Legge regionale Veneto, 7 febbraio 2014, n. 2
Disposizioni in materia di promozione della qualità dell'assistenza sanitaria, socio-sanitaria e sociale e modifica della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 ''Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie"
 
Art. 1
Inserimento di articoli nella legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 ''Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali''.

1. Dopo l'articolo 17 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 sono inseriti i seguenti articoli:
omissis (1)
2. La Giunta regionale definisce il modello organizzativo della rete di cui all'articolo 17 ter, comma 4, della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 , così come introdotto dal comma 1, previo parere della competente commissione consiliare, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2
Disposizioni in materia di alta specialità ambulatoriale.

1. La Giunta regionale può assegnare, in sede di riparto delle risorse finanziarie alle aziende sanitarie ai fini dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, risorse extra budget, in misura non superiore al 15 per cento delle risorse assegnate come budget, a soggetti privati accreditati che siano in grado di erogare sul territorio regionale prestazioni di particolare elevata complessità.
2. La Giunta regionale determina entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento, sul quale esprime parere la competente commissione consiliare, gli standard che determinano le prestazioni di cui al comma 1.

Art. 3
Disposizioni transitorie.

1. Per gli erogatori privati di prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale che abbiano già presentato istanza di accreditamento alla data di entrata in vigore della presente legge, la procedura di accreditamento deve concludersi entro il 31 marzo 2014; decorso inutilmente tale termine i suddetti soggetti possono presentare istanza di accreditamento secondo le procedure di cui all'articolo 17 bis, comma 6, della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 , così come introdotto dall'articolo 1.

Art. 4
Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Note

(1) Dopo l'art. 17 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 sono riportati gli articoli 17 bis, 17 ter, 17 quater e 17 quinquies.