Legge regionale 02.12.2005, n. 22
Ulteriori disposizioni in materia di approvazione di varianti per strutture commerciali
 

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale


Promulga la seguente legge


ARTICOLO 1
1. In eroga a quanto previsto dall’articolo 48, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e comunque fino all’approvazione del primo Piano di assetto territoriale (PAT), i comuni, per l’attuazione dell’articolo 10, comma 8 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15, possono adottare entro il 30 aprile 2006 le varianti allo strumento urbanistico generale secondo le disposizioni previste dall’articolo 50, comma 6 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni, approvandole ai sensi delle disposizioni previste dal comma 7 del medesimo articolo 50.


Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 2 dicembre 2005