(b.u. 3 giugno 2014, n. 22, suppl. n. 2)
Art. 1
Oggetto
1. Questa legge disciplina gli obblighi di trasparenza concernenti l'organizzazione e l'attività della Provincia, delle sue agenzie e dei suoi enti strumentali pubblici e privati previsti dall'articolo 33 della legge provinciale 3 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e le modalità per la loro realizzazione, nel rispetto delle attribuzioni derivanti dallo Statuto speciale e in armonia con i principi stabiliti dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione).
2. Ai fini di questa legge la trasparenza dell'organizzazione e dell'attività amministrativa è assicurata mediante la pubblicazione nel sito istituzionale dei dati, dei documenti e delle informazioni secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di protezione dei dati personali e di segreto statistico. Alla pubblicazione corrisponde il diritto di chiunque di accedere al sito direttamente e immediatamente, senza autenticazione o identificazione.
3. I dati, i documenti e le informazioni sono pubblicati anche in formato elettronico elaborabile e in formati di dati aperti, intendendosi per tali, ai fini di questa legge, i dati resi disponibili e fruibili in linea, in formati non proprietari, a condizioni tali da permetterne il più ampio riutilizzo e la ridistribuzione senza ulteriori restrizioni d'uso, riuso o diffusione diverse dall'obbligo di citare la fonte e rispettarne l'integrità.
Art. 2
Disposizioni provinciali in materia di trasparenza dell'azione amministrativa
1. Gli obblighi di pubblicazione dei procedimenti e degli atti amministrativi sono assicurati in osservanza della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa 1992); per i provvedimenti di concessione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, professionisti e studi associati, ed enti pubblici e privati si applica l'articolo 31 bis della medesima legge provinciale.
2. Per assicurare la massima trasparenza sull'impiego delle risorse finanziarie provinciali è pubblicata l'anagrafe degli interventi finanziari provinciali, disciplinata dalla legge provinciale 19 novembre 1979, n. 10 (Istituzione di una anagrafe degli interventi finanziari provinciali).
3. Gli incarichi retribuiti di studio, di ricerca, di consulenza e di collaborazione conferiti a soggetti esterni sono resi pubblici tramite gli elenchi previsti dall'articolo 39 undecies della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali 1990). Sono resi pubblici anche gli incarichi per la rappresentanza in giudizio, per il patrocinio dell'amministrazione, le nomine di consulenti tecnici di parte e gli incarichi per il ricorso alle funzioni notarili; in particolare sono pubblicati gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, la descrizione dettagliata dell'oggetto dell'incarico, la durata, il soggetto percettore, la ragione dell'incarico e l'ammontare erogato nonché l'ammontare di eventuali rimborsi a qualsiasi titolo percepiti.
4. Gli incarichi per l'esecuzione di lavori pubblici sono resi pubblici ai sensi dell'articolo 10 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993). Per gli incarichi sono indicati l'oggetto e la durata dell'incarico, il soggetto incaricato e il suo curriculum vitae, i dati relativi allo svolgimento di incarichi, la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione, lo svolgimento di attività professionali, gli estremi del provvedimento di affidamento, i corrispettivi previsti ed erogati.
5. La trasparenza degli incarichi del personale della Provincia è assicurata tramite la pubblicazione sul sito istituzionale degli incarichi autorizzati o conferiti ai sensi degli articoli 47 e 47 bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997).
6. Gli obblighi di trasparenza in capo alle stazioni appaltanti, in adeguamento all'articolo 1, comma 32, della legge n. 190 del 2012, sono assicurati con le modalità previste dall'articolo 4 bis della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10 (Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino).
7. In materia di trasparenza delle informazioni sul lavoro pubblico provinciale si applica l'articolo 75 ter della legge sul personale della Provincia 1997.
8. Con riferimento agli istituti di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di valutazione della dirigenza, nonché di valutazione dell'efficacia dell'azione amministrativa, si applica quanto previsto dalla normativa provinciale vigente. In osservanza delle indicazioni contenute nel piano di cui all'articolo 11, il nucleo di valutazione previsto dall'articolo 19 della legge sul personale della Provincia 1997 attesta l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza e ne promuove il rispetto nell'ambito delle sue competenze.
9. Per quanto riguarda la pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche e la trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio si applica la legislazione provinciale di settore.
10. Con riferimento agli obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese si applica l'articolo 4 della legge provinciale n. 10 del 2012.
Art. 3
Disposizioni generali in materia di pubblicazione di dati, documenti e informazioni
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, la Provincia, comprese le sue agenzie e i suoi enti strumentali pubblici e privati, con riferimento agli ambiti di materia non specificatamente disciplinati da questa legge e dalle altre leggi provinciali, adempiono agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione dei dati, dei documenti e delle informazioni individuati dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), compatibilmente con quanto previsto dall'ordinamento provinciale.
2. Per la violazione degli obblighi di pubblicità previsti dalla normativa provinciale si applicano le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 33 del 2013 per le corrispondenti fattispecie disciplinate nel medesimo decreto.
Art. 4
Accesso civico
1. Il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che la Provincia e gli altri soggetti indicati nell'articolo 1, comma 1, hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi di questa legge e del piano di cui all'articolo 11, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione, è disciplinato dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013.
2. La richiesta di accesso civico è presentata al responsabile della trasparenza della Provincia o al responsabile della trasparenza dell'ente obbligato alla pubblicazione.
3. In caso di ritardo o mancata risposta alla richiesta di accesso da parte del responsabile della trasparenza, il richiedente può rivolgersi per la Provincia al direttore generale e, per gli altri soggetti indicati dall'articolo 1, comma 1, al funzionario di più alto livello presente nell'ente.
4. Con riferimento agli enti per i quali si applica la legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 28 (Istituzione dell'ufficio del difensore civico), in caso di mancata risposta, di ritardo, di diniego o differimento dell'accesso il richiedente, entro trenta giorni, può rivolgersi al difensore civico; il difensore civico, entro trenta giorni dalla richiesta, può segnalare al responsabile della trasparenza l'obbligo di pubblicazione, informandone il richiedente. In tal caso il responsabile della trasparenza procede alla pubblicazione sul sito istituzionale del dato o del documento o informazione segnalati, salvo che, entro trenta giorni dal ricevimento della predetta segnalazione, confermi motivatamente il diniego o il differimento.
Art. 5
Responsabile per la trasparenza
1. L'applicazione delle disposizioni provinciali e statali in materia di trasparenza è promossa e verificata dal responsabile per la trasparenza. Il responsabile per la trasparenza e il responsabile della prevenzione della corruzione, se non coincidono, si coordinano tra loro per l'efficace realizzazione dei rispettivi compiti.
2. Il responsabile per la trasparenza della Provincia è nominato dalla Giunta provinciale e individuato tra i dirigenti con incarico conferito ai sensi dell'articolo 26 o dell'articolo 27 della legge sul personale della Provincia 1997.
3. I dirigenti della Provincia e i dirigenti degli enti pubblici strumentali si uniformano alle indicazioni impartite dal rispettivo responsabile per la trasparenza per la pubblicazione diretta o per la fornitura dei dati e delle informazioni previste da questa legge.
4. Il responsabile per la trasparenza della Provincia segnala alla struttura competente in materia di procedimenti disciplinari e al nucleo di valutazione i casi di inadempimento o di parziale adempimento di questa legge per l'adozione dei provvedimenti di competenza, compresa la valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato ai sensi dell'articolo 18, comma 1 ter, della legge sul personale della Provincia 1997. Il responsabile per la trasparenza, inoltre, segnala alla struttura competente, individuata dalla Giunta provinciale, i casi d'inadempimento per i quali sono previste sanzioni amministrative; a queste sanzioni si applica l'articolo 1 bis della legge provinciale 27 agosto 1982, n. 20 (Disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative).
5. Le attività e gli interventi di attuazione degli obblighi in materia di trasparenza costituiscono obiettivi specifici del programma di gestione delle strutture provinciali. Il responsabile per la trasparenza fornisce alla struttura competente in materia di programmazione le necessarie indicazioni per l'inserimento degli obiettivi nel programma di gestione. Le disposizioni di questo comma trovano applicazione a decorrere dal programma di gestione per l'anno 2015.
Art. 6
omissis (1)
Art. 7
omissis (2)
Art. 8
omissis (3)
Art. 9
omissis (4)
Art. 10
omissis (5)
Art. 11
Disposizioni attuative
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge la Giunta provinciale adotta un piano che definisce i tempi e le modalità necessari per assicurare l'attuazione degli obblighi da essa previsti e la relativa decorrenza, secondo un criterio di progressiva estensione dei dati pubblicati, garantendo comunque la pubblicazione dei dati previsti da questa legge entro il 1° gennaio 2015. Il piano è periodicamente aggiornato e tiene luogo del programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dal decreto legislativo n. 33 del 2013.
2. Con deliberazione della Giunta provinciale, in coordinamento con quanto disposto in attuazione dell'articolo 9 della legge provinciale 27 luglio 2012, n. 16 (Disposizioni per la promozione della società dell'informazione e dell'amministrazione digitale e per la diffusione del software libero dei formati di dati aperti), in materia di pubblicazione e riutilizzo dei dati pubblici e dei documenti contenenti dati pubblici, possono essere stabilite le direttive di natura tecnica per l'applicazione di questa legge, comprese quelle necessarie per definire i raccordi con le amministrazioni dello Stato per l'invio ad esse delle informazioni richieste.
3. Gli enti strumentali della Provincia, in conformità alle direttive stabilite dalla Giunta provinciale, entro novanta giorni individuano le misure per assicurare il rispetto degli obblighi previsti da questa legge entro il 1° gennaio 2015.
4. Con riferimento alle istituzioni scolastiche e formative, alle scuole provinciali dell'infanzia e al personale cui si applica il contratto del comparto scuola il piano previsto dal comma 1 detta specifiche disposizioni, anche tenuto conto delle direttive impartite a livello nazionale.
5. All'onere informativo previsto dall'articolo 1, comma 5 bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, si provvede entro tre mesi dall'entrata in vigore di questa legge.
Art. 12
omissis (6)
Art. 13
Disposizione finanziaria
1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuove o maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio sulle unità previsionali di base 15.15.110 (Oneri di gestione del sistema informativo elettronico provinciale) e 15.15.210 (Investimenti per il sistema informativo elettronico provinciale).
NOTE
(1) Articolo modificativo dell'art. 39 undecies della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
(2) Articolo modificativo dell'art. 31 bis della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
(3) Articolo modificativo dell'art. 10 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
(4) Articolo modificativo dell'art. 75 ter della legge sul personale della Provincia 1997; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
(5) Articolo modificativo dell'art. 3 della l.p. 28 marzo 2013, n. 5; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
(6) Articolo modificativo dell'art. 33 bis della l.p. 16 giugno 2006, n. 3 e dell'art. 1 della l.p. 11 giugno 2010, n. 11; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in queste due leggi.