|
Legge regionale 14 agosto 2008, n. 3
|
|
Norme per il recupero e il riconoscimento della valenza storica dei mercati sulle aree pubbliche.
|
| |
L'Assemblea regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1 Finalità
1. La Regione persegue la finalità della promozione, valorizzazione e conservazione, anche della memoria, dei mercati storici su aree pubbliche dei centri storici e del commercio ad essi collegato, attraverso il riconoscimento del loro valore storico, socio-economico e culturale.
ARTICOLO 2 Riconoscimento del mercato storico
1. La disciplina dei requisiti e delle procedure per il riconoscimento dei mercati storici è adottata, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale. 2. L’iniziativa per il riconoscimento è attribuita ai seguenti soggetti: a) regione, comuni, province e camere di commercio; b) istituzioni culturali, accademiche e scolastiche; c) operatori commerciali in aree pubbliche e loro associazioni di categoria.
ARTICOLO 3 Promozione e valorizzazione dei mercati storici
1. La Regione favorisce iniziative di promozione e valorizzazione dei mercati storici riconosciuti, con il coinvolgimento e la partecipazione dei soggetti indicati al comma 2 dell’articolo 2.
ARTICOLO 4 Mantenimento della sede storica del mercato
1. I comuni, attraverso i propri strumenti urbanistici procedono alla individuazione dei luoghi identificati come sede tradizionale dei mercati storici e prevedono misure volte alla valorizzazione e al mantenimento degli stessi nella loro sede storica.
ARTICOLO 5 Entrata in vigore
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. 2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Catania, 14 agosto 2008.
|
|