Pubblicato nel supplemento 2 del B.U. 1° ottobre 2020, n. 40.
Ripubblicazione per un errore materiale nel B.U. 8 ottobre 2020, n. 41.
Art. 1
(1) Alla fine del comma 3 dell'articolo 19 della legge provinciale 12 maggio 2010 n. 6, è aggiunto il seguente periodo: ''eccetto presso i confini dei campi e delle banchine, nonché lungo le scarpate stradali, i corsi d'acqua e i fossi''.La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.