Legge regionale 22 gennaio 2010, n. 2
Modifiche della legge regionale 18 gennaio 1999 n. 1 "Interventi regionali per agevolare l'accesso al credito nel settore del commercio".
 

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale


Promulga la seguente legge


ARTICOLO 1
Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 “Interventi regionali per agevolare l’accesso al credito nel settore del commercio” e successive modifiche ed integrazioni.


1. La lettera e) del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 “Interventi regionali per agevolare l’accesso al credito nel settore del commercio” è sostituita dalla seguente:
“e) il collegio sindacale è composto in conformità alle norme del codice civile.”.


ARTICOLO 2
Dichiarazione d’urgenza.


1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 22 gennaio 2010