Legge regionale Veneto, 7 novembre 2013, n. 28
Norme integrative, interpretative e modificative del capo v - norme per il funzionamento dei gruppi consiliari - della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 , in attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174
 
Art. 1
Modifica della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 "Norme per il funzionamento dei Gruppi consiliari".

1. All'articolo 6 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56, come sostituito dall'articolo 15 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 la parola: "cinquanta" è sostituita dalla parola "cinquantacinque";
b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma 2 bis:
omissis (1)

Art. 2
Modifica della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 "Disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese per il funzionamento delle istituzioni regionali, in recepimento e attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e istituzione e disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto".

1. All'articolo 13 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica "Limite alle spese per il personale dei gruppi consiliari" è sostituita dalla seguente: "Spese dei gruppi consiliari";
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:
omissis (2)

Art. 3
Interpretazione autentica dell'articolo 13 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 e dell'articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 , come sostituito dall'articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 .

1. Il limite di spesa previsto dal comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 , si interpreta nel senso che non sono computate in esso le spese per il personale effettuate con l'utilizzo degli avanzi finanziari degli esercizi precedenti l'esercizio 2013.
2. Il comma 7 dell'articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 come sostituito dall'articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 si interpreta nel senso che gli avanzi finanziari degli anni antecedenti il 2013 possono essere utilizzati per sostenere tutte le tipologie di spesa previste dal modello di rendiconto approvato con DPCM 21 dicembre 2012, ivi comprese le spese per il personale dei gruppi consiliari.

Art. 4
Adempimenti conseguenti alla deliberazione di non regolarità del rendiconto.

1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale trasmette la deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 1, commi 11 e 12, del decreto legge n. 174 del 2012 convertito, con modificazioni, con legge n. 213 del 2012, ai Presidenti dei gruppi consiliari interessati e procede agli adempimenti ivi previsti nei confronti dei rispettivi gruppi.
2. In caso di dichiarazione di non regolarità dei rendiconti da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti, l'Ufficio di presidenza dispone l'obbligo di restituzione delle somme ricevute ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 , come sostituito dall'articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 , non regolarmente rendicontate, anche mediante la predisposizione di un apposito piano di rientro che contempli progressive decurtazioni del contributo annuale spettante al gruppo per le spese di funzionamento. La comunicazione è inviata al Presidente del gruppo consiliare che ha sottoscritto e presentato il rendiconto contenente le spese dichiarate irregolari. Nel caso in cui il gruppo abbia cambiato il Presidente, la comunicazione è inviata al Presidente che ha autorizzato la spesa dichiarata irregolare.
3. L'Ufficio di presidenza dispone, per i gruppi le cui spese sono state ritenute irregolari, la decadenza dal diritto all'erogazione per l'anno in corso delle risorse per il funzionamento di cui all'articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 , come sostituito dall'articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 , in misura proporzionale alle spese dichiarate irregolari. Nel caso in cui parte di tali risorse sia già stata erogata l'Ufficio di presidenza ne richiede la restituzione con le modalità di cui al comma 2.

Art. 5
Norma transitoria.

1. Per gli esercizi finanziari 2013 e seguenti, sono ammissibili anche le spese derivanti da contratti di collaborazione, di consulenza o per corsi di formazione stipulati dai gruppi consiliari prima del recepimento del decreto legge n. 174 del 2012 convertito, con modificazioni, con legge n. 213 del 2012, i cui effetti giuridici ed economici si protraggono nella nona legislatura.

Art. 6
Entrata in vigore.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 24, comma 1, dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

Note

(1) Testo riportato dopo il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56.
(2) Testo riportato dopo il comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47.