Legge regionale 19 marzo 2009 n. 6
Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985 n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" e successive modificazioni
 

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale


Promulga la seguente legge


ARTICOLO 1
Introduzione dell’articolo 5.1 nella legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 e successive modificazioni.


1. Dopo l’articolo 5 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33
e successive modificazioni è introdotto il seguente articolo:
“Art. 5.1 - Disposizioni particolari in materia di autorizzazione allo scarico finale di acque depurate.
1. La Regione è l’autorità competente alla autorizzazione allo
scarico finale di acque depurate, quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:
a) l’opera di scarico di acque depurate sia esplicitamente prevista dalla pianificazione regionale di settore vigente, in quanto caratterizzata da un valore strategico regionale;
b) lo scarico finale avviene in una provincia diversa da quella in cui sono localizzati gli impianti di depurazione collegati a tale opera di scarico.
2. La Giunta regionale rilascia l’autorizzazione prevista al
comma 1, d’intesa con le province interessate.
3. Ai fini di cui al comma 2, qualora la Giunta regionale non
ottenga una o più intese previste entro trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta da parte dei una o più province competenti, convoca nei successivi otto giorni la conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell’articolo 14, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni, per l’assunzione della determinazione conclusiva del procedimento.
4. I lavori della conferenza di servizi decisoria di cui al comma 3 sono disciplinati dall’articolo 14 ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed, in particolare, ai fini dell’assunzione della determinazione conclusiva del procedimento, dal comma 6 bis del medesimo articolo 14 ter.”.


ARTICOLO 2
Clausola d’urgenza.


1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione veneta. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 19 marzo 2009