Legge regionale 17 marzo 2005, n. 6
Modificazioni alla legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44 (Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d’Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 1° dicembre 1986, n. 59, 6 settembre 1991, n. 58 e 16 dicembre 1992, n. 74).
 

Il Consiglio regionale ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge


Art. 1
(Modificazione all’articolo 7) (1)


Art. 2
(Inserimento dell’articolo 7bis) (2)


Art. 3
(Sostituzione dell’articolo 10) (3)


Art. 4
(Modificazioni all’articolo 11)


1. (4)
2. (5)


Art. 5
(Modificazione all’articolo 25) (6)


Art. 6
(Modificazioni all’articolo 28)


1. (7)
2. (8)


Art. 7
(Modificazione all’articolo 30) (9)


Art. 8
(Disposizioni finanziarie)


1. L’onere derivante dall’applicazione dell’articolo 6 è determinato in annui euro 10.000 a decorrere dall’anno 2005.
2. L’onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2005 e di quello pluriennale per il triennio 2005/2007 nell’obiettivo programmatico 2.2.2.12 (Interventi promozionali per il turismo).
3. Al finanziamento dell’onere di cui al comma 1 si provvede mediante l’utilizzo, per pari importo, dello stanziamento iscritto nell’obiettivo programmatico 3.2. (Altri oneri non ripartibili) del bilancio per l’anno finanziario 2005 e di quello pluriennale per il triennio 2005/2007.
4. Per l’applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 9
(Disposizioni transitorie)


1. Nel caso di maestri di sci stranieri che dimostrano, con idonea documentazione, di aver esercitato temporaneamente l’attività in Valle d’Aosta per almeno quindici giorni nel corso di ciascuna delle stagioni invernali 2002/2003, 2003/2004 e 2004/2005, le eventuali misure compensative da applicare ai sensi dell’articolo 7bis, comma 4, della l.r. 44/1999, come inserito dall’articolo 2, sono sostituite a tutti gli effetti dalla frequenza di un corso di integrazione formativa in materia di sicurezza e di conoscenza dell’ambiente montano, all’uopo organizzato dall’AVMS, d’intesa con la Regione.
2. Gli oneri derivanti dall’organizzazione dei corsi sono a totale carico dei partecipanti.
3. La Giunta regionale, su proposta dell’AVMS, definisce con propria deliberazione ogni altro aspetto relativo all’organizzazione e allo svolgimento dei corsi.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano limitatamente al primo accertamento utile, successivo all’entrata in vigore della presente legge, effettuato ai sensi dell’articolo 7bis, comma 3, della l.r. 44/1999.


Art. 10
(Entrata in vigore)


1. La presente legge entrerà in vigore il 1° giugno 2005.


(1) Sostituisce il comma 1 dell’art. 7 della L.R. 31 dicembre 1999 n. 44.
(2) Inserisce l’art. 7bis alla L.R. 31 dicembre 1999 n. 44.
(3) Sostituisce l’art. 10 della L.R. 31 dicembre 1999 n. 44.
(4) Modifica la lettera d) del comma 1 dell’art. 11 della L.R. 31 dicembre 1999 n. 44.
(5) Modifica la lettera g) del comma 1 dell’art. 11 della L.R. 31 dicembre 1999 n. 44.
(6) Modifica la lettera a) del comma 1 dell’art. 25 della L.R. 31 dicembre 1999 n. 44.
(7) Inserisce la lettera bbis) al comma 1 dell’art. 28 della L.R. 31 dicembre 1999 n. 44.
(8) Sostituisce il comma 3 dell’art. 28 della L.R. 31 dicembre 1999 n. 44.
(9) Modifica i commi 4 e 5 dell’art. 30 della L.R. 31 dicembre 1999 n. 44.