Legge regionale Veneto 28 febbraio 2017, n. 7
Modifiche alla legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 referendum consultivo sull'autonomia del Veneto (BUR n. 23/2017)
 
Art. 1
Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 ''Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto''.
1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 sono aggiunte le parole: ''Le operazioni di voto si svolgono nella giornata di domenica dalle ore 7 alle ore 23.''.
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 è aggiunto il seguente:
''2 bis. Il Presidente della Giunta regionale, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa di cui al comma 2, è autorizzato ad indire il referendum di cui all'articolo 1 con oneri a carico della Regione, a prescindere dalla concomitanza con lo svolgimento di altre consultazioni elettorali o referendarie.''.

Art. 2
Inserimento dell'articolo 3 bis alla legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 ''Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto''.
1. Dopo l'articolo 3 della legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 è inserito il seguente:
''Art. 3 bis - Campagna informativa.
1. La Giunta regionale, è autorizzata ad attivare, nel rispetto della vigente normativa in materia, iniziative volte ad assicurare una corretta comunicazione e informazione della comunità regionale in ordine al quesito referendario e allo svolgimento del referendum.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono formulate in un apposito piano di comunicazione che viene preventivamente sottoposto al parere della competente commissione consiliare.''.

Art. 3
Abrogazioni.
1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 le parole: ''comma 2 bis,'' sono soppresse.

Art. 4
Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 12.000.000,00 per l'esercizio 2017, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 ''Servizi istituzionali, generali e di gestione'', Programma 07 ''Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile'', Titolo 1 ''Spese correnti'', del bilancio di previsione 2017-2019.

Art. 5
Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.