Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
Modifica dell’articolo 33 bis della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale” e successive modificazioni.
1. Il comma 1 dell’articolo 33 bis della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 è così modificato: dopo le parole “corpo forestale dello stato” aggiungere le seguenti: “, vigili del fuoco”.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 2 dicembre 2005