Legge Provinciale Trento 12 agosto 2020, n. 8
Disciplina della promozione territoriale e del marketing turistico in Trentino, e modificazioni della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, relative ai contratti pubblici
 
(b.u. 13 agosto 2020, n. 33, straord. n. 1)

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

Finalità e contenuti della legge

1. Questa legge sostiene, attraverso la promozione territoriale, i valori, le competenze, le tradizioni e le culture del Trentino in maniera sinergica e integrata in tutti i settori e riconosce il ruolo fondamentale del turismo come risorsa per lo sviluppo integrato, sostenibile ed equilibrato del territorio e della filiera produttiva locale nonché la centralità del turista, in tutte le fasi del ciclo della vacanza.

2. Ai fini del comma 1 questa legge disciplina la promozione territoriale e il marketing turistico del Trentino, il suo sistema e la sua articolazione.

3. Questa legge è citata usando il seguente titolo breve: "legge sulla promozione turistica provinciale 2020".

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini di questa legge s'intende per:

a) "promozione territoriale": insieme delle attività volte a far conoscere al mercato il territorio trentino nella sua dimensione generale, i suoi valori, le sue proposte e le sue attività in tutti i settori; tale attività non comprende la fase di costruzione delle proposte e delle attività del territorio;

b) "marketing turistico": insieme delle attività volte alla definizione, costruzione, gestione e promozione dell'offerta turistica al fine di intercettare il mercato in maniera competitiva e adeguata alle potenzialità del territorio;

c) "prodotto turistico": strumento del marketing volto a integrare beni, servizi e altri fattori di attrattiva, anche con riferimento a settori diversi, al fine di comporre un'offerta in grado di rispondere alle esigenze della domanda turistica;

d) "esperienza turistica": insieme degli stati emotivi che il turista vive nella fruizione del prodotto turistico;

e) "ciclo della vacanza": insieme delle fasi che contraddistinguono la vacanza del turista e che comprendono l'ispirazione, la ricerca, la prenotazione, la permanenza, l'esperienza, nonché la restituzione del racconto e del ricordo della vacanza del turista;

f) "ambito territoriale": territorio di dimensioni ottimali costituito da uno o più comuni contigui o parte di essi, per il quale si esplica principalmente l'attività delle aziende per il turismo;

g) "area territoriale": porzione di territorio che comprende più ambiti territoriali tra essi contigui, caratterizzati da prodotti turistici omogenei, attuali o potenziali; l'area costituisce il territorio di competenza delle agenzie territoriali d'area;

h) "attività d'interesse generale": attività rivolta alla generalità degli utenti e operatori di un ambito territoriale finalizzata a promuovere il territorio nel suo insieme.

Capo II

Disposizioni in materia di promozione territoriale

Art. 3

La promozione territoriale del Trentino

1. La Provincia riconosce il valore primario della promozione territoriale per lo sviluppo del suo territorio. La promozione territoriale avviene in particolare mediante l'identificazione dei valori identitari del Trentino, del suo patrimonio di eccellenze e dei suoi fattori di attrattività, lo sviluppo di specifiche azioni di comunicazione, la gestione coordinata delle relazioni cooperative e competitive fra gli attori coinvolti, stimolando e facilitando lo sviluppo di un sistema di offerta territoriale e della cultura della montagna.

2. Quale principale strumento di promozione territoriale la Provincia, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia, promuove l'adozione di un marchio e delle sue eventuali declinazioni come mezzo che riassume in sé e veicola i valori caratterizzanti l'intero territorio provinciale.

3. Con apposito regolamento di esecuzione è disciplinato quanto stabilito da quest'articolo. Il regolamento individua le modalità per la gestione, attribuita alla società per la promozione territoriale e il marketing turistico del Trentino, disciplinata dall'articolo 14.

Capo III

Finalità e funzioni del sistema del marketing turistico

Art. 4

Finalità

1. Questo capo disciplina le funzioni, l'organizzazione e le risorse finalizzate al sistema del marketing turistico del Trentino, per favorire la qualità dell'ospitalità e dell'esperienza turistica dei visitatori congiuntamente alla qualità di vita dei residenti e alla professionalità e allo sviluppo degli operatori del settore turistico.

Art. 5

L'articolazione del sistema di marketing turistico trentino

1. Il Trentino è considerato un territorio interamente a valenza turistica. Per consentire un'attività di marketing efficace, il sistema del marketing turistico del Trentino è strutturato su più funzioni tra loro integrate, svolte da:

a) aziende per il turismo (APT), responsabili della qualità dell'esperienza turistica e dell'ospitalità e della fidelizzazione del turista, nei rispettivi ambiti territoriali;

b) agenzie territoriali d'area, quali articolazioni organizzative assicurate dalla società per la promozione territoriale e il marketing turistico del Trentino, responsabili dell'ideazione e della costruzione del prodotto turistico interambito nelle rispettive aree territoriali;

c) la società per la promozione territoriale e il marketing turistico del Trentino;

d) la Provincia, con ruolo strategico, di indirizzo, pianificazione, programmazione e coordinamento in particolare attraverso la definizione delle linee guida per la politica turistica provinciale sentiti gli organismi previsti dall'articolo 22, comma 2; la proposta di linee guida è inviata alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

2. Ai fini di questa legge il territorio provinciale è organizzato in undici ambiti territoriali individuati nella tabella A e in massimo cinque aree territoriali. Le aree territoriali sono definite con regolamento, adottato entro la data stabilita dall'articolo 24, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della competente commissione permanente del Consiglio provinciale; le aree territoriali devono favorire la prossimità e l'organicità territoriale e sono individuate sulla base di criteri che valorizzino l'omogeneità del prodotto, le sinergie e vocazioni comuni dei territori e le interconnessioni anche infrastrutturali dei sistemi turistici.

3. Con regolamento, a decorrere dalla data stabilita dallo stesso, anche su richiesta motivata del comune competente per territorio o delle APT per l'intero ambito territoriale, possono essere ridefiniti gli ambiti di cui alla tabella A, fermi restando il numero massimo previsto dal comma 2, il principio di contiguità territoriale dell'ambito turistico nonché l'organicità rispetto ai fini del marketing turistico e un ottimale dimensionamento complessivo di almeno un milione di presenze turistiche annue; il regolamento può prevedere eccezioni al numero minimo di presenze in relazione al numero di posti letto alberghieri.

Art. 6

Programmazione e coordinamento delle attività

1. Il sistema di marketing turistico del Trentino orienta le proprie attività secondo il metodo della programmazione in una logica di coerenza interna e in conformità alle indicazioni contenute negli strumenti previsti dalla legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (legge sulla programmazione provinciale 1996), e alle linee guida per la politica turistica provinciale.

Art. 7

Attività delle APT

1. Le attività finalizzate al presidio della qualità dell'ospitalità e dell'esperienza del turista e alla sua fidelizzazione sono realizzate, nel rispettivo ambito territoriale, dalle APT che tengono conto delle peculiarità e delle vocazioni di tutti i territori dell'ambito.

2. Ai fini del comma 1 le APT realizzano le seguenti attività d'interesse generale, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato:

a) attività primarie:

1) istituire e svolgere servizi di informazione, di assistenza e accoglienza turistica, nonché porre in essere le attività per la fruizione dei prodotti turistici, nell'ottica della costruzione dell'esperienza turistica;

2) organizzare e promuovere manifestazioni ed eventi nonché coordinare e promuovere quelli realizzati da altri soggetti nell'ambito territoriale;

3) attuare, in ambito locale, i progetti di livello provinciale e gli strumenti di sistema nonché i prodotti sviluppati dalle agenzie territoriali d'area;

4) sviluppare i prodotti turistici di interesse del relativo ambito;

5) valorizzare l'utilizzo delle produzioni locali e le esperienze locali;

6) promuovere i valori del Trentino, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 3;

7) affiancare e sostenere gli operatori turistici dell'ambito con riferimento ai seguenti temi:

7.1) coinvolgimento per la definizione e costruzione del prodotto turistico;

7.2) definizione di proposte tematiche e stagionali;

7.3) utilizzo delle piattaforme digitali di sistema;

7.4) coerenza tra il posizionamento della struttura e quello della località;

8) partecipare ai progetti di sviluppo di prodotto turistico attraverso la nomina del proprio rappresentante presso le agenzie territoriali d'area;

9) sviluppare sinergie con i comuni e con le istituzioni presenti nell'ambito per quanto concerne gli interventi correlati e necessari alla valorizzazione turistica del territorio;

b) altre attività:

1) realizzare attività di marketing del proprio ambito con riferimento ai mercati di prossimità o prevalenti;

2) promuovere i marchi delle località;

3) concorrere alla valorizzazione e promozione del patrimonio paesaggistico, artistico, storico e ambientale, anche con riguardo alle iniziative relative all'economia circolare, coerentemente con le finalità della promozione territoriale;

4) promuovere e gestire impianti, servizi e infrastrutture a carattere locale e non di rilevanza economica e di prevalente interesse turistico o sportivo;

5) sostenere iniziative per favorire attività a basso impatto ambientale;

6) promuovere lo svolgimento di servizi di mobilità di utilità collettiva, integrativi dell'offerta turistica, che assicurino migliori condizioni di fruizione del territorio.

3. Le attività individuate dal comma 2 possono svolgersi anche al di fuori dell'ambito territoriale di riferimento, con il coordinamento o il coinvolgimento delle altre APT e dei soggetti che svolgono attività di promozione turistica operanti nei territori adiacenti all'ambito e confinanti con il Trentino, al fine di garantirne un'efficace realizzazione.

4. Le attività diverse da quelle previste dal comma 2 svolte dalle APT non possono essere oggetto del finanziamento provinciale ai sensi dell'articolo 16.

Art. 8

Attività delle agenzie territoriali d'area

1. Lo sviluppo del prodotto turistico interambito è svolto nell'area territoriale di competenza dalle agenzie territoriali d'area.

2. Le agenzie svolgono le seguenti attività:

a) analisi delle potenzialità dell'area di riferimento e delle esigenze della domanda turistica attraverso lo studio dei flussi turistici attuali e potenziali;

b) attività di benchmarking con territori italiani e stranieri;

c) sviluppo dei prodotti turistici interambito; tale attività include anche il coordinamento dei diversi soggetti coinvolti, che deve essere effettuato con la collaborazione delle APT;

d) coinvolgimento delle APT nella proposta ai turisti del prodotto interambito;

e) attività di monitoraggio dei prodotti turistici offerti anche attraverso l'analisi dei dati nell'ottica di un miglioramento continuo;

f) ideazione e implementazione di progetti di sviluppo del prodotto turistico attraverso fondi europei o altri canali di finanziamento pubblico e privato;

g) stimolo all'innovazione per quanto riguarda l'ideazione e lo sviluppo di progetti e di soluzioni digitali per la promozione territoriale e il marketing turistico integrato e sostenibile del Trentino;

h) analisi e proposte per la mobilità turistica attraverso il miglioramento dell'accessibilità e della fruizione da e per le destinazioni in collaborazione con le APT e gli altri enti coinvolti.

Art. 9

Attività della società per la promozione territoriale e il marketing turistico del Trentino

1. La società per la promozione territoriale e il marketing turistico del Trentino svolge le attività di promozione territoriale e le seguenti attività di marketing turistico:

a) favorire lo sviluppo di alleanze strategiche e operative tra i diversi settori, anche non economici, al fine di valorizzare il territorio come destinazione turistica e migliorare le proposte turistiche, anche attraverso il coordinamento delle progettualità delle attività d'ambito e di area;

b) favorire progetti di sviluppo turistico e promozione territoriale con enti di promozione turistica delle regioni confinanti con il Trentino e delle regioni appartenenti all'Euregio;

c) monitorare l'andamento del sistema turistico per aumentare l'efficacia delle proposte attraverso una conoscenza dei dati del turismo e delle dinamiche di mercato, anche mediante l'accesso alle banche dati in disponibilità alla Provincia relative al settore turistico;

d) coordinare e controllare le attività delle agenzie territoriali d'area, al fine di favorire l'innovazione della proposta e il miglioramento della qualità dell'esperienza turistica;

e) valutare la coerenza tra l'attività diretta a garantire la qualità dell'ospitalità e dell'esperienza del turista svolta dalle APT e la propria attività di marketing turistico;

f) individuare e presidiare i mercati, nazionali e internazionali, su cui proporre l'offerta turistica trentina, e realizzare le conseguenti iniziative di promozione e comunicazione;

g) sviluppare le competenze digitali e gestire i sistemi di comunicazione e le piattaforme digitali funzionali al marketing turistico dell'intero territorio provinciale;

h) ideare, programmare e gestire eventi a elevata rilevanza turistica promossi direttamente o assegnati sulla base della programmazione della Giunta provinciale.

2. Nel rispetto degli obiettivi previsti dal comma 1, la società svolge rispetto alle APT azioni volte a:

a) coordinare e ottimizzare le politiche di prodotto;

b) confrontarsi per idee e proposte di innovazione di prodotto, mercato, promozione e commercializzazione;

c) garantire coerenza e coesione tra le politiche di marketing turistico locale e l'immagine generale del Trentino;

d) sostenere e facilitare il dialogo strategico, progettuale e operativo con altre destinazioni turistiche esterne al Trentino ma prossime geograficamente e analoghe per tipo di offerta.

3. La società svolge attività di indirizzo, coordinamento e decisione relative allo sviluppo di nuovi prodotti turistici che emergono all'interno delle aree territoriali.

4. La società può coordinare e favorire lo sviluppo di prodotti turistici interarea.

Art. 10

Ruolo della Provincia autonoma di Trento

1. La Provincia assume nel settore turistico un ruolo di orientamento strategico e di definizione delle priorità di sviluppo del territorio provinciale, anche al fine di creare la consapevolezza tra i diversi soggetti operanti in Trentino del ruolo del turismo quale elemento fondamentale di sviluppo, e al fine di creare alleanze intersettoriali e con soggetti esterni. In particolare, la Provincia svolge le funzioni di indirizzo, pianificazione, programmazione e coordinamento.

2. Nello svolgimento delle proprie funzioni, spetta alla Provincia garantire uno sviluppo armonico ed equilibrato dell'offerta turistica per tutti i territori dell'ambito delle APT.

3. Per le finalità previste da questa legge, la Provincia può individuare specifici servizi di interesse economico generale da affidare nel rispetto della relativa disciplina dell'Unione europea.

Art. 11

Formazione, sviluppo e supporto specialistico in materia di turismo

1. Per assicurare omogeneità e standard qualitativi elevati nell'organizzazione turistica del Trentino la Provincia, sentiti i soggetti fruitori, realizza programmi di alta formazione in materia di promozione territoriale e marketing turistico nonché iniziative di supporto specialistico allo svolgimento delle attività di marketing turistico da parte dei soggetti individuati negli articoli 7, 9 e 10, avvalendosi della società per la formazione permanente del personale prevista dall'articolo 35 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).

2. Inoltre la Provincia, anche attraverso i propri enti strumentali, può promuovere attività di formazione, nonché organizzare azioni di tutoraggio, supporto e accompagnamento qualificato finalizzate a ottimizzare l'attività di relazione con gli ospiti rivolta agli operatori del settore turistico, sentito il tavolo azzurro previsto dall'articolo 22 comma 2, lettera a).

3. Le attività previste da quest'articolo sono svolte nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Capo IV

Sistema del marketing turistico

Art. 12

Coinvolgimento delle APT

1. La Giunta provinciale finanzia in ciascun ambito territoriale una APT avente i seguenti requisiti strutturali e organizzativi:

a) possesso della personalità giuridica e forma giuridica societaria;

b) presenza nell'organo amministrativo del soggetto di una rappresentanza delle associazioni di categoria della ricettività turistica;

c) rappresentanza maggioritaria qualificata, nella misura di almeno due terzi, delle categorie economiche legate direttamente ai prodotti turistici nell'organo amministrativo del soggetto; le modalità di individuazione dei rappresentanti sono stabilite con proprio atto organizzativo;

d) possesso di una struttura organizzativa che garantisca un'adeguata esecuzione delle decisioni dell'organo amministrativo e l'individuazione della figura di direzione apicale mediante procedura selettiva; non s'intende necessaria la procedura selettiva nel caso di rinnovo della figura apicale;

e) svolgimento nell'ultimo triennio dell'attività di marketing turistico;

f) dimostrazione di avere un bilancio superiore a cinque milioni di euro come somma dei risultati degli ultimi tre esercizi finanziari; con deliberazione sono stabilite le modalità di calcolo e le eccezioni che possono prevedere uno scostamento massimo del 5 per cento;

g) tenuta e adozione di una contabilità separata per le attività previste dall'articolo 7;

h) approvazione di un codice etico;

i) adesione aperta a tutti i soggetti che esercitano un'attività stabile nell'ambito territoriale in uno dei settori connessi alla promozione territoriale e del marketing turistico;

j) adesione aperta ai comuni e alle comunità collocati nell'ambito territoriale; in ogni caso l'APT non può essere presieduta da un sindaco o da un presidente di comunità.

Art. 13

Agenzie territoriali d'area

1. Per svolgere le attività individuate dall'articolo 8 in modo efficace e tale da garantire il coinvolgimento dei territori, le agenzie territoriali d'area sono costituite secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 4, lettera b), nel numero massimo corrispondente a quello delle aree territoriali, come stabilito dall'articolo 5, comma 2, e sono collocate all'interno delle rispettive aree di competenza.

2. Per i fini del comma 1 le agenzie sono dotate di un nucleo tecnico per le attività di proposta relative alla programmazione e alle azioni per lo sviluppo dei prodotti turistici in coerenza con le indicazioni programmatiche del sistema del marketing turistico provinciale. Il nucleo è formato almeno da un rappresentante per ciascun ambito coinvolto, nominato dalle APT sulla base di specifici requisiti professionali e per una durata che garantisca la continuità delle attività, e dal responsabile d'area indicato dalla società per la promozione territoriale e il marketing turistico del Trentino. Per i rappresentanti del nucleo tecnico non è previsto a carico della società alcun compenso o trattamento comunque denominato.

3. Nel caso in cui il territorio di un ambito coincida con il territorio dell'area di riferimento, il nucleo tecnico previsto dal comma 2 è integrato da un ulteriore componente afferente ciascun ambito esistente ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica 2002), e ricompresi nel territorio dell'area. La nomina del rappresentante del nucleo tecnico è demandata all'APT di riferimento del relativo ambito territoriale.

Art. 14

Società per la promozione territoriale e il marketing turistico del Trentino

1. Per lo svolgimento della promozione territoriale e del marketing turistico del Trentino, la Giunta provinciale è autorizzata ad avvalersi di una società controllata in-house.

2. I rapporti tra la Provincia e la società sono regolati da una convenzione che può individuare tra l'altro i contenuti e i criteri di gestione dell'attività della società e i criteri per determinare i rapporti economici e finanziari tra le parti.

3. Ai fini del comma 1, la società può avvalersi di una propria società in-house.

4. La società che esercita le funzioni della promozione territoriale e del marketing turistico del Trentino deve garantire:

a) la presenza di un consiglio di amministrazione;

b) che siano previste modalità organizzative in grado di coinvolgere i territori tramite le agenzie territoriali d'area, dotate di un nucleo tecnico con le caratteristiche indicate nell'articolo 13, comma 2;

c) che sia prevista un'adeguata struttura organizzativa che garantisca la separazione tra funzioni di indirizzo e funzioni di gestione e contempli l'individuazione di un dirigente di comprovata esperienza cui affidare la responsabilità gestionale della società.

Capo V

Risorse

Art. 15

Imposta provinciale di soggiorno

1. Ai sensi degli articoli 72 e 73 dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473 (Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino - Alto Adige in materia di finanza locale), è stabilita l'imposta di soggiorno nella misura minima di un euro e massima di tre euro a persona per ciascun pernottamento.

2. Sono tenuti al pagamento dell'imposta di soggiorno come soggetti passivi dell'imposta coloro che alloggiano nelle seguenti tipologie di strutture situate nel territorio provinciale:

a) strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere previste dagli articoli 5 e 30 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002), ad esclusione delle case per ferie gestite direttamente dagli ospiti secondo quanto previsto dal regolamento di esecuzione della predetta legge provinciale;

b) alloggi per uso turistico previsti dall'articolo 37 bis della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002;

c) le strutture ricettive all'aperto previste dagli articoli 3 e 23 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 (legge provinciale sui campeggi 2012);

d) gli esercizi di agriturismo previsti dall'articolo 2 della legge provinciale 30 ottobre 2019, n. 10 (legge provinciale sull'agriturismo 2019);

e) i rifugi escursionistici previsti dall'articolo 23 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993).

3. Sono esentati dal pagamento dell'imposta provinciale di soggiorno:

a) i familiari di pazienti ricoverati nelle strutture sanitarie e ospedaliere;

b) le forze dell'ordine e di protezione civile nell'esercizio delle loro funzioni.

4. Il regolamento di esecuzione di quest'articolo, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, sentito il Consiglio delle autonomie locali e previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, stabilisce le disposizioni applicative generali per l'attuazione dell'imposta di soggiorno e in particolare può stabilire:

a) i criteri di gradualità dell'imposta in relazione alla tipologia della struttura ricettiva;

b) un numero massimo di notti di soggiorno consecutive presso la medesima struttura, comunque non inferiore alle dieci, per le quali è dovuta l'imposta;

c) modalità particolari di computo del numero massimo di notti con riferimento a soggiorni ripetuti che si interrompono nel fine settimana;

d) le eventuali ulteriori categorie esentate dal pagamento dell'imposta, in aggiunta a quelle individuate dal comma 3;

e) l'età al di sotto della quale non è dovuto il pagamento dell'imposta;

f) gli oneri di gestione dell'imposta.

5. Per l'applicazione del numero massimo di notti stabilito dal regolamento di esecuzione, nelle strutture ricettive e negli alloggi previsti rispettivamente dagli articoli 30, comma 1, lettera d), e 37 bis della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002, si fa riferimento ai giorni di durata del contratto con il quale queste strutture sono concesse in locazione al turista, indipendentemente dall'effettiva fruizione della struttura e dalla consecutività delle notti di soggiorno. Questa disposizione si applica anche ai contratti stipulati ai sensi dell'articolo 4, comma 8, e dell'articolo 5, comma 2, della legge provinciale sui campeggi 2012.

6. Il gettito dell'imposta provinciale di soggiorno, al netto degli oneri di gestione, è destinato a finanziare, con le modalità previste dall'articolo 16, le attività e i soggetti lì individuati.

7. L'imposta provinciale di soggiorno versata dai gestori delle strutture indicate nel comma 2, lettera b), è trasferita, per una quota pari al 50 per cento, al comune nel cui territorio è stato prodotto il gettito.

8. In relazione a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1 ter, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale), i gestori delle strutture indicate nel comma 2 sono responsabili del pagamento dell'imposta con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento provinciale di esecuzione. L'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile, nonché l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno costituiscono omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile, nonché omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno ai sensi di quanto disposto dal medesimo articolo 4, comma 1 ter, e si applica la sanzione amministrativa ivi prevista. Per l'accertamento dell'imposta provinciale di soggiorno si applica l'articolo 11 bis (Disposizioni in materia di accertamento di tributi provinciali), commi 1 e 3, della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3.

9. L'imposta provinciale di soggiorno è dovuta alla Provincia. La riscossione, il controllo, il rimborso e ogni altra attività di gestione del tributo è affidata a Trentino riscossioni s.p.a., che a tale fine ha accesso ai dati contenuti nei sistemi informativi del turismo.

Art. 16

Finanziamento del sistema di marketing turistico

1. La Giunta provinciale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 7, ripartisce il gettito dell'imposta provinciale di soggiorno con le seguenti modalità:

a) alla società per la promozione territoriale e il marketing turistico del Trentino, che lo destina secondo i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale alle agenzie territoriali d'area, nella misura di almeno il 10 per cento dell'imposta raccolta in tutti gli ambiti territoriali di cui è costituita la relativa area;

b) a ciascuna APT, per la rimanente quota dell'imposta raccolta nell'ambito territoriale di riferimento, come finanziamento delle attività previste dall'articolo 7, comma 2, fino alla misura massima del 100 per cento della spesa ammessa, da erogare secondo criteri, termini, modalità e condizioni definiti dalla Giunta provinciale con propria deliberazione, da sottoporre al parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale; nella definizione dei criteri è valorizzato il grado di apporto finanziario da parte degli enti pubblici del territorio di riferimento; ciascuna APT può devolvere una quota dell'imposta di soggiorno di sua spettanza alla società prevista dall'articolo 14 per il finanziamento delle attività dell'agenzia territoriale d'area di riferimento.

2. L'ammontare complessivo dell'imposta provinciale di soggiorno da ripartire è calcolato sulla base dell'imposta effettivamente riscossa nell'anno precedente a quello di riferimento.

3. La Giunta provinciale può finanziare le APT e la società per la promozione territoriale e il marketing turistico del Trentino anche attraverso ulteriori risorse.

4. I comuni e le altre pubbliche amministrazioni o enti pubblici possono finanziare le attività delle APT.

5. In ogni caso il finanziamento delle attività e funzioni previste dall'articolo 7 non può superare il limite del 49 per cento del totale del valore della produzione del conto economico. Concorrono a formare la quota massima del 49 per cento i finanziamenti o i trasferimenti comunque denominati da parte di amministrazioni o di enti pubblici.

6. Con la deliberazione prevista dal comma 1, lettera b), sono stabiliti i criteri, le modalità e le tempistiche per la quantificazione e il calcolo della percentuale del 49 per cento rispetto al totale del valore della produzione del conto economico.

7. La quota dell'imposta di soggiorno che in base a quest'articolo non è finalizzata al finanziamento delle APT è attribuita alla società per la promozione territoriale e il marketing turistico del Trentino per lo sviluppo di specifiche attività promozionali dedicate all'ambito territoriale dove l'imposta è stata raccolta o per le attività proprie dell'agenzia territoriale d'area dove l'imposta è stata raccolta.

8. L'imposta di soggiorno non destinata al finanziamento delle APT può essere destinata anche alla realizzazione di investimenti funzionali allo sviluppo di nuovi prodotti turistici.

Capo VI

Strumenti di sistema

Art. 17

Associazioni pro loco

1. La Provincia sostiene le associazioni pro loco in quanto soggetti che concorrono alla valorizzazione turistica del territorio, delle sue risorse e dei suoi prodotti.

2. Le associazioni pro loco costituiscono, nel rapporto con le amministrazioni dei comuni, associazioni di riferimento per il coordinamento e la programmazione delle attività di valorizzazione turistica del territorio, delle sue risorse e dei suoi prodotti.

3. Le associazioni pro loco possono promuovere iniziative di promozione territoriale e turistica in collaborazione con altre associazioni pro loco, anche se operanti con riferimento a territori appartenenti ad altri ambiti o aree territoriali.

Art. 18

Elenco e finanziamento delle associazioni pro loco

1. Per i fini dell'articolo 17, comma 1, le associazioni pro loco sono iscritte nell'apposito elenco istituito dal servizio provinciale competente in materia di turismo se svolgono le seguenti attività:

a) valorizzazione delle risorse naturali, culturali e storiche della località;

b) realizzazione di attività di animazione turistica a carattere locale come iniziative di interesse turistico, ricreativo, sportivo e culturale;

c) altre attività a carattere locale volte a favorire lo sviluppo della cultura dell'accoglienza turistica.

2. Le associazioni pro loco iscritte nell'apposito elenco utilizzano la denominazione "pro loco" nell'insegna e in tutte le forme di comunicazione.

3. Il regolamento di esecuzione definisce i requisiti e le modalità di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 1 e i criteri e le modalità per la cancellazione da esso.

4. Per la realizzazione delle attività previste dal comma 1 la Provincia può concedere contributi alle pro loco iscritte nell'elenco nella misura massima del 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

5. La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione le tipologie di iniziative finanziabili, compresa l'adesione ai progetti strategici su scala provinciale, e i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi previsti da quest'articolo.

Art. 19

Federazione trentina delle associazioni pro loco

1. La Provincia promuove il ruolo di rappresentanza, assistenza, tutela e coordinamento delle associazioni pro loco svolto dalla federazione trentina delle associazioni pro loco più rappresentativa in sede provinciale.

2. La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi per il finanziamento delle attività indicate nel comma 1, nella misura massima del 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

3. Con apposita convenzione la Provincia può avvalersi della federazione trentina delle associazioni pro loco più rappresentativa in sede provinciale anche per effettuare le verifiche sulle attività delle pro loco per i fini dell'articolo 18.

Art. 20

Strada del gusto trentino

1. La strada del gusto trentino, di seguito strada, è costituita da percorsi che si sviluppano entro territori ad alta vocazione agricolo-rurale, caratterizzati da coltivazioni, produzioni e lavorazioni agroalimentari tipiche e tradizionali, da produzioni artigianali, da cantine, da agriturismi e da aziende agricole, da laboratori e da altre strutture produttive individuali o associate, aperte al pubblico, nonché da attrattive naturalistiche, culturali e storiche particolarmente significative ai fini di un'offerta turistica rurale integrata.

2. La Provincia riconosce la promozione territoriale della strada quale attività di interesse generale per la valorizzazione dei luoghi delle produzioni agricole ed enogastronomiche, anche attraverso la fruizione in forma di offerta turistica dei territori a vocazione agricola e delle sue produzioni, nell'ambito della promozione territoriale di cui all'articolo 3.

3. Per la gestione della promozione territoriale della strada, un comitato promotore propone alla Provincia un disciplinare che definisce la modalità e la forma di gestione della strada, assicurando, in ogni caso, il necessario radicamento con i territori attraverso i soggetti che ne sono espressione. Inoltre, il disciplinare regola i rapporti tra gli aderenti, declina la denominazione della strada e dei relativi percorsi e individua il progetto di promozione relativo alla strada; al disciplinare può essere allegato uno schema di statuto del soggetto gestore della strada. La Provincia approva il disciplinare e riconosce la strada; dell'avvenuto riconoscimento della strada è dato avviso sul Bollettino ufficiale della Regione.

4. Il soggetto gestore della strada opera quale strumento di sistema in raccordo con la Provincia e con gli altri soggetti del sistema della promozione turistica provinciale, anche per la definizione del progetto promozionale della strada e per il coordinamento di questo con le strategie promozionali provinciali.

5. Possono promuovere o aderire alla strada gli operatori agricoli, commerciali, artigianali e turistici e le loro associazioni professionali, i consorzi di tutela, le enoteche, le associazioni, le istituzioni e gli enti pubblici o privati operanti in campo culturale, turistico, agricolo-ambientale, gli enti locali e la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento. L'adesione alla strada è aperta a tutti i predetti soggetti che esercitano la propria attività nell'ambito territoriale del percorso della strada e aderiscono al disciplinare previsto dal comma 3.

6. La Provincia può concedere agevolazioni, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, per l'attività di promozione territoriale svolta dal comitato di gestione della strada.

7. La Provincia può altresì promuovere e sostenere corsi di formazione rivolti ai soggetti aderenti alla strada, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, anche attraverso accordi programmatici con la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento.

8. La Giunta provinciale con propria deliberazione stabilisce i criteri e le modalità per il riconoscimento della strada, nonché per l'attuazione di quest'articolo, compresi i criteri e le modalità di finanziamento. Con la medesima deliberazione sono anche definite le forme di raccordo della strada con il sistema della promozione turistica provinciale e con le attività realizzate in materia di valorizzazione e promozione dei prodotti enogastronomici trentini da parte della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento, al fine di assicurare un'immagine coordinata dei diversi percorsi della strada e la coerenza con le strategie di promozione turistica del territorio provinciale.

Art. 21

Strumenti a supporto dell'analisi del fenomeno turistico

1. Al fine di migliorare i processi decisionali e sviluppare l'attività di analisi mirata ad approfondire specifiche tematiche funzionali alla conoscenza del fenomeno turistico, la struttura provinciale competente in materia di statistica fornisce i dati relativi al turismo in provincia di Trento alla struttura provinciale competente in materia di turismo, secondo le modalità previste dalla Giunta provinciale, nel rispetto della disciplina relativa al segreto statistico.

2. Nel quadro delle funzioni previste da questa legge e anche per i fini del comma 1, la Provincia sostiene la realizzazione di infrastrutture e piattaforme digitali in grado di migliorare la relazione con l'ospite, l'integrazione e la partecipazione degli attori del sistema, e favorisce la creazione di una dorsale tecnologica per l'acquisizione di un flusso di dati sulla domanda turistica. La Provincia si avvale della società per la promozione territoriale e il marketing turistico del Trentino per la realizzazione e per la gestione di queste infrastrutture tecnologiche.

3. Nella gestione delle infrastrutture e delle piattaforme digitali previste dal comma 2 la società per la promozione territoriale e il marketing turistico del Trentino, in qualità di titolare del trattamento, può avvalersi di processi decisionali automatizzati e meccanismi di profilazione del turista per lo svolgimento delle funzioni affidate dalla Provincia, anche allo scopo di offrire esperienze personalizzate per il miglioramento qualitativo dell'offerta turistica. Con regolamento di esecuzione sono definite le modalità attuative di questo comma e le misure adeguate per la tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato, nel rispetto dei principi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Art. 22

Forme di collaborazione e concertazione

1. Al fine di promuovere e di favorire la concertazione con i principali attori del turismo trentino, la Provincia, in relazione all'importanza strategica delle attività finalizzate al marketing turistico del Trentino, alla qualificazione dell'offerta turistica e in generale alle finalità di questa legge, promuove sistematiche e idonee forme di consultazione e collaborazione dei soggetti maggiormente rappresentativi dell'offerta turistica trentina e dei soggetti del marketing.

2. Nell'ambito delle attività indicate nel comma 1 sono istituiti i seguenti organismi partecipativi:

a) tavolo azzurro, finalizzato alle attività di analisi, condivisione e sviluppo delle linee di intervento volte alla valorizzazione dell'intero comparto; è presieduto dall'assessore competente in materia di turismo; la Giunta provinciale definisce i componenti del tavolo e le modalità di funzionamento; i membri del tavolo azzurro non hanno titolo ad alcun compenso per la partecipazione alle attività del tavolo;

b) rappresentanza delle APT, finalizzata alla trattazione e all'approfondimento delle tematiche di comune interesse delle APT e del marketing turistico; partecipano, sotto la presidenza dell'assessore competente in materia di turismo, i presidenti delle APT; la Giunta provinciale definisce gli eventuali ulteriori componenti e le modalità di funzionamento; in ogni caso non è previsto alcun compenso per la partecipazione alle attività della rappresentanza da parte di tutti i componenti.

Capo VII

Disposizioni finali

Art. 23

Regolamento di esecuzione

1. Il regolamento di esecuzione di questa legge è adottato previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale e del Consiglio delle autonomie locali. Il regolamento è adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge ed è efficace a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 24

Disposizioni finali

1. Fatti salvi gli articoli di questo capo, le disposizioni di questa legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021.

2. La Provincia promuove le azioni e le misure necessarie per consentire l'attuazione di questa legge a partire dal 1° gennaio 2021.

Art. 25

omissis

Note al testo

- Il comma 1 abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2001, la legge provinciale sulla promozione turistica 2002, esclusi gli articoli 2 ter, 7, 9, 11, 13 e 13 bis; l'art. 19, esclusi i commi 4 e 6, della l.p. 11 marzo 2005, n. 3; la l.p. 29 luglio 2005, n. 13, esclusi gli articoli 5 e 12; l'art. 16 della l.p. 29 dicembre 2006, n. 11; la l.p. 17 giugno 2010, n. 14, esclusi gli articoli 4, 12, 18, 19, 20 e 22; l'art. 37 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25; l'art. 20 della l.p. 28 marzo 2013, n. 5; gli articoli da 1 a 3 e da 5 a 8 della l.p. 23 ottobre 2014, n. 11; i commi 3 e 5 dell'art. 68 della l.p. 30 dicembre 2014, n. 14; l'art. 2 della l.p. 6 marzo 2015, n. 4; l'art. 35, escluso il comma 5, della l.p. 30 dicembre 2015, n. 21; l'art. 10 della l.p. 5 agosto 2016, n. 14; l'art. 43 della l.p. 29 dicembre 2016, n. 20; il comma 2 dell'art. 33 della l.p. 29 dicembre 2017, n. 17; l'art. 3 della l.p. 3 agosto 2018, n. 15; l'art. 25 della l.p. 6 agosto 2019, n. 5; l'art. 24 della l.p. 23 dicembre 2019, n. 12.

- Il comma 2 abroga l'art. 9 della legge provinciale sulla promozione turistica 2002, l'art. 5 della l.p. 29 luglio 2005, n. 13, l'art. 12 della l.p. 17 giugno 2010, n. 14, l'art. 4 della l.p. 23 ottobre 2014, n. 11, i commi 1, 2 e 4 dell'art. 68 della l.p. 30 dicembre 2014, n. 14 a decorrere dal 1° gennaio 2021 o dalla data stabilita dalla deliberazione di proroga adottata dalla giunta provinciale ai sensi dell'articolo 26, comma 1.

- Il comma 3 sostituisce il titolo, modifica l'art. 1, abroga il capo III e gli articoli da 13 a 22 della legge provinciale sull'agricoltura sociale e sulle strade tematiche 2001, abroga l'art. 3 della l.p. 6 maggio 2016, n. 6, l'art. 48 bis della legge provinciale sull'agricoltura 2003, l'art. 1 della l.p. 6 maggio 2016, n. 6 e modifica l'art. 19 della l.p. 17 giugno 2010, n. 14 (il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in queste leggi) a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della giunta provinciale prevista dall'articolo 20, comma 8, che è pubblicata nel bollettino ufficiale della regione.

Art. 26

Disposizioni transitorie

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021 il finanziamento provinciale delle attività previste dall'articolo 7, comma 2, riferite agli ambiti territoriali individuati da questa legge, è attribuito alle aziende per il turismo esistenti ai sensi dell'articolo 9 della legge provinciale sulla promozione turistica 2002, se si sono dotate dei requisiti previsti dall'articolo 12 della presente legge. Se l'ambito territoriale non coincide con quello preesistente il finanziamento è attribuito all'azienda per il turismo esistente o nata dalla fusione tra le aziende per il turismo esistenti che, con riferimento alle porzioni di ambiti preesistenti ricadenti nel nuovo ambito, ha registrato il maggior numero di presenze nell'ultimo triennio antecedente la data di entrata in vigore di questa legge. Le necessarie disposizioni attuative, anche di prima applicazione, sono definite con deliberazione della Giunta provinciale, che può posticipare, comunque non oltre il 31 maggio 2021, l'applicazione di questo comma e dei commi 2 e 3 se le attività amministrative a tal fine necessarie non possono essere concluse, anche a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, entro il 31 dicembre 2020. La deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

2. Il personale della Provincia già messo a disposizione delle aziende per il turismo esistenti ai sensi dell'articolo 9 della legge provinciale sulla promozione turistica 2002, secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 9, della medesima legge, cessa di essere messo a disposizione delle nuove APT dal 1° gennaio 2021. Il personale è assegnato alle strutture organizzative provinciali o è collocato presso altri enti del sistema territoriale provinciale integrato di cui all'articolo 79 dello Statuto speciale, tenuto conto delle esigenze di servizio e delle situazioni personali. In caso di assegnazione alle strutture provinciali l'onere rientra nei limiti di spesa di personale fissati ai sensi dell'articolo 63 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997), e queste dotazioni concorrono al raggiungimento dei limiti alle assunzioni di personale previsti dall'articolo 24 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, e dall'articolo 7 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20.

3. Il personale delle aziende per il turismo esistenti ai sensi dell'articolo 9 della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 e quello dei consorzi turistici di associazioni pro loco previste dall'articolo 12 quater della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 è assunto dalle aziende per il turismo di cui al comma 1 secondo un accordo con le organizzazioni sindacali rappresentative.

4. L'articolo 16 bis della legge provinciale sulla promozione turistica 2002, ancorché abrogato dall'articolo 25, e le relative disposizioni regolamentari continuano ad applicarsi con riferimento agli obblighi di comunicazione e versamento fino all'esaurimento dei rapporti giuridici sorti in base all'articolo 16 bis della legge provinciale sulla promozione turistica 2002. Per l'anno 2020 le strutture indicate nell'articolo 16 bis, comma 4, lettera a ter), della legge provinciale sulla promozione turistica 2002, comunicano i pernottamenti che rientrano nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre entro il 16 marzo 2021.

5. In deroga a quanto previsto da questa legge, fino al 31 dicembre 2022 le aziende per il turismo esistenti ai sensi dell'articolo 9 della legge provinciale sulla promozione turistica 2002, competenti rispettivamente per gli ambiti della Val di Non, dell'Altopiano di Pinè e Valle di Cembra, delle Terme di Comano-Dolomiti di Brenta e della Valle di Ledro possono continuare a operare con i finanziamenti previsti dagli articoli 16 e 27, se dimostrano, entro il termine di presentazione del programma di attività per l'anno 2021 stabilito dalla Giunta provinciale, che le risorse private che finanziano la rispettiva attività per il 2021 sono maggiori del finanziamento pubblico complessivo riferito al medesimo anno. Qualora tale condizione non venga successivamente rispettata si applica quanto disposto dai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 16.

Art. 27

Disposizioni transitorie per il finanziamento delle APT a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 l'applicazione dell'articolo 15, comma 6, e dell'articolo 16 è sospesa per l'anno 2021.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, comma 1, per l'anno 2020 e per l'anno 2021 le APT sono finanziate con gli stanziamenti stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, che definisce anche i criteri e le modalità degli stessi, tenuto conto, con riferimento all'anno 2020, anche dei criteri già adottati e di quanto già erogato ai sensi della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 e delle leggi provinciali 23 marzo 2020, n. 2, e 13 maggio 2020, n. 3, in materia di misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art. 28

Disposizioni finanziarie

1. Dall'applicazione degli articoli 11, comma 1, 14, 15, comma 7, 16, commi 1 e 3, 18, 19 e 21, comma 2, non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 07 (Turismo), programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), titolo 2 (Spese in conto capitale).

2. Dall'applicazione dell'articolo 14 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 14 (Sviluppo economico e competitività), programma 02 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori), titolo 2 (Spese in conto capitale).

3. Dall'applicazione dell'articolo 26, comma 2, non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio per la spesa di personale.

4. Dall'applicazione degli altri articoli di questa legge non derivano spese a carico del bilancio provinciale.

Capo VIII

Disposizioni in materia di contratti pubblici

Art. 29

omissis

Note al testo

Articolo modificativo degli articoli 2, 3, 7 bis, 8, introduttivo dell'art. 4 bis e abrogativo dell'art. 6 della l.p. 23 marzo 2020, n. 2; il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge.

Tabelle qui