Legge Regionale Veneto 17 novembre 2021, n. 32
Variazione generale al bilancio di previsione 2021-2023 della regione del Veneto
 
(BUR n. 152/2021)

Art. 1 - Stato di previsione delle spese.
1. Nello stato di previsione delle spese, per l'esercizio finanziario 2021, sono introdotte le variazioni compensative degli stanziamenti di competenza e di cassa di cui all'Allegato 1.

Art. 2 - Allegati alla prima variazione al bilancio.
1. Sono inoltre approvati i seguenti Allegati:
a) nota integrativa (Allegato 2);
b) modifica dell'Allegato 7 ''Quadro generale riassuntivo'' di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 41 ''Bilancio di previsione 2021-2023'' (Allegato 3);
c) prospetto dimostrativo aggiornato dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 4);
d) variazione all'Allegato 16 ''Elenco delle spese non obbligatorie a carattere continuativo o ricorrente autorizzate per l'esercizio finanziario 2021 e quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio ai sensi del comma 2 bis dell'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 ''Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione'''', della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 41 (Allegato 5);
e) aggiornamento degli elenchi ''Interventi autonomi programmati per spese di investimento finanziati con saldo di spesa corrente e con variazioni di attività finanziarie'' per l'anno 2021 di cui al punto d) dell'Allegato 1, di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 41 (Allegato 6);
f) variazione all'Allegato 1 ''Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011)'' della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 40 ''Legge di stabilità regionale 2021'' (Allegato 7);
g) variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere per le spese (Allegato 8).

Art. 3 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


ALLEGATI OMESSI