Legge Regionale Umbria 15 giugno 2017, n. 7
Ulteriori modificazioni della legge regionale 21 novembre 2014, n. 21 (Norme per la prevenzione, il contrasto e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco d'azzardo patologico).
 
Bollettino Ufficiale n. 25 del 21/06/2017
L'Assemblea legislativa ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
(Modificazioni all' art. 3 )
1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 21 novembre 2014, n. 21 (Norme per la prevenzione, il contrasto e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco d'azzardo patologico), dopo le parole: " di sale da gioco " sono inserite le seguenti: " , di sale scommesse ".
2. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 21/2014 dopo le parole: " delle sale da gioco " sono inserite le seguenti: " , delle sale scommesse ".

Art. 2
(Modificazioni all' art. 6 )
1. Alla rubrica dell' articolo 6 della l.r. 21/2014 dopo le parole: " delle sale da gioco " sono inserite le seguenti: " , delle sale scommesse ".
2. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 21/2014 dopo le parole: " di sale da gioco " sono inserite le seguenti: " , di sale scommesse ".
3. Al comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 21/2014 dopo le parole: " delle sale da gioco " sono inserite le seguenti: " , delle sale scommesse ".
4. Al comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 21/2014 dopo le parole: " di sale da gioco " sono inserite le seguenti: " o di sale scommesse ".

Art. 3
(Integrazione della l.r. 21/2014 )
1. Dopo l' articolo 6 della l.r. 21/2014 è inserito il seguente:
" Art. 6-bis
(Limitazioni all'esercizio del gioco)
1. I comuni, per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica e nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia, possono disporre limitazioni orarie all'esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all' articolo 110, comma 6 del r.d. 773/1931 , all'interno delle sale da gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e dei locali in cui vi sia offerta di gioco lecito con vincite in denaro. ".

Art. 4
(Modificazione all'art. 7)
1. Al comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 21/2014 dopo le parole: " delle sale da gioco " sono inserite le seguenti: " , delle sale scommesse ".

Art. 5
(Modificazione all'art. 11)
1. Il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 21/2014 è sostituito dal seguente:
" 1. L'apertura di locali da destinare a sala da gioco, a sala scommesse o l'installazione di apparecchi per il gioco lecito in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, è soggetta all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro, nonché alla cessazione dell'attività di sala da gioco o di sala scommesse nei suddetti locali o alla chiusura degli apparecchi per il gioco lecito mediante sigilli. "

Art. 6
(Modificazione all'art. 13)
1. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 21/2014 dopo le parole: " delle sale da gioco " sono inserite le seguenti: " e delle sale scommesse ".
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 15 giugno 2017

Marini