Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
p r o m u l g a la seguente legge regionale:
Art. 1
(Sostituzione dell'articolo 2)
1. L'articolo 2 della legge regionale 24 maggio 2007, n. 10 (Nuova disciplina dell'Institut Valdôtain de l'artisanat de tradition (IVAT)), è sostituito dal seguente:
"Art. 2 (Attività commerciale)
1. L'IVAT può commercializzare i prodotti dell'artigianato valdostano di tradizione riconducibili alle categorie di cui all'articolo 3 della l.r. 2/2003 e i prodotti dell'artigianato valdostano di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge.
2. I prodotti di cui al comma 1 sono contrassegnati con un marchio registrato le cui aratteristiche grafiche e modalità d'uso sono approvate dal consiglio di ministrazione.".
Art. 2
(Modificazioni all'articolo 5)
1. Il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 10/2007 è sostituito dal seguente:
"2. Il consiglio di amministrazione è responsabile della gestione e del funzionamento complessivo dell'IVAT.".
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 10/2007 è inserito il seguente:
"2bis. Il consiglio di amministrazione, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, può nominare, su proposta del presidente, un direttore avente i requisiti di professionalità di cui all'articolo 22 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), al quale sono affidate, con incarico di durata quadriennale, la gestione e la responsabilità del funzionamento dell'IVAT. Al direttore sono delegabili tutti gli adempimenti che non siano altrimenti riservati agli altri organi dell'IVAT, in particolare quelli correlati all'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 4 e 16 della l.r. 22/2010.".
Art. 3
(Sostituzione dell'articolo 6)
1. L'articolo 6 della l.r. 10/2007 è sostituito dal seguente:
"Art. 6(Organo di revisione contabile)
1. Il controllo sulla gestione amministrativa e contabile dell'IVAT spetta all'organo di revisione contabile, costituito, con le modalità e la durata stabilite dallo statuto, in forma monocratica.
2. Il revisore dei conti è scelto tra gli iscritti al registro dei revisori legali e non può assumere, presso l'IVAT o presso organismi ad esso collegati, rapporti di lavoro o di consulenza, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
3. Al revisore dei conti spetta un'indennità annuale, nella misura stabilita con deliberazione della Giunta regionale.".
Art. 4
(Sostituzione dell'articolo 8)
1. L'articolo 8 della l.r. 10/2007 è sostituito dal seguente:
Art. 8 (Commissione tecnica)
1. L'individuazione dei prodotti di artigianato di tradizione sui quali può essere apposto il marchio di cui all'articolo 2, comma 2, anche se non commercializzati direttamente dall'IVAT, è affidata ad una commissione tecnica i cui membri sono designati dal consiglio di amministrazione.
2. La commissione è composta da:
a) il presidente dell'IVAT ovvero il direttore, ove nominato, che la presiede;
b) il conservatore del MAV;
c) un addetto alla rete commerciale.
3. Le funzioni di segretario della commissione sono assegnate ad un dipendente dell'IVAT.
4. Periodicamente, la commissione tecnica informa il consiglio di amministrazione sulla propria attività.
5. L'incarico di componente della commissione non dà diritto a compensi o rimborsi spese comunque denominati.".
Art. 5
(Modificazioni all'articolo 10)
1. Al comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 10/2007, le parole: ", su proposta del direttore" sono sostituite dalle seguenti: "su proposta del presidente o del direttore, ove nominato".
2. Il comma 3bis dell'articolo 10 della l.r. 10/2007 è sostituito dal seguente:
"3bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano al personale inquadrato nell'organico del MAV, di cui all'articolo 2bis, né a quello incaricato della gestione della rete commerciale, i cui rapporti di lavoro restano ad ogni effetto regolati dai contratti collettivi nazionali di categoria.".
Art. 6
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della l.r. 10/2007:
a) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 3;
b) i commi 3 e 7 dell'articolo 5;
c) l'articolo 7.
Art. 7
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.