Legge regionale 3 agosto 2005, n. 9
Disposizioni urgenti per consentire l'espletamento delle gare di appalto di lavori pubblici.
 
L'Assemblea regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga la seguente legge

ARTICOLO 1
1. Al comma 18 dell'articolo 7 ter della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni, le parole "novantesimo giorno" sono sostituite dalle parole "duecentodecimo giorno".

ARTICOLO 2
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 3 agosto 2005.