Legge provinciale Trento, 9 agosto 2013, n. 16
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Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2014)
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Art. 1 Fissazione del limite di spesa per il personale provinciale e abrogazione dell'articolo 25 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25 1. Ai sensi dell'articolo 63 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia), la spesa sui bilanci degli esercizi finanziari 2014, 2015 e 2016 per tutto il personale appartenente al comparto autonomie locali e al comparto ricerca è autorizzata, rispetto all'importo di 215.881.000 euro stabilito per l'anno 2013 dall'articolo 25 della legge provinciale n. 25 del 2012: a) per l'anno 2014, in 212.866.000 euro; b) per l'anno 2015, in 205.365.000 euro; c) per l'anno 2016, in 199.739.000 euro. 2. La spesa prevista dal comma 1 include le risorse da destinare al raggiungimento degli obiettivi dell'amministrazione in materia di riorganizzazione e di efficienza gestionale desumibili dall'articolo 1, comma 7, della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, e dall'articolo 2, comma 4, della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11 e le quote da versare per la partecipazione del proprio personale ai fondi sanitari integrativi. 3. Ai sensi dell'articolo 85 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola), la spesa sui bilanci degli esercizi finanziari 2014, 2015, 2016 per il personale del comparto scuola è autorizzata, rispetto all'importo di 490.631.403 euro per l'anno 2013 stabilito dall'articolo 25 della legge provinciale n. 25 del 2012: a) per l'anno 2014, in 489.949.000 euro, b) per l'anno 2015 in 487.449.000 euro, c) per l'anno 2016 in 487.449.000 euro. 4. La spesa prevista dal comma 3 include le risorse da destinare al raggiungimento degli obiettivi dell'amministrazione in materia di riorganizzazione e di efficienza gestionale desumibili dall'articolo 1, comma 7, della legge provinciale n. 23 del 2007, e dall'articolo 2, comma 4, della legge provinciale n. 11 del 2006 e le quote da versare per la partecipazione del proprio personale ai fondi sanitari integrativi. 5. Per garantire un efficace funzionamento delle attività di supporto nella scuola e nella formazione, la Giunta provinciale può utilizzare per l'anno scolastico 2013-2014 risorse pari alla quota B) del fondo per il miglioramento dei servizi scolastici già disciplinato dall'articolo 76 CCPL 17.10.2003, in favore del personale ausiliario, tecnico e amministrativo (ATA) e assistente educatore delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria, del personale insegnante e dei coordinatori pedagogici del personale dell'infanzia e del personale della formazione professionale della Provincia. Le somme sono assegnate ricorrendo agli istituti disciplinati nell'ultimo accordo FOREG stipulato prima della data di entrata in vigore di questo comma. 6. omissis (1) 7. L'articolo 25 della legge provinciale n. 25 del 2012, relativo alla fissazione del limite di spesa per il personale provinciale, è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2014. 8. Per i fini dell'articolo 67 bis, comma 5, della legge sul personale della Provincia, nell'ambito della spesa prevista dal comma 1, è autorizzata, in relazione all'attivazione del servizio di elisoccorso continuato, la spesa di 200.000 euro per l'anno 2014 e di 100.000 euro per l'anno 2015 e per gli anni successivi. Art. 2 omissis (2) Art. 3 omissis (3) Art. 4 Disposizioni per l'utilizzo delle somme derivanti da minori fabbisogni per il funzionamento del Consiglio provinciale 1. La Provincia istituisce un fondo alimentato con i risparmi di spesa conseguenti ai minori fabbisogni per il funzionamento del Consiglio provinciale rispetto agli stanziamenti autorizzati nel bilancio provinciale, a seguito dell'attuazione di azioni di contenimento e razionalizzazione della spesa da parte dello stesso Consiglio; il fondo è utilizzato per l'attuazione della raccomandazione n. 2013/C120/01 del Consiglio del 22 aprile 2013, sull'istituzione di una garanzia per i giovani. 2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato al finanziamento di un progetto definito nell'ambito del documento degli interventi di politica del lavoro, attivato dall'Agenzia del lavoro, e volto a favorire le politiche per l'occupazione giovanile consistenti in un'offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o tirocinio, entro un periodo di quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema scolastico. 3. La Provincia può integrare gli stanziamenti del fondo e la Giunta provinciale è autorizzata ad apportare con propria deliberazione le conseguenti variazioni al bilancio di previsione e al documento tecnico ai sensi dell'articolo 27 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità). Art. 5 omissis (4) Art. 6 omissis (5) Art. 7 omissis (6) Art. 8 omissis (7) Art. 9 omissis (8) Art. 10 omissis (9) Art. 11 omissis (10) Art. 12 omissis (11) Art. 13 omissis (12) Art. 14 omissis (13) Art. 15 Modificazioni della legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21 (legge provinciale sullo sport) omissis (14) 5. La Provincia, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, promuove per il 2014 l'adozione di agevolazioni tariffarie per l'uso di impianti sportivi pubblici ulteriori rispetto a quelle già previste dai comuni per l'anno 2013, con riferimento agli utenti disabili e agli utenti minori di anni 18. Tale intervento è destinato in favore di tesserati alle società sportive affiliate al CONI e agli enti sportivi da questo riconosciuti. Le risorse messe a disposizione per il finanziamento di tale intervento sono definite in sede di protocollo d'intesa per la finanza locale relativo al 2014. 6. Alla copertura degli oneri previsti dal comma 1 si provvede secondo le modalità previste nella tabella B. Art. 16 omissis (15) Art. 17 omissis (16) Art. 18 omissis (17) Art. 19 omissis (18) Art. 20 omissis (19) Art. 21 omissis (20) Art. 22 Modificazione dell'articolo 12 ter della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (legge sulla programmazione provinciale) 1. omissis (21) 2. Le previsioni eventualmente contenute nei piani regolatori generali vigenti adottate in attuazione dell'articolo 12 ter, comma 9 bis, della legge sulla programmazione provinciale non sono applicabili. Art. 23 omissis (22) Art. 24 Modificazioni della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale) in attuazione della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell'edilizia nonché delle disposizioni statali di attuazione della medesima 1. omissis (23) 2. Si applica quanto previsto dalla normativa statale in materia di edifici ad energia quasi zero. 3. omissis (24) 4. omissis (25) 5. omissis (26) 6. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, individua la data a decorrere dalla quale l'attestato di prestazione energetica, la documentazione tecnica sottoscritta dal progettista in relazione ai requisiti di prestazione energica, l'asseverazione di conformità e il certificato di regolare esecuzione sottoscritti dal direttore lavori in relazione ai requisiti di prestazione energetica, sono redatti nella forma della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Resta ferma la validità degli attestati di certificazione energetica e di prestazione energetica rilasciati fino alla data individuata dalla predetta deliberazione. 7. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali previsti dall'articolo 4 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 (Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale), la Giunta provinciale, con proprie deliberazioni, modifica le norme relative alla metodologia di calcolo della prestazione energetica e ai requisiti minimi di prestazione energetica per l'edilizia, secondo quanto previsto dall'articolo 84, comma 5, della legge urbanistica provinciale, come modificato dal comma 1 di questo articolo. Le medesime deliberazioni possono disciplinare ogni altro aspetto connesso alle modificazioni previste dal primo periodo di questo comma, anche in deroga al regolamento e ferma restando la necessità di procedere all'adeguamento dello stesso. Fino alla data di approvazione delle deliberazioni della Giunta provinciale continuano ad applicarsi i requisiti minimi di prestazione energetica per l'edilizia e le metodologie di calcolo della prestazione energetica previsti dalla normativa provinciale vigente. Art. 25 omissis (27) Art. 26 Misure straordinarie per fronteggiare le emergenze connesse alla crisi economica 1. Per realizzare le finalità e gli obiettivi previsti dalla normativa provinciale di settore e in relazione all'esigenza di affrontare tempestivamente e con strumenti flessibili le conseguenze della crisi economica in atto, la Provincia può approvare piani di interventi, delibere di criteri o altri strumenti di finanziamento di iniziative, anche in deroga alle procedure previste dalla vigente normativa provinciale. La Provincia sottopone a parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, da rendere entro dieci giorni, i piani, le delibere e gli altri strumenti di finanziamento da approvare in deroga alle procedure previste dalla vigente normativa provinciale. 2. E' istituito il fondo per fronteggiare le emergenze economiche. La Giunta provinciale è autorizzata a disporre prelievi dal predetto fondo, relativamente agli stanziamenti di competenza del bilancio e del relativo documento tecnico di accompagnamento e di specificazione, e relativamente agli stanziamenti previsti per gli anni successivi di validità del bilancio pluriennale, a favore di capitoli di spesa riferiti ai settori di spesa interessati dagli interventi e dalle iniziative di cui al comma 1. L'elenco dei capitoli per i quali possono essere effettuati prelievi dal fondo è riportato in un apposito allegato del documento tecnico. Inoltre la Giunta provinciale è autorizzata a effettuare variazioni compensative fra i capitoli compresi nell'elenco citato. 3. La Giunta provinciale per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese) a beneficio dei soggetti di cui all'articolo 2 della medesima legge, può approvare gli strumenti previsti dal comma 1 individuando misure non previste nella normativa provinciale di settore - anche sotto forma di incentivi e di interventi di finanziamento, di garanzia o di sistema o comunque destinati ad una generalità di imprese - o regolando diversamente misure già previste; resta fermo il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato. L'adozione delle misure ai sensi di questo comma è subordinata al parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale da rendere nel termine di dieci giorni dalla richiesta; decorso tale termine la Giunta può prescinderne. 4. Questo articolo trova applicazione fino all'entrata in vigore della legge provinciale di assestamento del bilancio per l'anno 2014, ferma restando la possibilità di dare attuazione, anche successivamente a tale data, ai piani, alle delibere e agli altri strumenti adottati ai sensi dei commi 1 e 3 di questo articolo. 5. Per i fini di quest'articolo con la tabella A è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2014 sull'unità previsionale di base 90.15.230 (Fondo per gli interventi anticongiunturali - spese in conto capitale). Art. 27 omissis (28) Art. 28 omissis (29) Art. 29 omissis (30) Art. 30 omissis (31) Art. 31 omissis (32) Art. 32 omissis (33) Art. 33 omissis (34) Art. 34 omissis (35) Art. 35 Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri 1. Per i fini previsti dalle disposizioni relative ai capitoli inseriti nelle unità previsionali di base indicate nella tabella A sono autorizzate, per ciascuna unità previsionale di base, le variazioni agli stanziamenti a carico degli anni e per gli importi riportati nella medesima tabella, con riferimento alle predette disposizioni e alle modalità indicate nelle relative note. 2. Alla copertura delle nuove o maggiori spese e delle minori entrate derivanti dall'applicazione di questa legge si provvede secondo le modalità previste nelle tabelle B e C. 3. Per l'anno 2014 i trasferimenti in materia di finanza locale sono rideterminati dalla tabella D. Art. 36 Entrata in vigore 1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Tabella A - Tabella D omissis (36) NOTE (1) Comma modificativo dell'art. 93 della legge provinciale sulla scuola; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo. (2) Articolo modificativo dell'art. 18 della legge sul personale della Provincia; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo. (3) Articolo modificativo dell'art. 15 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo. (4) Articolo modificativo degli articoli 4, 16 e 36 bis della legge provinciale sulla finanza locale; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge. (5) Articolo introduttivo dell'art. 4 bis nella l.p. 27 dicembre 2010, n. 27; il testo del nuovo articolo, quindi, è riportato in quest'ultima legge. (6) Articolo sostitutivo dell'art. 6 della l.p. 31 agosto 1987, n. 19; il testo sostitutivo, quindi, è riportato in quest'ultima legge. (7) Articolo modificativo dell'art. 2 della l.p. 9 giugno 2010, n. 10; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo. (8) Articolo modificativo dell'art. 29 della l.p. 16 giugno 2006, n. 3; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo. (9) Articolo modificativo dell'art. 36 della legge provinciale sui lavori pubblici; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo. (10) Articolo modificativo degli articoli 4, 9 e 10 della l.p. 24 luglio 2012, n. 15; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge. (11) Articolo modificativo degli articoli 44, 56 e introduttivo dell'art. 53 bis nella legge provinciale sulla tutela della salute (il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge), e connesse disposizioni finanziarie. (12) Articolo modificativo degli articoli 12, 21, 24 e introduttivo dell'art. 39 ter nella legge provinciale sui trasporti (il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge), e connesse disposizioni finanziarie. (13) Articolo modificativo degli articoli 4 bis e 4 ter della legge provinciale sul lavoro (il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge), e connesse disposizioni finanziarie. (14) Commi modificativi degli articoli 2, 5, 7 ter e introduttivi dell'art. 2 bis 1 nella legge provinciale sullo sport; il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge. (15) Articolo modificativo degli articoli 5, 6 e 22 della legge provinciale sul benessere familiare (il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge), e connesse disposizioni finanziarie. (16) Articolo modificativo dell'art. 5 della legge provinciale sul volontariato (il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo), e connesse disposizioni finanziarie. (17) Articolo modificativo degli articoli 16, 17, 21, 21 bis e 23 della legge provinciale sui giovani (il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge), e connesse disposizioni finanziarie. (18) Articolo modificativo degli articoli 13 e 13 bis della l.p. 16 giugno 2006, n. 3; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge. (19) Articolo modificativo dell'art. 13 della l.p. 22 marzo 2001, n. 3; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo. (20) Articolo modificativo degli articoli 15 bis e 39 della legge provinciale sull'energia (il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge), e connesse disposizioni finanziarie. (21) Comma modificativo dell'art. 12 ter della legge sulla programmazione provinciale; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo. (22) Articolo modificativo degli articoli 25 bis e 146 della legge urbanistica provinciale; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge. (23) Comma modificativo dell'art. 84 della legge urbanistica provinciale; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo. (24) Comma modificativo dell'art. 89 della legge urbanistica provinciale; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo. (25) Comma modificativo dell'art. 91 della legge urbanistica provinciale; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo. (26) Comma modificativo degli articoli 84, 89 e 91 della legge urbanistica provinciale; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge. (27) Articolo introduttivo del titolo I bis e dell'art. 11 bis nella legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale; il testo del nuovo titolo e del nuovo articolo, quindi, è riportato in quest'ultima legge. (28) Articolo modificativo degli articoli 24 quater, 25 e 33 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese (il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge), e connesse disposizioni finanziarie. (29) Articolo modificativo dell'art. 76 della legge provinciale sul commercio 2010; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo. (30) Articolo modificativo degli articoli 34 e 50 bis della legge provinciale sulla ricettività turistica; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge. (31) Articolo modificativo dell'art. 1 della l.p. 11 giugno 2010, n. 11; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo. (32) Articolo modificativo degli articoli 4 e 15 della legge provinciale sulla cave; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge. (33) Articolo modificativo dell'art. 43 della legge provinciale di contabilità; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo. (34) Articolo modificativo dell'art. 4 quater della legge provinciale sul lavoro, dell'art. 56 della legge provinciale sulla tutela della salute, degli articoli 27, 27 bis e 48 della l.p. 27 dicembre 2010, n. 27, degli articoli 12, 19 e 49 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25 (il testo delle modifiche, quindi, è riportato in queste leggi), e connesse disposizioni finanziarie. (35) Articolo modificativo dell'art. 39 bis della l.p. 16 giugno 2006, n. 3; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo. (36) Disposizioni finanziarie.
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