(BUR n. 70/2021)
Art. 1 - Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 40 ''Legge di stabilità regionale 2021''.
1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 40 le parole: ''30 maggio 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 agosto 2021'' e le parole: ''30 giugno 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 settembre 2021''.
Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 3 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.