Legge regionale 14 agosto 2008, n. 3
Norme per il recupero e il riconoscimento della valenza storica dei mercati sulle aree pubbliche.
 
L'Assemblea regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga la seguente legge

ARTICOLO 1
Finalità

1. La Regione persegue la finalità della promozione, valorizzazione e conservazione, anche della memoria, dei mercati storici su aree pubbliche dei centri storici e del commercio ad essi collegato, attraverso il riconoscimento del loro valore storico, socio-economico e culturale.

ARTICOLO 2
Riconoscimento del mercato storico

1. La disciplina dei requisiti e delle procedure per il riconoscimento dei mercati storici è
adottata, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale.
2. L’iniziativa per il riconoscimento è attribuita ai seguenti soggetti:
a) regione, comuni, province e camere di commercio;
b) istituzioni culturali, accademiche e scolastiche;
c) operatori commerciali in aree pubbliche e loro associazioni di categoria.

ARTICOLO 3
Promozione e valorizzazione dei mercati storici

1. La Regione favorisce iniziative di promozione e valorizzazione dei mercati storici riconosciuti,
con il coinvolgimento e la partecipazione dei soggetti indicati al comma 2 dell’articolo 2.

ARTICOLO 4
Mantenimento della sede storica del mercato

1. I comuni, attraverso i propri strumenti urbanistici procedono alla individuazione dei luoghi identificati come sede tradizionale dei mercati storici e prevedono misure volte alla valorizzazione e al mantenimento degli stessi nella loro sede storica.

ARTICOLO 5
Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Catania, 14 agosto 2008.