Legge regionale 25.02.2005, n.10
Bilancio di previsione per l'esercizio 2005 e pluriennale 2005-2007.
 

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale


promulga la seguente legge regionale:


ARTICOLO 1


1. Gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione del Veneto per l'esercizio finanziario 2005, annessi alla presente legge, sono approvati rispettivamente in euro 17.983.023.599,45 in termini di competenza e in euro 21.946.770.024,96 in termini di cassa (tabelle 1 e 2).
2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento, la tasse e di ogni altra entrata spettante nell'esercizio finanziario 2005.
3. É autorizzato l'impegno delle spese per l'esercizio finanziario 2005 entro i limiti degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione della spesa di cui al comma 1, secondo quanto previsto dall’articolo 42 della legge regionale di contabilità.
4. É autorizzato l’impegno delle spese per gli esercizi finanziari 2006 e 2007 secondo le disposizioni di cui al comma 6 dell’articolo 42 della legge di contabilità.
5. É autorizzato il pagamento delle spese per l'esercizio finanziario 2005 entro i limiti degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione della spesa di cui al comma 1 del presente articolo.


ARTICOLO 2


1. É approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione del Veneto per l'esercizio finanziario 2005, con i prospetti allegati di cui all'articolo 13 della legge regionale di contabilità.


ARTICOLO 3


1. L'autorizzazione di spesa per l'esercizio finanziario 2005 derivante da leggi regionali e statali in vigore che regolano attività o interventi di carattere continuativo o ricorrente è disposta dalla presente legge negli importi indicati in corrispondenza a ciascuna unità previsionale di base di spesa nell'allegato stato di previsione.


ARTICOLO 4


1. É autorizzata l'applicazione al bilancio di previsione 2005 dell'avanzo presunto di amministrazione dell'esercizio finanziario 2004 per l'ammontare di euro 1.744.127.510,19.
2. L'avanzo di amministrazione presunto, di cui al comma 1, è destinato alla copertura delle seguenti spese:
a) quanto a euro 1.444.127.510,19 per spese iscritte nel bilancio per l'esercizio finanziario 2005 in corrispondenza del trasferimento allo stesso di autorizzazioni di spesa finanziate da assegnazioni dello Stato ed altre spese a destinazione vincolata già previste a carico degli esercizi precedenti a seguito del loro mancato impegno;
b) quanto a euro 300.000.000,00 per spese relative ai residui perenti ai sensi dell’articolo 60 della legge regionale di contabilità.



ARTICOLO 5


1. Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno e il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio 2005, entro i limiti stabiliti dal comma 1, lettera a), dell'articolo 13 della legge regionale di contabilità, di cui è data dimostrazione nell’allegato "Quadro dimostrativo del rispetto del vincolo relativo all'indebitamento autorizzato", è consentita nell’esercizio 2005 la contrazione di mutui, a norma dell'articolo 25 della legge regionale di contabilità, di durata non superiore a venti anni e ad un tasso iniziale al momento della stipula non superiore al 6 per cento, per un importo complessivo di euro 496.769.000,00 (upb E0137).
2. La Giunta regionale provvede con propri atti deliberativi all'assunzione dei mutui di cui al comma 1 nei limiti, alle condizioni e con le modalità previsti dalla presente legge.
3. Il pagamento dell'annualità di ammortamento dei mutui è garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nel bilancio di previsione delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti, per tutta la durata dell'ammortamento.
4. In via sussidiaria, la Regione potrà dare incarico al proprio tesoriere del versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate di ammortamento dei mutui alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate proprie riscosse, le somme necessarie in ogni esercizio finanziario per gli adempimenti di cui al precedente comma.
5. L'ammortamento dei mutui di cui al presente articolo, da contrarre nel 2005, non potrà decorrere da data anteriore al 1° gennaio 2006.
6. L'onere relativo all'ammortamento medesimo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in euro 42.800.000,00 a partire dall'esercizio 2006 e trova riscontro di copertura nella parte spesa del bilancio pluriennale 2005-2007 all’upb U0199.
7. In alternativa, la Giunta regionale è autorizzata, nel rispetto dei limiti indicati nei commi precedenti, a ricorrere a forme di indebitamento assimilabili al mutuo o all’emissione di prestiti obbligazionari, con oneri a carico del bilancio regionale.


ARTICOLO 6


1. Al fine di consentire il rispetto dei nuovi vincoli determinati dal “Patto di stabilità interno”, disposti dal comma 23 dell’articolo unico della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare per l’esercizio 2005, in deroga a quanto disposto dal comma 2, lettera b, dell’articolo 22 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, variazioni di tipo compensativo tra unità previsionali di base, anche non appartenenti alla medesima classificazione economica, relativamente agli stanziamenti di cassa.


ARTICOLO 7


1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere all’Agenzia Veneta per le Erogazioni in Agricoltura (AVEPA), nei limiti di euro 192.000.000,00 e delle proprie disponibilità di cassa, anticipazioni per far fronte a temporanei ritardi nei versamenti delle quote comunitarie e statali alla medesima Agenzia (capitolo n. 100036/E e n. 100092/U).



ARTICOLO 8


1. A norma dell'articolo 3 della legge regionale di contabilità è approvato il bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007 della Regione del Veneto nel testo allegato alla presente legge.


ARTICOLO 9


1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


ALLEGATI OMESSI


Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.


Venezia, 25 febbraio 2005