(B.U. 30 dicembre 2013, n. 54)
Art. 1
(Modalità di iscrizione in bilancio delle somme relative al concorso della Regione agli obiettivi complessivi di politica economica e di contenimento della spesa pubblica)
1. Impregiudicati gli effetti derivanti dall'eventuale accoglimento dei ricorsi promossi dalla Regione ai sensi dell'articolo 127, comma secondo, della Costituzione per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli articoli 15, comma 22, e 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dell'articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), degli articoli 13, comma 17, 14, comma 13bis, e 28, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dell'articolo 35, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per l'adeguamento agli obiettivi complessivi di politica economica e di contenimento della spesa pubblica ivi indicati, lo stanziamento iscritto nella parte I dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2013 nell'UPB 1.17.01.10 (Concorso della Regione al riequilibrio della finanza pubblica), determinato in euro 103.560.000 dalla legge regionale 21 novembre 2012, n. 31 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Legge finanziaria per gli anni 2013/2015. Modificazioni di leggi regionali), incrementato a euro 122.189.179,44 dalla legge regionale 8 aprile 2013, n. 8 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2013/2015), è ulteriormente incrementato di euro 68.310.820,56.
Art. 2
(Interventi in materia di finanza locale. Modificazioni alla legge regionale 21 novembre 2012, n. 31)
1. L'ammontare delle risorse finanziarie destinate dall'articolo 8, comma 3, della l.r. 31/2012, come rideterminato dall'articolo 8 della l.r. 8/2013, è rimodulato, per l'anno 2013, nel modo seguente:
a) l'importo di cui alla lettera a), destinato ai trasferimenti finanziari agli enti locali senza vincolo settoriale di destinazione, è aumentato di euro 2.000.000 (Area omogenea 1.4.1 Trasferimenti di finanza locale senza vincolo di destinazione);
b) l'importo di cui alla lettera b), numero 1), destinato al finanziamento del Fondo per speciali programmi di investimento (FoSPI) di cui al capo II del titolo IV della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), è aumentato di euro 164.002 (Area omogenea 1.4.3 Speciali programmi di investimento);
c) l'importo di cui alla lettera c), destinato ai trasferimenti finanziari degli enti locali con vincolo settoriale di destinazione, è diminuito di euro 2.164.002, come risulta dall'allegato A alla presente legge (Area omogenea 1.4.2 Interventi di finanza locale con vincolo settoriale di destinazione).
2. Per l'anno 2013, l'importo di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo è destinato, in deroga a quanto previsto dalla l.r. 48/1995, al reintegro in favore dei Comuni del minor gettito relativo alla soppressione dell'addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 27 giugno 2012, n. 19 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2012/2014) (UPB 1.4.1.10 Trasferimenti correnti di finanza locale senza vincolo di destinazione).
Art. 3
(Recupero del maggior gettito della maggiorazione standard al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi)
1. I Comuni, in relazione a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 13bis, del decreto-legge 201/2011, trasferiscono alla Regione gli importi dovuti e accantonati a titolo di maggiorazione standard del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, sono stabiliti i criteri e le modalità del trasferimento di cui al comma 1.
Art. 4
(Autorizzazioni di maggiori o minori spese recate da leggi regionali)
1. Le autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali, come determinate dalla l.r. 31/2012 e dalla l.r. 8/2013, sono rideterminate per l'anno 2013 nella misura indicata nell'allegato B.
Art. 5
(Variazioni allo stato di previsione della spesa)
1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio per il triennio 2013/2015 sono apportate, per l'anno 2013, variazioni, sia in diminuzione sia in aumento, per euro 70.474.822,56 come indicate rispettivamente negli allegati C e D.
Art. 6
(Aggiornamento delle previsioni di cassa)
1. Il totale delle entrate delle quali è prevista la riscossione e il totale delle spese delle quali è autorizzato il pagamento, comprese le partite di giro, è aumentato di euro 68.310.820,56 per l'anno 2013.
Art. 7
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.