Interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 8, della legge provinciale 8 maggio 2013, n. 5, recante "Disposizioni sull'elezione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano e sulla composizione e formazione della Giunta provinciale"
Art. 1
(Interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 8, della legge provinciale 8 maggio 2013, n. 5, recante "Disposizioni sull'elezione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano e sulla composizione e formazione della Giunta provinciale")
(1) Il secondo periodo del comma 8 dell'articolo 3 della legge provinciale 8 maggio 2013, n. 5, viene interpretato nel senso che alle candidate e ai candidati che non hanno presentato il rendiconto delle spese sostenute per la campagna elettorale e dei contributi finanziari ricevuti entro il termine previsto dal comma 5 dello stesso articolo, è inviata una comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio da parte dell'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale, con l'indicazione dell'ammontare della sanzione amministrativa e la concessione di un termine di 20 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per presentare il rendiconto. La presentazione del rendiconto nell'anzidetto termine comporta la non applicazione della sanzione amministrativa.La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E` fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia