formula: «Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a
chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico Ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di
concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti».».

Art. 137
(Disposizioni applicabili)

1. Ai trattamenti indicati nell'articolo 136 non si applicano le disposizioni del presente codice relative:
a) all'autorizzazione del Garante prevista dall'articolo 26;
b) alle garanzie previste dall'articolo 27 per i dati giudiziari;
c) al trasferimento dei dati all'estero, contenute nel Titolo VII della Parte I.
2. Il trattamento dei dati di cui al comma 1 é effettuato anche senza il consenso dell'interessato previsto dagli articoli 23 e 26.
3. In caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalità di cui all'articolo 136 restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all'articolo 2 e, in particolare, quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Possono essere trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico.

Art. 138
(Segreto professionale)

1. In caso di richiesta dell'interessato di conoscere l'origine dei dati personali ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a) restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.

CAPO II
CODICE DI DEONTOLOGIA

Art. 139
(Codice di deontologia relativo ad attività giornalistiche)

1. Il Garante promuove ai sensi dell'articolo 12 l'adozione da parte del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti di un codice di deontologia relativo al trattamento dei dati di cui all'articolo 136, che prevede misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati, in particolare per quanto riguarda quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Il codice può anche prevedere forme semplificate per le informative di cui all'articolo 13.
2. Nella fase di formazione del codice, ovvero successivamente, il Garante, in cooperazione con il Consiglio, prescrive eventuali misure e accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio é tenuto a recepire.
3. Il codice o le modificazioni od integrazioni al codice di deontologia che non sono adottati dal Consiglio entro sei mesi dalla proposta del Garante sono adottati in via sostitutiva dal Garante e sono efficaci sino a quando diviene efficace una diversa disciplina secondo la procedura di
cooperazione.
4. Il codice e le disposizioni di modificazione ed integrazione divengono efficaci quindici giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo 12.
5. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia, il Garante può vietare il trattamento ai sensi dell'articolo 143, comma 1 , lettera c).

TITOLO XIII
MARKETING DIRETTO
CAPO I
PROFILI GENERALI

Art. 140
(Codice di deontologia e di buona condotta)

1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale, prevedendo anche, per i casi in cui il trattamento non presuppone il consenso dell'interessato, forme semplificate per manifestare e
rendere meglio conoscibile l'eventuale dichiarazione di non voler ricevere determinate comunicazioni.

PARTE III
TUTELA DELL'INTERESSATO E SANZIONITITOLO ITUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALECAPO ITUTELA DINANZI AL GARANTE
SEZIONE I
PRINCIPI GENERALI

Art. 141
(Forme di tutela)

1. L'interessato può rivolgersi al Garante:
a) mediante reclamo circostanziato nei modi previsti dall'articolo 142, per rappresentare una violazione della disciplina rilevante in materia di
trattamento di dati personali;
b) mediante segnalazione, se non é possibile presentare un reclamo circostanziato ai sensi della lettera a), al fine di sollecitare un controllo da parte del Garante sulla disciplina medesima;
c) mediante ricorso, se intende far valere gli specifici diritti di cui all'articolo 7 secondo le modalità e per conseguire gli effetti previsti nella sezione III del presente capo.

SEZIONE II
TUTELA AMMINISTRATIVA

Art. 142
(Proposizione dei reclami)

1. Il reclamo contiene un'indicazione per quanto possibile dettagliata dei fatti e delle circostanze su cui si fonda, delle disposizioni che si presumono violate e delle misure richieste, nonché gli estremi identificativi del titolare, del responsabile, ove conosciuto, e dell'istante.
2. Il reclamo é sottoscritto dagli interessati, o da associazioni che li rappresentano anche ai sensi dell'articolo 9, comma 2, ed é presentato al
Garante senza particolari formalità. Il reclamo reca in allegato la documentazione utile al fini della sua valutazione e l'eventuale procura, e indica un recapito per l'invio di comunicazioni anche tramite posta elettronica, telefax o telefono.
3. Il Garante può predisporre un modello per il reclamo da pubblicare nel Bollettino e di cui favorisce la disponibilità con strumenti elettronici.

Art. 143
(Procedimento per i reclami)

1. Esaurita l'istruttoria preliminare, se il reclamo non é manifestamente infondato e sussistono i presupposti per adottare un provvedimento, il
Garante, anche prima della definizione del procedimento:
a) prima di prescrivere le misure di cui alla lettera b), ovvero il divieto o il blocco ai sensi della lettera c), può invitare il titolare, anche in
contraddittorio con l'interessato, ad effettuare il blocco spontaneamente;
b) prescrive al titolare le misure opportune o necessarie per rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;
c) dispone il blocco o vieta, in tutto o in parte, il trattamento che risulta illecito o non corretto anche per effetto della mancata adozione delle misure necessarie di cui alla lettera b), oppure quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi é il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati;
d) può vietare in tutto o in parte il trattamento di dati relativi a singoli soggetti o a categorie di soggetti che si pone in contrasto con rilevanti
interessi della collettività.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana se i relativi destinatari non sono facilmente
identificabili per il numero o per la complessità degli accertamenti.

Art. 144
(Segnalazioni)

1. I provvedimenti di cui all'articolo 143 possono essere adottati anche a seguito delle segnalazioni di cui all'articolo 141, comma 1, lettera b), se é avviata un'istruttoria preliminare e anche prima della definizione del procedimento.

SEZIONE III
TUTELA ALTERNATIVA A QUELLA GIURISDIZIONALE

Art. 145
(Ricorsi)

1. I diritti di cui all'articolo 7 possono essere fatti valere dinanzi all'autorità giudiziaria o con ricorso al Garante.
2. Il ricorso al Garante non può essere proposto se, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, é stata già adita l'autorità giudiziaria.
3. La presentazione del ricorso al Garante rende improponibile un'ulteriore domanda dinanzi all'autorità giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo
oggetto.

Art. 146
(Interpello preventivo)

1. Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe taluno a pregiudizio imminente ed irreparabile, il ricorso al Garante può essere proposto solo dopo che é stata avanzata richiesta sul medesimo oggetto al titolare o al responsabile ai sensi dell'articolo 8, comma 1, e sono decorsi i termini previsti dal presente articolo, ovvero é stato opposto alla richiesta un diniego anche parziale.
2. Il riscontro alla richiesta da parte del titolare o del responsabile é fornito entro quindici giorni dal suo ricevimento.
3. Entro il termine di cui al comma 2, se le operazioni necessarie per un integrale riscontro alla richiesta sono di particolare complessità, ovvero
ricorre altro giustificato motivo, il titolare o il responsabile ne danno comunicazione all'interessato. In tal caso, il termine per l'integrale riscontro é di trenta giorni dal ricevimento della richiesta medesima.

Art. 147
(Presentazione del ricorso)

1. Il ricorso é proposto nei confronti del titolare e indica:
a) gli estremi identificativi del ricorrente, dell'eventuale procuratore speciale, del titolare e, ove conosciuto, del responsabile eventualmente designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7;
b) la data della richiesta presentata al titolare o al responsabile ai sensi dell'articolo 8, comma 1, oppure del pregiudizio imminente ed irreparabile che permette di prescindere dalla richiesta medesima;
c) gli elementi posti a fondamento della domanda;
d) il provvedimento richiesto al Garante;
e) il domicilio eletto ai fini del procedimento.
2. Il ricorso é sottoscritto dal ricorrente o dal procuratore speciale e reca in allegato:
a) la copia della richiesta rivolta al titolare o al responsabile ai sensi dell'articolo 8, comma 1;
b) l'eventuale procura;
c) la prova del versamento dei diritti di segreteria.
3. Al ricorso é unita, altresì, la documentazione utile ai fini della sua valutazione e l'indicazione di un recapito per l'invio di comunicazioni al ricorrente o al procuratore speciale mediante posta elettronica, telefax o telefono.
4. Il ricorso é rivolto al Garante e la relativa sottoscrizione é autenticata. L'autenticazione non é richiesta se la sottoscrizione é apposta presso
l'Ufficio del Garante o da un procuratore speciale iscritto all'albo degli avvocati al quale la procura é conferita ai sensi dell'articolo 83 del codice di
procedura civile, ovvero con firma digitale in conformità alla normativa vigente.
5. Il ricorso é validamente proposto solo se é trasmesso con plico raccomandato, oppure per via telematica osservando le modalità relative alla
sottoscrizione con firma digitale e alla conferma del ricevimento prescritte ai sensi dell'articolo 38, comma 2, ovvero presentato direttamente presso l'Ufficio del Garante.

Art. 148
(Inammissibilità del ricorso)

1. Il ricorso é inammissibile:
a) se proviene da un soggetto non legittimato;
b) in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 145 e 146;
c) se difetta di taluno degli elementi indicati nell'articolo 147, commi 1 e 2, salvo che sia regolarizzato dal ricorrente o dal procuratore speciale anche
su invito dell'Ufficio del Garante ai sensi del comma 2, entro sette giorni dalla data della sua presentazione o della ricezione dell'invito. In tale caso, il
ricorso si considera presentato al momento in cui il ricorso regolarizzato perviene all'Ufficio.
2. Il Garante determina i casi in cui é possibile la regolarizzazione del ricorso.

Art. 149
(Procedimento relativo al ricorso)

1. Fuori dei casi in cui é dichiarato inammissibile o manifestamente infondato, il ricorso é comunicato al titolare entro tre giorni a cura dell'Ufficio del Garante, con invito ad esercitare entro dieci giorni dal suo ricevimento la facoltà di comunicare al ricorrente e all'Ufficio la propria eventuale adesione spontanea.
L'invito é comunicato al titolare per il tramite del responsabile eventualmente designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, ove indicato nel ricorso.
2. In caso di adesione spontanea é dichiarato non luogo a provvedere. Se il ricorrente lo richiede, é determinato in misura forfettaria l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso, posti a carico della controparte o compensati per giusti motivi anche parzialmente.
3. Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare, il responsabile di cui al comma 1 e l'interessato hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, e hanno facoltà di presentare memorie o documenti. A tal fine l'invito di cui al comma 1 é trasmesso anche al
ricorrente e reca l'indicazione del termine entro il quale il titolare, il medesimo responsabile e l'interessato possono presentare memorie e documenti, nonché della data in cui tali soggetti possono essere sentiti in contraddittorio anche mediante idonea tecnica audiovisiva.
4. Nel procedimento il ricorrente può precisare la domanda nei limiti di quanto chiesto con il ricorso o a seguito di eccezioni formulate dal titolare.
5. Il Garante può disporre, anche d'ufficio, l'espletamento di una o più perizie. Il provvedimento che le dispone precisa il contenuto dell'incarico e il termine per la sua esecuzione, ed é comunicato alle parti le quali possono presenziare alle operazioni personalmente o tramite procuratori o
consulenti designati. Il provvedimento dispone inoltre in ordine all'anticipazione delle spese della perizia.
6. Nel procedimento, il titolare e il responsabile di cui al comma 1 possono essere assistiti da un procuratore o da altra persona di fiducia.
7. Se gli accertamenti risultano particolarmente complessi o vi é l'assenso delle parti il termine di sessanta giorni di cui all'articolo 150, comma 2, può essere prorogato per un periodo non superiore ad ulteriori quaranta giorni.
8. Il decorso dei termini previsti dall'articolo 150, comma 2 e dall'articolo 151 é sospeso di diritto dal 1 agosto al 15 settembre di ciascun anno e
riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Se il decorso ha inizio durante tale periodo, l'inizio stesso é differito alla fine del periodo medesimo. La sospensione non opera nei casi in cui sussiste il pregiudizio di cui all'articolo 146, comma 1, e non preclude l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 150, comma 1 .

Art. 150
(Provvedimenti a seguito del ricorso)

1. Se la particolarità del caso lo richiede, il Garante può disporre in via provvisoria il blocco in tutto o in parte di taluno dei dati, ovvero l'immediata sospensione di una o più operazioni del trattamento. Il provvedimento può essere adottato anche prima della comunicazione del ricorso ai sensi dell'articolo 149, comma 1, e cessa di avere ogni effetto se non é adottata nei termini la decisione di cui al comma 2. Il medesimo provvedimento é impugnabile unitamente a tale decisione.
2. Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene fondato il ricorso, ordina al titolare, con decisione motivata, la cessazione del
comportamento illegittimo, indicando le misure necessarie a tutela dei diritti dell'interessato e assegnando un termine per la loro adozione. La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi sessanta giorni dalla data di presentazione, equivale a rigetto.
3. Se vi é stata previa richiesta di taluna delle parti, il provvedimento che definisce il procedimento determina in misura forfettaria l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso, posti a carico, anche in parte, del soccombente o compensati anche parzialmente per giusti motivi.
4. Il provvedimento espresso, anche provvisorio, adottato dal Garante é comunicato alle parti entro dieci giorni presso il domicilio eletto o risultante dagli atti. Il provvedimento può essere comunicato alle parti anche mediante posta elettronica o telefax.
5. Se sorgono difficoltà o contestazioni riguardo all'esecuzione del provvedimento di cui ai commi 1 e 2, il Garante, sentite le parti ove richiesto,
dispone le modalità di attuazione avvalendosi, se necessario, del personale dell'Ufficio o della collaborazione di altri organi dello Stato.
6. In caso di mancata opposizione avverso il provvedimento che determina l'ammontare delle spese e dei diritti, o di suo rigetto, il provvedimento medesimo costituisce, per questa parte, titolo esecutivo ai sensi degli articoli 474 e 475 del codice di procedura civile.

Art. 151
(Opposizione)

1. Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito di cui all'articolo 150, comma 2, il titolare o l'interessato possono proporre opposizione con ricorso ai sensi dell'articolo 152. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.
2. Il tribunale provvede nei modi di cui all'articolo 152.

CAPO II
TUTELA GIURISDIZIONALE

Art. 152
(Autorità giudiziaria ordinaria)

1. Tutte le controversie che riguardano, comunque, l'applicazione delle disposizioni del presente codice, comprese quelle inerenti ai provvedimenti del Garante in materia di protezione dei dati personali o alla loro mancata adozione, sono attribuite all'autorità giudiziaria ordinaria.
2. Per tutte le controversie di cui al comma 1 l'azione si propone con ricorso depositato nella cancelleria del tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento.
3. Il tribunale decide in ogni caso in composizione monocratica.
4. Se é presentato avverso un provvedimento del Garante anche ai sensi dell'articolo 143, il ricorso é proposto entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento o dalla data del rigetto tacito. Se il ricorso é proposto oltre tale termine il giudice lo dichiara inammissibile con ordinanza ricorribile per cassazione.
5. La proposizione del ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento del Garante. Se ricorrono gravi motivi il giudice, sentite le parti, può
disporre diversamente in tutto o in parte con ordinanza impugnabile unitamente alla decisione che definisce il grado di giudizio.
6. Quando sussiste pericolo imminente di un danno grave ed irreparabile il giudice può emanare i provvedimenti necessari con decreto motivato,
fissando, con il medesimo provvedimento, l'udienza di comparizione delle parti entro un termine non superiore a quindici giorni. In tale udienza, con ordinanza, il giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto.
7. Il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti con decreto con il quale assegna al ricorrente il termine perentorio entro cui notificarlo alle altre parti e al Garante. Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione intercorrono non meno di trenta giorni.
8. Se alla prima udienza il ricorrente non compare senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo, ponendo a carico del ricorrente le spese di giudizio.
9. Nel corso del giudizio il giudice dispone, anche d'ufficio, omettendo ogni formalità non necessaria al contraddittorio, i mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre la citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli.
10. Terminata l'istruttoria, il giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed a procedere, nella stessa udienza, alla discussione orale della causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo. Le motivazioni della sentenza sono depositate in cancelleria entro i successivi trenta giorni. Il giudice può anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione della sentenza, che é subito dopo depositata in cancelleria.
11. Se necessario, il giudice può concedere alle parti un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive e rinviare la causa
all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della sentenza.
12. Con la sentenza il giudice, anche in deroga al divieto di cuiall'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), quando é necessario
anche in relazione all'eventuale atto del soggetto pubblico titolare o responsabile, accoglie o rigetta la domanda, in tutto o in parte, prescrive le
misure necessarie, dispone sul risarcimento del danno, ove richiesto, e pone a carico della parte soccombente le spese del procedimento.
13. La sentenza non é appellabile, ma é ammesso il ricorso per cassazione.
14. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi previsti dall'articolo 10, comma 5, della legge 1 aprile 1981, n. 121, e
successive modificazioni.

Note all'art. 152:
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 (Legge sul contenzioso amministrativo),allegato E:
«Art. 4. - Quando la contestazione cade sopra un diritto che si pretende leso da un atto dell'autorità amministrativa, i tribunali si limiteranno a
conoscere degli effetti dell'atto stesso in relazione all'oggetto dedotto in giudizio.
L'atto amministrativo non potrà essere revocato o modificato se non sovra ricorso alle competenti autorità amministrative, le quali si conformeranno al giudicato dei Tribunali in quanto riguarda il caso deciso.».
- Per il testo dell'art. 10 della legge 1° aprile 1981, n. 121, vedi in nota all'art. 56.

TITOLO II
L'AUTORITà
CAPO I
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Art. 153
(Il Garante)

1. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
2. Il Garante é organo collegiale costituito da quattro componenti, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato. I componenti sono scelti tra persone che assicurano indipendenza e che sono esperti di riconosciuta competenza delle materie del diritto o dell'informatica, garantendo la presenza di entrambe le qualificazioni.
3. I componenti eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale in caso di parità. Eleggono altresì un vice presidente, che assume le
funzioni del presidente in caso di sua assenza o impedimento.
4. Il presidente e i componenti durano in carica quattro anni e non possono essere confermati per più di una volta; per tutta la durata dell'incarico il presidente e i componenti non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive.
5. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i componenti sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.
6. Al presidente compete una indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo presidente della Corte di
cassazione. Ai componenti compete un'indennità non eccedente nel massimo, i due terzi di quella spettante al presidente.
Le predette indennità di funzione sono determinate dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501, in misura tale da poter essere corrisposte a carico degli ordinari stanziamenti.
7. Alle dipendenze del Garante é posto l'Ufficio di cui all'articolo 156.

Nota all'art. 153:
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501 (Regolamento recante nonne per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, a norma dell'art. 33, comma 3, della legge 31 dicembre 1996, n. 675):«Art. 6 (Indennità e rimborsi).
1. Al presidente compete un'indennità di funzione pari alla retribuzione (segue la parola «complessiva», non ammessa al «Visto» della Corte dei conti) in godimento al primo presidente della Corte di cassazione. L'indennità per i componenti é pari ai due terzi di quella spettante al presidente.
2. Al presidente ed ai componenti compete, qualora non siano residenti a Roma, il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno.».

Art. 154
(Compiti)

1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni, il Garante, anche avvalendosi dell'Ufficio e in conformità al presente codice, ha il compito di:
a) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto della disciplina applicabile e in conformità alla notificazione, anche in caso di loro
cessazione;
b) esaminare i reclami e le segnalazioni e provvedere sui ricorsi presentati dagli interessati o dalle associazioni che li rappresentano;
c) prescrivere anche d'ufficio ai titolari del trattamento le misure necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti, ai sensi dell'articolo 143;
d) vietare anche d'ufficio, in tutto o in parte, il trattamento illecito o non corretto dei dati o disporne il blocco ai sensi dell'articolo 143, e di adottare gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati personali;
e) promuovere la sottoscrizione di codici ai sensi dell'articolo 12 e dell'articolo 139;
f) segnalare al Parlamento e al Governo l'opportunità di interventi normativi richiesti dalla necessità di tutelare i diritti di cui all'articolo 2 anche a
seguito dell'evoluzione del settore;
g) esprimere pareri nei casi previsti;
h) curare la conoscenza tra il pubblico della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali e delle relative finalità, nonché delle
misure di sicurezza dei dati;
i) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle funzioni;
l) tenere il registro dei trattamenti formato sulla base dellenotificazioni di cui all'articolo 37;
m) predisporre annualmente una relazione sull'attività svolta e sullo stato di attuazione del presente codice, che é trasmessa alParlamento e al
Governo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce.
2. Il Garante svolge altresì, ai sensi del comma 1, la funzione di controllo o assistenza in materia di trattamento dei dati personali prevista da leggi di ratifica di accordi o convenzioni internazionali o da regolamenti comunitari e, in particolare:
a) dalla legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione dei protocolli e degli accordi di adesione all'accordo di Schengen e alla relativa convenzione di applicazione;
b) dalla legge 23 marzo 1998, n. 93, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione della convenzione istitutiva dell'Ufficio europeo di polizia
(Europol);
c) dal regolamento (Ce) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, e dalla legge 30 luglio 1998, n. 291, e successive modificazioni, di ratifica ed
esecuzione della convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale;
d) dal regolamento (Ce) n. 2725/2000 del Consiglio, dell'11 dicembre 2000, che istituisce l"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali e per
l'efficace applicazione della convenzione di Dublino;
e) nel capitolo IV della convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale,
adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98, quale autorità designata ai fini della cooperazione tra Stati ai sensi dell'articolo 13 della convenzione medesima.
3. Il Garante coopera con altre autorità amministrative indipendenti nello svolgimento dei rispettivi compiti. A tale fine, il Garante può anche invitare rappresentanti di un'altra autorità a partecipare alle proprie riunioni, o essere invitato alle riunioni di altra autorità, prendendo parte alla discussione di argomenti di comune interesse; può richiedere, altresì, la collaborazione di personale specializzato addetto ad altra autorità.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro consultano il Garante all'atto della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dal presente codice.
5. Fatti salvi i termini più brevi previsti per legge, il parere del Garante é reso nei casi previsti nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso il termine,
l'amministrazione può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Quando, per esigenze istruttorie, non può essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.
6. Copia dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria in relazione a quanto previsto dal presente codice o in materia di criminalità informatica é trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante.

Note all'art. 154:
- La legge 30 settembre 1993, n. 388 reca: «Ratifica ed
esecuzione: a) del protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con due dichiarazioni comuni; b) dell'accordo di adesione della Repubblica italiana alla convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione del summenzionato accordo di Schengen, con allegate due dichiarazioni unilaterali dell'Italia e della Francia, nonché la convenzione, il relativo atto finale, con annessi l'atto finale, il processo verbale e la dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della citata convenzione del 1990, e la dichiarazione comune relativa agli articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione summenzionato; c) dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo agli articoli 2 e 3 dell'accordo di cui alla lettera b); tutti atti firmati a Parigi il 27 novembre 1990.».
- La legge 23 marzo 1998, n. 93 reca: «Ratifica ed esecuzione della convenzione basata sull'art. K.3 del trattato sull'Unione europea che istituisce un Ufficio europeo di polizia (EUROPOL), con allegati, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, ed il protocollo concernente l'interpretazione, in via pregiudiziale, della medesima convenzione, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, con dichiarazione, fatto a Bruxelles il 24 luglio 1996.».
- Il regolamento (Ce) n. 515/97 del Consiglio del 13 marzo 1997 reca disposizioni sulla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati
membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola.
- La legge 30 luglio 1998, n. 291 reca: «Ratifica ed esecuzione della convenzione elaborata in base all'art. K.3 del trattato sull'Unione europea sull'uso dell'informatica nel settore doganale, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995.».
- Il regolamento (Ce) n. 2725/2000 del Consiglio dell'11 dicembre 2000 istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace
applicazione della convenzione di Dublino.
- La legge 21 febbraio 1989, n. 98 reca: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento
automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981.».
- Si riporta il testo dell'art. 13 del capitolo IV (Assistenza reciproca) della Convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale:
«Art. 13 (Cooperazione tra le parti).
1. Le Parti si impegnano ad accordarsi assistenza reciproca per l'attuazione della presente convenzione.
2. A tal fine:
a) ogni Parte designa una o più autorità di cui comunica nome ed indirizzo al Segretario Generale del Consiglio d'Europa;
b) ogni Parte che abbia designato più autorità indica nella comunicazione di cui al comma precedente la competenza di ciascuna di esse.
3. Una autorità designata da una Parte, su domanda di una autorità designata da un'altra Parte:
a) fornirà le informazioni sul suo diritto e la sua pratica amministrativa in materia di protezione dati;
b) adotterà, conformemente al suo diritto interno ed ai soli fini della protezione della vita privata, tutte le misure adeguate per fornire informazioni di atto relative ad una data elaborazione effettuata sul suo territorio, ad eccezione tuttavia dei dati di carattere personale oggetto di tale elaborazione.».

CAPO II
L'UFFICIO DEL GARANTE

Art. 155
(Principi applicabili)

1. All'Ufficio del Garante, al fine di garantire la responsabilità e l'autonomia ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si applicano i principi riguardanti l'individuazione e le funzioni del
responsabile del procedimento, nonché quelli relativi alla distinzione fra le funzioni di indirizzo e di controllo, attribuite agli organi di vertice, e le
funzioni di gestione attribuite ai dirigenti. Si applicano altresì le disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 espressamente
richiamate dal presente codice.

Nota all'art. 155:
- Per la legge 7 agosto 1990, n. 241 vedi in nota all'art. 59.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 reca:«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.».

Art. 156
(Ruolo organico e personale)

1. All'Ufficio del Garante é preposto un segretario generale scelto anche tra magistrati ordinari o amministrativi.
2. Il ruolo organico del personale dipendente é stabilito nel limite di cento unità.
3. Con propri regolamenti pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, il Garante definisce:
a) l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio anche ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 154;
b) l'ordinamento delle carriere e le modalità di reclutamento del personale secondo le procedure previste dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
c) la ripartizione dell'organico tra le diverse aree e qualifiche;
d) il trattamento giuridico ed economico del personale, secondo i criteri previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni e, per gli incarichi dirigenziali, dagli articoli 19, comma 6, e 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative.
Nelle more della più generale razionalizzazione del trattamento economico delle autorità amministrative indipendenti, al personale é attribuito l'ottanta per cento del trattamento economico del personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
e) la gestione amministrativa e la contabilità, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, l'utilizzo dell'avanzo di
amministrazione nel quale sono iscritte le somme già versate nella contabilità speciale, nonché l'individuazione dei casi di riscossione e utilizzazione dei diritti di segreteria o di corrispettivi per servizi resi in base a disposizioni di legge secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
4. L'Ufficio può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di fuori ruolo o equiparati nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, in numero non superiore, complessivamente, a venti unità e per non oltre il venti per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo. Al personale di cui al presente comma é corrisposta un'indennità pari all'eventuale differenza tra il trattamento erogato dall'amministrazione o dall'ente di provenienza e quello spettante al personale di ruolo, sulla base di apposita tabella di corrispondenza adottata dal Garante, e comunque non inferiore al cinquanta per cento della retribuzione in godimento, con esclusione dell'indennità integrativa speciale.
5. In aggiunta al personale di ruolo, l'ufficio può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, in numero non superiore a venti unità ivi compresi i consulenti assunti con contratto a tempo determinato ai sensi del comma 7.
6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
7. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo richiedono, il Garante può avvalersi dell'opera di consulenti, i quali sono remunerati in base alle vigenti tariffe professionali ovvero sono assunti con contratti a tempo determinato, di durata non superiore a due anni, che possono essere rinnovati per non più di due volte.
8. Il personale addetto all'Ufficio del Garante ed i consulenti sono tenuti al segreto su ciò di cui sono venuti a conoscenza, nell'esercizio delle proprie funzioni, in ordine a notizie che devono rimanere segrete.
9. Il personale dell'Ufficio del Garante addetto agli accertamenti di cui all'articolo 158 riveste, in numero non superiore a cinque unità, nei limiti del servizio cui é destinato e secondo le rispettive attribuzioni, la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.
10. Le spese di funzionamento del Garante sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria é soggetto al controllo della Corte dei conti.

Note all'art. 156:
- Si riporta il testo dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 35 (Reclutamento del personale).
1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:
a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura
adeguata l'accesso dall'esterno;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali é richiesto il
solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.
2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze annate, delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell'espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa.
3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:
a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di
espletamento, ricorrendo, ove é opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla
posizione da ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle
amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non
ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della
programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni ed integrazioni. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, l'avvio delle procedure é subordinato alla previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata ai sensi dell'art. 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. I concorsi pubblici per le assunzioni nelle amministrazioni dello Stato e nelle aziende autonome si espletano di norma a livello regionale. Eventuali deroghe, per ragioni tecnico-amministrative o di economicità, sono autorizzate dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Per gli uffici aventi sede regionale, compartimentale o provinciale possono essere banditi concorsi unici circoscrizionali per l'accesso alle varie professionalità.
6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica il
disposto di cui all'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni.
7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.».
- La legge 31 luglio 1997, n. 249 reca: «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo.».
- Si riporta il testo degli articoli 19 e 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche): «Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali).
1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del Ministro. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103 del codice civile.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo, Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui é definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'art. 24.
é sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto.
3. Gli incarichi di Segretario generale di Ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, in misura non superiore al 50 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'art. 7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c).
5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione
organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 e del 5 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla
seconda fascia, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo art. 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'art. 7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza,o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.
Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della
temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.
7.
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 é data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti é demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'art. 3, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
l 2-bis. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.».
«Art. 23-bis (Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato). - 1. In deroga all'art. 60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dirigenti delle pubbliche
amministrazioni, nonché gli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia e, limitatamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari,
amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato possono, a domanda, essere collocati in aspettativa senza assegni per lo
svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale. Resta ferma la disciplina vigente in materia di collocamento fuori ruolo nei casi consentiti. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta. é sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di contribuzione.
Quando l'incarico é espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi é a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti.
2. I dirigenti di cui all'art. 19, comma 10, sono collocati a domanda in aspettativa senza assegni per lo svolgimento dei medesimi incarichi di cui al comma 1 del presente articolo, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza.
3. Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e per gli avvocati e procuratori dello Stato, gli organi competenti deliberano il collocamento in aspettativa, fatta salva per i medesimi la facoltà di valutare ragioni ostative all'accoglimento della domanda.
4. Nel caso di svolgimento di attività presso soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, il periodo di collocamento in aspettativa di cui al comma 1 non può superare i cinque anni e non é computabile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza.
5. L'aspettativa per lo svolgimento di attività o incarichi presso soggetti privati o pubblici da parte del personale di cui al comma 1 non può
comunque essere disposta se:
a) il personale, nei due anni precedenti, é stato addetto a funzioni di vigilanza, di controllo ovvero, nel medesimo periodo di tempo, ha stipulato
contratti o formulato pareri o avvisi su contratti o concesso autorizzazioni a favore di soggetti presso i quali intende svolgere l'attività. Ove l'attività che si intende svolgere sia presso una impresa, il divieto si estende anche al caso in cui le predette attività istituzionali abbiano interessato imprese che, anche indirettamente, la controllano o ne sono controllate, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile;
b) il personale intende svolgere attività in organismi e imprese private che, per la loro natura o la loro attività, in relazione alle funzioni
precedentemente esercitate, possa cagionare nocumento all'immagine dell'amministrazione o comprometterne il normale funzionamento o
l'imparzialità.
6. Il dirigente non può, nei successivi due anni, ricoprire incarichi che comportino l'esercizio delle funzioni individuate alla lettera a) del comma 5.
7. Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento e l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, da porre a carico delle imprese destinatarie.
8. Il servizio prestato dai dipendenti durante il periodo di assegnazione temporanea di cui al comma 7 costituisce titolo valutabile ai fini della
progressione di carriera.
9. Le disposizioni del presente articolo non trovano comunque applicazione nei confronti del personale militare e delle Forze di polizia, nonché del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
10. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati i soggetti privati e gli organismi internazionali di cui al comma 1 e sono definite le modalità e le procedure attuative del presente articolo.».
- Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo):
«Art. 6 (Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 52.090.000.000 in ragione d'anno, si provvede:
a) quanto ad annue lire 32.090.000.000 mediante utilizzo delle risorse finanziarie già destinate al funzionamento dell'Ufficio del Garante per la
radiodiffusione e l'editoria;
b) quanto ad annue lire 20 miliardi con le modalità di cui all'art. 2, comma 38, lettera b), e commi successivi, della legge 14 novembre 1995, n. 481.
2. Secondo le stesse modalità può essere istituito, ove necessario e con criteri di parametrazione che tengano conto dei costi dell'attività, un
corrispettivo per i servizi resi dall'Autorità in base a disposizioni di legge, ivi compresa la tenuta del registro degli operatori.
3. Il Ministro del tesoro é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
- Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa
fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica):
«Art. 13 (Aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilita). - Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di divieto di cumulo dell'ufficio di
professore con altri impieghi pubblici o privati, il professore ordinario é collocato d'ufficio in aspettativa per la durata della carica del mandato o
dell'ufficio nei seguenti casi:
1) elezione al Parlamento nazionale od europeo;
2) nomina alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, di Ministro o di Sottosegretario di Stato;
3) nomina a componente delle istituzioni dell'Unione europea;
3-bis) nomina a componente di organi ed istituzioni specializzate delle Nazioni Unite che comporti un impegno incompatibile con l'assolvimento delle funzioni di professore universitario;
4)
5) nomina a presidente o vice presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
6)
7) nomina a presidente o componente della giunta regionale e a presidente del consiglio regionale;
8) nomina a presidente della giunta provinciale;
9) nomina a sindaco del comune capoluogo di provincia;
10) nomina alle cariche di presidente, di amministratore delegato di enti pubblici a carattere nazionale, interregionale o regionale, di enti pubblici
economici, di società a partecipazione pubblica, anche a fini di lucro. Restano in ogni caso escluse le cariche comunque direttive di enti a carattere
prevalentemente culturale o scientifico e la presidenza, sempre che non remunerata, di case editrici di pubblicazioni a carattere scientifico;
11) nomina a direttore, condirettore e vice direttore di giornale quotidiano o a posizione corrispondente del settore dell'informazione radio-televisiva;
12) nomina a presidente o segretario nazionale di partiti rappresentati in Parlamento;
13) nomine ad incarichi dirigenziali di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, o comunque previsti da altre leggi presso le amministrazioni dello Stato, le pubbliche amministrazioni o enti pubblici economici.
Hanno diritto a richiedere una limitazione dell'attività didattica i professori di ruolo che ricoprano la carica di rettore, pro-rettore, preside di facoltà e direttori di dipartimento, di presidente di consiglio di corso di laurea, di componente del Consiglio universitario nazionale. La limitazione é concessa con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione e non dispensa dall'obbligo di svolgere il corso ufficiale.
Il professore che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai precedenti commi deve darne comunicazione, all'atto della nomina, al rettore, che adotta il provvedimento di collocamento in aspettativa per la durata della carica, del mandato o dell'ufficio. Nel periodo dell'aspettativa é corrisposto il trattamento economico previsto dalle nonne vigenti per gli impiegati civili dello Stato che versano in una delle situazioni indicate nel primo comma. é fatto salvo il disposto dell'art. 47, secondo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146. In mancanza di tali disposizioni l'aspettativa é senza assegni.
Il periodo dell'aspettativa, anche quando questo ultimo sia senza assegni, é utile ai fini della progressione nella carriera, del trattamento di
quiescenza e di previdenza secondo le norme vigenti, nonché della maturazione dello straordinariato ai sensi del precedente art. 6.
Qualora l'incarico per il quale é prevista l'aspettativa senza assegni non comporti, da parte dell'ente, istituto o società, la corresponsione di una
indennità di carica si applicano, a far tempo dal momento in cui é cominciata a decorrere l'aspettativa, le disposizioni di cui alla legge 12 dicembre 1966, n. 1078.
Qualora si tratti degli incarichi previsti ai numeri 10), 11) e 12) del presente articolo, gli oneri di cui al n. 3) dell'art. 3 della citata legge 12 dicembre 1966, n. 1078, sono a carico dell'ente, istituto o società.
I professori collocati in aspettativa conservano il titolo a partecipare agli organi universitari cui appartengono, con le modalità previste dall'art. 14, terzo e quarto comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311, essi mantengono il solo elettorato attivo per la formazione delle commissioni di concorso e per l'elezione delle cariche accademiche previste dal precedente secondo comma ed hanno la possibilità di svolgere, nel quadro dell'attività didattica programmata dal consiglio di corso di laurea, di dottorato di ricerca, delle scuole di specializzazione e delle scuole a fini speciali, cicli di conferenze e di lezioni ed attività seminariali anche nell'ambito dei corsi ufficiali di insegnamento, d'intesa con il titolare del corso, del quale é comunque loro
preclusa la titolarità. é garantita loro, altresì, la possibilità di svolgere attività di ricerca anche applicativa, con modalità da determinare d'intesa tra il professore ed il consiglio di facoltà e sentito il consiglio di istituto o di dipartimento, ove istituito, e di accedere ai fondi per la ricerca scientifica.
Per quanto concerne l'esclusione della possibilità di far parte delle commissioni di concorso sono fatte salve le situazioni di incompatibilità che si
verifichino successivamente alla nomina dei componenti delle commissioni.
Il presente articolo si applica anche ai professori collocati fuori ruolo per limiti di età.».
- Si riporta il testo dell'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 30 (Passaggio diretto di personale fra amministrazioni diverse). - 1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante
passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento é disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza.
2. I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1.».

CAPO III
ACCERTAMENTI E CONTROLLI

Art. 157
(Richiesta di informazioni e di esibizione di documenti)

1. Per l'espletamento dei propri compiti il Garante può richiedere al titolare, al responsabile, all'interessato o anche a terzi di fornire informazioni e di esibire documenti.

Art. 158
(Accertamenti)

1. Il Garante può disporre accessi a banche di dati, archivi o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali occorre
effettuare rilevazioni comunque utili al controllo del rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali.
2. I controlli di cui al comma a sono eseguiti da personale dell'Ufficio. Il Garante si avvale anche, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato.
3. Gli accertamenti di cui al comma 1, se svolti in un'abitazione o in un altro luogo di privata dimora o nelle relative appartenenze, sono effettuati con l'assenso informato del titolare o del responsabile, oppure previa autorizzazione del presidente del tribunale competente per territorio in relazione al luogo dell'accertamento, il quale provvede con decreto motivato senza ritardo, al più tardi entro tre giorni dal ricevimento della richiesta del Garante quando é documentata l'indifferibilità dell'accertamento.

Art. 159
(Modalita)

1. Il personale operante, munito di documento di riconoscimento, può essere assistito ove necessario da consulenti tenuti al segreto ai sensi
dell'articolo 156, comma 8. Nel procedere a rilievi e ad operazioni tecniche può altresì estrarre copia di ogni atto, dato e documento, anche a
campione e su supporto informatico o per via telematica. Degli accertamenti é redatto sommario verbale nel quale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni dei presenti.
2. Ai soggetti presso i quali sono eseguiti gli accertamenti é consegnata copia dell'autorizzazione del presidente del tribunale, ove rilasciata. I
medesimi soggetti sono tenuti a farli eseguire e a prestare la collaborazione a tal fine necessaria. In caso di rifiuto gli accertamenti sono comunque eseguiti e le spese in tal caso occorrenti sono poste a carico del titolare con il provvedimento che definisce il procedimento, che per questa parte costituisce titolo esecutivo ai sensi degli articoli 474 e 475 del codice di procedura civile.
3. Gli accertamenti, se effettuati presso il titolare o il responsabile, sono eseguiti dandone informazione a quest'ultimo o, se questo é assente o non é designato, agli incaricati. Agli accertamenti possono assistere persone indicate dal titolare o dal responsabile.
4. Se non é disposto diversamente nel decreto di autorizzazione del presidente del tribunale, l'accertamento non può essere iniziato prima delle ore sette e dopo le ore venti, e può essere eseguito anche con preavviso quando ciò può facilitarne l'esecuzione.
5. Le informative, le richieste e i provvedimenti di cui al presente articolo e agli articoli 157 e 158 possono essere trasmessi anche mediante posta elettronica e telefax.
6. Quando emergono indizi di reato si osserva la disposizione di cui all'articolo 220 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Note all'art. 159:
- Per il testo degli articoli 474 e 475 del codice di procedura civile, vedi in nota all'art. 150.
- Si riporta il testo dell'art. 220 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale):
«Art. 220 (Attività ispettive e di vigilanza).
1.Quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergono indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale sono compiuti con l'osservanza delle disposizioni del codice.».

Art. 160
(Particolari accertamenti)

1. Per i trattamenti di dati personali indicati nei titoli I, II e III della Parte II gli accertamenti sono effettuati per il tramite di un componente designato dal Garante.
2. Se il trattamento non risulta conforme alle disposizioni di legge o di regolamento, il Garante indica al titolare o al responsabile le necessarie
modificazioni ed integrazioni e ne verifica l'attuazione. Se l'accertamento é stato richiesto dall'interessato, a quest'ultimo é fornito in ogni caso un
riscontro circa il relativo esito, se ciò non pregiudica azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione di reati o ricorrono motivi di difesa o di sicurezza dello Stato.
3. Gli accertamenti non sono delegabili. Quando risulta necessario in ragione della specificità della verifica, il componente designato può farsi
assistere da personale specializzato tenuto al segreto ai sensi dell'articolo 156, comma 8. Gli atti e i documenti acquisiti sono custoditi secondo
modalità tali da assicurarne la segretezza e sono conoscibili dal presidente e dai componenti del Garante e, se necessario per lo svolgimento delle funzioni dell'organo, da un numero delimitato di addetti all'Ufficio individuati dal Garante sulla base di criteri definiti dal regolamento di cui all'articolo 156, comma 3, lettera a).
4. Per gli accertamenti relativi agli organismi di informazione e di sicurezza e ai dati coperti da segreto di Stato il componente designato prende
visione degli atti e dei documenti rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni del Garante.
5. Nell'effettuare gli accertamenti di cui al presente articolo nei riguardi di uffici giudiziari, il Garante adotta idonee modalità nel rispetto delle
reciproche attribuzioni e della particolare collocazione istituzionale dell'organo procedente. Gli accertamenti riferiti ad atti di indagine coperti dal
segreto sono differiti, se vi é richiesta dell'organo procedente, al momento in cui cessa il segreto.
6. La validità, l'efficacia e l'utilizzabilità di atti, documenti e provvedimenti nel procedimento giudiziario basati sul trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di legge o di regolamento restano disciplinate dalle pertinenti disposizioni processuali nella materia civile e penale.

TITOLO III
SANZIONICAPO IVIOLAZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 161
(Omessa o inidonea informativa all'interessato)

1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 é punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila euro a
diciottomila euro o, nei casi di dati sensibili o giudiziari o di trattamenti che presentano rischi specifici ai sensi dell'articolo 17 o, comunque, di
maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati, da cinquemila euro a trentamila euro. La somma può essere aumentata sino al triplo
quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore.

Art. 162
(Altre fattispecie)

1. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera b), o di altre disposizioni in materia di disciplina del
trattamento dei dati personali é punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila euro a trentamila euro.
2. La violazione della disposizione di cui all'articolo 84, comma 1, é punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
cinquecento euro a tremila euro.

Art. 163
(Omessa o incompleta notificazione)

1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alla notificazione ai sensi degli articoli 37 e 38, ovvero indica in essa notizie
incomplete, é punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro e con la sanzione
amministrativa accessoria della pubblicazionedell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o più giornali indicati nel provvedimento che la applica.

Art. 164
(Omessa informazione o esibizione al Garante)

1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 150, comma 2, e 157 é punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da quattromila euro a ventiquattro mila euro.

Art. 165
(Pubblicazione del provvedimento del Garante)

1. Nei casi di cui agli articoli 161, 162 e 164 può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o più giornali indicati nel provvedimento che la applica.

Art. 166
(Procedimento di applicazione)

1. L'organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni di cui al presente capo e all'articolo 179, comma 3, é il Garante. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. I proventi, nella misura del cinquanta per cento del totale annuo, sono riassegnati al fondo di cui all'articolo 156, comma 10, e sono utilizzati unicamente per l'esercizio dei compiti di cui agli articoli 154, comma 1, lettera h), e 158.

Nota all'art. 166:
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 reca: «Modifiche al sistema penale.».

CAPO II
ILLECITI PENALI

Art. 167
(Trattamento illecito di dati)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al
trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell'articolo 129, é
punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la
reclusione da sei a ventiquattro mesi.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al
trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, é punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni.

Art. 168
(Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante)

1. Chiunque, nella notificazione di cui all'articolo 37 o in comunicazioni, atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al
Garante o nel corso di accertamenti, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, é punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 169
(Misure di sicurezza)

1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime previste dall'articolo 33 é punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro.
2. All'autore del reato, all'atto dell'accertamento o, nei casi complessi, anche con successivo atto del Garante, é impartita una prescrizione fissando un termine per la regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario, prorogabile in caso di particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento e comunque non superiore a sei mesi. Nei sessanta giorni successivi allo scadere del termine, se risulta l'adempimento alla prescrizione, l'autore del reato é ammesso dal Garante a pagare una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione. L'adempimento e il pagamento estinguono il reato.
L'organo che impartisce la prescrizione e il pubblico ministero provvedono nei modi di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 19
dicembre 1994, n. 758, e successive modificazioni, in quanto applicabili.

Nota all'art. 169:
- Si riporta il testo degli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 (Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro):
«Art. 21 (Verifica dell'adempimento). - 1. Entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza verifica se la violazione é stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione.
2. Quando risulta l'adempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di
trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza comunica al pubblico Ministero l'adempimento alla prescrizione, nonché l'eventuale pagamento della predetta somma.
3. Quando risulta l'inadempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ne dà comunicazione al pubblico Ministero e al contrav-ventore entro
novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione.».
«Art. 22 (Notizie di reato non pervenute dall'organo di vigilanza). - 1. Se il pubblico Ministero prende notizia di una contravvenzione di propria
iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall'organo di vigilanza, ne da immediata
comunicazione all'organo di vigilanza per le determinazioni inerenti alla prescrizione che si renda necessaria allo scopo di eliminare la contravvenzione.
2. Nel caso previsto dal comma 1, l'organo di vigilanza informa il pubblico Ministero delle proprie determinazioni entro sessanta giorni dalla data in cui ha ricevuto comunicazione della notizia di reato dal pubblico Ministero.».
«Art. 23 (Sospensione del procedimento penale).
1. Il procedimento per la contravvenzione é sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 del codice di
procedura penale fino al momento in cui il pubblico Ministero riceve una delle comunicazioni di cui all'art. 21, commi 2 e 3.
2. Nel caso previsto dall'art. 22, comma 1, il procedimento riprende il suo corso quando l'organo di vigilanza informa il pubblico Ministero che non
ritiene di dover impartire una prescrizione, e comunque alla scadenza del termine di cui all'art. 22, comma 2, se l'organo di vigilanza omette di
informare il pubblico Ministero delle proprie determinazioni inerenti alla prescrizione. Qualora nel predetto termine l'organo di vigilanza informi il pubblico Ministero d'aver impartito una prescrizione, il procedimento rimane sospeso fino al termine indicato dal comma 1.
3. La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre, l'assunzione delle prove con incidente
probatorio, né gli atti urgenti di indagine preliminare, né il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale.».
«Art. 24 (Estinzione del reato).
1. La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall'art. 21, comma 2.
2. Il pubblico Ministero richiede l'archiviazione se la contrav-venzione é estinta ai sensi del comma 1.
3. L'adempimento in un tempo superiore a quello indicato nella prescrizione, ma che comunque risulta congruo a norma dell'art. 20, comma 1, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza, sono
valutati ai fini dell'applicazione dell'art. 162-bis del codice penale.
In tal caaso, la somma da versare é ridotta al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.».

Art. 170
(Inosservanza di provvedimenti del Garante)

1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi degli articoli 26, comma 2, 90, 150, commi 1 e 2, e 143, comma 1, lettera c), é punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

Art. 171
(Altre fattispecie)

1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 113, comma 1, e 114 é punita con le sanzioni di cui all'articolo 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Nota all'art. 171:
- Il testo dell'art. 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività
sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), é il seguente:
«Art. 38 (Disposizioni penali). Le violazioni degli articoli 2, 4, 5, 6, 8 e 15, primo comma lettera a), sono punite, salvo che il fatto non costituisca più
grave reato, con l'ammenda da lire 300.000 a lire 3.000.000 o con l'arresto da quindici giorni ad un anno.
Nei casi più gravi le pene dell'arresto e dell'ammenda sono applicate congiuntamente.
Quando per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita nel primo comma può presumersi inefficace anche se applicata nel massimo, il
giudice ha facoltà di aumentarla fino al quintuplo.
Nei casi previsti dal secondo comma, l'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'art. 36 del
codice penale.».

Art. 172
(Pene accessorie)

1. La condanna per uno dei delitti previsti dal presente codice importa la pubblicazione della sentenza.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI MODIFICATIVE, ABROGATIVE, TRANSITORIE E FINALICAPO IDISPOSIZIONI DI MODIFICA

Art. 173
(Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen)

1. La legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione dei protocolli e degli accordi di adesione all'accordo di
Schengen e alla relativa convenzione di applicazione, é così modificata:
a) il comma 2 dell'articolo 9 é sostituito dal seguente: "2. Le richieste di accesso, rettifica o cancellazione, nonché di verifica, di cui,
rispettivamente, agli articoli 109, 110 e 114, paragrafo 2, della Convenzione, sono rivolte all'autorità di cui al comma 1.";
b) il comma 2 dell'articolo 10 é soppresso;
c) l'articolo 11 é sostituito dal seguente: "11. 1. L'autorità di controllo di cui all'articolo 114 della Convenzione é il Garante per la protezione dei dati personali. Nell'esercizio dei compiti ad esso demandati per legge, il Garante esercita il controllo sui trattamenti di dati in applicazione della
Convenzione ed esegue le verifiche previste nel medesimo articolo 114, anche su segnalazione o reclamo dell'interessato all'esito di un inidoneo
riscontro alla richiesta rivolta ai sensi dell'articolo 9, comma 2, quando non é possibile fornire al medesimo interessato una risposta sulla base degli elementi forniti dall'autorità di cui all'articolo 9, comma 1.
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 10, comma 5, della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.";
d) l'articolo 12 é abrogato.

Note all'art. 173:
- Il testo vigente dell'art. 9 della legge 30 settembre 1993, n. 388, come modificato dal presente decreto legislativo, é il seguente:
«Art. 9. - 1. L'autorità che ha la competenza centrale per la sezione nazionale del Sistema d'informazione Schengen, di cui all'art. 108 della
Convenzione, é il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza. Essa é altresì competente per le attività di cui agli articoli 37, paragrafo 1, 38, paragrafo 4, e 46, paragrafo 2, della Convenzione. é fatto divieto di trasmettere i dati personali dei richiedenti l'asilo alle autorità dei loro Paesi di provenienza o a parti contraenti che non prevedono analogo divieto.
2. Le richieste di accesso, rettifica o cancellazione, nonché di verifica, di cui, rispettivamente, agli articoli 109, 110 e 114, paragrafo 2, della
Convenzione, sono rivolte all'autorità di cui al comma 1.».
- Il testo vigente dell'art. 10 della legge 30 settembre 1993, n. 388, come modificato dal presente decreto legislativo, é il seguente:
«Art. 10. - 1. Per il funzionamento del Sistema d'informazione Schengen si applicano direttamente le disposizioni di cui agli articoli da 94 a 101,
nonché quelle di cui agli articoli 112 e 113 della Convenzione stessa per quanto concerne le categorie di dati, le specifiche finalità di utilizzazione, le
autorità che possono accedere ai dati e la durata di conservazione degli stessi.
2. (Soppresso).

Art. 174
(Notifiche di atti e vendite giudiziarie)

1. All'articolo 137 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti:
"Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 143,
l'ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso.
Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto.
Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano anche alle comunicazioni effettuate con biglietto di cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136.".
2. Al primo comma dell'articolo 138 del codice di procedura civile, le parole da: "può sempre eseguire" a "destinatario," sono sostituite dalle seguenti:
"esegue la notificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non é possibile,".
3. Nel quarto comma dell'articolo 139 del codice di procedura civile, la parola: "l'originale" é sostituita dalle seguenti: "una ricevuta".
4. Nell'articolo 140 del codice di procedura civile, dopo le parole: "affigge avviso del deposito" sono inserite le seguenti: "in busta chiusa e sigillata".
5. All'articolo 142 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente:
"Salvo quanto disposto nel secondo comma, se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito
un procuratore a norma dell'articolo 77, l'atto é notificato mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di altra copia al pubblico ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale é
diretta.";
b) nell'ultimo comma le parole: "ai commi precedenti" sono sostituite dalle seguenti: "al primo comma".
6. Nell'articolo 143, primo comma, del codice di procedura civile, sono soppresse le parole da: ",e mediante" fino alla fine del periodo.
7. All'articolo 151, primo comma, del codice di procedura civile dopo le parole: "maggiore celerità" sono aggiunte le seguenti: ", di riservatezza o di tutela della dignità".
8. All'articolo 250 del codice di procedura civile dopo il primo comma é aggiunto il seguente: "L'intimazione di cui al primo comma, se non é eseguita in mani proprie del destinatario o mediante servizio postale, é effettuata in busta chiusa e sigillata.".
9. All'articolo 490, terzo comma, del codice di procedura civile é aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nell'avviso é omessa l'indicazione del
debitore".
10. All'articolo 570, primo comma, del codice di procedura civile le parole: "del debitore," sono soppresse e le parole da:
"informazioni" fino alla fine sono sostituite dalle seguenti:
"informazioni, anche relative alle generalità del debitore, possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia interesse".
11. All'articolo 14, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, é aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.".
12. Dopo l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, é inserito il seguente: "Articolo 15-bis. (Notificazioni di atti e documenti, comunicazioni ed avvisi) 1. Alla notificazione di atti e di documenti da parte di organi delle pubbliche amministrazioni a soggetti diversi dagli interessati o da persone da essi delegate, nonché a comunicazioni ed avvisi circa il relativo contenuto, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 137, terzo comma, del codice di procedura civile. Nei biglietti e negli inviti di presentazione sono indicate le informazioni strettamente necessarie a tale fine.".
13. All'articolo 148 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 é sostituito dal seguente: "3. L'atto é notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti, di regola mediante consegna di
copia al destinatario oppure, se ciò non é possibile, alle persone indicate nel presente titolo. Quando la notifica non può essere eseguita in mani
proprie del destinatario, l'ufficiale giudiziario o la polizia giudiziaria consegnano la copia dell'atto da notificare, fatta eccezione per il caso di
notificazione al difensore o al domiciliatario, dopo averla inserita in busta che provvedono a sigillare trascrivendovi il numero cronologico della
notificazione e dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto.";
b) dopo il comma 5 é aggiunto il seguente: "5-bis. Le comunicazioni, gli avvisi ed ogni altro biglietto o invito consegnati non in busta chiusa a
persona diversa dal destinatario recano le indicazioni strettamente necessarie. ".
14. All'articolo 157, comma 6, del codice di procedura penale le parole: "é scritta all'esterno del plico stesso" sono sostituite dalle seguenti: "é
effettuata nei modi previsti dall'articolo 148, comma 3".
15. All'art. 80 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, il comma 1 é sostituito dal seguente: "1. Se la copia del decreto di perquisizione locale é consegnata al portiere o a chi ne fa le veci, si applica la disposizione di cui all'articolo 148, comma 3, del codice.".
16. Alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, primo comma, é aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sulle buste non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto.";
b) all'articolo 8, secondo comma, secondo periodo, dopo le parole:
"L'agente postale rilascia avviso" sono inserite le seguenti: ", in busta chiusa, del deposito".

Note all'art. 174:
- Il testo vigente dell'art. 137 del codice di procedura civile, come modificato dal presente decreto legislativo, é il seguente:
«Art. 137 (Notificazioni).
Le notificazioni, quando non é disposto altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale giudiziario, su istanza di parte e su richiesta del pubblico Ministero o del cancelliere.
L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi.
Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 143, l'ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto.
Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano anche alle comunicazioni effettuate con biglietto di cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136.».
- Il testo vigente dell'art. 138 del codice di procedura civile, come modificato dal presente decreto legislativo, é il seguente:
«Art. 138 (Notificazione in mani proprie).
L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non é possibile, ovunque lo trovi nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario al quale é addetto.
Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie.».
- Il testo vigente dell'art. 139 del codice di procedura civile, come modificato dal presente decreto legislativo, é il seguente:
«Art. 139 (Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio). - Se non avviene nel modo previsto nell'articolo precedente, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio.
Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'ano a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.
In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia é consegnata al portiere dello stabile dove é l'abitazione, l'ufficio o l'azienda e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla.
Il portiere o il vicino deve sottoscrivere una ricevuta e l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata.
Se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave mercantile, l'atto può essere consegnato al capitano o a chi ne fa le veci.
Quando non é noto il comune di residenza, la notificazione si fa nel comune di dimora, e, se anche questa é ignota, nel comune di domicilio,
osservate in quanto é possibile le disposizioni precedenti.»
.Il testo vigente dell'art. 140 del codice di procedura civile, come modificato dal presente decreto legislativo, é il seguente:
«Art. 140 (Irreperibilità e rifiuto di ricevere la copia).
Se non é possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta
dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.».
- Il testo vigente dell'art. 142 del codice di procedura civile, come modificato dal presente decreto legislativo, é il seguente:
«Art. 142 (Notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nella Repubblica).
Salvo quanto disposto nel secondo comma, se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore a norma dell'art. 77, l'atto é notificato mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta con raccomandata e mediante
consegna di altra copia al pubblico ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale é
diretta.
Le disposizioni di cui al primo comma si applicano soltanto nei casi in cui risulta impossibile eseguire la notificazione in uno dei modi consentiti dalle Convenzioni internazionali e dagli articoli 30 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.».
- Il testo vigente dell'art. 143 del codice di procedura civile, come modificato dal presente decreto legislativo, é il seguente:
«Art. 143 (Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti). - Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del
destinatario e non vi é il procuratore previsto nell'art. 77, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa é ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario.
Se non sono noti né il luogo dell'ultima residenza né quello di nascita, l'ufficiale giudiziario consegna una copia dell'atto al pubblico ministero.
Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due commi dell'articolo precedente, la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno
successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte.».
- Il testo vigente dell'art. 151 del codice di procedura civile, come modificato dal presente decreto legislativo, é il seguente:
«Art. 151 (Forme di notificazione ordinate dal giudice). - Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la
notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, e anche per mezzo di telegramma collazionato con avviso di ricevimento
quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità.».
- Il testo vigente dell'art. 250 del codice di procedura civile, come modificato dal presente decreto legislativo, é il seguente:
«Art. 250 (Intimazione ai testimoni).
L'ufficiale giudiziario, su richiesta della parte interessata, intima ai testimoni ammessi dal giudice istruttore di comparire nel luogo, nel giorno e nell'ora fissati, indicando il giudice che assume la prova e la causa nella quale debbono essere sentiti.
L'intimazione di cui al primo comma, se non é eseguita in mani proprie del destinatario o mediante servizio postale, é effettuata in busta chiusa e
sigillata.».
- Il testo vigente dell'art. 490 del codice di procedura civile, come modificato dal presente decreto legislativo, é il seguente:
«Art. 490 (Pubblicità degli avvisi).
Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, un avviso contenente tutti i dati, che possono interessare il pubblico,
deve essere affisso per tre giorni continui nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si svolge il procedimento esecutivo.
In caso d'espropriazione immobiliare il medesimo avviso é inserito nel Foglio degli annunzi legali della provincia in cui ha sede lo stesso ufficio
giudiziario.
Il giudice dispone inoltre che l'avviso sia inserito una o più volte sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di
informazione nazionali e, quando occorre, che sia divulgato con le forme della pubblicità commerciale. La divulgazione degli avvisi con altri mezzi
diversi dai quotidiani di informazione deve intendersi complementare e non alternativa. Sono equiparati ai quotidiani, i giornali di informazione locale, multisettimanali o settimanali editi da soggetti iscritti al Registro operatori della comunicazione (ROC) e aventi caratteristiche editoriali analoghe a quelle dei quotidiani che garantiscono la maggior diffusione nella zona interessata. Nell'avviso é omessa l'indicazione del debitore.».
- Il testo vigente dell'art. 570 del codice di procedura civile, come modificato dal presente decreto legislativo, é il seguente:
«Art. 570 (Avviso della vendita). - Dell'ordine di vendita é dato dal cancelliere, a nonna dell'art. 490, pubblico avviso contenente l'indicazione degli esterni previsti nell'art. 555 e del valore dell'immobile determinato a norma dell'art. 568, con l'avvertimento che maggiori informazioni, anche relative alle generalità del debitore, possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia interesse.».
- Il testo vigente dell'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), come modificato dal presente decreto legislativo, é il seguente:
«Art. 14 (Contestazione e notificazione).
La violazione, quando é possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al
pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non é avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione
debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro iI termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma
precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'art. 137, terzo comma, del medesimo codice.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non é obbligatoria e resta salva la facoltà del
pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti é stata omessa la notificazione nel termine
prescritto.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 reca: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.».
- Il testo vigente dell'art. 148 del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto legislativo, é il seguente:
«Art. 148 (Organi e forme delle notificazioni).
1. Le notificazioni degli atti, salvo che la legge dispongaaltrimenti, sono eseguite dell'ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni.
2. Nei procedimenti con detenuti, il giudice può disporre che le notificazioni siano eseguite dalla polizia giudiziaria, con l'osservanza delle norme del presente titolo.
2-bis. L'autorità giudiziaria può disporre che le notificazioni o gli avvisi ai difensori siano eseguiti con mezzi tecnici idonei.
L'ufficio che invia l'atto attesta in calce ad esso di aver trasmesso il testo originale.
2-ter. Nei procedimenti avanti al tribunale per il riesame il giudice può dispone che, in caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalle sezioni
della polizia giudiziaria presso le procure della Repubblica con le medesime modalità di cui al comma 2.
3. L'atto é notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti, di regola mediante consegna di copia al destinatario oppure, se ciò non é
possibile, alle persone indicate nel presente titolo. Quando la notifica non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, l'ufficiale giudiziario o la polizia giudiziaria consegnano la copia dell'atto da notificare, fatta eccezione per il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, dopo averla inserita in busta che provvedono a sigillare trascrivendovi il numero cronologico della notificazione e dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto.
4. La consegna di copia dell'atto all'interessato da parte della cancelleria ha valore di notificazione. Il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la data in cui questa é avvenuta.
5. La lettura dei provvedimenti alle persone presenti e gli avvisi che sono dati dal giudice verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono le notificazioni, purché ne sia fatta menzione nel verbale.
5-bis. Le comunicazioni, gli avvisi ed ogni altro biglietto o invito consegnati non in busta chiusa a persona diversa dal destinatario recano le
indicazioni strettamente necessarie.».
- Il testo vigente dell'art. 157 del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto legislativo, é il seguente:
«Art. 157 (Prima notificazione all'imputato non detenuto). - 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 161 e 162, la prima notificazione all'imputato non detenuto é eseguita mediante consegna di copia alla persona. Se non é possibile consegnare personalmente la copia, la notificazione é eseguita nella casa di abitazione o nel luogo in cui l'imputato esercita abitualmente l'attività lavorativa, mediante consegna a una persona che conviva anche temporaneamente o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci.
2. Qualora i luoghi indicati nel comma 1 non siano conosciuti, la notificazione é eseguita nel luogo dove l'imputato ha temporanea dimora o recapito, mediante consegna a una delle predette persone.
3. Il portiere o chi ne fa le veci sottoscrive l'originale dell'atto notificato e l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione
dell'atto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata.
4. La copia non può essere consegnata a persona minore degli anni quattordici o in stato di manifesta incapacità di intendere o di volere.
5. L'autorità giudiziaria dispone la rinnovazione della notificazione quando la copia é stata consegnata alla persona offesa dal reato e risulta o appare probabile che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto notificato.
6. La consegna alla persona convivente, al portiere o a chi ne fa le veci é effettuata in plico chiuso e la relazione di notificazione é effettuata nei
modi previsti dall'art. 148, comma 3.
7. Se le persone indicate nel comma 1 mancano o non sono idonee o si rifiutano di ricevere la copia, si procede nuovamente alla ricerca dell'imputato, tornando nei luoghi indicati nei commi 1 e 2.
8. Se neppure in tal modo é possibile eseguire la notificazione, l'atto é depositato nella casa del comune dove l'imputato ha l'abitazione, o, in
mancanza di questa, del comune dove egli esercita abitualmente la sua attività lavorativa. Avviso del deposito stesso é affisso alla porta della casa di abitazione dell'imputato ovvero alla porta del luogo dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa. L'ufficiale giudiziario dà
inoltrecomunicazione all'imputato dell'avvenuto deposito a mezzodi lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione
decorrono dal ricevimento della raccomandata.».
- Il testo vigente dell'art. 80 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale), come modificato dal presente decreto legislativo, é il seguente:
«Art. 80 (Esecuzione di perquisizioni locali).
1. Se la copia del decreto di perquisizione locale é consegnata al portiere o a chi ne fa le veci, si applica la disposizione di cui all'art. 148, comma 3, del codice.
2. Se non si può provvedere a norma dell'art. 250 comma 2 del codice, la copia del decreto di perquisizione é depositata presso la cancelleria o la
segreteria dell'autorità giudiziaria che procede, e di tale deposito é affisso un avviso alla porta del luogo dove é stata eseguita la perquisizione.».
- Si riportano, nel testo vigente, gli articoli 2 e 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), come modificati dal presente decreto legislativo:
«Art. 2. - Gli ufficiali giudiziari, per la notificazione degli atti a mezzo del servizio postale e per le comunicazioni a mezzo di lettera raccomandata
connesse, con la notificazione di atti giudiziari, fanno uso di speciali buste e moduli, per avvisi di ricevimento, entrambi di colore verde, di cui debbono fornirsi a propria cura e spese, conformi al modello prestabilito dall'Amministrazione postale. Sulle buste non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto.
«Art. 8. - Se il destinatario o le persone alle quali può farsi la consegna rifiutano di firmare l'avviso di ricevimento, pur ricevendo il piego, ovvero se il destinatario rifiuta il piego stesso o di firmare il registro di consegna, il che equivale a rifiuto del piego, l'agente postale ne fa menzione sull'avviso di ricevimento indicando, se si tratti di persona diversa dal destinatario, il nome ed il cognome della persona che rifiuta di firmare nonché la sua qualità;
appone, quindi, la data e la propria firma sull'avviso di ricevimento che é subito restituito al mittente in raccomandazione, unitamente al piego nel caso di rifiuto del destinatario di riceverlo. La notificazione si ha per eseguita alla data suddetta.
Se le persone abilitate a ricevere il piego, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo o di firmare il registro di consegna, ovvero se l'agente postale non può recapitano per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego é depositato subito nell'ufficio postale. L'agente postale rilascia avviso, in busta chiusa, del deposito al destinatario mediante affissione alla porta d'ingresso oppure mediante immissione nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. Di tutte le formalità eseguite e del deposito nonché dei motivi che li hanno determinati é fatta menzione sull'avviso di ricevimento che, datato e sottoscritto dall'agente postale, é unito al piego.
Trascorsi dieci giorni dalla data in cui il piego é stato depositato nell'ufficio postale senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il
ritiro, il piego stesso é datato e sottoscritto dall'impiegato postale e subito restituito in raccomandazione, unitamente all'avviso di ricevimento, al
mittente con l'indicazione «non ritirato».
La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del deposito.
Nel caso, invece, che durante la permanenza del piego presso l'ufficio postale il destinatario o un suo incaricato ne curi il ritiro, l'impiegato postale lo dichiara sull'avviso di ricevimento che, datato e firmato dal destinatario o dal suo incaricato, é subito spedito al mittente, in raccomandazione.
La notificazione si ha per eseguita alla data del ritiro del piego.
Qualora la data delle eseguite formalità manchi sull'avviso di ricevimento o sia, comunque, incerta, la notificazione si ha per eseguita alla data
risultante dal bollo di spedizione dell'avviso stesso.».

Art. 175
(Forze di polizia)

1. Il trattamento effettuato per il conferimento delle notizie ed informazioni acquisite nel corso di attività amministrative ai sensi dell'articolo 21,
comma 1, della legge 26 marzo 2001, n. 128, e per le connessioni di cui al comma 3 del medesimo articolo é oggetto di comunicazione al Garante ai sensi dell'articolo 39, commi 2 e 3.
2. I dati personali trattati dalle forze di polizia, dagli organi di pubblica sicurezza e dagli altri soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, senza l'ausilio di strumenti elettronici anteriormente alla data di entrata in vigore del presente codice, in sede di applicazione del presente codice possono essere ulteriormente trattati se ne é verificata l'esattezza, completezza ed aggiornamento ai sensi dell'articolo 11.
3. L'articolo 10 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, é sostituito dal seguente:
"Art. 10 (Controlli)1. Il controllo sul Centro elaborazione dati é esercitato dal Garante per la protezione dei dati personali, nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti.
2. I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto attraverso l'acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo comma dell'articolo 7, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 240 del codice di procedura penale. Quando nel corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo viene rilevata l'erroneità o l'incompletezza dei dati e delle informazioni, o l'illegittimità del loro trattamento, l'autorità precedente ne dà notizia al Garante per la protezione dei dati personali.
3. La persona alla quale si riferiscono i dati può chiedere all'ufficio di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 5 la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione in forma intellegibile e, se i dati risultano trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la loro cancellazione o trasformazione in forma anonima.
4. Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio comunica al richiedente, non oltre trenta giorni dalla richiesta, le determinazioni adottate. L'ufficio può omettere di provvedere sulla richiesta se ciò può pregiudicare azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, dandone informazione al Garante per la protezione dei dati personali.
5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, trattati anche in forma non automatizzata in violazione di
disposizioni di legge o di regolamento, può chiedere al tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento di compiere gli accertamenti necessari e di ordinare la rettifica, l'integrazione, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati medesimi.".

Nota all'art. 175:
- Si riporta il testo dell'art. 21 della legge 26 marzo 2001, n. 128 (Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini):
«Art. 21. - 1. Ai fini di cui all'art. 6 della legge 10 aprile 1981, n. 121, le Forze di polizia conferiscono senza ritardo al Centro elaborazione dati del
Dipartimento della pubblica sicurezza, istituito dall'art. 8 della medesima legge, le notizie e le informazioni acquisite nel corso delle attività di
prevenzione e repressione dei reati e di quelle amministrative.
2. Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, stabilisce, ad integrazione di quanto già disposto dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, e successive modificazioni, le modalità tecniche con le quali deve essere assicurata l'immissione uniforme negli archivi del Centro elaborazione dati del contenuto di atti, informative e documenti prodotti dalle Forze di polizia e dei dati essenziali delle altre notizie qualificate di reato. II regolamento stabilisce altresì le modalità con le quali assicurare che, fermo restando il disposto dell'art. 326 del codice penale e dell'art. 12 della legge 10 aprile 1981, n. 121, la consultazione dei dati e delle informazioni conferiti al Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza avvenga con modalità tali da rendere certe, anche mediante l'uso di firme digitali e chiavi biometriche, le identità di coloro che hanno originato l'atto, che hanno provveduto all'inserimento e che comunque vi hanno avuto accesso.
3. Il Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza può attivare connessioni con altri centri di elaborazione dati, pubblici e privati, i quali sono tenuti ad assicurare, al personale autorizzato ed esclusivamente a fini investigativi, l'accesso ai soli dati contrattuali utili per la completa identificazione dei titolari di rapporti con enti e società di gestione di pubblici servizi e per la conoscenza di dati essenziali 4. Ferme le disposizioni di cui al titolo II del citato regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 378 del 1982, nei limiti in cui i dati immessi debbano restare segreti ai sensi degli articoli 114 e 329 del codice di procedura penale, la consultazione del contenuto delle informazioni e dei documenti secretati é riservata ad ufficiali di polizia giudiziaria individuati, con decreto del Ministro dell'interno su proposta del Direttore generale della pubblica sicurezza, tra gli appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della Guardia di finanza e al Corpo forestale dello Stato, che siano assegnati ai servizi di polizia giudiziaria di cui all'art. 56 del codice di procedura penale o che prestino servizio presso la Direzione investigativa antimafia o la Direzione centrale per i servizi antidroga ovvero presso gli uffici centrali della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri che svolgono istituzionalmente attività investigativa per il contrasto dell'eversione e del terrorismo.
5. I nominativi degli ufficiali di polizia giudiziaria autorizzati ad accedere ai dati secretati sono tempestivamente comunicati dal Dipartimento della
pubblica sicurezza alle procure della Repubblica presso i tribunali territorialmente competenti.
6. Per le violazioni delle disposizioni di cui ai precedenti commi si osservano le disposizioni di cui all'art. 12 della legge 1° aprile 1981, n. 121.».

Art. 176
(Soggetti pubblici)

1. Nell'articolo 24, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole: "mediante strumenti informatici" sono inserite le seguenti: ", fuori dei casi di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono,".
2. Nell'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, dopo il comma 1 é inserito il seguente:
"1-bis. I criteri di organizzazione di cui al presente articolo sono attuati nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali.".
3. L'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, é sostituito dal seguente:
"1. é istituito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che opera presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per
l'attuazione delle politiche del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, con autonomia tecnica, funzionale, amministrativa, contabile e finanziaria e con indipendenza di giudizio.".
4. Al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione continuano ad applicarsi l'articolo 6 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonché le vigenti modalità di finanziamento nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
5. L'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 1993, e successive modificazioni, é sostituito dal seguente: "1. Il Centro nazionale propone al Presidente del Consiglio dei ministri l'adozione di regolamenti concernenti la sua organizzazione, il suo funzionamento, l'amministrazione del personale, l'ordinamento delle carriere, nonché la gestione delle spese nei limiti previsti dal presente decreto.".
6. La denominazione: "Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione" contenuta nella vigente normativa é sostituita dalla seguente:
"Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione".

Note all'art. 176:
- Il testo vigente dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi), come modificato dal presente decreto legislativo, é il seguente:
«Art. 24. - 1. Il diritto di accesso é escluso per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, per quelli relativi ai procedimenti previsti dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive. modificazioni, e dal decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento.
2. Il Governo é autorizzato ad emanare, ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti intesi a disciplinare le modalità di esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare:
a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali;
b) la politica monetaria e valutaria;
c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità;
d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.
3. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresì stabilite norme particolari per assicurare che l'accesso ai dati raccolti mediante strumenti informati,
fuori dei casi di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono, avvenga nel rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2.
4. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare, con uno o più regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi, le categorie di
documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2.
5. Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 9, legge 10 aprile 1981, n. 121, come modificato dall'art. 26, legge 10 ottobre 1986, n. 668, e dalle relative norme di attuazione, nonché ogni altra disposizione attualmente vigente che limiti l'accesso ai documenti amministrativi.
6. I soggetti indicati nell'art. 23 hanno facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o
gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa. Non é comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui all'art. 13, salvo diverse disposizioni di legge.».
- Il testo vigente dell'art. 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), come modificato dal presente decreto legislativo, é il seguente:
«Art. 2 (Fonti). - 1. Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi,
mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive. Esse ispirano la loro organizzazione ai seguenti criteri:
a) funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità. A tal fine,
periodicamente e comunque all'atto della definizione dei programmi operativi e dell'assegnazione delle risorse, si procede a specifica verifica e ad
eventuale revisione;
b) ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali da assumersi ai sensi dell'art. 5, comma 2;
c) collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi
informatici e statistici pubblici;
d) garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai
cittadini e attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso;
e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione europea.
1-bis. I criteri di organizzazione di cui al presente articolo sono attuati nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali.
2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinate dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle legge sui rapporti di lavoro subor-dinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario.
3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III del presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all'art. 45, comma 2.
L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti
individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva.».
- Il testo vigente dell'art. 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421) come modificato dal presente decreto legislativo, é il seguente:
«Art. 4. - 1. E 'istituito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'attuazione delle politiche del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, con autonomia tecnica, funzionale, amministrativa, contabile e finanziaria e con indipendenza di giudizio.
2. L'Autorità é organo collegiale costituito dal presidente e da quattro membri, scelti tra persone dotate di alta e riconosciuta competenza e
professionalità e di indiscussa moralità e indipendenza. Il presidente é nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Entro quindici giorni dalla nomina del presidente, su proposta di quest'ultimo, il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina con proprio decreto, previa delibe-razione del Consiglio dei Ministri, gli altri quattro membri.
L'autore-volezza e l'esperienza del presidente e di ciascuno dei quattro membri dell'Autorità sono comprovate dal relativo curriculum di cui é disposta la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, in allegato ai suddetti decreti.
3. Il presidente e i quattro membri durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
Per l'intera durata dell'incarico essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale e di consulenza, ricoprire uffici pubblici di qualsiasi natura, essere imprenditori o dirigenti d'azienda; nei due anni successivi alla cessazione dell'incarico non possono altresì operare nei settori produttivi dell'informatica. I dipendenti statali ed i docenti universitari, per l'intera durata dell'incarico, sono collocati, rispettivamente, nella posizione di fuori ruolo e di aspettativa.
4. Al funzionamento degli uffici e dei servizi dell'Autorità, al fine della corretta esecuzione delle deliberazioni adottate dall'Autorità medesima,
sovrintende un direttore generale, che ne risponde al presidente dell'Autorità ed é nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su designazione del presidente dell'Autorità. Il direttore generale dura in carica tre anni, può essere
confermato, anche più di una volta, ed é soggetto alle disposizioni di cui al comma 3.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, sono determinate le indennità da corrispondere al
presidente, ai quattro membri ed al direttore generale.».
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
«Art. 6. - 1. Nella fase di prima attuazione del presente decreto, l'Autorità si avvale, per lo svolgimento dei propri compiti, di personale dipendente da amministrazioni o enti pubblici, da società od organismi a prevalente partecipazione pubblica, in posizione di comando, di distacco o, nel limite massimo del contingente previsto dalle tabelle A e B allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400, di fuori ruolo, in conformità ai rispettivi ordinamenti, nonché di personale con contratti a tempo determinato, disciplinati dalle norme di diritto privato, fino ad un limite massimo complessivo di centocinquanta unità. L'Autorità può avvalersi di consulenti o di società di consulenza.
2. Entro il 30 giugno 1994 il presidente dell'Autorità riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione del presente decreto e formula proposte al
Presidente del Consiglio dei Ministri in ordine all'istituzione di un apposito ruolo del personale dell'Autorità.».
- Il testo vigente dell'art. 5 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dal presente decreto legislativo, é il seguente:
«Art. 5. - 1. Il Centro nazionale propone al Presidente del Consiglio dei Ministri l adozione di regolamenti concernenti la sua organizzazione, il suo
funzionamento, l'amministrazione del personale, l'ordinamento delle carriere, nonché la gestione delle spese nei limiti previsti dal presente decreto.
2. L'Autorità provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento e per la realizzazione dei progetti innovativi da essa
direttamente gestiti, nei limiti dei fondi da iscriversi in due distinti capitoli dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei
Ministri. I fondi sono iscritti mediante variazione compensativa disposta con decreto del Ministro del tesoro. Detti capitoli sono destinati,
rispettivamente, alle spese di funzionamento e alla realizzazione dei citati progetti innovativi. La gestione finanziaria é sottoposta al controllo
consuntivo della Corte dei conti.».

Art. 177
(Disciplina anagrafica, dello stato civile e delle liste elettorali)

1. Il comune può utilizzare gli elenchi di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, per
esclusivo uso di pubblica utilità anche in caso di applicazione della disciplina in materia di comunicazione istituzionale.
2. Il comma 7 dell'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, é sostituito dal seguente: "7. L'accesso alle informazioni
non é consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.".
3. Il rilascio degli estratti degli atti dello stato civile di cui all'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 é
consentito solo ai soggetti cui l'atto si riferisce, oppure su motivata istanza comprovante l'interesse personale e concreto del richiedente a fini di
tutela di una situazione giuridicamente rilevante, ovvero decorsi settanta anni dalla formazione dell'atto.
4. Nel primo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono soppresse le lettere d) ed e).
5. Nell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, il quinto comma é sostituto dal seguente: "Le liste elettorali
possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica,
scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso.".

Note all'art. 177:
- Si riporta il testo dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente):
«Art. 34 (Rilascio di elenchi degli iscritti nell'anagrafe della popolazione residente e di dati anagrafici per fini statistici e di ricerca).
1. Alle amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta, per esclusivo uso di pubblica utilità, l'ufficiale di anagrafe rilascia, anche
periodicamente, elenchi degli iscritti nella anagrafe della popolazione residente.
2. Ove il comune disponga di idonee apparecchiature, l'ufficiale di anagrafe rilascia dati anagrafici, resi anonimi ed aggregati, agli interessati che ne facciano richiesta per fini statistici e di ricerca.
3. Il comune può esigere dai richiedenti un rimborso spese per il materiale fornito.».
- Il testo vigente dell'art. 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), come modificato dal presente decreto legislativo, é il seguente: «Art. 28. - 1. Il minore adottato é informato di tale sua condizione ed i genitori adottivi vi provvedono nei modi e termini che essi ritengono più opportuni.
2. Qualunque attestazione di stato civile riferita all'adottato deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con l'esclusione di
qualsiasi riferimento alla paternità e alla maternità del minore e dell'annotazione di cui all'art. 26, comma 4.
3. L'ufficiale di stato civile, l'ufficiale di anagrafe e qualsiasi altro ente pubblico o privato, autorità o pubblico ufficio debbono rifiutarsi di fornire
notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali possa comunque risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione espressa
dell'autorità giudiziaria. Non é necessaria l'autorizzazione qualora la richiesta provenga dall'ufficiale di stato civile, per verificare se sussistano
impedimenti matrimoniali.
4. Le informazioni concernenti l'identità dei genitori biologici possono essere fornite ai genitori adottivi, quali esercenti la potestà dei genitori, su
autorizzazione del tribunale per i minorenni, solo se sussistono gravi e comprovati motivi. Il tribunale accerta che l'informazione sia preceduta e
accompagnata da adeguata preparazione e assistenza del minore. Le informazioni possono essere fornite anche al responsabile di una struttura
ospedaliera o di un presidio sanitario, ove ricorrano i presupposti della necessità e della urgenza e vi sia grave pericolo per la salute del minore.
5. L'adottato, raggiunta l'età di venticinque anni, può accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici.
Può farlo anche raggiunta la maggiore età, se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica.
L'istanza deve essere presentata al tribunale per i minorenni del luogo di residenza.
6. Il tribunale per i minorenni procede all'audizione delle persone di cui ritenga opportuno l'ascolto; assume tutte le informazioni di carattere sociale e psicologico, al fine di valutare che l'accesso alle notizie di cui al comma 5 non comporti grave turbamento all'equilibrio psico-fisico del richiedente.
Definita l'istruttoria, il tribunale per i minorenni autorizza con decreto l'accesso alle notizie richieste.
7. L'accesso alle informazioni non é consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi
dell'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
8. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, l'autorizzazione non é richiesta per l'adottato maggiore di età quando i genitori adottivi sono
deceduti o divenuti irreperibili.».
- Si riporta il testo dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la
semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127):
«Art. 107 (Estratti per copia integrale).
1. Gli estratti degli atti dello stato civile possono essere rilasciati dall'ufficiale dello stato civile per copia integrale soltanto quando ne é fatta
espressa richiesta da chi vi ha interesse e il rilascio non é vietato dalla legge.
2. L'estratto per copia integrale deve contenere:
a) la trascrizione esatta dell'atto come trovasi negli archivi di cui all'art. 10, compresi il numero e le firme appostevi;
b) le singole annotazioni che si trovano sull'atto originale;
c) l'attestazione, da parte di chi rilascia l'estratto, che la copia é conforme all'originale.».
- Il testo vigente dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 (Approvazione del testo unico delle leggi per la
disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali), come modificato dal presente decreto legislativo, é il seguente:
«Art. 5. - Le liste elettorali, distinte per uomini e donne, sono compilate in ordine alfabetico in doppio esemplare, e indicano per ogni iscritto:
a) il cognome e nome e, per le donne coniugate o vedove, anche il cognome del marito;
b) il luogo e la data di nascita, c) il numero, la parte e la serie dell'atto di nascita;
d) (soppressa);
e) (soppressa);
f) l'abitazione.
Esse debbono essere autenticate, mediante sottoscrizione, dall'Ufficiale elettorale. Nel caso in cui l'Ufficiale elettorale é la Commissione elettorale comunale le liste elettorali devono essere
autenticate, mediante sottoscrizione, dal presidente della medesima Commissione e dal segretario.».
- Il testo vigente dell'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 (Approvazione del testo unico delle leggi per la
disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali), come modificato dal presente decreto legislativo, é il seguente:
«Art. 51. - Gli atti relativi alla revisione semestrale delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque.
La copia delle liste generali di ciascun comune, autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, é conservata negli archivi della Commissione stessa.
Le liste generali del comune devono essere riunite in uno o più registri debitamente numerati e conservate nell'archivio comunale.
Le liste devono recare l'indicazione dell'anno e del numero di protocollo dell'incartamento relativo alla iscrizione di ciascun cittadino iscritto.
Le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di
ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso.».

Art. 178
(Disposizioni in materia sanitaria)

1. Nell'articolo 27, terzo e quinto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di libretto sanitario personale, dopo le parole: "il Consiglio sanitario nazionale" e prima della virgola sono inserite le seguenti: "e il Garante per la protezione dei dati personali".
2. All'articolo 5 della legge 5 giugno 1990, n. 135, in materia di AIDS e infezione da HIV, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 é sostituito dal seguente: "1. L'operatore sanitario e ogni altro soggetto che viene a conoscenza di un caso di AIDS, ovvero di un caso di infezione da HIV, anche non accompagnato da stato morboso, é tenuto a prestare la necessaria assistenza e ad adottare ogni misura o
accorgimento occorrente per la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato, nonché della relativa dignità.";
b) nel comma 2, le parole: "decreto del Ministro della sanità" sono sostituite dalle seguenti: "decreto del Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali".
3. Nell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, e successive modificazioni, in materia di medicinali per uso umano, é inserito, infine, il seguente periodo: "Decorso tale periodo il farmacista distrugge le ricette con modalità atte ad escludere l'accesso di terzi ai dati in esse contenuti.".
4. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro della sanità in data 11 febbraio 1997, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 72 del 27 marzo 1997, in materia di importazione di medicinali registrati all'estero, sono soppresse le lettere f) ed h).
5. Nel comma 1, primo periodo, dell'articolo 5-bis del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, le parole da: "riguarda anche" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "é acquisito unitamente al consenso relativo al
trattamento dei dati personali".

Note all'art. 178:
- Il testo vigente dell'art. 27 della legge 23 dicembre1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), come modificato dal presente decreto legislativo, é il seguente:
«Art. 27 (Strumenti informativi). - Le unità sanitarie locali forniscono gratuitamente i cittadini di un libretto sanitario personale. Il libretto sanitario riporta i dati caratteristici principali sulla salute dell'assistito esclusi i provvedimenti relativi a trattamenti sanitari obbligatori di cui al successivo art. 33. L'unità sanitaria locale provvede alla compilazione ed all'aggiornamento del libretto sanitario personale, i cui dati sono rigorosamente coperti dal segreto professionale.
Tali dati conservano valore ai fini dell'anamnesi richiesta dalla visita di leva. Nel libretto sanitario sono riportati a cura della sanità militare gli
accertamenti e le cure praticate durante il servizio di leva.
Il libretto é custodito dall'interessato o da chi esercita la potestà o la tutela e può essere richiesto solo dal medico nell'esclusivo interesse della
protezione della salute dell'intestatario.
Con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale e il Garante per la protezione dei dati personali, é approvato il modello del libretto sanitario personale comprendente le indicazioni relative all'eventuale esposizione a rischi in relazione alle condizioni di vita e di lavoro.
Con lo stesso provvedimento sono determinate le modalità per la graduale distribuzione a tutti i cittadini del libretto sanitario, a partire dai nuovi nati.
Con decreto del Ministro della sanità, sentiti il Consiglio sanitario nazionale e il Garante per la protezione dei dati personali, le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti ed autonomi maggiormente rappresentative e le associazioni dei datori di lavoro, vengono stabiliti i criteri in base ai quali, con le modalità di adozione e di gestione previste dalla contrattazione collettiva, saranno costituiti i registri dei dati ambientali e biostatistici, allo scopo di pervenire ai modelli uniformi per tutto il territorio nazionale.
I dati complessivi derivanti dai suindicati strumenti informativi, facendo comunque salvo il segreto professionale, vengono utilizzati a scopo
epidemiologico dall'Istituto superiore di sanità oltre che per l'aggiornamento ed il miglioramento dell'attività sanitaria da parte delle unità sanitarie locali, delle regioni e del Ministero della sanità.»
- Il testo vigente dell'art. 5 della legge 5 giugno 1990, n. 135 (Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS), come
modificato dal presente decreto legislativo, é il seguente: «Art. 5 (Accertamento dell'infezione)
1. L'operatore sanitario e ogni altro soggetto che viene a conoscenza di un caso di AIDS, ovvero di un caso di infezione da HIV anche non
accompagnato da stato morboso, é tenuto a prestare la necessaria assistenza e ad adottare ogni misura o accorgimento occorrente per la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato, nonché della relativa dignità.
2. Fatto salvo il vigente sistema di sorveglianza epidemiologica nazionale dei casi di AIDS conclamato e le garanzie ivi previste, la rilevazione
statistica della infezione da HIV deve essere comunque effettuata con modalità che non consentano l'identificazione della persona. La disciplina per le rilevazioni epidemiologiche e statistiche é emanata con decreto del Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che dovrà prevedere modalità differenziate per i casi di AIDS e i casi di sieropositività.
3. Nessuno può essere sottoposto, senza il suo consenso, ad analisi tendenti ad accertare l'infezione daHIV se non per motivi di necessità clinica nel suo interesse. Sono consentite analisi di accertamento di infezione da HIV, nell'ambito di programmi epidemiologici, soltanto quando i campioni da analizzare siano stati resi anonimi con assoluta impossibilità di pervenire alla identificazione delle persone interessate.
4. La comunicazione di risultati di accertamenti diagnostici diretti o indiretti per infezione da UIV può essere data esclusivamente alla persona cui tali esami sono riferiti.
5. L'accertata infezione da HIV non può costituire motivo di discriminazione, in particolare per l'iscrizione alla scuola, per lo svolgimento di attività
sportive, per l'accesso o il mantenimento di posti di lavoro.».
- Il testo vigente dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539 (Attuazione della direttiva 92/26/CEE riguardante la classificazione nella fornitura dei medicinali per uso umano), come modificato dal presente decreto legislativo, é il seguente:
«Art. 5 (Medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta). - 1. Sono soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta i medicinali che, presentando una o più delle caratteristiche previste dall'art. 4, comma 1, possono determinare, con l'uso continuato, stati tossici o possono comportare, comunque, rischi particolarmente elevati per la salute.
2. I medicinali di cui al comma 1 devono recare sull'imballaggio esterno o, in mancanza dello stesso, sul condizionamento primario la frase «Da
vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta».
3. Le ricette mediche relative ai medicinali di cui al comma 1 hanno validità limitata a trenta giorni; esse devono essere ritirate dal farmacista, che é tenuto a conservarle per sei mesi, qualora non le consegni all'autorità competente o a carico del Servizio sanitario nazionale. Decorso tale periodo il farmacista distrugge le ricette con modalità atte ad escludere l'accesso di terzi ai dati in esse contenuti.
4. Il medico é tenuto ad indicare sulla ricetta relativa a medicinali disciplinati dal presente articolo:
a) il nome e il cognome del paziente; nei casi in cui disposizioni di carattere speciale esigono la riservatezza dei trattamenti, le indicazioni devono
essere limitate alle iniziali del nome e del cognome.
5. La ricetta priva degli elementi di cui al comma 4, ovvero priva della data e della firma del medico, non ha validità.
6. Il farmacista che vende un medicinale disciplinato dal presente articolo senza presentazione di ricetta medica o su presentazione di ricetta priva di validità é soggetto alla sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000. L'autorità amministrativa competente può ordinare la chiusura della farmacia per un periodo di tempo da quindici a trenta giorni. [In caso di reiterazione del comportamento irregolare del farmacista, la stessa autorità può disporre la decadenza dall'autorizzazione all'esercizio della farmacia].
7. Il medico che prescrive un medicinale di cui al comma 1 senza attenersi alle modalità di cui al comma 4 é soggetto alla sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000.».
- Il testo vigente dell'art. 2 del decreto del Ministro della sanità in data 11 febbraio 1997 (Modalità di importazione di specialità medicinali registrate all'estero), come modificato dal presente decreto legislativo, é il seguente:
«Art. 2. - 1. Qualora il medico curante ritenga opportuno sottoporre un proprio paziente al trattamento terapeutico con un medicinale, regolarmente autorizzato in un Paese estero ma non autorizzato all'immissione in commercio in Italia, é tenuto ad inviare al Ministero della sanità - Ufficio di sanità marittima, aerea, di confine e di dogana interna, nonché al corrispondente ufficio doganale, ove sono espletate le formalità di importazione, la seguente documentazione ai fini dell'importazione in Italia del medicinale medesimo:
a) nome del medicinale, sua forma farmaceutica;
b) ditta estera produttrice;
c) titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio;
d) dichiarazione che il medicinale in questione é regolarmente autorizzato nel Paese di provenienza;
e) quantitativo di cui si chiede l'importazione nel territorio nazionale, con la precisazione che lo stesso corrisponde a un trattamento terapeutico non superiore a trenta giorni;
f) (soppressa);
g) esigenze particolari che giustificano il ricorso al medicinale non autorizzato, in mancanza di valida h) (soppressa);
i) dichiarazione di utilizzazione del medicinale sotto la propria diretta responsabilità.».
- Il testo vigente dell'art. 5-bis del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23 (Disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo
oncologico e altre misure in materia sanitaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, come modificato dal presente decreto legislativo, é il seguente:
«Art. 5-bis (Consenso al trattamento dei dati personali). 1. Il consenso reso dal paziente ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, e dell'art. 5, comma 2,
acquisito unitamente al consenso relativo al trattamento dei dati personali. A tal fine il medico é tenuto a informare il paziente che i dati personali desumibili dalla ricetta e quelli ad essi strettamente correlati potranno essere utilizzati presso le aziende sanitarie locali e presso il Ministero della sanità a fini di verifiche amministrative e per scopi epidemiologici e di ricerca.
2. Nel quadro delle misure adottate per la sicurezza dei dati ai sensi dell'art. 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, il Ministero della sanità e le
aziende sanitarie locali stabiliscono procedure dirette ad assicurare che le ricette siano esaminate soltanto dal personale incaricato di svolgere i
compiti previsti dal comma 1.».

Art. 179
(Altre modifiche)

1. Nell'articolo 6 della legge 2 aprile 1958, n. 339, sono soppresse le parole: "; mantenere la necessaria riservatezza per tutto quanto si riferisce alla vita familiare" e: "garantire al lavoratore il rispetto della sua personalità e della sua libertà morale;".
2. Nell'articolo 38, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono soppresse le parole: "4," e "8".
3. Al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza, sono aggiunte in fine le seguenti
parole: ",ovvero, limitatamente alla violazione di cui all'articolo 10, al Garante per la protezione dei dati personali".4. Dopo l'articolo 107 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali, é inserito il seguente:
"Articolo 107-bis.Trattamento di dati personali per scopi storici
1. I documenti per i quali é autorizzata la consultazione ai sensi dell'articolo 107, comma 2, conservano il loro carattere riservato e non possono
essere diffusi.
2. I documenti detenuti presso l'Archivio centrale dello Stato e gli Archivi di Stato sono conservati e consultabili anche in caso di esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, qualora ciò risulti necessario per scopi storici. Ai documenti é allegata la documentazione relativa all'esercizio dei diritti. Su richiesta di chiunque vi abbia interesse ai sensi del medesimo articolo 13, può essere comunque disposto il blocco dei dati personali, qualora il loro trattamento comporti un concreto pericolo di lesione della dignità, della riservatezza o dell'identità personale degli interessati e i dati non siano di rilevante interesse pubblico.".

Note all'art. 179:
- Il testo vigente dell'art. 6 della legge 2 aprile1958, n. 339 (Per la tutela del rapporto di lavoro domestico), come modificato dal presente decreto
legislativo, é il seguente:
«Art. 6 (Diritti e doveri). - Il lavoratore é tenuto a:
prestare la propria opera con la dovuta diligenza secondo le necessità e gli interessi della famiglia per la quale lavora, seguendo le disposizioni dei datori di lavoro;
Il datore di lavoro é tenuto a:
corrispondere puntualmente al lavoratore la remunerazione alle condizioni stabilite e comunque a periodi di tempo non superiori al mese;
fornire al lavoratore, nel caso in cui vi sia l'impegno del vitto e dell'alloggio, un ambiente che non sia nocivo alla integrità fisica e morale del
lavoratore stesso, nonché una nutrizione sana e sufficiente;
tutelarne la salute particolarmente qualora vi siano in famiglia fonti di infezione;
[garantire al lavoratore il rispetto della sua personalità e della sua libertà morale;]
lasciare al lavoratore il tempo necessario per adempiere agli obblighi civili ed ai doveri essenziali del suo culto.».
- Per il testo vigente dell'art. 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), vedi in nota all'art. 171.
- Il testo vigente dell'art. 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185 (Attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei
consumatori in materia di contratti a distanza), come modificato dal presente decreto legislativo, é il seguente:
«Art. 12 (Sanzioni). - 1. Fatta salva l'applicazione della legge penale qualora il fatto costituisca reato, il fornitore che contravviene alle norme di cui agli articoli 3, 4, 6, 9 e 10 del presente decreto legislativo, ovvero che ostacola l'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore secondo le modalità di cui all'art. 5 o non rimborsa al consumatore le somme da questi eventualmente pagate, é punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni.
2. Nei casi di particolare gravità o di recidiva, i limiti minimo e massimo della sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati.
3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'art. 13 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689, all'accertamento delle violazioni provvedono, di ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'art. 17 della legge 24 novembre 19981, n. 689, é presentato all'ufficio provinciale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato della provincia in cui vi é la residenza o la sede legale dell'operatore commerciale, ovvero, limitatamente alla violazione di cui all'art. 10, al Garante per la protezione dei dati personali.».

CAPO II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 180
(Misure di sicurezza)

1. Le misure minime di sicurezza di cui agli articoli da 33 a 35 e all'allegato B) che non erano previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, sono adottate entro il 30 giugno 2004.
2. Il titolare che alla data di entrata in vigore del presente codice dispone di strumenti elettronici che, per obiettive ragioni tecniche, non consentono in tutto o in parte l'immediata applicazione delle misure minime di cui all'articolo 34 e delle corrispondenti modalità tecniche di cui all'allegato B),
descrive le medesime ragioni in un documento a data certa da conservare presso la propria struttura.
3. Nel caso di cui al comma 2, il titolare adotta ogni possibile misura di sicurezza in relazione agli strumenti elettronici detenuti in modo da evitare, anche sulla base di idonee misure organizzative, logistiche o procedurali, un incremento dei rischi di cui all'articolo 31, adeguando i medesimi strumenti al più tardi entro un anno dall'entrata in vigore del codice.

Nota all'art. 180:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318 recante «Regolamento recante norme per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, a norma dell'art. l5, comma 2, della legge 31 dicembre 1 996, n. 675» é abrogato dall'art. 138 del
presente decreto legislativo.

Art. 181
(Altre disposizioni transitorie)

1. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1 gennaio 2004, in sede di prima applicazione del presente codice:
a) l'identificazione con atto di natura regolamentare dei tipi di dati e di operazioni ai sensi degli articoli 20, commi 2 e 3, e 21, comma 2, é effettuata, ove mancante, entro il 30 settembre 2004;
b) la determinazione da rendere nota agli interessati ai sensi dell'articolo 26, commi 3, lettera a), e 4, lettera a), é adottata, ove mancante, entro il 30 giugno 2004;
c) le notificazioni previste dall'articolo 37 sono effettuate entro il 30 aprile 2004;
d) le comunicazioni previste dall'articolo 39 sono effettuate entro il 30 giugno 2004;
e) le modalità semplificate per l'informativa e la manifestazione del consenso, ove necessario, possono essere utilizzate dal medico di medicina
generale, dal pediatra di libera scelta e dagli organismi sanitari anche in occasione del primo ulteriore contatto con l'interessato, al più tardi entro il 30 settembre 2004;
f) l'utilizzazione dei modelli di cui all'articolo 87, comma 2, é obbligatoria a decorrere dal 1 gennaio 2005.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, introdotto dall'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, restano in vigore fino alla data di entrata in vigore del presente codice.
3. L'individuazione dei trattamenti e dei titolari di cui agli articoli 46 e 53, da riportare nell'allegato C), é effettuata in sede di prima applicazione del presente codice entro il 30 giugno 2004.
4. Il materiale informativo eventualmente trasferito al Garante ai sensi dell'articolo 43, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, utilizzato per le opportune verifiche, continua ad essere successivamente archiviato o distrutto in base alla normativa vigente.
5. L'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, é effettuata sulle sentenze o decisioni pronunciate o adottate prima dell'entrata in vigore del presente codice solo su diretta richiesta dell'interessato e limitatamente ai documenti pubblicati mediante rete di comunicazione elettronica o sui nuovi prodotti su supporto cartaceo o elettronico. I sistemi informativi utilizzati ai sensi dell'articolo 51, comma 1, sono adeguati alla medesima disposizione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice.
6. Le confessioni religiose che, prima dell'adozione del presente codice, abbiano determinato e adottato nell'ambito del rispettivo ordinamento le
garanzie di cui all'articolo 26, comma 3, lettera a), possono proseguire l'attività di trattamento nel rispetto delle medesime.

Note all'art. 181:
- Per la legge 31 dicembre 1996, n. 675 si veda nelle nota alle premesse.

Art. 182
(Ufficio del Garante)

1. Al fine di assicurare la continuità delle attività istituzionali, in sede di prima applicazione del presente codice e comunque non oltre il 31 marzo
2004, il Garante:
a) può individuare i presupposti per l'inquadramento in ruolo, al livello iniziale delle rispettive qualifiche e nei limiti delle disponibilità di organico, del personale appartenente ad amministrazioni pubbliche o ad enti pubblici in servizio presso l'Ufficio del Garante in posizione di fuori ruolo o equiparato alla data di pubblicazione del presente codice;
b) può prevedere riserve di posti nei concorsi pubblici, unicamente nel limite del trenta per cento delle disponibilità di organico, per il personale non di ruolo in servizio presso l'Ufficio del Garante che abbia maturato un'esperienza lavorativa presso il Garante di almeno un anno.

CAPO III
ABROGAZIONI

Art. 183
(Norme abrogate)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati:
a) la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
b) la legge 3 novembre 2000, n. 325;
c) il decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123;
d) il decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 255;
e) l'articolo 1 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 135;
f) il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171;
g) il decreto legislativo 6 novembre 1998, n. 389;
h) il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 51;
i) il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135;
l) il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, ad eccezione degli articoli 8, comma 1, 11 e 12;
m) il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 282;
n) il decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 467;
o) il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1998, n. 501.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono o
restano, altresì, abrogati:a) l'art. 5, comma 9, del decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279, in materia di malattie rare;
b) l'articolo 12 della legge 30 marzo 2001, n. 152;
c) l'articolo 4, comma 3, della legge 6 marzo 2001, n. 52, in materia di donatori midollo osseo;
d) l'articolo 16, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di certificati di assistenza al parto;
e) l'art. 2, comma 5, del decreto del Ministro della sanità 27 ottobre 2000, n. 380, in materia di flussi informativi sui dimessi dagli istituti di ricovero;
f) l'articolo 2, comma 5-quater 1, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
maggio 2000, n. 137, e successive modificazioni, in materia di banca dati sinistri in ambito assicurativo;
g) l'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, in materia di diffusione di dati a fini di ricerca e collaborazione in campo
scientifico e tecnologico;
h) l'articolo 330-bis del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in materia di diffusione di dati relativi a studenti;
i) l'articolo 8, quarto comma, e l'articolo 9, quarto comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121.
4. Dalla data in cui divengono efficaci le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di cui all'articolo 118, i termini di conservazione dei dati personali individuati ai sensi dell'articolo 119, eventualmente previsti da norme di legge o di regolamento, si osservano nella misura indicata dal medesimo codice.

Note all'art. 183:
- Per i riferimenti alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, abrogata dal presente decreto legislativo, vedi nelle nota alle premesse.
- La legge 3 novembre 2000, n. 325, abrogata dal presente decreto legislativo, recava: «Disposizioni inerenti all'adozione delle misure minime di
sicurezza nel trattamento dei dati personali previste dall'art. 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675».
- Il decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123, abrogato dal presente decreto, recava: «Disposizioni correttive ed integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali».
- Il decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 255, abrogato dal presente decreto, recava: «Disposizioni integrative e correttive della legge 3 l dicembre 1996, n. 675, in materia di notificazione dei trattamenti di dati personali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera f), della legge 31 dicembre 1996, n. 676».
- Il decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 135, di cui il presente decreto ha abrogato l'art. 1, reca «Disposizioni in materia di trattamento di dati
particolari da parte di soggetti pubblici».
- Il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, abrogato dal presente decreto, recava: «Disposizioni in materia di tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, in attuazione della direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ed in tema di attività giornalistica».
- Il decreto legislativo 6 novembre 1998, n. 389, abrogato dal presente decreto, recava: «Disposizioni in materia di trattamento di dati particolari da parte di soggetti pubblici».
- Il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 51,abrogato dal presente decreto, recava: «Disposizioni integrative e correttive della legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernenti il personale dell'ufficio del Garante per la protezione dei dati personali».
- Il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, abrogato dal presente decreto, recava: «Disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996, n.
675, sul trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281 (Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca
scientifica), é stato abrogato dal presente decreto, ad eccezione degli articoli 8, comma 1, 11 e 12, il cui testo vigente si riporta:
«Art. 8 (Consultabilità di documenti).
1. Nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854, recante «Attribuzioni del Ministero dell'interno in materia di
documenti archivistici non ammessi alla libera consultabilita» é inserito, in ultimo, il seguente comma. «con decreto del Ministro dell'interno é istituita la Commissione per le questioni inerenti alla consultabilità degli atti di archivio riservati. La Commissione fornisce la consulenza al Ministro nell'analisi comparativa degli interessi alla accessibilità degli atti e la tutela della riservatezza individuale. Nella composizione della Commissione é assicurata la partecipazione di un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali.».
«Art. 11 (Disposizioni sul sistema statistico nazionale).
1. Dopo l'art. 6 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400», é inserito il seguente:
«Art. 6-bis (Trattamenti di dati personali).
1. I soggetti che fanno parte o partecipano al Sistema statistico nazionale possono raccogliere ed ulteriormente trattare i dati personali necessari per perseguire gli scopi statistici previsti dal presente decreto, dalla legge o dalla normativa comunitaria, qualora il trattamento di dati anonimi non permetta di raggiungere i medesimi scopi.
2. Nel programma statistico nazionale sono illustrate le finalità perseguite e le garanzie previste dal presente decreto e dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675. Il programma indica anche i dati di cui agli articoli 22 e 24 della medesima legge, le rilevazioni per le quali i dati sono trattati e le modalità di trattamento. Il programma é adottato sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
3. Quando sono raccolti per altri scopi, i dati personali possono essere ulteriormente trattati per scopi statistici, se ciò é previsto dal presente
decreto, dalla legge, dalla normativa comunitaria o da un regolamento.
4. L dati personali raccolti specificamente per uno scopo statistico possono essere trattati dai soggetti dicui al comma 1 per altri scopi statistici di
interesse pubblico previsti ai sensi del comma 3, quando questi ultimi sono chiaramente determinati e di limitata durata.
Tale eventualità, al pari di quella prevista dal medesimo comma 3, é chiaramente rappresentata agli interessati al momento della raccolta o, quando
ciò non é possibile, é resa preventivamente nota al pubblico e al Garante nei modi e nei termini previsti dal codice di deontologia e di buona
condotta.
5. I dati personali sono resi anonimi dopo la raccolta o quando la loro disponibilità non sia più necessaria per i propri trattamenti statistici.
6. I dati identificativi, qualora possano essere conservati, sono custoditi separatamente da ogni altro dato personale salvo che ciò, in base ad un
atto motivato per iscritto, risulti impossibile in ragione delle particolari caratteristiche del trattamento o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato. I dati personali trattati per scopi statistici sono conservati separatamente da ogni altro dato personale trattato per finalità che non richiedano il loro utilizzo.
7. I dati identificativi, qualora possano essere conservati, sono abbinabili ad altri dati, sempre che l'abbinamento sia temporaneo ed essenziale per i propri trattamenti statistici.
8. In caso di esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'art. 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, l'aggiornamento, la rettificazione o
l'integrazione dei dati sono annotate senza modificare questi ultimi qualora il risultato di tali operazioni non produca effetti significativi sull'analisi
statistica o sui risultati statistici.».
«Art. 12 (Modifiche a disposizioni vigenti).
1. Il comma 2 dell'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione
dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400», é sostituito dal seguente:
«2. Non rientrano nell'obbligo di cui al comma 1 i dati personali di cui agli articoli 22 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.».
2. Nell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, le parole: «, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento
individuale» sono sostituite dalle parole: «, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento relativamente a persone identificabili».
3. Il comma 2 dell'art. 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, é sostituito dal seguente:
«2. I dati di cui al comma 1 non possono essere comunicati o diffusi se non in forma aggregata e secondo modalità che rendano non identificabili gli interessati ad alcun soggetto esterno, pubblico o privato, né ad alcun ufficio della pubblica amministrazione. In ogni caso, i dati non possono essere utilizzati al fine di identificarenuovamente gli interessati.».
4. Nel comma 4 dell'art. 9, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, le parole: «presenti nei pubblici registri» sono sostituite dalle seguenti:
«provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque».
5. Nell'art. 12, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, le parole: «e sull'osservanza delle norme» sono sostituite dalle seguenti: «e contribuisce alla corretta applicazione delle norme» e alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti:
«, segnalando anche al Garante per la protezione dei dati personali i casi di inosservanza delle medesime norme o assicurando altra collaborazione nei casi in cui la natura tecnica dei problemi lo richieda».
6. Nell'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sono inserite in fine le seguenti parole: «, ed é sentita ai fini della
sottoscrizione dei codici di deontologia e di buona condotta relativi al trattamento dei dati personali nell'ambito del Sistema statistico nazionale.».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 282, abrogato dal presente decreto, recava: «Disposizioni per garantire la riservatezza dei dati personali in ambito sanitario.».
- Il decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 467, abrogato dal presente decreto, recava: «Disposizioni correttive ed integrative della normativa in
materia di protezione dei dati personali, a norma dell'art. 1 della legge 24 marzo 2001, n. 127.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, abrogato dal presente decreto legislativo, recava: «Regolamento recante norme per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, a norma dell'art. 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501 reca: «Regolamento recante norme per l'organizzazione ed il funzionamento
dell'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, a norma dell'art. 33, comma 3, della legge 31 dicembre 1996, n. 675.».
- Il testo vigente dell'art. 5 del decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279 (Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124), come modificato dal presente decreto legislativo, é il seguente:
«Art. 5 (Diagnosi della malattia e riconoscimento del diritto all'esenzione). - 1. L'assistito per il quale sia stato formulato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale il sospetto diagnostico di una malattia rara inclusa nell'allegato 1 é indirizzato dallo stesso medico, in base alle
informazioni del competente Centro interregionale di riferimento, ai presidi della Rete in grado di garantire la diagnosi della specifica malattia o del gruppo di malattie.
2. I presidi della Rete assicurano l'erogazione in regime di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni finalizzate alla diagnosi e, qualora necessarie ai fini della diagnosi di malattia rara di origine ereditaria, le indagini genetiche sui familiari dell'assistito. I relativi oneri sono a totale carico dell'azienda unità sanitaria locale di residenza dell'assistito.
3. I presidi della Rete comunicano ogni nuovo caso di malattia rara accertato al Centro di riferimento competente, secondo le modalità stabilite in
appositi disciplinari tecnici predisposti dall'Istituto superiore di sanità.
4. L'assistito cui sia stata accertata da un presidio della Rete una malattia rara inclusa nell'allegato 1 può chiedere il riconoscimento del diritto
all'esenzione all'azienda unità sanitaria locale di residenza, allegando la certificazione rilasciata dal presidio stesso.
5. Al momento del rilascio dell'attestato di esenzione l'azienda unità sanitaria locale fornisce all'interessato l'informativa ai sensi degli articoli 10 e 23
della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, e acquisisce il consenso scritto al trattamento dei dati da parte di soggetti
erogatori di prestazioni, pubblici, convenzionati o accreditati dal Servizio sanitario nazionale, con riguardo alla prescrizione ed erogazione delle
prestazioni sanitarie in regime di esenzione.
6. La raccolta e il trattamento dei dati, consistente nelle operazioni di registrazione, validazione, aggiornamento, rettificazione, integrazione ed
eventuale cancellazione, sono effettuati secondo la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
7. L'accesso ed il trattamento dei dati sono consentiti agli operatori delle aziende unità sanitarie locali appositamente autorizzati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela di dati personali e con l'adozione delle misure di sicurezza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, per il riconoscimento del diritto all'esenzione ed il controllo delle esenzioni rilasciate, per finalità amministrativo-contabili, per il controllo della relativa spesa a carico del Servizio sanitario nazionale nonché della qualità e appropriatezza dell'assistenza erogata.
8. I dati sanitari sono conservati in archivi cartacei e informatizzati separatamente da ogni altro dato personale e sono trattati con tecniche di
cifratura o codici identificativi che consentano di identificare gli interessati solo in caso di necessità.
9. (Abrogato).
- La legge 30 marzo 2001, n. 152, reca: «Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale».
- Il testo vigente dell'art. 4 della legge 6 marzo 2001, n. 52 (Riconoscimento del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo), come
modificato dalpresente decreto legislativo, é il seguente:
«Art. 4 (Donazione di midollo osseo). - 1. La donazione di midollo osseo é un atto volontario e gratuito ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 4 maggio 1990, n. 107.
2. Possono essere donatori di midollo osseo i cittadini maggiorenni, iscritti nel Registro nazionale, che siano stati sottoposti, presso una struttura
abilitata, ad un prelievo di sangue periferico per la definizione del sistema genetico HLA.
3. (Abrogato).
- Il testo vigente dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa), come modificato dal presente decreto legislativo, é il seguente:
«Art. 16 (Riservatezza dei dati personali contenuti nei documenti trasmessi). - 1. Al fine di tutelare la riservatezza dei dati personali di cui agli articoli 22 e 24 della legge 3 l dicembre 1996, n. 675, i certificati ed i documenti trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni possono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste da legge o da regolamento e strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisiti.
2. - 3. (Abrogati).
- Il testo vigente dell'art. 2 del decreto del Ministro della sanità 27 ottobre 2000, n. 137 (Regolamento recante norme concernenti l'aggiornamento della disciplina del flusso informativo sui dimessi dagli istituti di ricovero pubblici e privati), come modificato dal presente decreto legislativo, é il seguente:
«Art. 2. - 1. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'art. 23, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni ed integrazioni, e dell'adozione dei codici di deontologia di cui all'art. 17,comma 3, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, il
titolare del trattamento garantisce all'interessato l'informativa prevista dall'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, sul trattamento delle informazioni rilevate attraverso la scheda di dimissione ospedaliera.
2. Fermo restando che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto 28 dicembre 1991 del Ministro della sanità, la scheda di dimissione ospedaliera
costituisce parte integrante della cartella clinica, di cui assume le medesime valenze di carattere medico-legale, la compilazione della scheda di
dimissione ospedaliera e la codifica delle informazioni in essa contenute sono effettuate nel rigoroso rispetto delle istruzioni riportate nel disciplinare tecnico allegato, costituente parte del presente decreto.
3. La responsabilità della corretta compilazione della scheda di dimissione, in osservanza delle istruzioni riportate nell'allegato disciplinare tecnico,
compete al medico responsabile della dimissione, individuato dal responsabile dell'unità operativa dalla quale il paziente é dimesso; la scheda di
dimissione reca la firma dello stesso medico responsabile della dimissione. La codifica delle informazioni sanitarie riportate nella scheda di dimissione ospedaliera é effettuata dallo stesso medico responsabile della dimissione di cui al presente comma ovvero da altro personale sanitario, individuato dal direttore sanitario dell'istituto di cura. In entrambi i casi, il personale che effettua la codifica deve essere opportunamente formato ed addestrato.
4. Il direttore sanitario dell'istituto di cura é responsabile delle verifiche in ordine alla compilazione delle schede di dimissione, nonché dei controlli sulla completezza e la congruità delle informazioni in esse riportate.
5. (Abrogato).
- Per il testo dell'art. 2 del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, vedi in nota all'art. 120.
- Il testo vigente dell'art. 6 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 (Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dal presente decreto legislativo, é il seguente:
«Art. 6 (Ambito di applicazione e norme sugli enti di ricerca). - 1. Fatto salvo quanto previsto da successivi decreti emanati in conformità ai criteri
direttivi di cui all'art. 18, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, o da specifiche disposizioni di legge, ai sensi del presente decreto per enti di ricerca si intendono gli enti e le istituzioni pubbliche nazionali di ricerca di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni. Le norme del presente decreto, ove non diversamente disposto, si applicano anche agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, all'Istituto per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna, all'Agenzia spaziale italiana (ASI) e all'Ente nazionale per le energie alternative (ENEA) e alle altre istituzioni di ricerca di cui le pubbliche amministrazioni finanziano il funzionamento ordinario. Sono fatte salve, per quanto non altrimenti disposto dal presente decreto, le competenze delle amministrazioni dello Stato nei confronti degli enti di cui al presente comma.
2. La nomina dei presidenti degli enti di ricerca, dell'Istituto per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna, dell'ASI e dell'ENEA é disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta delMinistro competente, sentite le
commissioni parlamentari competenti, fatte salve le procedure di designazione previste dalla normativa vigente per specifici enti e istituzioni. I
presidenti degli enti di cui al presente comma possono restare in carica per non più di due mandati. Il periodo svolto in qualità di commissario
straordinario é comunque computato come un mandato presidenziale. I presidenti degli enti di cui al presente comma, m carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, la cui permanenza nella stessa eccede i predetti limiti, possono terminare il mandato in corso.
3. Nei casi per i quali la legislazione vigente prevede l'approvazione da parte del CIPE di piani o programmi degli enti di cui al comma l, la relativa
competenza é trasferita alle amministrazioni dello Stato di riferimento, vigilanti o finanziatrici, fatte salve eventuali eccezioni determinate in sede di regolamento di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430.
Per l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e per il sistema statistico nazionale restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 1
989, n. 322.
4. (Abrogato).
5. Per le finalità di cui all'art. 4, comma 1, lettera r), del decreto 25 novembre 1997 del Ministro delle comunicazioni, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 283 del 4 dicembre 1997, e di cui all'art. 3, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, i relativi obblighi di contribuzione sono assolti nei limiti e con le modalità previste dall'art. 26, terzo comma, della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, é autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.»
- Il decreto legislativo 1 6 aprile 1994, n. 297 reca «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado».
- Si riportano, nel testo vigente, gli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), comemodificati dal presente decreto:
«Art. 8 (Istituzione del Centro elaborazione dati). - é istituito presso il Ministero dell'interno, nell'ambito dell'ufficio di cui alla lettera a) dell'art. 5, il Centro elaborazione dati, per la raccolta delle informazioni e dei dati di cui all'art. 6, lettera a), e all'art. 7.
Il Centro provvede alla raccolta, elaborazione, classificazione e conservazione negli archivi magnetici delle informazioni e dei dati nonché alla loro
comunicazione ai soggetti autorizzati, indicati nell'art. 9, secondo i criteri e le norme tecniche fissati ai sensi del comma seguente.
Con decreto del Ministro dell'interno é costituita unacommissione tecnica, presieduta dal funzionario prepostoall'ufficio di cui alla lettera a) dell'art. 5, per la fissazione dei criteri e delle norme tecniche per l'espletamento da parte del Centro delle operazioni di cui al comma precedente e per il controllo tecnico sull'osservanza di tali criteri e norme da parte del personale operante presso il Centro stesso. I criteri e le norme tecniche predetti divengono esecutivi con l'approvazione del Ministro dell'interno.».
«Art. 9 (Accesso ai dati ed informazioni e loro uso). - L'accesso ai dati e alle informazioni conservati negli archivi automatizzati del Centro di cui
all'art. precedente e la loro utilizzazione sono consentiti agli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle forze di polizia, agli ufficiali di pubblica
sicurezza e ai funzionari dei servizi di sicurezza, nonché agli agenti di polizia giudiziaria delle forze di polizia debitamente autorizzati ai sensi del
secondo comma del successivo art. 11.
L'accesso ai dati e alle informazioni di cui al comma precedente é consentito all'autorità giudiziaria ai fini degli accertamenti necessari per i
procedimenti in corso e nei limiti stabiliti dal codice di procedura penale.
é comunque vietata ogni utilizzazione delle informazioni e dei dati predetti per finalità diverse da quelle previste dall'art. 6, lettera a). é altresì
vietata ogni circolazione delle informazioni all'interno della pubblica amministrazione fuori dei casi indicati nel primo comma del presente articolo.».

CAPO IV
NORME FINALI

Art. 184
(Attuazione di direttive europee)

1. Le disposizioni del presente codice danno attuazione alla direttiva 96/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, e alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002.
2. Quando leggi, regolamenti e altre disposizioni fanno riferimento a disposizioni comprese nella legge 31 dicembre 1996, n. 675, e in altre disposizioni abrogate dal presente codice, il riferimento si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni del presente codice secondo la tavola di
corrispondenza riportata in allegato.
3. Restano ferme le disposizioni di legge e di regolamento che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in materia di trattamento di taluni dati
personali.

Note all'art. 184:
- La direttiva 96/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 reca norme sulla tutela delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati.
- La direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002 reca norme sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della
vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche.

Art. 185
(Allegazione dei codici di deontologia e di buona condotta)

1. L'allegato A) riporta, oltre ai codici di cui all'articolo 12, commi 1 e 4, quelli promossi ai sensi degli articoli 25 e 31 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e già pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana alla data di emanazione del presente codice.

Art. 186
(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni di cui al presente codice entrano in vigore il 1 gennaio 2004, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 156, 176, commi 3, 4,
5 e 6, e 182, che entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente codice. Dalla medesima data si osservano altresì i
termini in materia di ricorsi di cui agli articoli 149, comma 8, e 150, comma 2.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi dellaRepubblica italiana.
é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 giugno 2003
CIAMPI
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri
MAZZELLA, Ministro per la funzione pubblica
BUTTIGLIONE, Ministro per le politiche comunitarie
CASTELLI, Ministro della giustizia
TREMONTI, Ministro dell'economia e delle finanze
FRATFINI, Ministro degli affari esteri
GASPARRI, Ministro delle comunicazioni
Visto, il Guardasigilli: CASTELLI

ALLEGATO A

CODICI DI DEONTOLOGIA

Allegato 1
CODICE DI DEONTOLOGIA RELATIVO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITà GIORNALISTICA.
(Provvedimento del Garante del 29 luglio 1998, in G.U. 3 agosto 1998,n. 179)

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Visto l'art. 25 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, come modificato dall'art. 12 del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, secondo il quale il trattamento dei dati personali nell'esercizio della professione giornalistica deve essere effettuato sulla base di un apposito codice di deontologia,
recante misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportati alla natura dei dati, in particolare per quanto riguarda i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
Visto il comma 4-bis dello stesso art. 25, secondo il quale tale codice é applicabile anche all'attività dei pubblicisti e dei praticanti giornalisti, nonché a chiunque tratti temporaneamente i dati personali al fine di utilizzarli per la pubblicazione occasionale di articoli, di saggi e di altre manifestazioni di pensiero;
Visto il comma 2 del medesimo art. 25, secondo il quale il codice di deontologia é adottato dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti in
cooperazione con il Garante, il quale ne promuove l'adozione e ne cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
Vista la nota prot. n. 89/GAR del 26 maggio 1997, con la quale il Garante ha invitato il Consiglio nazionale dell'ordine ad adottare il codice entro il
previsto termine di sei mesi dalla data di invio della nota stessa;
Vista la nota prot. n. 4640 del 24 novembre 1997, con il quale il Garante ha aderito alla richiesta di breve differimento del predetto termine di sei
mesi, presentata il 19 novembre dal presidente del Consiglio nazionale dell'ordine;
Visto il provvedimento prot. n. 5252 del 18 dicembre 1997, con il quale il Garante ha segnalato al Consiglio nazionale dell'ordine alcuni criteri da tenere presenti nel bilanciamento delle libertà e dei diritti coinvolti dall'attività giornalistica;
Vista la nota prot. n. 314 del 23 gennaio 1998, con la quale il Garante ha formulato altre osservazioni sul primo schema di codice elaborato dal
Consiglio nazionale dell'ordine e trasmesso al Garante con nota prot. n. 7182 del 30 dicembre 1997;
Vista la nota prot. n. 204 del 15 gennaio 1998, con la quale il Garante, sulla base della prima esperienza di applicazione della legge n. 675/1996 e dello schema di codice elaborato, ha rappresentato al Ministro di grazia e giustizia l'opportunità di una revisione dell'art. 25 della legge, che é stato poi modificato con il citato decreto legislativo n. 171 del 13 maggio 1998;
Vista la nota prot. n. 5876 del 30 giugno 1998, con la quale il Garante ha invitato il Consiglio nazionale dell'ordine ad apportare alcune residuali
modifiche all'ulteriore schema approvato dallo stesso Consiglio nella seduta del 26 e 27 marzo 1998 e trasmesso al Garante con nota prot. n. 1074 dell'8 aprile;
Constatata l'idoneità delle misure e degli accorgimenti a garanzia degli interessati previsti dallo schema definitivo del codice di deontologia trasmesso al Garante dal Consiglio nazionale dell'ordine con nota prot. n. 2210 del 15 luglio 1998;
Considerato che, ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge n. 675/1996, il codice deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, a cura del Garante, e diviene efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione;

Dispone

La trasmissione del codice di deontologia che figura in allegato all'ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero di grazia e giustizia per la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 luglio 1998
IL PRESIDENTE
ORDINE DEI GIORNALISTI

CODICE DI DEONTOLOGIA RELATIVO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITà GIORNALISTICA

Art. 1
(Principi generali)

1. Le presenti norme sono volte a contemperare i diritti fondamentali della persona con il diritto dei cittadini all'informazione e con la libertà di
stampa.
2. In forza dell'art. 21 della Costituzione, la professione giornalistica si svolge senza autorizzazioni o censure. In quanto condizione essenziale per
l'esercizio del diritto dovere di cronaca, la raccolta, la registrazione, la conservazione e la diffusione di notizie su eventi e vicende relativi a persone, organismi collettivi, istituzioni, costumi, ricerche scientifiche e movimenti di pensiero, attuate nell'ambito dell'attività giornalistica e per gli scopi propri di tale attività, si differenziano nettamente per la loro natura dalla memorizzazione e dal trattamento di dati personali ad opera di banche dati o altri soggetti. Su questi principi trovano fondamento le necessarie deroghe previste dai paragrafi 17 e 37 e dall'art. 9 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 24 ottobre 1995 e dalla legge n. 675/1996.

Art. 2
(Banche dati di uso redazionale e tutela degli archivi personali dei giornalisti)

1. Il giornalista che raccoglie notizie per una delle operazioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), della legge n. 675/1996 rende note la propria
identità, la propria professione e le finalità della raccolta salvo che ciò comporti rischi per la sua incolumità o renda altrimenti impossibile l'esercizio della funzione informativa; evita artifici e pressioni indebite. Fatta palese tale attività, il giornalista non é tenuto a fornire gli altri elementi dell'informativa di cui all'art. 10, comma 1, della legge n. 675/1996.
2. Se i dati personali sono raccolti presso banche dati di uso redazionale, le imprese editoriali sono tenute a rendere noti al pubblico, mediante
annunci, almeno due volte l'anno, l'esistenza dell'archivio e il luogo dove é possibile esercitare i diritti previsti dalla legge n. 675/1996. Le imprese
editoriali indicano altresì fra i dati della gerenza il responsabile del trattamento al quale le persone interessate possono rivolgersi per esercitare i diritti previsti dalla legge n. 675/1996.
3. Gli archivi personali dei giornalisti, comunque funzionali all'esercizio della professione e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità, sono tutelati, per quanto concerne le fonti delle notizie, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 69/1963 e dell'art. 13, comma 5, della legge n. 675/1996.
4. Il giornalista può conservare i dati raccolti per tutto il tempo necessario al perseguimento delle finalità proprie della sua professione.

Art. 3
(Tutela del domicilio)

1. La tutela del domicilio e degli altri luoghi di privata dimora si estende ai luoghi di cura, detenzione o riabilitazione, nel rispetto delle norme di legge e dell'uso corretto di tecniche invasive.

Art. 4
(Rettifica)

1. Il giornalista corregge senza ritardo errori e inesattezze, anche in conformità al dovere di rettifica nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.

Art. 5
(Diritto all'informazione e dati personali)

1. Nel raccogliere dati personali atti a rivelare origine razziale ed etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché dati atti a rivelare le condizioni di salute e la sfera sessuale, il giornalista garantisce il diritto all'informazione su fatti di interesse pubblico, nel rispetto dell'essenzialità dell'informazione, evitando riferimenti a congiunti o ad altrisoggetti non interessati ai fatti.
2. In relazione a dati riguardanti circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico, é fatto salvo il diritto di addurre successivamente motivi legittimi meritevoli di tutela.

Art. 6
(Essenzialità dell'informazione)

1. La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l'informazione, anche
dettagliata, sia indispensabile in ragionedell'originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui é avvenuto, nonché della
qualificazione dei protagonisti.
2. La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica.
3. Commenti e opinioni del giornalista appartengono alla libertà di informazione nonché alla libertà di parola e di pensiero costituzionalmente garantita
a tutti.

Art. 7
(Tutela del minore)

1. Al fine di tutelarne la personalità, il giornalista non pubblica i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, né fornisce particolari in grado di
condurre alla loro identificazione.
2. La tutela della personalità del minore si estende, tenuto conto della qualità della notizia e delle sue componenti, ai fatti che non siano
specificamente reati.
3. Il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca; qualora, tuttavia, per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell'interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla "Carta di Treviso".

Art. 8
(Tutela della dignità delle persone)

1. Salva l'essenzialità dell'informazione, il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona, né si sofferma su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia o dell'immagine.
2. Salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia, il giornalista non riprende né produce immagini e foto di persone in stato di detenzione senza il consenso dell'interessato.
3. Le persone non possono essere presentate con ferri o manette ai polsi, salvo che ciò sia necessario per segnalare abusi.

Art. 9
(Tutela del diritto alla non discriminazione)

1. Nell'esercitare il diritto dovere di cronaca, il giornalista é tenuto a rispettare il diritto della persona alla non discriminazione per razza, religione,
opinioni politiche, sesso, condizioni personali, fisiche o mentali.

Art. 10
(Tutela della dignità delle persone malate)

1. Il giornalista, nel far riferimento allo stato di salute di una determinata persona, identificata o identificabile, ne rispetta la dignità, il diritto alla
riservatezza e al decoro personale, specie nei casi di malattie gravi o terminali, e si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente
clinico.
2. La pubblicazione é ammessa nell'ambito del perseguimento dell'essenzialità dell'informazione e sempre nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica.

Art. 11
(Tutela della sfera sessuale della persona)

1. Il giornalista si astiene dalla descrizione di abitudini sessuali riferite ad una determinata persona, identificata o identificabile.
2. La pubblicazione é ammessa nell'ambito del perseguimento dell'essenzialità dell'informazione e nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica.

Art. 12
(Tutela del diritto di cronaca nei procedimenti penali)

1. Al trattamento dei dati relativi a procedimenti penali non si applica il limite previsto dall'art. 24 della legge n. 675/1996.
2. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art. 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di procedura penale é ammesso nell'esercizio del diritto di cronaca, secondo i principi di cui all'art. 5.

Art. 13
(Ambito di applicazione, sanzioni disciplinari)

1. Le presenti norme si applicano ai giornalisti professionisti,pubblicisti e praticanti e a chiunque altro, anche occasionalmente,eserciti attività
pubblicistica.
2. Le sanzioni disciplinari, di cui al titolo III della legge n. 69/1963, si applicano solo ai soggetti iscritti all'albo dei giornalisti, negli elenchi o nel registro.

Allegato 2
CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI PER SCOPI STORICI.
(Provvedimento del Garante n. 8/P/21 del 14 marzo 2001, in G.U. 5aprile 2001, n. 80)

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella seduta odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente,del prof. Ugo De Siervo e dell'ing. Claudio Manganelli, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Visto l'art. 27 della direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeoe del Consiglio del 24 ottobre 1995, secondo cui gli Stati membri e la Commissione incoraggiano l'elaborazione di codici di condotta destinati a contribuire, in funzione delle specificità settoriali,alla corretta applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva adottate dagli Stati membri;
Visto l'art. 31, comma 1, lettera h) della legge 31 dicembre 1996, n. 675, il quale attribuisce al Garante il compito di promuovere nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentatività, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, in materia di trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica, e in particolare il relativo art. 6, comma 1, il quale demanda al Garante il compito di promuovere la sottoscrizione di uno o più codici di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati per scopi storici;
Visto l'articolo 7, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 281/1999 , relativo ad alcuni profili che devono essere individuati dal codice per i trattamenti di dati per scopi storici;
Visto il provvedimento 10 febbraio 2000 del Garante per la protezione dei dati personali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 2000, con il quale il Garante ha promosso la sottoscrizione di uno o più codici di deontologia e di buona condotta relativi del trattamento di dati personali per scopi storici effettuati da archivisti e utenti ed ha invitato tutti i soggetti aventi titolo a partecipare all'adozione del medesimo codice in base al principio di rappresentatività a darne comunicazione al Garante entro il 31 marzo 2000;
Viste le comunicazioni pervenute al Garante in risposta al provvedimento del 10 febbraio 2000, con le quali diversi soggetti pubblici e privati, società scientifiche ed associazioni professionali hanno manifestato la volontà di partecipare alla redazione del codice e fra i quali é stato conseguentemente costituito un apposito gruppo di lavoro composto da componenti della Commissione consultiva per le questioni inerenti la consultabilità degli atti d'archivio riservati, del Centro di Documentazione ebraica, del Ministero per i beni e le attività culturali,dell'Associazione delle istituzioni culturali italiane,dell'Associazione nazionale archivistica italiana, dell'istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia, della Società per lo studio della storia contemporanea, dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, della Società per gli studi di storia delle istituzioni, della Società italiana delle storiche, dell'istituto romano per la storia d'Italia dal fascismo alla resistenza;
Considerato che il testo del codice é stato oggetto di ampia diffusione, anche attraverso la sua pubblicazione su alcuni siti Internet, al fine di favorire il più ampio dibattito e di permettere la raccolta di eventuali osservazioni e integrazioni al testo medesimo da parte di tutti i soggetti interessati;
Vista la nota del 28 febbraio 2001 con cui il gruppo di lavoro ha trasmesso il testo del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici approvato e sottoscritto in pari data;
Rilevato che il rispetto delle disposizioni contenute nel codice costituisce condizione essenziale per la liceità del trattamento dei dati personali;
Constatata la conformità del codice alle leggi e ai regolamenti in materia di protezione delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, ed in particolare all' art. 31, comma 1, lettera h)della legge n. 675/1996, nonché agli artt. 6 e 7 del decreto legislativo n. 281/1999;
Considerato che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 281/1999, il codice deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura del Garante;
Rilevato che anche dopo tale pubblicazione il codice potrà essere eventualmente sottoscritto da altri soggetti pubblici e privati, società scientifiche ed associazioni professionali interessati;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2000;

Dispone:

la trasmissione del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici che figura in allegato all'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 14 marzo 2001
IL PRESIDENTE
IL RELATORE
IL SEGRETARIO GENERALE

CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER I TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI PER SCOPI STORICI

preambolo
I sottoindicati soggetti pubblici e privati sottoscrivono il presente codice sulla base delle seguenti premesse:
1) Chiunque accede ad informazioni e documenti per scopi storiciutilizza frequentemente dati di carattere personale per i quali la legge prevede alcune garanzie a tutela degli interessati, in considerazione dell'interesse pubblico allo svolgimento di talitrattamenti, il legislatore - con specifico riguardo agli archivipubblici e a quelli privati dichiarati di notevole interesse storicoai sensi dell'art. 36 del d.P.R. 30 settembre 1963 n. 1409 - ha esentato i soggetti che utilizzano dati personali per le suddette finalità dall'obbligo di richiedere il consenso degli interessati ai sensi degli artt. 12, 20 e 28 della legge (l. 31 dicembre 1996, n. 675, in particolare art. 27; dd.lg. 11 maggio 1999, n. 135 e 30 luglio 1999, n. 281, in particolare art. 7, comma 4; d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni e integrazioni).
2) L'utilizzazione di tali dati da parte di utenti ed archivisti deve pertanto rispettare le previsioni di legge e quelle del presente codice di deontologia e di buona condotta, l'osservanza del quale, oltre a rappresentare un obbligo deontologico, costituisce condizione essenziale per la liceità del trattamento dei dati (art. 31, comma1, lettera h), l. 31 dicembre 1996, n. 675; art. 6, d.lg. 30 luglio 1999, n. 281).
3) L'osservanza di tali regole non deve pregiudicare l'indagine, la ricerca, la documentazione e lo studio ovunque svolti, in relazione a figure, fatti e circostanze del passato.
4) I trattamenti di dati personali concernenti la conservazione,l'ordinamento e la comunicazione dei documenti conservati negli Archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici sono considerati di rilevante interesse pubblico (art. 23 d.lg. 11 maggio 1999, n. 135).
5) La sottoscrizione del presente codice é promossa per legge dal Garante, nel rispetto del principio di rappresentatività dei soggetti pubblici e privati interessati. Il codice é espressione delle associazioni professionali e delle categorie interessate, ivi comprese le società scientifiche, ed é volto ad assicurare l'equilibrio delle diverse esigenze connesse alla ricerca e alla rappresentazione di fatti storici con i diritti e le libertà fondamentali delle persone interessate (art. 1, l. 31 dicembre 1996, n. 675).
6) Il presente codice, sulla base delle prescrizioni di legge,individua in particolare: a) alcune regole di correttezza e di non discriminazione nei confronti degli utenti da osservare anche nella comunicazione e diffusione dei dati, armonizzate con quelle che riguardano il diritto di cronaca e la manifestazione del pensiero; b) particolari cautele per la raccolta, la consultazione e la diffusione di documenti concernenti dati idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare; c) modalità di applicazione agli archivi privati della disciplina dettata in materia di trattamento dei dati per scopi storici (art. 7, comma 5, d.lg. 30 luglio 1999, n. 281).
7) La sottoscrizione del presente codice é effettuata ispirandosi, oltre agli artt. 21 e 33 della Costituzione della Repubblica italiana, alle pertinenti
fonti e documenti internazionali in materia di ricerca storica e di archivi e in particolare:
a) agli artt. 8 e 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950, ratificata dall'Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848 b) alla Raccomandazione N. R (2000) 13 del 13 luglio 2000 del Consiglio d'Europa;
c) agli artt. 1, 7, 8, 11 e 13 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
d) ai Principi direttivi per una legge sugli archivi storici e gli archivi correnti, individuati dal Consiglio internazionale degli archivi al congresso di Ottawa nel 1996, e al Codice internazionale di deontologia degli archivisti approvato nel congresso internazionale degli archivi, svoltosi a Pechino nel 1996.

Capo I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1
(Finalità e ambito di applicazione)

1. Le presenti norme sono volte a garantire che l'utilizzazione di dati di carattere personale acquisiti nell'esercizio della libera ricerca storica e del diritto allo studio e all'informazione, nonché nell'accesso ad atti e documenti, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone interessate, in particolare del diritto alla riservatezza e del diritto all'identità personale.
2. Il presente codice detta disposizioni per i trattamenti di dati personali effettuati per scopi storici in relazione ai documenti conservati presso archivi delle pubbliche amministrazioni, enti pubblici ed archivi privati dichiarati di notevole interesse storico.
Il codice si applica, senza necessità di sottoscrizione, all'insieme dei trattamenti di dati personali comunque effettuati dagli utenti per scopi storici.
3. Il presente codice reca, altresì, principi-guida di comportamento dei soggetti che trattano per scopi storici dati personali conservati presso archivi pubblici e archivi privati dichiarati di notevole interesse storico, e in particolare:
a) nei riguardi degli archivisti, individua regole di correttezza e di non discriminazione nei confronti degli utenti, indipendentemente dalla loro nazionalità, categoria di appartenenza, livello di istruzione;
b) nei confronti degli utenti, individua cautele per la raccolta, l'utilizzazione e la diffusione dei dati contenuti nei documenti.
4. La competente sovrintendenza archivistica riceve comunicazione da parte di proprietari, possessori e detentori di archivi privati non dichiarati di notevole interesse storico o di singoli documenti di interesse storico, i quali manifestano l'intenzione di applicare il presente codice nella misura per essi compatibile.

Art. 2
(Definizioni)

1. Nell'applicazione del presente codice si tiene conto delle definizioni e delle indicazioni contenute nella disciplina in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, delle disposizioni citate nel preambolo. Ai medesimi fini si intende, altresì:
a) per "archivista", chiunque, persona fisica o giuridica, ente o associazione, abbia responsabilità di controllare, acquisire, trattare, conservare,
restaurare e gestire archivi storici, correnti o di deposito della pubblica amministrazione, archivi privati dichiarati di notevole interesse storico, nonché gli archivi privati di cui al precedente art. 1, comma 4;
b) per "utente", chiunque chieda di accedere o acceda per scopi storici a documenti contenenti dati personali, anche per finalità giornalistiche o di pubblicazione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero;
c) per "documento", qualunque testimonianza scritta, orale o conservata su qualsiasi supporto che contenga dati personali.

Capo II
REGOLE DI CONDOTTA PER GLI ARCHIVISTI E LICEITà DEI RELATIVI TRATTAMENTI

Art. 3
(Regole generali di condotta)

1. Nel trattare i dati di carattere personale e i documenti che li contengono, gli archivisti adottano, in armonia con la legge e i regolamenti, le modalità più opportune per favorire il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati.
2. Gli archivisti di enti o istituzioni pubbliche si adoperano per il pieno rispetto, anche da parte dei terzi con cui entrano in contatto per ragioni del proprio ufficio o servizio, delle disposizioni di legge e di regolamento in materia archivistica e, in particolare, di quanto previsto negli artt. 21 e 21-bis del d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, come modificati dal d.lg. 30 luglio 1999, n. 281, dall'art. 7 del medesimo d.lg. n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. I soggetti che operano presso enti pubblici svolgendo funzioni archivistiche, nel trattare dati di carattere personale si attengono ai doveri di lealtà, correttezza, imparzialità, onestà e diligenza propri dell'esercizio della professione e della qualifica o livello ricoperti. Essi conformano il proprio operato al principio di trasparenza della attività amministrativa.
4. I dati personali trattati per scopi storici possono essere ulteriormente utilizzati per tali scopi, e sono soggetti in linea di principio alla medesima disciplina indipendentemente dal documento in cui sono contenuti e dal luogo di conservazione, ferme restando le cautele e le garanzie previste per particolari categorie di dati o di trattamenti.

Art. 4
(Conservazione e tutela)

1. Gli archivisti si impegnano a:
a) favorire il recupero, l'acquisizione e la tutela dei documenti.
A tal fine, operano in conformità con i principi, i criteri metodologici e le pratiche della professione generalmente condivisi ed accettati, curando anche l'aggiornamento sistematico e continuo delle proprie conoscenze storiche, amministrative e tecnologiche;
b) tutelare l'integrità degli archivi e l'autenticità dei documenti, anche elettronici e multimediali, di cui promuovono la conservazione permanente, in particolare di quelli esposti a rischi di cancellazione, dispersione ed alterazione dei dati;
c) salvaguardare la conformità delle riproduzioni dei documenti agli originali ed evitare ogni azione diretta a manipolare, dissimulare o deformare fatti, testimonianze, documenti e dati;
d) assicurare il rispetto delle misure di sicurezza previste dall'art. 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e dal d.P.R. 28 luglio 1999, n. 318 e successive integrazioni e modificazioni, sviluppando misure idonee a prevenire l'eventuale distruzione, dispersione o accesso non autorizzato ai documenti, e adottando, in presenza di specifici rischi, particolari cautele quali la consultazione in copia di alcuni documenti e la conservazione degli originali in cassaforte o armadi blindati.

Art. 5
(Comunicazione e fruizione)

1. Gli archivi sono organizzati secondo criteri tali da assicurare il principio della libera fruibilità delle fonti.
2. L'archivista promuove il più largo accesso agli archivi e, attenendosi al quadro della normativa vigente, favorisce l'attività di ricerca e di informazione nonché il reperimento delle fonti.
3. L'archivista informa il ricercatore sui documenti estratti temporaneamente da un fascicolo perché esclusi dalla consultazione.
4. In caso di rilevazione sistematica dei dati realizzata da un archivio in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, per costituire banche dati di intere serie archivistiche, la struttura interessata sottoscrive una apposita convenzione per concordare le modalità di fruizione e le forme di tutela dei soggetti interessati, attenendosi alle disposizioni della legge, in particolare per quanto riguarda il rapporto tra il titolare, il responsabile e gli incaricati del trattamento, nonché i rapporti con i soggetti esterni interessati ad accedere ai dati.

Art. 6
(Impegno di riservatezza)

1. Gli archivisti si impegnano a:
a) non fare alcun uso delle informazioni non disponibili agli utenti o non rese pubbliche, ottenute in ragione della propria attività anche in via confidenziale, per proprie ricerche o per realizzare profitti e interessi privati. Nel caso in cui l'archivista svolga ricerche per fini personali o comunque estranei alla propria attività professionale, é soggetto alle stesse regole e ai medesimi limiti previsti per gli utenti;
b) mantenere riservate le notizie e le informazioni concernenti i dati personali apprese nell'esercizio delle proprie attività.
2. L'archivista osserva tali doveri di riserbo anche dopo la cessazione dalla propria attività.

Art. 7
(Aggiornamento dei dati)

1. L'archivista favorisce l'esercizio del diritto degli interessati all'aggiornamento, alla rettifica o all'integrazione dei dati, garantendone la conservazione secondo modalità che assicurino la distinzione delle fonti originarie dalla documentazione successivamente acquisita.
2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 13 della legge n. 675/1996, in presenza di eventuali richieste generalizzate di accesso ad un'ampia serie di dati o documenti, l'archivista pone a disposizione gli strumenti di ricerca e le fonti pertinenti fornendo al richiedente idonee indicazioni per una loro agevole consultazione.
3. In caso di esercizio di un diritto, ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge n. 675/1996, da parte di chi vi abbia interesse in relazione a dati
personali che riguardano persone decedute e documenti assai risalenti nel tempo, la sussistenza dell'interesse e valutata anche in riferimento al
tempo trascorso.

Art. 8
(Fonti orali)

1. In caso di trattamento di fonti orali, é necessario che gli intervistati abbiano espresso il proprio consenso in modo esplicito, eventualmente in forma verbale, anche sulla base di una informativa semplificata che renda nota almeno l'identità e l'attività svolta dall'intervistatore nonché le finalità della raccolta dei dati.
2. Gli archivi che acquisiscono fonti orali richiedono all'autore dell'intervista una dichiarazione scritta dell'avvenuta comunicazione degli scopi perseguiti nell'intervista stessa e del relativo consenso manifestato dagli intervistati.

Capo III
REGOLE DI CONDOTTA PER GLI UTENTI E CONDIZIONI PER LA LICEITà DEI RELATIVI TRATTAMENTI

Art. 9
(Regole generali di condotta)

1. Nell'accedere alle fonti e nell'esercitare l'attività di studio, ricerca e manifestazione del pensiero, gli utenti, quando trattino i dati di carattere personale, secondo quanto previsto dalla legge e dai regolamenti, adottano le modalità più opportune per favorire il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone interessate.
2. In applicazione del principio di cui al comma 1, gli utenti utilizzano i documenti sotto la propria responsabilità e conformandosi agli scopi perseguiti e delineati nel progetto di ricerca, nel rispetto dei principi di pertinenza ed indispensabilità di cui all'art. 7, del d.lg. 30 luglio 1999, n. 281.

Art. 10
(Accesso agli archivi pubblici)

1. L'accesso agli archivi pubblici é libero. Tutti gli utenti hanno diritto ad accedere agli archivi con eguali diritti e doveri.
2. Fanno eccezione, ai sensi delle leggi vigenti, i documenti di carattere riservato relativi alla politica interna ed estera dello Stato che divengono consultabili cinquanta anni dopo la loro data e quelli contenenti i dati di cui agli art. 22 e 24 della legge n.675/1996, che divengono liberamente consultabili quaranta anni dopo la loro data. Il termine é di settanta anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale oppure rapporti riservati di tipo familiare.
3. L'autorizzazione alla consultazione dei documenti di cui al comma 2 può essere rilasciata prima della scadenza dei termini dal Ministro dell'Interno, previo parere del direttore dell'Archivio di Stato o del sovrintendente archivistico competenti e udita la Commissione per le questioni inerenti alla consultabilità degli atti di archivio riservati istituita presso il Ministero dell'Interno, secondo la procedura dettata dagli artt. 8 e 9 del decreto legislativo n. 281/1999.
4. In caso di richiesta di autorizzazione a consultare i documenti di cui al comma 2 prima della scadenza dei termini, l'utente presenta all'ente che li conserva un progetto di ricerca che, in relazione alle fonti riservate per le quali chiede l'autorizzazione, illustri le finalità della ricerca e le modalità di diffusione dei dati. Il richiedente ha facoltà di presentare ogni altra documentazione utile.
5. L'autorizzazione di cui al comma 3 alla consultazione é rilasciata a parità di condizioni ad ogni altro richiedente. La valutazione della parità di condizioni avviene sulla base del progetto di ricerca di cui al comma 4.
6. L'autorizzazione alla consultazione dei documenti, di cui al comma 3, prima dello scadere dei termini, può contenere cautele volte a consentire la comunicazione dei dati senza ledere i diritti, le libertà e la dignità delle persone interessate.
7. Le cautele possono consistere anche, a seconda degli obiettivi della ricerca desumibili dal progetto, nell'obbligo di non diffondere i nomi delle persone, nell'uso delle sole iniziali dei nominativi degli interessati, nell'oscuramento dei nomi in una banca dati, nella sottrazione temporanea di singoli documenti dai fascicoli o nel divieto di riproduzione dei documenti. Particolare attenzione é prestata al principio della pertinenza e all'indicazione di fatti o circostanze che possono rendere facilmente individuabili gli interessati.
8. L'autorizzazione di cui al comma 3 é personale e il titolare dell'autorizzazione non può delegare altri al conseguente trattamento dei dati. I documenti mantengono il loro carattere riservato e non possono essere ulteriormente utilizzati da altri soggetti senza la relativa autorizzazione.

Art. 11
(Diffusione)

1. L'interpretazione dell'utente, nel rispetto del diritto alla riservatezza, del diritto all'identità personale e della dignità degli interessati, rientra nella sfera della libertà di parola e di manifestazione del pensiero costituzionalmente garantite.
2. Nel far riferimento allo stato di salute delle persone l'utente si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico e dal descrivere abitudini sessuali riferite ad una determinata persona identificata o identificabile.
3. La sfera privata delle persone note o che abbiano esercitato funzioni pubbliche deve essere rispettata nel caso in cui le notizie o i dati non abbiano alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica.
4. In applicazione di quanto previsto dall'art. 7, comma 2, del d.lg. n. 281/1999, al momento della diffusione dei dati il principio della pertinenza é valutato dall'utente con particolare riguardo ai singoli dati personali contenuti nei documenti, anziché ai documenti nel loro complesso. L'utente può diffondere i dati personali se pertinenti e indispensabili alla ricerca e se gli stessi non ledono la dignità e la riservatezza delle persone.
5. L'utente non é tenuto a fornire l'informativa di cui all'art. 10, comma 3, della legge n. 675/1996 nei casi in cui tale adempimento comporti l'impiego di mezzi manifestamente sproporzionati.
6. L'utente può utilizzare i dati elaborati o le copie dei documenti contenenti dati personali, accessibili su autorizzazione, solo ai fini della propria ricerca, e ne cura la riservatezza ancherispetto ai terzi.

Art. 12
(Applicazione del codice)

1. I soggetti pubblici e privati, comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, che siano tenuti ad applicare il presente codice si impegnano, con i modi e nelle forme previste dai propri ordinamenti, a promuoverne la massima diffusione e la conoscenza, nonché ad assicurarne il rispetto.
2. Nel caso degli archivi degli enti pubblici e degli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico, le sovrintendenze archivistiche promuovono la diffusione e l'applicazione del codice.

Art. 13
(Violazione delle regole di condotta)

1. Nell'ambito degli archivi pubblici le amministrazioni competenti applicano le sanzioni previste dai rispettivi ordinamenti.
2. Le società e le associazioni tenute ad applicare il presente codice adottano, sulla base dei propri ordinamenti e regolamenti, le opportune misure in caso di violazione del codice stesso, ferme restando le sanzioni di legge.
3. La violazione delle prescrizioni del presente codice da parte degli utenti é comunicata agli organi competenti per il rilascio delle autorizzazioni a consultare documenti riservati prima del decorso dei termini di legge, ed é considerata ai fini del rilascio dell'autorizzazione medesima.
L'Amministrazione competente, secondo il proprio ordinamento, può altresì escludere temporaneamente dalle sale di studio i soggetti responsabili della violazione delle regole del presente codice. Gli stessi possono essere esclusi da ulteriori autorizzazioni alla consultazione di documenti riservati.
4. Oltre a quanto previsto dalla legge per la denuncia di reato cui sono tenuti i pubblici ufficiali, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 possono segnalare al Garante le violazioni delle regole di condotta per l'eventuale adozione dei provvedimenti e delle sanzioni di competenza.

Art. 14
(Entrata in vigore)

1. Il presente codice si applica a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato 3
CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER I TRATTAMENTI DIDATI PERSONALI A SCOPI STATISTICI E DI RICERCA SCIENTIFICA EFFETTUATI NELL'AMBITO DEL SISTEMA STATISTICO NAZIONALE.
(Provvedimento del Garante n. 13 del 31 luglio 2002, in G.U. 16 agosto 1999, n. 191)

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella seduta odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Visto l'art. 27 della direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, secondo cui gli Stati membri e la Commissione incoraggiano l'elaborazione di codici di condotta destinati a contribuire, in funzione delle specificità settoriali, alla corretta applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva adottate dagli Stati membri;
Visto l'art. 31, comma 1, lettera h) della legge 31 dicembre 1996, n. 675, il quale attribuisce al Garante il compito di promuovere nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentatività, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, in materia di trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica, e in particolare il relativo art. 6, comma 1, il quale demanda al Garante il compito di promuovere la sottoscrizione di uno o più codici di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati per scopi di statistica e di ricerca scientifica;
Visto l'articolo 10, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 281/1999, relativo ad alcuni profili che devono essere individuati dal codice per i trattamenti di dati per scopi statistici e di ricerca scientifica;
Visto altresì l'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, come modificato dall'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo n. 281/1999, nel quale si prevede che la Commissione per la garanzia dell'informazione statistica debba essere sentita ai fini della sottoscrizione dei codici di deontologia e di buona condotta relativi al trattamento dei dati personali nell'ambito del Sistema statistico nazionale;
Visto il provvedimento 10 febbraio 2000 del Garante per la protezione dei dati personali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 2000, con il quale il Garante ha promosso la sottoscrizione di uno o più codici di deontologia e di buona condotta relativi del trattamento di dati personali per scopi statistici e di ricerca scientifica ed ha invitato tutti i soggetti aventi titolo a partecipare all'adozione dei medesimi codici in base al principio di rappresentatività a darne comunicazione al Garante entro il 31 marzo 2000;
Viste le comunicazioni pervenute al Garante in risposta al provvedimento del 10 febbraio 2000, con le quali diversi soggetti pubblici e privati, società scientifiche ed associazioni professionali hanno manifestato la volontà di partecipare alla redazione dei codici e fra i quali é stato conseguentemente costituito un apposito gruppo di lavoro, composto, fra gli altri, da rappresentanti dei seguenti soggetti pubblici: Istituto nazionale di statistica - ISTAT, Istituto di studi e analisi economica - ISAE, Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - ISFOL, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;
Considerato che il testo del codice é stato oggetto di ampia consultazione nell'ambito dei soggetti interessati, che hanno avuto modo di far pervenire osservazioni e proposte;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2000, n. 152 contenente le norme per la definizione dei criteri e delle procedure per l'individuazione dei soggetti privati partecipanti al Sistema statistico nazionale (SISTAN) ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 28 aprile 1998, n. 125;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 maggio 2001 in materia di circolazione dei dati all'interno del Sistema statistico nazionale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 maggio 2002 sull'inserimento di altri uffici di statistica nell'ambito del Sistan;
Vista la nota del 2 aprile 2001 con cui il Presidente dell'ISTAT, su mandato del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica, ha trasmesso il testo del Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale, sottoscritto dallo stesso a nome dei soggetti interessati;
Vista la deliberazione di questa Autorità n. 23 del 4 luglio 2001 sull'esame preliminare del codice;
Ritenuto opportuno procedere all'esame definitivo del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici effettuati nell'ambito del SISTAN, anche separatamente rispetto al codice che, a norma degli articoli art.6, comma 1, e 10, comma 6 , del d.lg. n. 281/1999, deve disciplinare l'utilizzo dei dati personali a fini statistici al di fuori del SISTAN;
Sentita la Commissione per la garanzia nell'informazione statistica ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e sulla base degli approfondimenti curati d'intesa con l'Istat;
Rilevato che il rispetto delle disposizioni contenute nel codice costituisce condizione essenziale per la liceità del trattamento dei dati personali;
Constatata la conformità del codice alle leggi e ai regolamenti in materia di protezione delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, ed in particolare all'art. 31, comma 1, lettera h) della legge n. 675/1996, nonché agli artt. 6 e 10, 11 e 12 del decreto legislativo n. 281/1999;
Considerato che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 281/1999, il codice deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura del Garante;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2000;

Dispone

la trasmissione del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati
nell'ambito del Sistema statistico nazionale, che figura in allegato, all'ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 31 luglio 2002
IL PRESIDENTE
IL RELATORE
IL SEGRETARIO GENERALE

CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER I TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI A SCOPI STATISTICI E DI RICERCA SCIENTIFICA
EFFETTUATI NELL'AMBITO DEL SISTEMA STATISTICO NAZIONALE

Preambolo
Il presente codice é volto a garantire che l'utilizzazione di dati di carattere personale per scopi di statistica, considerati dalla legge di rilevante
interesse pubblico e fonte dell'informazione statistica ufficiale intesa quale patrimonio della collettività, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone interessate,in particolare del diritto alla riservatezza e del diritto all'identità personale.
Il codice é sottoscritto in attuazione degli articoli 6 e 10, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281 e si applica ai trattamenti per scopi statistici effettuati nell'ambito del sistema statistico nazionale, per il perseguimento delle finalità di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
La sua sottoscrizione é effettuata ispirandosi alle pertinenti fonti e documenti internazionali in materia di attività statistica e, in particolare:
a) alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, ratificata dall'Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848;
b) alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 18 dicembre 2000, con specifico riferimento agli artt. 7 e 8;
c) alla Convenzione n. 108 adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981, ratificata in Italia con legge 21 febbraio 1989, n. 98;
d) alla direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 24 ottobre 1995;
e) alla Raccomandazione del Consiglio d'Europa n. R(97)18,adottata il 30 settembre 1997;
f) all'articolo 10 del Regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 febbraio 1997.
Gli enti, gli uffici e i soggetti che applicano il seguente codice sono chiamati ad osservare anche il principio di imparzialità e di non discriminazione nei confronti di altri utilizzatori, in particolare, nell'ambito della comunicazione per scopi statistici di dati depositati in archivi pubblici e trattati da enti pubblici o sulla base di finanziamenti pubblici.

CAPO I
AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI

Art. 1
(Ambito di applicazione)

1. Il codice si applica ai trattamenti di dati personali per scopi statistici effettuati da:
a) enti ed uffici di statistica che fanno parte o partecipano al sistema statistico nazionale, per l'attuazione del programma statistico nazionale o per la produzione di informazione statistica, in conformità ai rispettivi ambiti istituzionali;
b) strutture diverse dagli uffici di cui alla lettera a), ma appartenenti alla medesima amministrazione o ente, qualora i relativi trattamenti siano previsti dal programma statistico nazionale e gli uffici di statistica attestino le metodologie adottate, osservando le disposizioni contenute nei decreti legislativi 6 settembre 1989, n. 322 e 30 luglio 1999, n. 281, e loro successive modificazioni e integrazioni, nonché nel presente codice.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente codice si applicano le definizioni elencate nell'art. 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (di seguito denominata "Legge"), nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, e loro successive modificazioni e integrazioni. Ai fini medesimi, si intende inoltre per:
a) "trattamento per scopi statistici", qualsiasi trattamento effettuato per finalità di indagine statistica o di produzione,conservazione e diffusione di risultati statistici in attuazione del programma statistico nazionale o per effettuare informazione statistica in conformità agli ambiti istituzionali dei soggetti di cui all'articolo 1;
b) "risultato statistico", l'informazione ottenuta con il trattamento di dati personali per quantificare aspetti di un fenomeno collettivo;
c) "variabile pubblica", il carattere o la combinazione di caratteri, di tipo qualitativo o quantitativo, oggetto di una rilevazione statistica che faccia riferimento ad informazioni presenti in pubblici registri, elenchi, atti, documenti o fonti conoscibili da chiunque;
d) "unità statistica", l'entità alla quale sono riferiti o riferibili i dati trattati.

Art. 3
(Identificabilità dell'interessato)

1. Agli effetti dell'applicazione del presente codice:
a) un interessato si ritiene identificabile quando, con l'impiego di mezzi ragionevoli, é possibile stabilire un'associazione significativamente probabile tra la combinazione delle modalità delle variabili relative ad una unità statistica e i dati identificativi della medesima;
b) i mezzi ragionevolmente utilizzabili per identificare un interessato afferiscono, in particolare, alle seguenti categorie:
risorse economiche;
risorse di tempo;
archivi nominativi o altre fonti di informazione contenenti dati identificativi congiuntamente ad un sottoinsieme delle variabili oggetto di comunicazione o diffusione;
archivi, anche non nominativi, che forniscano ulteriori informazioni oltre a quelle oggetto di comunicazione o diffusione;
risorse hardware e software per effettuare le elaborazioni necessarie per collegare informazioni non nominative ad un soggetto identificato, tenendo anche conto delle effettive possibilità di pervenire in modo illecito alla sua identificazione in rapporto ai sistemi di sicurezza ed al software di controllo adottati;
conoscenza delle procedure di estrazione campionaria, imputazione, correzione e protezione statistica adottate per la produzione dei dati;
c) in caso di comunicazione e di diffusione, l'interessato può ritenersi non identificabile se il rischio di identificazione, in termini di probabilità di identificare l'interessato stesso tenendo conto dei dati comunicati o diffusi, é tale da far ritenere sproporzionati i mezzi eventualmente necessari per procedere all'identificazione rispetto alla lesione o al pericolo di lesione dei diritti degli interessati che può derivarne, avuto altresì riguardo al
vantaggio che se ne può trarre.

Art. 4
(Criteri per la valutazione del rischio di identificazione)

1. Ai fini della comunicazione e diffusione di risultati statistici, la valutazione del rischio di identificazione tiene conto dei seguenti criteri:
a) si considerano dati aggregati le combinazioni di modalità alle quali é associata una frequenza non inferiore a una soglia prestabilita, ovvero un'intensità data dalla sintesi dei valori assunti da un numero di unità statistiche pari alla suddetta soglia. Il valore minimo attribuibile alla soglia é pari a tre;
b) nel valutare il valore della soglia si deve tenere conto del livello di riservatezza delle informazioni;
c) i risultati statistici relativi a sole variabili pubbliche non sono soggetti alla regola della soglia;
d) la regola della soglia può non essere osservata qualora il risultato statistico non consenta ragionevolmente l'identificazione di unità statistiche, avuto riguardo al tipo di rilevazione e alla natura delle variabili associate;
e) i risultati statistici relativi a una stessa popolazione possono essere diffusi in modo che non siano possibili collegamenti tra loro o con altre fonti note di informazione, che rendano possibili eventuali identificazioni;
f) si presume che sia adeguatamente tutelata la riservatezza nel ncaso in cui tutte le unità statistiche di una popolazione presentino la medesima modalità di una variabile.
2. Nel programma statistico nazionale sono individuate le variabili che possono essere diffuse in forma disaggregata, ove ciò risulti necessario per soddisfare particolari esigenze conoscitive anche di carattere internazionale o comunitario.
3. Nella comunicazione di collezioni campionarie di dati, il rischio di identificazione deve essere per quanto possibile contenuto. Tale limite e la metodologia per la stima del rischio di identificazione sono individuati dall'Istat che, attenendosi ai criteri di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), definisce anche le modalità di rilascio dei dati dandone comunicazione alla Commissione per la garanzia dell'informazione statistica.

Art. 5
(Trattamento di dati sensibili da parte di soggetti privati)

1. I soggetti privati che partecipano al sistema statistico nazionale ai sensi della legge 28 aprile 1998, n. 125, raccolgono o trattano ulteriormente
dati sensibili per scopi statistici di regola in forma anonima, fermo restando quanto previsto dall'art. 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, come introdotto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, e successive modificazioni e integrazioni.
2. In casi particolari in cui scopi statistici, legittimi e specifici, del trattamento di dati sensibili non possono essere raggiunti senza l'identificazione anche temporanea degli interessati, per garantire la legittimità del trattamento medesimo é necessario che concorrano i seguenti presupposti:
a) l'interessato abbia espresso liberamente il proprio consenso sulla base degli elementi previsti per l'informativa;
b) il titolare adotti specifiche misure per mantenere separati i dati identificativi già al momento della raccolta, salvo che ciò risulti irragionevole o richieda uno sforzo manifestamente sproporzionato;
c) il trattamento risulti preventivamente autorizzato dal Garante, anche sulla base di un'autorizzazione relativa a categorie di dati o tipologie di trattamenti, o sia compreso nel programma statistico nazionale.
3. Il consenso é manifestato per iscritto. Qualora la raccolta dei dati sensibili sia effettuata con particolari modalità quali interviste telefoniche o assistite da elaboratore che rendano particolarmente gravoso per l'indagine acquisirlo per iscritto, il consenso, purché espresso, può essere documentato per iscritto.
In tal caso, la documentazione dell'informativa resa all'interessato e dell'acquisizione del relativo consenso é conservata dal titolare del trattamento per tre anni.

CAPO II
INFORMATIVA, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE

Art. 6
(Informativa)

1. Oltre alle informazioni di cui all'art. 10 della Legge, all'interessato o alle persone presso le quali i dati personali dell'interessato sono raccolti per uno scopo statistico é rappresentata l'eventualità che essi possono essere trattati per altri scopi statistici, in conformità a quanto previsto dai decreti legislativi 6 settembre 1989, n. 322 e 30 luglio 1999, n. 281, e loro successive modificazioni e integrazioni.
2. Quando il trattamento riguarda dati personali non raccolti presso l'interessato e il conferimento dell'informativa a quest'ultimo richieda uno sforzo sproporzionato rispetto al diritto tutelato, in base a quanto previsto dall'art. 10, comma 4 della Legge, l'informativa stessa si considera resa se il trattamento é incluso nel programma statistico nazionale o é oggetto di pubblicità con idonee modalità da comunicare preventivamente al Garante il quale può prescrivere eventuali misure ed accorgimenti.
3. Nella raccolta di dati per uno scopo statistico, l'informativa alla persona presso la quale i dati sono raccolti può essere differita per la parte riguardante le specifiche finalità, le modalità del trattamento cui sono destinati i dati, qualora ciò risulti necessario per il raggiungimento dell'obiettivo dell'indagine - in relazione all'argomento o alla natura della stessa - e purché il trattamento non riguardi dati sensibili. In tali casi, il completamento dell'informativa deve essere fornito all'interessato non appena vengano a cessare i motivi che ne avevano ritardato la comunicazione, a meno che ciò comporti un impiego di mezzi palesemente sproporzionato. Il soggetto responsabile della ricerca deve redigere un documento - successivamente conservato per almeno due anni dalla conclusione della ricerca e reso disponibile a tutti i soggetti che esercitano i diritti di cui all'art. 13 della Legge - in cui siano indicate le specifiche motivazioni per le quali si é ritenuto di differire l'informativa, la parte di informativa differita, nonché le modalità seguite per informare gli interessati quando sono venute meno le ragioni che avevano giustificato il differimento.
4. Quando le circostanze della raccolta e gli obiettivi dell'indagine sono tali da consentire ad un soggetto di rispondere in nome e per conto di un altro, in quanto familiare o convivente, l'informativa all'interessato può essere data anche per il tramite del soggetto rispondente.

Art. 7
(Comunicazione a soggetti non facenti parte del sistema statistico nazionale)

1. Ai soggetti che non fanno parte del sistema statistico nazionale possono essere comunicati, sotto forma di collezioni campionarie, dati individuali privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalità che rendano questi ultimi non identificabili.
2. La comunicazione di dati personali a ricercatori di università o ad istituti o enti di ricerca o a soci di società scientifiche a cui si applica il codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati fuori dal sistema statistico nazionale, di cui all'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281 e successive modificazioni e integrazioni, é consentita
nell'ambito di specifici laboratori costituiti da soggetti del sistema statistico nazionale, a condizione che:
a) i dati siano il risultato di trattamenti di cui i medesimi soggetti del sistema statistico nazionale siano titolari;
b) i dati comunicati siano privi di dati identificativi;
c) le norme in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali, contenute anche nel presente codice, siano rispettate dai ricercatori che accedono al laboratorio anche sulla base di una preventiva dichiarazione di impegno;
d) l'accesso al laboratorio sia controllato e vigilato;
e) non sia consentito l'accesso ad archivi di dati diversi da quello oggetto della comunicazione;
f) siano adottate misure idonee affinché le operazioni di immissione e prelievo di dati siano inibite ai ricercatori che utilizzano il laboratorio;
g) il rilascio dei risultati delle elaborazioni effettuate dai ricercatori che utilizzano il laboratorio sia autorizzato solo dopo una preventiva verifica, da parte degli addetti al laboratorio stesso, del rispetto delle norme di cui alla lettera c).
3. Nell'ambito di progetti congiunti, finalizzati anche al perseguimento di compiti istituzionali del titolare del trattamento che ha originato i dati, i soggetti del sistema statistico nazionale possono comunicare dati personali a ricercatori operanti per conto di università, altre istituzioni pubbliche e organismi aventi finalità di ricerca, purché sia garantito il rispetto delle condizioni seguenti:
a) i dati siano il risultato di trattamenti di cui i medesimi soggetti del sistema statistico nazionale sono titolari;
b) i dati comunicati siano privi di dati identificativi;
c) la comunicazione avvenga sulla base di appositi protocolli di ricerca sottoscritti da tutti i ricercatori che partecipano al progetto;
d) nei medesimi protocolli siano esplicitamente previste, come vincolanti per tutti i ricercatori che partecipano al progetto, le norme in materia di
segreto statistico e di protezione dei dati personali contenute anche nel presente codice.
4. é vietato ai ricercatori ammessi alla comunicazione dei dati di effettuare trattamenti per fini diversi da quelli esplicitamente previsti dal protocollo di ricerca, di conservare i dati comunicati oltre i termini di durata del progetto, di comunicare ulteriormente i dati a terzi.

Art. 8
(Comunicazione dei dati tra soggetti del Sistema statistico nazionale)

1. La comunicazione di dati personali, privi di dati identificativi, tra i soggetti del sistema statistico nazionale é consentita per i trattamenti statistici, strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali del soggetto richiedente, espressamente determinati all'atto della richiesta, fermo restando il rispetto dei principi di pertinenza e di non eccedenza.
2. La comunicazione anche dei dati identificativi di unità statistiche tra i soggetti del sistema statistico nazionale é consentita, previa motivata richiesta in cui siano esplicitate le finalità perseguite ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ivi comprese le finalità di ricerca scientifica per gli enti di cui all'art. 2 del decreto legislativo medesimo, qualora il richiedente dichiari che non sia possibile conseguire altrimenti il
medesimo risultato statistico e, comunque, nel rispetto dei principi di pertinenza e di stretta necessità.
3. I dati comunicati ai sensi dei commi 1 e 2 possono essere trattati dal soggetto richiedente, anche successivamente, per le sole finalità perseguite ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ivi comprese le finalità di ricerca scientifica per gli enti di cui all'art. 2 del decreto legislativo medesimo, nei limiti previsti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, e nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall'art. 15 della Legge e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 9
(Autorità di controllo)

1. La Commissione per la garanzia dell'informazione statistica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322 contribuisce alla corretta applicazione delle disposizioni del presente codice e, in particolare, di quanto previsto al precedente art. 8, segnalando al Garante i casi di inosservanza.

CAPO III
SICUREZZA E REGOLE DI CONDOTTA

Art. 10
(Raccolta dei dati)

1. I soggetti di cui all'art. 1 pongono specifica attenzione nella selezione del personale incaricato della raccolta dei dati e nella definizione
dell'organizzazione e delle modalità di rilevazione,in modo da garantire il rispetto del presente codice e la tutela dei diritti degli interessati,
procedendo altresì alla designazione degli incaricati del trattamento, secondo le modalità di legge.
2. In ogni caso, il personale incaricato della raccolta si attiene alle disposizioni contenute nel presente codice e alle istruzioni ricevute. In particolare:
a) rende nota la propria identità, la propria funzione e le finalità della raccolta, anche attraverso adeguata documentazione;
b) fornisce le informazioni di cui all'art. 10 della Legge e di cui all'art. 6 del presente codice, nonché ogni altro chiarimento che consenta all'interessato di rispondere in modo adeguato e consapevole, evitando comportamenti che possano configurarsi come artifici o indebite pressioni;
c) non svolge contestualmente presso gli stessi interessati attività di rilevazione di dati per conto di più titolari, salvo espressa autorizzazione;
d) provvede tempestivamente alla correzione degli errori e delle inesattezze delle informazioni acquisite nel corso della raccolta;
e) assicura una particolare diligenza nella raccolta di dati personali di cui agli articoli 22, 24 e 24 bis della legge.

Art. 11
(Conservazione dei dati)

1. I dati personali possono essere conservati anche oltre il periodo necessario per il raggiungimento degli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati, in conformità all'art. 9 della Legge e all'art. 6-bis del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e successive
modificazioni e integrazioni, in tali casi, i dati identificativi possono essere conservati fino a quando risultino necessari per:
indagini continue e longitudinali;
indagini di controllo, di qualità e di copertura;
definizione di disegni campionari e selezione di unità di rilevazione;
costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi;
altri casi in cui ciò risulti essenziale e adeguatamente documentato per le finalità perseguite.
2. Nei casi di cui al comma 1, i dati identificativi sono conservati separatamente da ogni altro dato, in modo da consentirne differenti livelli di accesso, salvo che ciò risulti impossibile in ragione delle particolari caratteristiche del trattamento o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato.

Art. 12.
(Misure di sicurezza)

1. Nell'adottare le misure di sicurezza di cui all'art. 15, comma 1, della Legge e di cui al regolamento previsto dal comma 2 del medesimo articolo, il titolare del trattamento determina anche i differenti livelli di accesso ai dati personali con riferimento alla natura dei dati stessi e alle funzioni dei soggetti coinvolti nei trattamenti.
2. I soggetti di cui all'art. 1 adottano le cautele previste dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135 in riferimento ai dati di cui agli articoli 22 e 24 della Legge.

Art. 13
(Esercizio dei diritti dell'interessato)

1. In caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 13 della Legge, l'interessato può accedere agli archivi statistici contenenti i dati che lo riguardano per chiederne l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione, sempre che tale operazione non risulti impossibile per la natura o lo stato del trattamento, o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionati.
2. In attuazione dell'art. 6-bis, comma 8, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, il responsabile del trattamento annota in appositi spazi o registri le modifiche richieste dall'interessato, senza variare i dati originariamente immessi nell'archivio, qualora tali operazioni non producano effetti significativi sull'analisi statistica o sui risultati statistici connessi al trattamento. In particolare, non si procede alla variazione se le modifiche richieste contrastano con le classificazioni e con le metodologie statistiche adottate in conformità alle norme internazionali comunitarie e nazionali.

Art. 14
(Regole di condotta)

1. I responsabili e gli incaricati del trattamento che, anche per motivi di lavoro, studio e ricerca abbiano legittimo accesso ai dati personali trattati per scopi statistici, conformano il proprio comportamento anche alle seguenti disposizioni:
a) i dati personali possono essere utilizzati soltanto per gli scopi definiti all'atto della progettazione del trattamento;
b) i dati personali devono essere conservati in modo da evitarne la dispersione, la sottrazione e ogni altro uso non conforme alla legge e alle istruzioni ricevute;
c) i dati personali e le notizie non disponibili al pubblico di cui si venga a conoscenza in occasione dello svolgimento dell'attività statistica o di attività ad essa strumentali non possono essere diffusi, né altrimenti utilizzati per interessi privati, propri o altrui;
d) il lavoro svolto deve essere oggetto di adeguata documentazione;
e) le conoscenze professionali in materia di protezione dei dati personali devono essere adeguate costantemente all'evoluzione delle metodologie e delle tecniche;
f) la comunicazione e la diffusione dei risultati statistici devono essere favorite, in relazione alle esigenze conoscitive degli utenti, purché nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.
2. I responsabili e gli incaricati del trattamento di cui al comma 1 sono tenuti a conformarsi alle disposizioni del presente codice,anche quando non siano vincolati al rispetto del segreto d'ufficio o del segreto professionale. I titolari del trattamento adottano le misure opportune per garantire la conoscenza di tali disposizioni da parte dei responsabili e degli incaricati medesimi.
3. I comportamenti non conformi alle regole di condotta dettate dal presente codice devono essere immediatamente segnalati al responsabile o al titolare del trattamento.
* In conformità all'articolo 184, comma 2, i riferimenti a disposizioni della legge n. 675/1996 o od altre disposizioni abrogate devono intendersi riferiti alle corrispondenti nuove disposizioni in vigore, secondo la tavola di corrispondenza.
* In conformità all'articolo 184, comma 2, i riferimenti a disposizioni della legge n. 675/1996 o ad altre disposizioni abrogate devono intendersi riferiti alle corrispondenti nuove disposizioni in vigore, secondo la tavola di corrispondenza.
* In conformità all'articolo 184, comma 2, i riferimenti a disposizioni della legge n. 675/1996 o ad altre disposizioni abrogate devono intendersi riferiti alle corrispondenti nuove disposizioni in vigore, secondo la tavola di corrispondenza.

ALLEGATO B


DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA
(Artt. da 33 a 36 del codice)

Trattamenti con strumenti elettronici
Modalità tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabile ove designato e dell'incaricato, in caso di trattamento con strumenti elettronici:
Sistema di autenticazione informatica 1. Il trattamento di dati personali con strumenti elettronici é consentito agli incaricati dotati di credenziali di autenticazione che consentano il superamento di una procedura di autenticazione relativa a uno specifico trattamento o a un insieme di trattamenti.
2. Le credenziali di autenticazione consistono in un codice per l'identificazione dell'incaricato associato a una parola chiave riservata conosciuta
solamente dal medesimo oppure in un dispositivo di autenticazione in possesso e uso esclusivo dell'incaricato, eventualmente associato a un codice identificativo o a una parola chiave, oppure in una caratteristica biometrica dell'incaricato, eventualmente associata a un codice identificativo o a una parola chiave.
3. Ad ogni incaricato sono assegnate o associate individualmente una o più credenziali per l'autenticazione.
4. Con le istruzioni impartite agli incaricati é prescritto di adottare le necessarie cautele per assicurare la segretezza della componente riservata della credenziale e la diligente custodia dei dispositivi in possesso ed uso esclusivo dell'incaricato.
5. La parola chiave, quando é prevista dal sistema di autenticazione, é composta da almeno otto caratteri oppure, nel caso in cui lo strumento elettronico non lo permetta, da un numero di caratteri pari al massimo consentito; essa non contiene riferimenti agevolmente riconducibili all'incaricato ed é modificata da quest'ultimo al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni sei mesi. In caso di trattamento di dati sensibili e di dati giudiziari la parola chiave é modificata almeno ogni tre mesi.
6. Il codice per l'identificazione, laddove utilizzato, non può essere assegnato ad altri incaricati, neppure in tempi diversi.
7. Le credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno sei mesi sono disattivate, salvo quelle preventivamente autorizzate per soli scopi di gestione tecnica.
8. Le credenziali sono disattivate anche in caso di perdita della qualità che consente all'incaricato l'accesso ai dati personali.
9. Sono impartite istruzioni agli incaricati per non lasciare incustodito e accessibile lo strumento elettronico durante una sessione di trattamento.
10. Quando l'accesso ai dati e agli strumenti elettronici é consentito esclusivamente mediante uso della componente riservata della credenziale per l'autenticazione, sono impartite idonee e preventive disposizioni scritte volte a individuare chiaramente le modalità con le quali il titolare può assicurare la disponibilità di dati o strumenti elettronici in caso di prolungata assenza o impedimento dell'incaricato che renda indispensabile e indifferibile intervenire per esclusive necessità di operatività e di sicurezza del sistema. In tal caso la custodia delle copie delle credenziali é organizzata garantendo la relativa segretezza e individuando preventivamente per iscritto i soggetti incaricati della loro custodia, i quali devono
informare tempestivamente l'incaricato dell'intervento effettuato.
11. Le disposizioni sul sistema di autenticazione di cui ai precedenti punti e quelle sul sistema di autorizzazione non si applicano ai trattamenti dei dati personali destinati alla diffusione.
Sistema di autorizzazione
12. Quando per gli incaricati sono individuati profili di autorizzazione di ambito diverso é utilizzato un sistema di autorizzazione.
13. I profili di autorizzazione, per ciascun incaricato o per classi omogenee di incaricati, sono individuati e configurati anteriormente all'inizio del
trattamento, in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari per effettuare le operazioni di trattamento.
14. Periodicamente, e comunque almeno annualmente, é verificata la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione.
Altre misure di sicurezza
15. Nell'ambito dell'aggiornamento periodico con cadenza almeno annuale dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici, la lista degli incaricati può essere redatta anche per classi omogenee di incarico e dei relativi profili di autorizzazione.
16. I dati personali sono protetti contro il rischio di intrusione e dell'azione di programmi di cui all'art. 615-quinquies del codice penale, mediante l'attivazione di idonei strumenti elettronici da aggiornare con cadenza almeno semestrale.17. Gli aggiornamenti periodici dei programmi per elaboratore volti a prevenire la vulnerabilità di strumenti elettronici e a correggerne difetti sono effettuati almeno annualmente. In caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari l'aggiornamento é almeno semestrale.
18. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche che prevedono il salvataggio dei dati con frequenza almeno settimanale.
Documento programmatico sulla sicurezza 19. Entro il 31 marzo di ogni anno, il titolare di un trattamento di dati sensibili o di dati giudiziari redige anche attraverso il responsabile, se designato, un documento programmatico sulla sicurezza contenente idonee informazioni riguardo:
19.1. l'elenco dei trattamenti di dati personali;
19.2. la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati;
19.3. l'analisi dei rischi che incombono sui dati;
19.4. le misure da adottare per garantire l'integrità e la disponibilità dei dati, nonché la protezione delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità;
19.5. la descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati in seguito a distruzione o danneggiamento di cui al successivo punto 23;
19.6. la previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento, per renderli edotti dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle relative attività, delle responsabilità che ne derivano e delle modalità per aggiornarsi sulle misure minime adottate dal titolare. La formazione é programmata già al momento dell'ingresso in servizio, nonché in occasione di cambiamenti di mansioni, o di introduzione di nuovi significativi strumenti, rilevanti rispetto al trattamento di dati personali;
19.7. la descrizione dei criteri da adottare per garantire l'adozione delle misure minime di sicurezza in caso di trattamenti di dati personali affidati, in conformità al codice, all'esterno della struttura del titolare;
19.8. per i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale di cui al punto 24, l'individuazione dei criteri da adottare per la cifratura o per la separazione di tali dati dagli altri dati personali dell'interessato.
Ulteriori misure in caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari 20. I dati sensibili o giudiziari sono protetti contro l'accesso abusivo, di cui all'art. 615-ter del codice penale, mediante l'utilizzo di idonei strumenti elettronici.
21. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche per la custodia e l'uso dei supporti rimovibili su cui sono memorizzati i dati al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti.
22. I supporti rimovibili contenenti dati sensibili o giudiziari se non utilizzati sono distrutti o resi inutilizzabili, ovvero possono essere riutilizzati da altri incaricati, non autorizzati al trattamento degli stessi dati, se le informazioni precedentemente in essi contenute non sono intelligibili e tecnicamente in alcun modo ricostruibili.
23. Sono adottate idonee misure per garantire il ripristino dell'accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici, in tempi certi compatibili con i diritti degli interessati e non superiori a sette giorni.
24. Gli organismi sanitari e gli esercenti le professioni sanitarie effettuano il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale contenuti in elenchi, registri o banche di dati con le modalità di cui all'articolo 22, comma 6, del codice, anche al fine di consentire il trattamento disgiunto dei medesimi dati dagli altri dati personali che permettono di identificare direttamente gli interessati. I dati relativi all'identità genetica sono trattati esclusivamente all'interno di locali protetti accessibili ai soli incaricati dei trattamenti ed ai soggetti specificatamente autorizzati ad accedervi; il trasporto dei dati all'esterno dei locali riservati al loro trattamento deve avvenire in contenitori muniti di serratura o dispositivi equipollenti; il trasferimento dei dati in formato elettronico é cifrato.
Misure di tutela e garanzia25. Il titolare che adotta misure minime di sicurezza avvalendosi di soggetti esterni alla propria struttura, per provvedere alla esecuzione riceve dall'installatore una descrizione scritta dell'intervento effettuato che ne attesta la conformità alle disposizioni del presente disciplinare tecnico.
26. Il titolare riferisce, nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta, dell'avvenuta redazione o aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici Modalità tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabile, ove designato, e dell'incaricato, in caso di trattamento con strumenti diversi da quelli elettronici:
27. Agli incaricati sono impartite istruzioni scritte finalizzate al controllo ed alla custodia, per l'intero ciclo necessario allo svolgimento delle operazioni di trattamento, degli atti e dei documenti contenenti dati personali. Nell'ambito dell'aggiornamento periodico con cadenza almeno annuale dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati, la lista degli incaricati può essere redatta anche per classi omogenee di incarico e dei relativi profili di autorizzazione.
28. Quando gli atti e i documenti contenenti dati personali sensibili o giudiziari sono affidati agli incaricati del trattamento per lo svolgimento dei relativi compiti, i medesimi atti e documenti sono controllati e custoditi dagli incaricati fino alla restituzione in maniera che ad essi non accedano
persone prive di autorizzazione, e sono restituiti al termine delle operazioni affidate.
29. L'accesso agli archivi contenenti dati sensibili o giudiziari é controllato. Le persone ammesse, a qualunque titolo, dopo l'orario di chiusura, sono identificate e registrate. Quando gli archivi non sono dotati di strumenti elettronici per il controllo degli accessi o di incaricati della vigilanza, le persone che vi accedono sono preventivamente autorizzate.