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Legge regionale 7 luglio 2009 n. 8
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Norme sulle ineleggibilità ed incompatibilità dei deputati regionali.
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L'Assemblea regionale ha approvato Nessuna richiesta di referendum ai sensi dell’art. 17-bis dello Statuto regionale è stata avanzata; IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga la seguente legge ARTICOLO 1 Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei deputati regionali 1. Il comma 1 dell’articolo 10 sexies della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, introdotto dall’articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 2007, n. 22, è sostituito dai seguenti: "1. I ricorsi o i reclami relativi a cause di ineleggibilità o di incompatibilità, ove presentati all’Assemblea, sono decisi secondo le norme del suo Regolamento interno. 1 bis. Nel caso in cui venga accertata l’incompatibilità, dalla definitiva deliberazione adottata dall’Assemblea, decorre il termine di dieci giorni entro il quale l’eletto deve esercitare il diritto di opzione a pena di decadenza. Ove l’incompatibilità sia accertata in sede giudiziale, il termine di dieci giorni per esercitare il diritto di opzione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza.1 ter. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1 bis si applicano anche ai giudizi in materia di incompatibilità in corso al momento di entrata in vigore della presente legge e non ancora definiti con sentenza passata in giudicato". ARTICOLO 2 Entrata in vigore 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. 2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Palermo, 7 luglio 2009.
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