La Giunta regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
emana il seguente regolamento:
PREAMBOLO
Visto l’articolo 117, comma sesto, della Costituzione;
Visto l’articolo 42 dello Statuto;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) ed in particolare l’articolo 92, commi 5 e 6;
Vista la legge regionale 13 luglio 2007, n.38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro) ed in particolare l’articolo 52;
Visto l’accordo sindacale stipulato in data 19 marzo 2009 con i rappresentanti sindacali del personale delle categorie con il quale sono stati individuati i criteri e le modalità per la ripartizione degli incentivi da assumere nel presente regolamento ai sensi dell’articolo 92, commi 5 e 6 del d. lgs. 163/2006;
Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 29 ottobre 2009;
Visto l’accordo sindacale stipulato in data 20 novembre 2009 con i rappresentati sindacali del personale dirigenziale con il quale sono stati individuati i criteri e le modalità per la ripartizione degli incentivi da assumere nel presente regolamento ai sensi dell’articolo 92, commi 5 e 6 del d.lgs. 163/2006;
Visto l’accordo sindacale stipulato in data 26 novembre 2009 con i rappresentanti sindacali del personale delle categorie con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all’accordo del 19 marzo 2009;
Visto il parere della direzione generale della Presidenza;
Vista la deliberazione della Giunta regionale14 dicembre 2009, n. 1170;
Visto il parere della competente commissione consiliare espresso nella seduta del 19 gennaio 2010;
Vista l’ulteriore parere della direzione generale della Presidenza;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 15 marzo 2010, n. 319;
Considerato quanto segue:
1. sussiste la necessità di adottare un regolamento regionale recante la disciplina degli incentivi per il personale regionale incaricato dell’attività di pianificazione e progettazione;
2. al fine di disciplinare in maniera autonoma i criteri e le modalità per l’erogazione degli incentivi relativi all’attività di pianificazione da quelli relativi all’attività di progettazione, in ragione della differenze sostanziali e normative tra le due attività, occorre strutturare il presente regolamento in capi distinti;
3. occorre individuare i dipendenti regionali, sia per le attività di progettazione che per quelle di pianificazione, in base ad un unico criterio basato sulla competenza professionale, sui principi di graduazione dell’entità degli incarichi e di rotazione del personale e sulla inesistenza di situazioni di incompatibilità dovute allo svolgimento di attività extraimpiego;
4. appare necessario attribuire al direttore generale la funzione di individuare gli atti di pianificazione ed i progetti cui collegare l’erogazione degli incentivi tenendo conto della programmazione regionale e della loro compatibilità finanziaria;
5. appare necessario definire la ripartizione degli incentivi in maniera differenziata, in ragione dei diversi profili di responsabilità assunti, delle differenti competenze professionali e della effettiva partecipazione alla redazione degli atti e dei progetti;
6. occorre prevedere la possibilità che la Regione destini il proprio personale allo svolgimento di attività di pianificazione a favore di comuni e comunità montane ed allo svolgimento di attività di progettazione in avvalimento a favore di altri enti pubblici solo nel caso di effettiva disponibilità di personale e di previsione di oneri a carico degli enti beneficiari;
7. appare necessario, per individuare gli atti di pianificazione che danno titolo alla corresponsione dell’incentivo,
tener conto dell’attività di pianificazione territoriale in senso tecnico;
8. appare necessario determinare il fondo di incentivazione da erogare sia per le attività di pianificazione che per quelle di progettazione in conformità a quanto previsto dalla normativa statale;
9. appare necessario graduare l’entità della somma da erogare al personale impegnato nell’attività di progettazione in ragione della complessità dell’opera da realizzare;
10. appare necessario individuare un limite ai compensi percepiti dai dipendenti regionali in attuazione del presente regolamento che sia coerente con la disciplina regionale prevista per le attività extraimpiego al fine di garantire tra i dipendenti regionali, che svolgono incarichi per conto dell’amministrazione regionale, parità ed omogeneità di trattamento dal punto di vista degli incentivi economici;
11. appare necessario individuare i criteri per l’assegnazione del fondo per livello di progettazione nei casi di progetti già avviati per rendere coerente la nuova normativa, di cui al presente regolamento, con quella prevista dalla previgente disciplina;
12. appare opportuno stabilire una disciplina per l’applicazione del disposto di cui all’articolo 61, comma 7 bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevedendo:
a) per le attività di progettazione concluse entro il 31 dicembre 2008, l’applicazione della normativa in vigore fino a tale data;
b) per le attività in corso alla data del 31 dicembre 2008 e concluse successivamente a tale data, l’applicazione della disciplina di cui alla deliberazione della Giunta regionale, n. 989 del 23 settembre 2002 con la percentuale prevista dal sopra menzionato d.l. 112/2008;
c) per le attività avviate successivamente al 31 dicembre 2008 l’applicazione della disciplina di cui alla deliberazione della Giunta regionale, n. 989 del 23 settembre 2002 con la percentuale prevista dal sopra menzionato d.l. 112/2008;
13. appare opportuno stabilire che il nuovo regolamento si applichi anche alle attività di project in corso alla data di entrata in vigore del regolamento, poiché lo stesso regolamento innova la disciplina di cui alla deliberazione della Giunta regionale 989/2002 prevedendo la corresponsione degli incentivi di progettazione anche alle attività di project financing;
14. è necessario stabilire una disciplina di prima applicazione per l’emanazione dei decreti con cui il direttore generale autorizza la costituzione dei gruppi di lavoro per la progettazione e per la redazione degli atti di pianificazione, che, in via ordinaria, devono essere trasmessi alla direzione generale organizzazione e personale entro il 30 aprile dell’anno di riferimento.
Si approva il presente regolamento:
Capo I
Disposizioni generali
ARTICOLO 1
Oggetto e definizione (Articolo 52 della l.r. 38/2007)
1. Il presente regolamento, in attuazione dell’articolo 52 della legge regionale 13 luglio 2007, n.38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro) disciplina:
a) i criteri e le modalità di determinazione, ripartizione e liquidazione del fondo di incentivazione di cui all’articolo 92, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) per le attività di pianificazione svolte da personale regionale;
b) i criteri e le modalità per la determinazione, ripartizione e liquidazione del fondo di incentivazione per le attività di progettazione svolte da personale regionale ai sensi dell’articolo 92 comma 5 del d.lgs. 163/2006.
2. Ai fini del presente regolamento, per ‘fondo di incentivazione”, di seguito denominato fondo, si intende il complesso delle risorse finanziarie finalizzate all’erogazione dell’incentivo ai dipendenti regionali designati nei gruppi tecnici incaricati di svolgere le attività di pianificazione e progettazione di cui al presente regolamento.
ARTICOLO 2
Criteri per l’individuazione del personale (Articolo 52 della l.r. 38/2007)
1. I gruppi tecnici incaricati della redazione degli atti di pianificazione e della progettazione di opere, di cui agli articoli 8 e 14, sono costituiti da personale regionale individuato nel rispetto dei seguenti criteri:
a) possesso di specifiche competenze professionali richieste in relazione al singolo atto da realizzare;
b) progressiva graduazione dell’entità degli incarichi, con finalità di sviluppo di adeguate capacità ed esperienze professionali in tutto il personale tecnico;
c) rotazione del personale coinvolto, nel rispetto dei criteri di cui alle lettere a) e b), tenendo conto anche del numero e del valore delle attività già svolte ed in corso.
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 90, comma 4 del d.lgs 163/2006 per i dipendenti che hanno un rapporto di lavoro a tempo parziale, l’individuazione del personale di cui al comma 1 avviene previa verifica da parte del dirigente che propone la costituzione del gruppo tecnico, sentito il direttore generale di assegnazione del dipendente, dell’inesistenza di incompatibilità con l’eventuale svolgimento di attività extraimpiego autorizzate dall’amministrazione ai sensi della disciplina regionale vigente in materia di extraimpiego.
3. Al fine di verificare il rispetto di quanto previsto ai commi 1 e 2, i direttori generali effettuano annualmente un monitoraggio degli incarichi conferiti al personale dipendente della propria direzione.
ARTICOLO 3
Disciplina dei compensi (Articolo 52 della l.r. 38/2007)
1. I compensi percepiti dai singoli dipendenti in attuazione del presente regolamento non possono superare, per ciascun anno solare, il tetto del 30 per cento del trattamento economico complessivo annuo in godimento del dipendente, comprensivo della retribuzione di risultato o dei compensi di produttività percepiti l’anno precedente.
2. I compensi corrisposti ai sensi del presente regolamento, in conformità a quanto previsto dall’articolo 92, commi 5 e 6 del d.lgs. 163/2006, sono da considerarsi al lordo di tutti gli oneri accessori.
Capo II
Disposizioni in materia di attività di pianificazione
Sezione I
Disposizioni generali
ARTICOLO 4
Attività di pianificazione regionale (Articolo 52 della l.r. 38/2007)
1. Costituiscono attività di pianificazione regionale per le quali si procede alla erogazione dell’incentivo quelle relative:
a) alla redazione della parte pianificatoria del piano regionale di indirizzo territoriale (PIT) di cui all’articolo 9, comma 2, lettera a) della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);
b) alla redazione di varianti alla parte pianificatoria del PIT, ivi compresi i casi in cui tali varianti sono contenute in piani e programmi regionali di settore che si configurano quali atti di governo del territorio ai sensi dell’articolo 10, comma 2, lettera a) della l.r. 1/2005, ovvero di varianti elaborate in conseguenza di previsioni contenute in piani e programmi regionali e in accordi di pianificazione;
c) alla redazione della parte pianificatoria di piani e programmi regionali, nei casi in cui gli stessi determinano una variazione diretta oppure un obbligo di adeguamento di strumenti di pianificazione territoriale di competenza di enti diversi dalla Regione.
2. La parte pianificatoria del PIT comprende tutti gli elaborati che lo costituiscono con l’esclusione di quelli che fanno parte del quadro conoscitivo.
ARTICOLO 5
Attività di pianificazione a favore dei comuni e delle comunità montane (Articolo 52 della l.r. 38/2007)
1. I comuni e le comunità montane, in conformità alle previsioni di cui all’articolo 27, comma 2, della l.r. 1/2005, possono avvalersi degli uffici regionali competenti per la redazione degli atti di cui agli articoli 9, comma 2, lettera c) e 10, comma 1, della l.r. 1/2005.
2. L’avvalimento degli uffici regionali è ammesso in presenza delle seguenti condizioni:
a) che sussista la disponibilità della direzione generale competente, sentito l’ufficio regionale interessato;
b) che le risorse finanziarie per alimentare il fondo di incentivazione siano interamente corrisposte dal comune o dalla comunità montana.
3. Il rapporto di avvalimento è disciplinato da specifica convenzione stipulata tra la Giunta regionale ed i comuni e le comunità montane interessate.
4. L’incentivo dovuto ai dipendenti regionali, individuati ai sensi dell’articolo 2, che svolgono la loro attività per i comuni e le comunità montane ai sensi del presente articolo è calcolato ed erogato secondo i criteri di cui agli articoli 7 e 9.
ARTICOLO 6
Determinazione dell’entità del fondo (Articolo 52 della l.r. 38/2007)
1. Il fondo è calcolato nella misura del 30 per cento della tariffa professionale minima prevista per l’attività di redazione degli atti di pianificazione.
2. Nei casi di prestazioni per cui non esista un riferimento tariffario specifico, oppure la tariffa di riferimento rinvii alla valutazione discrezionale del professionista, si applica la tariffa professionale prevista per quelle attività che hanno contenuto analogo o simile.
ARTICOLO 7
Criteri di ripartizione del fondo (Articolo 52 della l.r. 38/2007)
1. La quota del fondo è ripartita tra gli appartenenti al gruppo tecnico nel rispetto delle percentuali di seguito indicate:
a) dal 4 al 10 per cento al tecnico laureato di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c). Tale percentuale si somma a quella eventualmente dovuta per l’attività di redazione di cui alle lettere b) e c);
b) dal 40 al 100 per cento ai tecnici laureati, in possesso delle specifiche competenze professionali,che abbiano contribuito alla redazione dell’atto;
c) dal 20 al 50 per cento ai tecnici non laureati, in possesso delle specifiche competenze professionali, che abbiano contribuito alla redazione dell’atto;
d) dal 5 al 15 per cento agli altri membri del gruppo tecnico.
2. Il fondo è ripartito esclusivamente tra i membri del gruppo tecnico che abbiano effettivamente partecipato alla redazione dell’atto in relazione ed in proporzione alla parte di pianificazione sviluppata e curata direttamente dagli stessi. Le quote del fondo di incentivazione corrispondenti a prestazioni che sono affidate a personale esterno all’organico dell’amministrazione regionale costituiscono economia.
3. Nei casi di attività di pianificazione a favore dei comuni e comunità montane di cui all’articolo 5, il 90 per cento della somma del fondo è assegnato al personale regionale secondo i criteri di cui al presente articolo. Il 10 per cento residuo confluisce nei relativi fondi del salario accessorio del personale delle categorie e dell’area dirigenziale.
Sezione II
Procedimento per la costituzione del gruppo tecnico e per l’ erogazione del fondo
ARTICOLO 8
Costituzione del gruppo tecnico per la redazione degli atti di pianificazione(Articolo 52 della l.r. 38/2007)
1. I dirigenti regionali che, nell’ambito dei propri obiettivi e delle proprie competenze, devono procedere all’elaborazione degli atti di cui all’articolo 4, propongono al direttore generale la costituzione dei gruppi tecnici cui corrispondere il fondo di incentivazione, specificando:
a) la quantificazione degli oneri finanziari da imputare alle risorse stanziate per l’elaborazione dell’atto, tenuto conto di quanto previsto agli articoli 3 e 6;
b) i singoli componenti del gruppo, i loro compiti e le percentuali del fondo da attribuire loro in ragione dell’apporto di ciascuno alla redazione dell’atto di pianificazione;
c) il tecnico laureato in possesso della relativa abilitazione o degli eventuali requisiti previsti, in alternativa alla stessa, dalla normativa vigente, che sottoscrive l’atto di pianificazione ed assume il coordinamento delle gruppo tecnico.
2. Il direttore generale, verificata la coerenza delle proposte di cui al comma 1 con la programmazione regionale e con le risorse finanziarie disponibili, individua con apposito decreto gli atti di pianificazione per cui i dirigenti sono autorizzati a procedere, nell’anno di riferimento, alla costituzione dei gruppi di lavoro. Il decreto è trasmesso alla direzione generale competente in materia di organizzazione e personale entro il 30 aprile di ogni anno. Successivamente a tale termine, il direttore generale può autorizzare la costituzione di gruppi di lavoro nel corso dell’anno di riferimento solo per eccezionali e motivate esigenze sopravvenute, fermo restando l’obbligo di trasmissione alla direzione generale competente in materia di organizzazione e personale.
3. Qualora il dirigente di settore competente agli adempimenti di cui al comma 1 faccia parte del gruppo costituito ai sensi del presente articolo, ovvero il gruppo riguardi più settori, esso è costituito con atto del coordinatore dell’area individuato dal direttore generale. Nel caso in cui gli atti di pianificazione interessati coinvolgano più strutture di massima dimensione, provvede il direttore generale della struttura maggiormente interessata, in relazione all’oggetto del piano medesimo, d’intesa con quelli delle rimanenti strutture.
4. Qualora, per fondate e motivate esigenze, la composizione del gruppo debba essere modificata, l’atto con cui si provvede alla modifica deve altresì prevedere espressamente la nuova attribuzione delle percentuali di cui al comma 1, lettera b), in rapporto ai compiti effettivamente assolti.
5. I decreti dirigenziali di costituzione dei gruppi tecnici e di assunzione del relativo impegno di spesa, ovvero quelli di modifica di cui al comma 4, sono trasmessi, per gli adempimenti di competenza, alla direzione generale competente in materia di organizzazione e personale.
ARTICOLO 9
Modalità di erogazione del fondo (Articolo 52 della l.r. 38/2007)
1. Le somme relative al fondo sono erogate successivamente all’adozione dell’atto di pianificazione da parte degli organi competenti, fermo restando l’obbligo dei componenti il gruppo tecnico di provvedere, senza ulteriori compensi da imputare al fondo, alle attività eventualmente necessarie per la definitiva approvazione dell’atto di pianificazione.
2. Le quote del fondo sono ripartite dal dirigente che ha provveduto alla costituzione del gruppo su proposta del coordinatore del gruppo tecnico.
3. Il dirigente, il coordinatore di area o il direttore generale nei casi di cui all’articolo 8, comma 3, provvede alla liquidazione degli importi del fondo di incentivazione, comunica i relativi pagamenti al personale del gruppo tecnico e trasmette i relativi atti alla direzione generale competente in materia di organizzazione e personale per gli adempimenti di competenza.
4. Gli importi liquidati transitano, secondo quanto stabilito al punto 11 dell’accordo “integrazione e modifica del CCDI sottoscritto in data 13.3.2000:
piattaforma 2001 e biennio 2000/2001”, nella quota variabile delle risorse decentrate del fondo di cui all’articolo 31 CCNL 22/01/2004 ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera k) del CCNL 1999.
5. La direzione generale competente in materia di organizzazione e personale definisce modalità di rilevazione delle individuazioni e delle liquidazioni di quote del fondo effettuate in ciascun anno di riferimento.
Capo III
Disposizioni in materia di attività di progettazione
Sezione I
Disposizioni generali
ARTICOLO 10
Criteri per il calcolo del fondo (Articolo 52 della l.r. 38/2007)
1. Le risorse da destinare al fondo sono calcolate sommando gli importi determinati secondo i criteri definiti ai commi 2 e 3, dove “N” esprime il valore percentuale massimo consentito dalle disposizioni nazionali vigenti alla data di costituzione del gruppo di lavoro e applicato all’importo posto a base di gara di un’opera o di un lavoro.
2. In ragione della diversa complessità delle opere, all’importo posto a base di gara è applicata l’aliquota percentuale come di seguito indicata:
a) 0,5 x N per cento per i progetti riguardanti nuove opere,
ristrutturazioni, restauri e risanamento conservativo;
b) 0,375 x N per cento per i progetti di manutenzione straordinaria;
c) 0,25 x N per cento per i progetti di manutenzione ordinaria.
3. In ragione dell’entità del costo dell’opera, all’importo posto a base di gara è applicata l’aliquota percentuale come di seguito indicata:
a) 0,5 x N per cento fino a euro 2.000.000,00;
b) 0,375 x N per cento sull’importo eccedente euro 2.000.000,00 fino a euro 3.000.000,00;
c) 0,25 x N per cento sull’importo eccedente euro 3.000.000,00 fino a euro 4.000.000,00;
d) 0,125 x N per cento sull’importo eccedente euro 4.000.000,00 fino a euro 5.000.000,00;
e) 0,05 x N per cento sull’importo eccedente euro 5.000.000,00 fino a euro 6.000.000,00;
f) 0,00 per cento sull’importo eccedente euro 6.000.000,00.
4. Nei casi in cui il progetto è costituito da più sottoprogetti specialistici, oppure la progettazione è effettuata per stralci funzionali, il fondo è calcolato tenendo conto dell’importo complessivo dell’opera o del lavoro.
5. Nei casi di project financing la somma da destinare al fondo di incentivazione è calcolata applicando la percentuale di cui al comma 1 al costo complessivo dell’opera ed è assegnata secondo i criteri di cui agli articoli 11 e 12.
ARTICOLO 11
Assegnazione del fondo per livello di progettazione e per la direzione lavori e collaudo(Articolo 52 della l.r. 38/2007)
1. Il fondo è assegnato tra i livelli di progettazione nella seguente misura:
a) 20 per cento per il progetto preliminare;
b) 20 per cento per il progetto definitivo;
c) 18 per cento per il progetto esecutivo.
2. Il fondo è assegnato in relazione all’attività di direzione dei lavori e collaudo nella seguente misura:
a) 32 per cento alla direzione dei lavori ed all’attività di coordinatore per la sicurezza, di cui il 27 per cento alla direzione lavori ed il 5 cento all’attività di coordinatore per la sicurezza nel caso di cui all’articolo 127, comma 1, alinea 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109);
b) 10 per cento per l’attività di collaudo, compreso il collaudo statico, amministrativo ed in corso d’opera. La quota relativa al collaudo è attribuita al direttore dei lavori nei casi in cui il certificato di regolare esecuzione tiene luogo del certificato di collaudo.
3. Le quote del fondo sono erogate per ogni livello di progettazione che abbia superato la verifica tecnica, anche in caso di mancata realizzazione dell’opera o del lavoro.
4. La misura del fondo è integrata nel caso di ammissione di varianti ai lavori o alle opere, fatta eccezione per le varianti che si rendano necessarie a causa di errori od omissioni del gruppo tecnico.
ARTICOLO 12
Criteri per la ripartizione del fondo (Articolo 52 della l.r. 38/2007)
1. Il fondo, previsto nello stanziamento per la realizzazione di ogni singola opera o lavoro, è assegnato in base all’attività svolta nel rispetto delle percentuali di seguito indicate:
a) 4 per cento al responsabile del procedimento anche in qualità di responsabile dei lavori;
b) 32 per cento ai tecnici che nell’ambito delle proprie competenze professionali assumono la responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati ed al coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;
c) 16 per cento ai collaboratori per la progettazione che, nell’ambito delle proprie competenze professionali, redigono gli elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto, su disposizione dei tecnici di cui alla lettera b), e che firmandoli assumono responsabilità dell’esattezza delle rilevazioni, misurazioni ed ogni altro dato o grafico ivi contenuto;
d) 22 per cento ai tecnici che, nell’ambito delle proprie competenze professionali, assumono la responsabilità della direzione dei lavori e del coordinamento per la sicurezza nella fase di esecuzione;
e) 10 per cento ai tecnici dell’ufficio di direzione dei lavori che svolgono le attività di direttori operativi, e di ispettori di cantiere e che redigono gli atti corrispondenti, compresi quelli di contabilità dei lavori, nell’ambito delle proprie competenze professionali;
f) 10 per cento ai tecnici, che nell’ambito delle proprie competenze professionali, si assumono la responsabilità del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione;
g) 6 per cento agli altri componenti del gruppo tecnico, anche amministrativi, che hanno contribuito al redazione del progetto ed alla direzione dei lavori.
2. Ad ogni componente del gruppo tecnico possono essere attribuite più quote percentuali in relazione alle attività svolte di cui al comma 1.
3. Le quote del fondo corrispondenti a prestazioni che sono affidate a personale esterno all’organico dell’amministrazione regionale costituiscono economia.
ARTICOLO 13
Avvalimento degli uffici regionali da parte di altre amministrazioni ed enti (Articolo 52 della l.r. 38/2007)
1. Le amministrazioni e gli enti pubblici, per la progettazioni di opere e lavori pubblici e per le attività tecnico-amministrative connesse, possono avvalersi della collaborazione degli uffici regionali competenti con le modalità di cui all’articolo 44 della l.r. 38/2007.
2. L’avvalimento degli uffici regionali è ammesso in presenza delle seguenti condizioni:
a) sussista la disponibilità della direzione generale competente, sentito l’ufficio regionale interessato;
b) le risorse finanziarie per alimentare il fondo di incentivazione siano interamente corrisposte alla Regione dalle amministrazioni ed enti pubblici di cui al comma 1.
3. Il 90 per cento del fondo, calcolato ai sensi dell’articolo 10, è erogato secondo i criteri di cui all’articolo 12 al personale regionale di cui al comma 4. Il residuo 10 per cento confluisce nei relativi fondi del salario accessorio del personale delle categorie e dell’area dirigenziale.
4. Le attività di progettazione sono svolte da personale individuato dal dirigente della struttura interessata nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 15.
Sezione II
Procedimento per la costituzione del gruppo tecnicoe per l’erogazione del fondo
ARTICOLO 14
Costituzione del gruppo tecnico per la progettazione dell’opera(Articolo 52 della l.r. 38/2007)
1. I dirigenti regionali, nell’ambito dei propri obiettivi e delle proprie competenze relative ai progetti contenuti nell’elenco annuale delle opere pubbliche, propongono al direttore generale la costituzione di gruppi tecnici per la progettazione di un’opera individuando:
a) l’oggetto della progettazione;
b) la somma da corrispondere come fondo di incentivazione tenuto conto di quanto previsto agli articoli 3 e 10;
c) i membri del gruppo tecnico, con riferimento alle figure di cui all’articolo 12, comma 1.
2. La composizione del gruppo può essere modificata e le figure tecniche non necessarie nella prima fase di progettazione possono essere individuate successivamente in corrispondenza delle necessità delle diverse fasi del procedimento .
3. Il direttore generale, verificata la coerenza delle proposte di cui al comma 1 con la programmazione regionale, individua con apposito decreto le opere per cui i dirigenti sono autorizzati a procedere, nell’anno in corso, alla costituzione dei gruppi di lavoro. Il provvedimento è trasmesso alla direzione generale competente in materia di organizzazione e personale entro il 30 aprile di ogni anno. Successivamente a tale termine, il direttore generale può autorizzare la costituzione di gruppi di lavoro nel corso dell’anno di riferimento solo per eccezionali e motivate esigenze sopravvenute, fermo restando l’obbligo di trasmissione alla direzione generale competente in materia di organizzazione e personale
4. I decreti dirigenziali di costituzione dei gruppi tecnici e di assunzione del relativo impegno di spesa, nonché quelli di modifica della composizione degli stessi, sono trasmessi alla direzione generale competente in materia di organizzazione e personale per gli adempimenti di competenza.
ARTICOLO 15
Individuazione dei membri del gruppo tecnico (Articolo 52 della l.r. 38/2007)
1. I membri del gruppo tecnico sono individuati dal dirigente competente tra i dipendenti del proprio settore.
2. Nel caso il dirigente proponente non possa individuare all’interno della propria struttura una delle figure necessarie per la costituzione dei gruppi tecnici, individua altro dipendente regionale in possesso dei necessari requisiti professionali. L’individuazione viene effettuata previa intesa con il dirigente responsabile del settore nell’ambito del quale il personale interessato presta servizio e la prestazione resa è da considerare inclusa nel piano di lavoro della struttura di appartenenza.
3. Qualora il dirigente di settore competente agli adempimenti di cui al comma 1 faccia parte del gruppo tecnico costituito ai sensi del presente articolo, ovvero il gruppo riguardi più settori, esso è costituito con atto del coordinatore dell’area individuato dal direttore generale. Nel caso in cui gli atti di progettazione coinvolgano più strutture di massima dimensione, provvede il direttore generale della struttura maggiormente interessata d’intesa con quelli delle altre strutture.
4. La individuazione dei membri del gruppo tecnico è effettuata secondo i criteri di cui all’articolo 2, fatto salvo quanto previsto in materia di collaudo dall’articolo 120 del d.lgs. 163/2006 e dall’articolo 21 ter del decreto del Presidente della Giunta regionale 27 maggio 2008 n. 30/R (Regolamento di attuazione del capo VII della legge regionale 13 luglio 2007 n. 38).
5. Il dirigente competente, prima di procedere alla costituzione del gruppo tecnico o alla modifica della sua composizione, assicura una adeguata informazione di tutto il personale interessato appartenente alla propria struttura.
ARTICOLO 16
Modalità di erogazione del fondo (Articolo 52 della l.r. 38/2007)
1. Le quote del fondo sono ripartite e liquidate dal dirigente, ovvero dal coordinatore di area o dal direttore generale nei casi di cui all’articolo 15, comma 3, che ha provveduto alla costituzione del gruppo tecnico, su proposta del responsabile di procedimento, anche in modo frazionato rispetto alle diverse fasi di esecuzione dell’opera o del lavoro.
2. Il responsabile del procedimento inoltra la proposta di ripartizione degli incentivi unitamente ad una relazione, in cui sono fra l’altro indicate le attività affidate a personale esterno con specifico incarico, qualunque sia la loro incidenza rispetto all’attività di progettazione.
3. Ciascuna attività di progettazione è soggetta alla verifica prevista dalla normativa vigente.
4. La ripartizione del fondo tra i membri del gruppo tecnico è effettuata sulla base degli effettivi apporti individuali del personale.
5. Il dirigente assicura ampia informazione al personale della propria struttura in ordine liquidazioni effettuate e ne dà comunicazione alla direzione generale competente in materia di organizzazione e personale per gli adempimenti di competenza.
6. Gli importi liquidati transitano, così come stabilito al punto 11) dell’accordo “Integrazione e modifica del CCDI sottoscritto in data 13 marzo 2000: piattaforma 2001 e biennio economico 2000/2001”, nella quota variabile delle risorse decentrate del fondo di cui all’articolo 31 CCNL 22/01/2004 ai sensi dell’articolo15, comma 1, lettera k) del CCNL 01/04/1999.
Capo IV
Disposizioni finali e transitorie
ARTICOLO 17
Incentivi per le attività di progettazione concluse o in corso (Articolo 52 della l.r. 38/2007)
1. Gli incentivi alla progettazione dovuti in relazione ad attività anche singole di progettazione concluse al 31 dicembre 2008 sono disciplinati dalla normativa vigente al momento della costituzione del gruppo tecnico di progettazione effettuato ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 989 del 23 settembre 2002 applicando la percentuale di cui all’articolo 1, comma 1, della stessa deliberazione.
2. Nel caso di attività di progettazione in corso alla data del 31 dicembre 2008 e concluse successivamente a tale data, gli incentivi sono determinati ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 989/2002 applicando la percentuale di cui all’articolo 61, comma 7 bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
3. Le attività di progettazione affidate successivamente al 31 dicembre 2008 restano disciplinate dalla deliberazione della Giunta regionale n. 989/2002, applicando la percentuale di cui all’articolo 61, comma 7 bis, del d.l. 112/2008, convertito con modificazioni dalla l. 133/2008.
ARTICOLO 18
Criteri per l’assegnazione del fondo per livello di progettazione nel casi di progetti già avviati
(Articolo 52 della l.r. 38/2007)
1. Nel caso di incarichi di progettazione definitiva ed esecutiva affidati successivamente all’entrata in vigore del presente regolamento la cui progettazione preliminare sia stata affidata sotto la vigenza della deliberazione della Giunta regionale n. 989/2002, le quote del fondo di cui all’articolo 10 sono così determinate:
a) 20 per cento per la progettazione definitiva;
b) 13 per cento per la progettazione esecutiva.
2. Nel caso di incarico di progettazione esecutiva affidato
successivamente all’entrata in vigore del presente regolamento la cui progettazione preliminare e definitiva sia stata affidata sotto la vigenza della deliberazione della Giunta regionale n. 989/2002, la quota del fondo di cui all’articolo 10 da assegnare al livello di progettazione esecutiva è determinata nella misura dell’8 per cento.
ARTICOLO 19
Incentivi per le attività di project financing in corso (Articolo 52 della l.r. 38/2007)
1. Il presente regolamento si applica alle attività di project financing in corso alla data della sua entrata in vigore.
ARTICOLO 20
Norma di prima applicazione (Articolo 52 della l.r. 38/2007)
1. In prima applicazione, il termine di cui agli articoli 8, comma 2 e 14 comma 3 è fissato in sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Formula Finale:
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.
IL VICEPRESIDENTE
MARTINI
Firenze, 16 marzo 2010