Legge Regionale Veneto 19 novembre 2021, n. 33
Ratifica dell'Intesa interregionale tra le Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte concernente l'attribuzione di funzioni ad AIPO in materia di infrastrutture per la mobilità ciclistica
 
Ratifica dell'Intesa interregionale tra le Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte concernente l'attribuzione di funzioni ad AIPO in materia di infrastrutture per la mobilità ciclistica e modifica della legge regionale 1° marzo 2002, n. 4 ''Costituzione dell'organismo interregionale per la gestione del Fiume Po'' e dell'annesso accordo costitutivo
(BUR n. 156/2021)

Art. 1 - Finalità.
1. La presente legge, in conformità all' articolo 33, comma 3, lettera h), dello Statuto del Veneto, ratifica l'Intesa interregionale tra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte concernente l'attribuzione di funzioni all'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO) in materia di infrastrutture per la mobilità ciclistica. Sulla base di tale Intesa sono integrate le funzioni amministrative già esercitate da AIPO, in attuazione della legge regionale 1 marzo 2002, n. 4 ''Costituzione dell'organismo interregionale per la gestione del fiume Po'' e delle leggi regionali istitutive vigenti presso le altre Regioni costituenti l'Agenzia, nonché dell'Accordo costitutivo approvato con le stesse.

Art. 2 - Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 1 marzo 2002, n. 4 ''Costituzione dell'organismo interregionale per la gestione del fiume Po''.
1. Dopo il comma 1 dell' articolo 1 della legge regionale 1 marzo 2002, n. 4 , è aggiunto il seguente:
omissis ( 1)

Art. 3 - Modifica dell'Allegato alla legge regionale 1 marzo 2002, n. 4 ''Costituzione dell'organismo interregionale per la gestione del fiume Po''.
1. Dopo il comma 2 dell' articolo 4 dell'Allegato alla legge regionale 1 marzo 2002, n. 4 , è aggiunto il seguente:
omissis ( 2)

Art. 4 - Efficacia.
l. L'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 decorre dalla data di entrata in vigore dell'ultima delle leggi di modifica delle leggi istitutive dell'Agenzia, emanate dalle Regioni interessate.

Art. 5 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 6 - Entrata in vigore.
l. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.