Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
Modifiche all’articolo 86 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1.
1. Al comma 3 bis dell’articolo 86 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1, come introdotto dall’articolo 22 della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1 dopo le parole: “euro 54.000.000,00 distribuito in” sono inserite le seguenti: “un massimo di”.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 23 ottobre 2009