(B.U 19 dicembre 2013, n. 52)
Art. 1
(Rifinanziamento di spesa per il bon de chauffage.Legge regionale 7 dicembre 2009, n. 43)
1. L'autorizzazione di spesa determinata dalla legge regionale 7 dicembre 2009, n. 43 (Disposizioni in materia di sostegno economico alle famiglie mediante concorso alle spese per il riscaldamento domestico), in annui euro 17.700.000 è rideterminata, per l'anno 2013, in euro 18.600.000.
2. Il maggior onere pari a euro 900.000 derivante dall'applicazione del comma 1 è finanziato, per euro 430.000, sul fondo di dotazione della gestione speciale presso la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A. di cui all'articolo 6 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A.. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16), a valere sulle economie relative alle disponibilità autorizzate per l'applicazione della l.r. 43/2009 negli anni 2011 e 2012 e, per euro 470.000, a valere sulle somme già trasferite a FINAOSTA S.p.A. per le finalità di cui alla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo), che sono a tal scopo riversate nel fondo di gestione speciale di cui all'articolo 6 della l.r. 7/2006.
Art. 2
(Modificazione alla legge regionale 15 febbraio 2010, n. 4,e rifinanziamento di spesa)
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 15 febbraio 2010, n. 4 (Interventi regionali a sostegno dei costi dell'energia elettrica per le utenze domestiche. Modificazione alla legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2), è inserito il seguente:
"2bis. A far data dal 1° gennaio 2014, il contributo è concedibile a condizione che l'importo del medesimo sia almeno pari, per l'intera annualità, a euro 15. Per le annualità 2012 e 2013, l'erogazione del contributo è posticipata all'anno successivo qualora l'importo concedibile, per ogni singola annualità, risulti inferiore a euro 15; nel caso in cui l'importo sommato dei contributi spettanti per le due annualità sia inferiore a euro 15, i contributi sono cumulati e concessi in un'unica soluzione.".
2. La Regione assicura il sostegno alle spese sostenute dalle famiglie valdostane negli anni 2012 e 2013 per l'acquisto di energia elettrica al servizio delle utenze domestiche destinate ad abitazione principale per le finalità di cui alla l.r. 4/2010.
3. L'autorizzazione di spesa determinata dalla l.r. 4/2010 in annui euro 2.000.000 è rideterminata, per gli anni 2012 e 2013, in annui euro 2.900.000.
4. Il maggior onere pari a euro 1.800.000 derivante dall'applicazione del comma 3 è finanziato, per euro 900.000, sul fondo di dotazione della gestione speciale presso FINAOSTA S.p.A. di cui all'articolo 6 della l.r. 7/2006 e, per euro 900.000, a valere sulle somme già trasferite a FINAOSTA S.p.A. per le finalità di cui alla l.r. 84/1993, che sono a tal scopo riversate nel fondo di gestione speciale di cui all'articolo 6 della l.r. 7/2006.
Art. 3
(Costituzione di un fondo di rotazione per il microcredito)
1. Al fine di promuovere la competitività e l'imprenditorialità, la Regione interviene a sostegno dell'accesso al credito mediante la concessione di prestiti di microcredito in regime de minimis, ai sensi della normativa europea vigente, a soggetti che per condizioni soggettive e oggettive si trovino in condizione di difficoltà di accesso ai canali tradizionali del credito.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a costituire un fondo di rotazione per l'istituzione del Fondo Microcredito FSE, di seguito denominato Fondo, finanziato dal Fondo sociale europeo (FSE) all'interno del Programma operativo occupazione Valle d'Aosta 2007/2013 la cui gestione è affidata a FINAOSTA S.p.A.
3. Con apposito accordo di finanziamento, approvato dalla Giunta regionale, sono disciplinate le modalità di costituzione, di alimentazione, di concessione dei prestiti e di gestione del Fondo, ivi comprese le modalità di gestione delle perdite che restano a carico del Fondo medesimo.
4. La Giunta regionale disciplina, con proprie deliberazioni, previo parere della commissione consiliare competente, i requisiti dei soggetti beneficiari, i settori di attività economica, le spese ammissibili e ogni altro aspetto, anche di natura procedimentale, relativo alla concessione dei prestiti di cui al comma 1.
5. Al rendiconto generale della Regione è allegato, per ciascun esercizio finanziario, il rendiconto sulla situazione del Fondo al 31 dicembre di ogni anno.
6 Il Fondo è alimentato, per l'anno 2013, da uno stanziamento iniziale di euro 4.500.000 e, per gli anni successivi, da eventuali risorse appositamente iscritte nel bilancio regionale.
Art. 4
(Disposizioni finanziarie)
1. L'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 3 è determinato in euro 4.500.000 per l'anno 2013.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura e finanziamento nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2013/2015 nell'unità previsionale di base 1.11.9.11 (Programma occupazione 2007-13).
3. Per l'applicazione del presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.