IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
Modificazioni dell'art. 33 della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 (legge provinciale sui trasporti)
1. All'art. 33 della legge provinciale sui trasporti sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla fine della lettera b) del comma 1-bis sono inserite le parole: «,a meno che non si tratti di viaggiatori sui mezzi dei servizi urbani titolari di abbonamento di libera circolazione per disabili»;
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Le attivita' di controllo sono svolte dai soggetti previsti dal comma 3 anche nel caso in cui sia prevista, sui bus in servizio urbano, la salita dalla sola porta anteriore, misura che la societa' di gestione del servizio adotta, in conformita' a deliberazione attuativa della giunta provinciale, per le corse in orario serale e nelle giornate festive.».
La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
Trento, 26 marzo 2011
DELLAI