Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
INDICE
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Oggetto
CAPO II
DISCIPLINA COMUNE DEGLI INTERVENTI
Art. 2 - Disposizioni generali
Art. 3 - Tipologia dei procedimenti istruttori
Art. 4 - Istruttoria automatica
Art. 5 - Istruttoria valutativa
Art. 6 - Concessione, diniego e revoca degli interventi
Art. 7 - Rinvio
Art. 8 - Alienazione, mutamento di destinazione e sostituzione dei beni
Art. 9 - Ispezioni e controlli
Art. 10 - Revoca degli interventi
Art. 11 - Sanzioni
CAPO III
INTERVENTI A SOSTEGNO DEGLI INVESTIMENTI PRODUTTIVI
Art. 12 - Strumenti di intervento
Art. 13 - Iniziative finanziabili
Art. 14 - Contributi in conto capitale
Art. 15 - Mutui a tasso agevolato e contributi in conto interessi
Art. 16 - Prestiti partecipativi
Art. 17 - Fideiussioni
CAPO IV
INTERVENTI ED INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO REGIONALE
Art. 18 - Strumenti
Art. 19 - Iniziative dirette
Art. 20 - Contributi
Art. 21 - Limiti di spesa
CAPO V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 22 - Fondi di rotazione
Art. 23 - Gestione dei fondi di rotazione
Art. 24 - Fondi rischi
Art. 25 - Disposizioni finanziarie
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Oggetto)
1. La presente legge, in conformità agli indirizzi della programmazione regionale, disciplina gli interventi a sostegno dello sviluppo delle imprese artigiane e industriali operanti in Valle d'Aosta nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato CE.
CAPO II
DISCIPLINA COMUNE DEGLI INTERVENTI
Art. 2
(Disposizioni generali)
1. Gli interventi sono concessi nel rispetto dei limiti massimi di intensità di aiuto per gli aiuti di Stato nel settore agricolo autorizzati dalla Comunità europea, nonché nei limiti minimi e massimi di importo determinati ai sensi della presente legge.
2. Gli interventi sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche, concesse per le stesse iniziative, nei limiti previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
3. Gli interventi sono concessi limitatamente alle iniziative avviate successivamente all'approvazione della relativa domanda.
Art. 3
(Tipologia dei procedimenti istruttori)
1. Le domande di intervento sono sottoposte all'istruttoria automatica di cui all'articolo 4 nel caso delle iniziative previste dall'articolo 20 e all'istruttoria valutativa di cui all'articolo 5 nel caso delle iniziative previste dall'articolo 13.
Art. 4
(Istruttoria automatica)
1. L'istruttoria automatica consiste nell'accertamento della completezza e della regolarità delle domande presentate e della documentazione alle stesse allegata.
2. La domanda di intervento è presentata alla struttura regionale competente per materia, di seguito denominata struttura competente.
Art. 5
(Istruttoria valutativa)
1. L'istruttoria valutativa consiste nell'accertamento della validità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa, cui la domanda si riferisce, anche mediante la simulazione degli effetti economici, finanziari e occupazionali attesi, nonché della pertinenza, compatibilità ed impatto delle spese previste in relazione all'iniziativa oggetto dell'intervento e alla situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'impresa.
2. La domanda di intervento è presentata alla Finanziaria regionale Valle d'Aosta – Società per azioni (Finaosta s.p.a.), che provvede a trasmetterne copia alla struttura competente; a tal fine, la Regione stipula apposita convenzione con la quale sono disciplinati i rapporti derivanti dallo svolgimento dell'attività istruttoria, compresa l'entità dei compensi da corrispondere.
3. Finaosta s.p.a. effettua l'istruttoria delle domande presentate e ne comunica l'esito alla struttura competente.
Art. 6
(Concessione, diniego e revoca degli interventi)
1. La concessione, il diniego e la revoca degli interventi nei casi previsti dall'articolo 10 sono disposti con deliberazione della Giunta regionale, fatta salva l'accettazione da parte di Finaosta s.p.a., sulla base delle garanzie offerte, qualora l'intervento sia concesso sotto forma di mutuo a tasso agevolato, di contributo in conto interessi o di prestito partecipativo.
2. Salvo quanto disposto dall'articolo 14, comma 3, l'erogazione dei contributi in conto capitale, dei contributi in conto interessi, dei mutui a tasso agevolato e dei prestiti partecipativi è subordinata alla verifica della completezza e della regolarità della documentazione di spesa relativa alle iniziative che formano oggetto della domanda di intervento.
Art. 7
(Rinvio)
1. La disciplina di ogni altro adempimento o aspetto relativo alla concessione, al diniego e alla revoca degli interventi di cui alla presente legge, nonché l'individuazione di eventuali criteri cui subordinare il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 8, comma 3, è demandata alla Giunta regionale che vi provvede con apposita deliberazione da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. La Giunta regionale stabilisce altresì, anche in relazione alle risorse finanziarie disponibili, le modalità ed i criteri per l'erogazione degli interventi, prevedendo, se del caso, la formazione di apposite graduatorie.
3. Le deliberazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione.
Art. 8
(Alienazione, mutamento di destinazione e sostituzione dei beni)
1. Il soggetto beneficiario degli interventi previsti dalla presente legge è obbligato a mantenere la destinazione dichiarata e a non alienare o cedere i beni oggetto di intervento, separatamente dall'azienda, per un periodo di cinque anni, decorrente dalla data di acquisto o di ultimazione, nel caso delle iniziative correlate alle spese concernenti beni mobili, e di dieci anni, decorrente dalla data di acquisto o di ultimazione, nel caso delle iniziative correlate alle spese concernenti beni immobili.
2. Qualora il soggetto beneficiario dell'intervento, prima della scadenza dei periodi di cui al comma 1, intenda alienare o cedere i beni finanziati o mutarne la destinazione d'uso, deve proporre apposita istanza alla struttura competente.
3. L'autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso o all'alienazione anticipata dei beni finanziati è concessa con deliberazione della Giunta regionale. Entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'autorizzazione medesima, il soggetto beneficiario dell'intervento deve restituire l'ammontare dei finanziamenti e dell'equivalente sovvenzione dell'intervento, maggiorata degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento, relativa al periodo in cui si è beneficiato dell'intervento.
4. L'autorizzazione può prevedere anche una restituzione parziale dell'intervento, purché proporzionale al periodo di utilizzo del bene. L'autorizzazione può prevedere inoltre le eventuali condizioni di rateizzazione della somma da restituire, in un periodo comunque non superiore a dodici mesi.
5. La restituzione non è dovuta nel caso di sostituzione dei beni oggetto di intervento con altri beni della stessa natura, purché la sostituzione sia preventivamente autorizzata dal dirigente della struttura competente.
6. La cessione, l'alienazione e il mutamento di destinazione dei beni oggetto di intervento, trascorso il periodo di cui al comma 1, comporta in ogni caso l'obbligo di estinguere eventuali mutui e prestiti partecipativi in corso di ammortamento.
7. Il soggetto beneficiario può estinguere anticipatamente i finanziamenti, subordinatamente alla restituzione degli stessi nella misura indicata al comma 3.
8. Nei casi di cui al comma 7, è ammessa, previa autorizzazione della Giunta regionale, la restituzione in forma rateale, in un periodo comunque non superiore a dodici mesi.
Art. 9
(Ispezioni e controlli)
1. La struttura competente, anche avvalendosi di Finaosta s.p.a., può disporre in qualsiasi momento ispezioni, anche a campione, sui programmi e sulle iniziative oggetto di intervento, allo scopo di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dalla presente legge e dal provvedimento di concessione, nonché la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari ai fini della concessione dell'intervento.
2. Per consentire lo svolgimento delle attività di controllo di cui al comma 1, i soggetti incaricati hanno libero accesso alla sede e agli impianti delle imprese interessate, nonché ad ogni documentazione necessaria.
Art. 10
(Revoca degli interventi)
1. Gli interventi sono revocati qualora il soggetto beneficiario:
a) non adempia l'obbligo di cui all'articolo 8, comma 1;
b) non ultimi le iniziative correlate alle spese concernenti beni immobili entro tre anni dalla data di concessione dell'intervento;
c) non ultimi le iniziative correlate alle spese concernenti beni mobili entro un anno dalla data di concessione dell'intervento;
d) attui l'iniziativa in modo sostanzialmente difforme rispetto a quanto approvato con il provvedimento di concessione dell'intervento.
2. La revoca dell'intervento è altresì disposta qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari al fine della concessione dell'intervento medesimo, nonché qualora, decorso un anno dalla data di concessione dell'intervento, l'iniziativa non sia stata ancora avviata.
3. La revoca dell'intervento comporta l'obbligo di restituire alla Regione o, nel caso di mutui a tasso agevolato, di prestiti partecipativi e di fideiussioni, a Finaosta s.p.a., l'intero importo dell'intervento, maggiorato degli interessi calcolati con le modalità di cui all'articolo 8, comma 3, entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento. Con il provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione della somma da restituire, in un periodo comunque non superiore a dodici mesi.
4. La revoca dell'intervento può essere disposta anche in misura parziale, purché proporzionale all'inadempimento riscontrato.
5. La mancata restituzione dell'intervento entro il termine di cui al comma 3 comporta l'impossibilità, per il soggetto inadempiente, di beneficiare di ogni altra agevolazione prevista dalla presente legge, per un periodo di cinque anni decorrente dalla comunicazione del provvedimento di revoca.
Art. 11
(Sanzioni)
1. La revoca, anche parziale, dell'intervento comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro da un minimo della metà ad un massimo dell'intero importo del beneficio indebitamente fruito.
2. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), da ultimo modificata dal decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205).
CAPO III
INTERVENTI A SOSTEGNO DEGLI INVESTIMENTI PRODUTTIVI
Art. 12
(Strumenti di intervento)
1. La Regione promuove la realizzazione di investimenti produttivi da parte delle imprese, singole o associate, di cui all'articolo 1, mediante la concessione di contributi in conto capitale, di mutui a tasso agevolato, di contributi in conto interessi, di prestiti partecipativi e di fideiussioni.
Art. 13
(Iniziative finanziabili)
1. Possono essere ammesse agli interventi di cui all'articolo 12 le iniziative dirette alla dotazione, alla realizzazione, all'ampliamento e all'ammodernamento di beni, materiali e immateriali, strumentali all'attività di impresa.
2. La Giunta regionale individua, con propria deliberazione, le spese ammissibili per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, nell'ambito delle seguenti categorie:
a) lavori e opere edili, compresi gli impianti tecnici;
b) progettazione, direzione lavori e collaudo nel limite massimo del 12 per cento dell'importo del progetto di investimento cui si riferiscono;
c) acquisto di immobili, aree o altri beni di pertinenza funzionalmente connessi all'attività di impresa;
d) acquisto di nuovi macchinari, arredi, attrezzature, programmi informatici, automezzi e altri beni strettamente necessari all'esercizio dell'attività di impresa;
e) acquisto di brevetti, di licenze di sfruttamento, di conoscenze tecniche e di studi di fattibilità nel limite massimo complessivo del 12 per cento di cui alla lettera b).
Art. 14
(Contributi in conto capitale)
1. Il limite minimo di spesa ammissibile per poter accedere ai contributi in conto capitale è di euro 5.000 e quello massimo, nel corso di un triennio, è di euro 2.500.000 per le piccole e medie imprese e di euro 5.000.000 per le grandi imprese.
2. Gli importi di cui al comma 1 sono considerati al netto degli oneri fiscali.
3. I contributi in conto capitale possono essere erogati anche a titolo di anticipazione, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o di polizza assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare.
Art. 15
(Mutui a tasso agevolato e contributi in conto interessi)
1. Il limite minimo di spesa ammissibile per poter accedere ai mutui a tasso agevolato e ai contributi in conto interessi è di euro 25.000 e quello massimo, nel corso di un triennio, è di euro 2.500.000 per le piccole e medie imprese e di euro 5.000.000 per le grandi imprese.
2. Gli importi di cui al comma 1 sono considerati al netto degli oneri fiscali.
3. I mutui non possono avere una durata superiore a quindici anni, incluso l'eventuale periodo di preammortamento, nei limiti di tempo stabiliti per la realizzazione dell'iniziativa.
4. Con apposita convenzione sono disciplinati i rapporti tra Regione e Finaosta s.p.a. per la concessione dei mutui a tasso agevolato e dei contributi in conto interessi, con particolare riguardo al parametro di calcolo del tasso di interesse da applicare e alle modalità di concessione e di versamento del contributo in conto interessi.
Art. 16
(Prestiti partecipativi)
1. I prestiti partecipativi sono concessi esclusivamente ad imprese costituite in forma di società di capitali e consistono in finanziamenti, di durata non inferiore a diciotto mesi e non superiore a cinque anni, la cui remunerazione è composta da una parte fissa, integrata da una parte variabile commisurata al risultato economico di esercizio dell'impresa finanziata.
2. I prestiti partecipativi sono concessi per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 13, comma 1, in misura non superiore al 70 per cento degli aumenti del capitale sociale o dei finanziamenti dei soci in conto aumento capitale sociale.
3. L'importo del prestito partecipativo non può essere inferiore a euro 150.000 e superiore a euro 1.000.000.
Art. 17
(Fideiussioni)
1. Gli interventi di cui agli articoli 15 e 16 possono essere assistiti da fideiussione prestata dalla Regione per il tramite di Finaosta s.p.a..
2. La fideiussione è prestata per una durata massima di dieci anni e non può superare il 50 per cento dell'importo dell'intervento.
3. La fideiussione può essere prestata a fronte di interventi di importo non inferiore a euro 50.000 e non superiore a euro 2.000.000.
4. La fideiussione può essere concessa solo per la parte dell'intervento che non può essere coperta con idonee garanzie di cui dispongano l'impresa richiedente ed i suoi soci.
5. La fideiussione si riduce in misura proporzionale, sulla base del piano di ammortamento, e si estende, limitatamente alla parte di intervento garantito, a tutte le perdite definitive che l'ente erogatore dimostri di aver subito dopo aver attivato la preventiva escussione del debitore principale.
6. I rapporti tra Regione e Finaosta s.p.a. sono disciplinati da convenzione.
CAPO IV
INTERVENTI ED INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO REGIONALE
Art. 18
(Strumenti)
1. La Regione promuove l'internazionalizzazione del sistema produttivo regionale, operante nel settore di cui all'articolo 1, mediante la realizzazione di iniziative dirette e la concessione di contributi.
Art. 19
(Iniziative dirette)
1. Per le finalità di cui all'articolo 18, la Regione provvede mediante la realizzazione delle seguenti iniziative:
a) elaborazione di studi e ricerche di mercato, con particolare riferimento alle indagini conoscitive sui canali più efficaci di penetrazione nei diversi Paesi;
b) partecipazione collettiva a manifestazioni fieristiche;
c) organizzazione di congressi, di seminari, di convegni e di dibattiti.
2. Per la realizzazione congiunta di programmi di attività diretti all'attuazione delle iniziative di cui al comma 1, la Regione può stipulare accordi con le Camere di commercio e il Ministero competente.
3. La Giunta regionale approva, entro il 31 ottobre di ogni anno, il programma delle attività relativo all'anno successivo; per la definizione dei contenuti del programma, la Giunta regionale promuove ed attua opportune consultazioni con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative degli imprenditori industriali ed artigiani, nonché con gli istituti e gli enti, pubblici e privati, interessati allo sviluppo del sistema produttivo regionale.
4. Per la realizzazione del programma, la Regione può avvalersi della collaborazione e del concorso finanziario di altri enti, pubblici e privati, operanti nei settori dell'industria e dell'artigianato.
Art. 20
(Contributi)
1. La Regione può concedere contributi alle imprese singole e associate, di cui all'articolo 1, per la realizzazione di iniziative dirette allo sviluppo dell'attività promozionale e di diffusione dei prodotti.
2. La Giunta regionale individua con propria deliberazione l'ammontare percentuale concedibile dei contributi, differenziandolo per imprese, singole o associate, e per le diverse tipologie di investimento, nonché le spese ammissibili per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, nell'ambito delle seguenti categorie:
a) studi relativi a strategie di marketing finalizzate alla internazionalizzazione delle imprese, compresa la ricerca di collaborazioni interaziendali, nonché l'assistenza tecnica, giuridica e fiscale inerente la definizione dei relativi accordi;
b) partecipazione a manifestazioni fieristiche e promozionali;
c) progettazione e realizzazione di nuove campagne pubblicitarie.
Art. 21
(Limiti di spesa)
1. Il limite minimo di spesa ammissibile per poter accedere ai contributi di cui all'articolo 20 è di euro 2.500 e quello massimo è di euro 50.000.
2. Gli importi di cui al comma 1 sono considerati al netto degli oneri fiscali.
CAPO V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 22
(Fondi di rotazione)
1. La Giunta regionale è autorizzata a costituire fondi di rotazione per la concessione dei mutui a tasso agevolato di cui all'articolo 15 e dei prestiti partecipativi di cui all'articolo 16.
2. La Giunta regionale può ripartire, secondo quote percentuali e per ciascun esercizio finanziario, le risorse necessarie per la concessione degli interventi di cui al comma 1.
3. Al conto consuntivo della Regione sono allegati, per ciascun esercizio finanziario, i rendiconti sulla situazione dei fondi di cui al comma 1, al 31 dicembre di ogni anno.
Art. 23
(Gestione dei fondi di rotazione)
1. I fondi di cui all'articolo 22 sono alimentati per l'anno 2004 e per quelli successivi dalle seguenti risorse:
a) stanziamento iniziale previsto dalla presente legge, nonché appositi stanziamenti annuali del bilancio regionale;
b) rimborso, in conto di capitale e in conto d'interessi, delle rate dei mutui a tasso agevolato e dei prestiti partecipativi;
c) rimborso anticipato dei mutui a tasso agevolato e dei prestiti partecipativi;
d) interessi maturati sulle giacenze dei fondi;
e) recupero delle somme restituite dai soggetti beneficiari nei casi previsti dagli articoli 8, comma 3, e 10, comma 3.
2. Nella convenzione di cui all'articolo 5, comma 2, sono disciplinate le modalità di costituzione e di gestione dei fondi di rotazione, anche con riferimento all'entità dei compensi da corrispondere e alle modalità di rendicontazione dell'attività svolta, i cui oneri sono posti a carico dei fondi medesimi.
Art. 24
(Fondi rischi)
1. Per far fronte alle esigenze di copertura di eventuali insolvenze relative ai finanziamenti assistiti da fideiussioni concesse ai sensi dell'articolo 17, sono costituiti, presso Finaosta s.p.a., fondi rischi.
2. Le modalità concernenti il funzionamento dei fondi rischi sono disciplinate nella convenzione di cui all'articolo 17, comma 6.
Art. 25
(Disposizioni finanziarie)
1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato complessivamente in euro 200.000 per l'anno 2004 e in annui euro 200.000 a decorrere dall'anno 2005.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2004 e di quello pluriennale per gli anni 2004/2006 negli obiettivi programmatici 2.1.6.01. (Consulenze e incarichi) per le finalità di cui agli articoli 5, comma 2, 9, comma 1, 15, comma 4, e 17, comma 6, 2.2.2.09. (Interventi promozionali per l'industria) e 2.2.2.10. (Interventi promozionali per l'artigianato) per le finalità di cui agli articoli 12, 18 e 24, e si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 46975 (Oneri per la concessione di incentivi ad imprese industriali per la realizzazione di nuovi insediamenti produttivi nell'area Cogne di Aosta), dell'obiettivo programmatico 2.2.2.09..
3. I proventi delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 11 sono introitati al capitolo 7700 (Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione.
4. Per l'applicazione della presente legge la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio, e, nell'ambito delle finalità della legge stessa, variazioni tra gli obiettivi programmatici indicati al comma 2.