Legge regionale Valle d'Aosta 5 ottobre 2012 n 28
Semplificazione del sistema normativo regionale. Abrogazione di leggi e regolamenti regionali.
 

Il Consiglio regionale ha approvato


Il Presidente della Giunta regionale
p r o m u l g a la seguente legge regionale:


Art. 1
(Finalità e oggetto)

1. La presente legge è finalizzata a semplificare il sistema normativo regionale mediante l'abrogazione espressa di disposizioni di legge e regolamento regionali già tacitamente o implicitamente abrogate o, comunque, non più operanti o applicate.

Art. 2
(Presidenza della Regione)

1. Sono o restano abrogate:
a) la seguente legge regionale in materia di enti locali:
1) legge regionale 12 febbraio 1979, n. 9 (Norme per lo scioglimento degli enti comunali di assistenza e per il trasferimento ai comuni delle relative attribuzioni, del personale e dei beni);
b) la seguente legge regionale in materia di cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale:
1) legge regionale 29 novembre 1991, n. 71 (Rifinanziamento della legge regionale 9 luglio 1990, n. 44 (Interventi regionali di cooperazione e solidarietà con i paesi in via di sviluppo)).

Art. 3
(Agricoltura e risorse naturali)

1. Sono o restano abrogate le seguenti leggi regionali in materia di agricoltura:
a) legge regionale 22 gennaio 1960, n. 1 (Garanzia fideiussoria della Regione presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino, per l'apertura di credito in conto corrente a favore della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta);
b) legge regionale 29 marzo 1963, n. 8 (Partecipazione della Regione Autonoma Valle d'Aosta alla costituenda Società per Azioni «Centrale del Latte di Aosta» e autorizzazione alla sottoscrizione di capitale azionario della Società stessa);
c) legge regionale 7 marzo 1973, n. 7 (Norme ed interventi nel settore dell'agricoltura per la conservazione del paesaggio agricolo montano e per la protezione della natura);
d) legge regionale 10 settembre 1973, n. 32 (Norme di applicazione della legge regionale 7 marzo 1973, n. 7: «Norme ed interventi nel settore dell'agricoltura per la conservazione del paesaggio agricolo montano e per la protezione della natura»);
e) legge regionale 29 dicembre 1975, n. 55 (Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità Europee per la riforma dell'agricoltura);
f) legge regionale 21 dicembre 1977, n. 70 (Aumento dello stanziamento per l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 9 maggio 1977, n. 26);
g) legge regionale 28 luglio 1978, n. 49 (Attuazione della direttiva n. 268 del 28 aprile 1975 del Consiglio delle comunità europee per l'agricoltura di montagna e delle zone svantaggiate);
h) legge regionale 29 novembre 1978, n. 58 (Autorizzazione di spesa per la concessione di contributo annuo regionale a favore del Consorzio Apistico della Valle d'Aosta);
i) legge regionale 23 aprile 1979, n. 23 (Concessione di garanzia fideiussoria della Regione presso l'Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta a favore del Consorzio di miglioramento fondiario «Les Litzes» avente sede in comune di La Salle);
j) legge regionale 10 dicembre 1980, n. 50 (Concessione di garanzia fideiussoria della Regione presso l'Istituto bancario San Paolo di Torino a favore del consorzio di miglioramento fondiario Ozein con sede in comune di Aymavilles);
k) legge regionale 11 agosto 1981, n. 51 (Concessione di garanzia fidejussoria della Regione presso l'istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta a favore del «consorzio di miglioramento fondiario ru Courtaud» con sede in comune di Saint-Vincent);
l) legge regionale 11 agosto 1981, n. 52 (Concessione di garanzia fideiussoria della Regione presso l'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta a favore del consorzio di miglioramento fondiario Doues - Champillon - Conca di By, con sede in comune di Doues);
m) legge regionale 4 dicembre 1981, n. 70 (Attuazione della direttiva CEE n. 80/666 del 24 giugno 1980 e della legge 1° agosto 1981, n. 423. Modificazioni e integrazioni della legge regionale 28 luglio 1978, n. 49. Indennità compensativa annua);
n) legge regionale 23 giugno 1983, n. 61 (Prosecuzione e rinnovo della concessione della indennità compensativa annua agli imprenditori e conduttori di aziende agricole);
o) legge regionale 4 maggio 1984, n. 13 (Prosecuzione e rinnovo della concessione della indennità compensativa annua agli imprenditori e conduttori di aziende agricole);
p) legge regionale 4 maggio 1984, n. 14 (Garanzia fidejussoria della Regione presso l'Istituto bancario San Paolo di Torino, per la concessione di prestiti e di fido bancario a favore della S.p.A. Centrale laitière d'Aoste);
q) legge regionale 28 novembre 1985, n. 75 (Concessione della garanzia fideiussoria della Regione presso Istituti di credito e aziende bancarie, per la concessione di un mutuo a favore della Cooperativa produttori latte e fontina di Saint-Christophe);
r) legge regionale 27 marzo 1986, n. 8 (Rifinanziamento per l'anno 1986 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, recante interventi in materia di agricoltura, art. 4, lett. c);
s) legge regionale 7 agosto 1986, n. 41 (Rifinanziamento per l'anno 1986 e successivi delle provvidenze in corso mantenute in vigore dall'articolo 47 della L.R. 6 luglio 1984, n. 30: Interventi regionali in materia di agricoltura);
t) legge regionale 19 aprile 1988, n. 19 (Rifinanziamento della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30 e 12 dicembre 1986, n. 62, recanti interventi regionali in materia di agricoltura in corrispondenza di autorizzazioni a contrarre mutui passivi);
u) legge regionale 30 luglio 1991, n. 28 (Rifinanziamento della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, modificata dalla legge regionale 12 dicembre 1986, n. 62, recante interventi regionali in materia di agricoltura);
v) legge regionale 1° dicembre 1992, n. 65 (Interventi a sostegno degli agricoltori a seguito di oneri e danni derivanti dalla conduzione aziendale);
w) legge regionale 1° dicembre 1992, n. 66 (Rifinanziamento dell'art. 4, comma 2°, lett. b e lett. c della Legge regionale 6 luglio 1984 n. 30 e successive modificazioni, recanti interventi regionali in materia di agricoltura);
x) legge regionale 26 maggio 1993, n. 42 (Rifinanziamento della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, recante «Interventi regionali in materia di agricoltura», modificata dalle leggi regionali: 12 dicembre 1986, n. 62, 17 giugno 1991, n. 19 e 23 dicembre 1991, n. 84);
y) legge regionale 26 maggio 1993, n. 43 (Rifinanziamento dell'art. 4, comma 2°, lett. b e lett. c della legge regionale 6 luglio 1984 n. 30 e successive modificazioni, recanti interventi regionali in materia di agricoltura);
z) legge regionale 30 novembre 1993, n. 81 (Concessioni di contributi per la realizzazione di iniziative promozionali di interesse agricolo);
aa) legge regionale 14 gennaio 1998, n. 2 (Applicazione in Valle d'Aosta delle disposizioni comunitarie relative al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie).

Art. 4
(Bilancio, finanze e patrimonio)

1. Sono o restano abrogate le seguenti leggi regionali in materia di bilancio e contabilità:
a) legge regionale 16 agosto 2001, n. 14 (Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2000);
b) legge regionale 16 luglio 2002, n. 13 (Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2001);
c) legge regionale 14 novembre 2002, n. 22 (Secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per gli anni 2002 e 2003 e rideterminazione di autorizzazioni di spesa);
d) legge regionale 28 aprile 2003, n. 12 (Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2002);
e) legge regionale 17 agosto 2004, n. 18 (Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2003);
f) legge regionale 15 novembre 2004, n. 26 (Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2004 e a quello pluriennale per il triennio 2004/2006);
g) legge regionale 16 giugno 2005, n. 14 (Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2004);
h) legge regionale 18 novembre 2005, n. 26 (Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2005 e a quello pluriennale per il triennio 2005/2007);
i) legge regionale 3 agosto 2006, n. 14 (Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2005);
j) legge regionale 20 novembre 2006, n. 24 (Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2006 e a quello pluriennale per il triennio 2006/2008).

Art. 5
(Sanità, salute e politiche sociali)

1. E' o resta abrogato il seguente regolamento regionale in materia di assistenza sociale:
a) regolamento regionale 12 aprile 1957 (Regolamento per l'assistenza ai vecchi bisognosi per l'attuazione della legge regionale 20 dicembre 1955, n. 1).

Art. 6
(Opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica)

1. Sono o restano abrogate le seguenti leggi regionali in materia di assetto del territorio e tutela del paesaggio:

a) legge regionale 28 dicembre 1983, n. 90 (Aumento per l'esercizio 1983 dello stanziamento per l'applicazione della legge regionale 15 giugno 1978, n. 18: «Contributi per la costruzione e la ricostruzione di tetti in lose e di balconi tipici in legno»);
b) legge regionale 28 dicembre 1984, n. 85 (Aumento per l'esercizio 1984 dello stanziamento per l'applicazione della legge regionale 15 giugno 1978, n. 18: «Contributi per la costruzione e la ricostruzione di tetti in lose e di balconi tipici in legno»).

Art. 7
(Turismo, sport, commercio e trasporti)

1. Sono o restano abrogate:
a) le seguenti leggi regionali in materia di turismo:

1) legge regionale 31 maggio 1956, n. 2 (Norme in materia di industria alberghiera e di turismo);
2) legge regionale 31 gennaio 1977, n. 12 (Condizioni di maggior favore nella concessione di provvidenze per il turismo ai sensi della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 e successive modificazioni - Capo II);
3) legge regionale 31 agosto 1991, n. 36 (Concessione di incentivi per il potenziamento e la qualificazione della ricettività alberghiera);
4) legge regionale 5 settembre 1991, n. 56 (Autorizzazione alla Giunta regionale a contrarre mutui per i progetti regionali finanziati con i contributi di cui al decreto - legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, in legge 30 dicembre 1988, n. 556, concernente misure per la realizzazione di strutture turistiche ricettive);
b) la seguente legge regionale in materia di commercio:
1) legge regionale 20 giugno 1978, n. 45 (Estensione delle provvidenze di cui alla legge regionale 5 giugno 1974, n. 16, a favore degli esercenti attività commerciali, residenti in Valle d'Aosta);
c) le seguenti leggi regionali in materia di trasporti:
1) legge regionale 8 agosto 1989, n. 62 (Collegamento ferroviario - tramviario Cogne - Charemoz - Plan Pra. Rifinanziamento della L.R. 13 dicembre 1984 n. 68);
2) legge regionale 3 gennaio 1990, n. 2 (Nuovo sistema funiviario di trasporto pubblico collettivo regionale di persone e di merci Chamois - Antey - Saint - André);
d) la seguente legge regionale in materia di sport:
1) legge regionale 23 dicembre 1991, n. 80 (Rifinanziamento per l'anno 1991 della legge regionale 7 agosto 1986, n. 42, concernente incentivi per la realizzazione di impianti d'innevamento artificiale).

Art. 8
(Disposizione transitoria)

1. Le disposizioni abrogate dalla presente legge restano applicabili ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa.