Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
(Modificazioni all’articolo 18)
1. Al comma 2 dell’articolo 18 della legge regionale 8 luglio 2002, n. 12 (Nuove norme sull’ordinamento e sul funzionamento del Corpo forestale della Valle d’Aosta e sulla disciplina del relativo personale. Modificazione alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e abrogazione di leggi regionali in materia di personale forestale), dopo le parole: “il comando vicario è svolto”
sono aggiunte le seguenti: “con priorità da altri ispettori forestali ovvero”.
2. Il primo periodo del comma 3 dell’articolo 18 della l.r. 12/2002 è sostituito dal seguente: “In caso di vacanza del posto in organico, l’incarico di comandante è attribuito con priorità ad un ispettore forestale ovvero ad un sovrintendente forestale appartenente, di norma, alla medesima stazione forestale o ad altra sede, sino alla copertura del posto.”.
3. Il comma 4 dell’articolo 18 della l.r. 12/2002 è sostituito dal seguente:
“4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, al sovrintendente forestale compete, per il periodo di effettivo svolgimento del comando di stazione superiore a venti giorni, anche non consecutivi, con esclusione dei periodi di congedo ordinario o dei turni di riposo, il trattamento economico di base ed accessorio previsto dalle disposizioni vigenti per il profilo di ispettore forestale.”.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.
Aosta, 4 agosto 2010.
Il Presidente
ROLLANDIN