Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga la seguente legge
Art. 1
Istituzione del sistema contabile ambientale
1. Alla legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell’ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli)”, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) dopo la lettera f) del comma 2 dell’articolo 1 è aggiunta la seguente:
“f bis) alle risorse impiegate per finalità ambientale.“;
b) dopo il comma 6 dell’articolo 25 è aggiunto il seguente:
“6 bis) La legge finanziaria regionale deve definire in allegato le risorse impiegate in finalità di protezione dell’ambiente, riguardanti attività di tutela, conservazione, ripristino e utilizzo sostenibile delle risorse e del patrimonio naturale.”;
c) dopo il comma 4 dell’articolo 26 è aggiunto il seguente:
“4 bis) Il Bilancio pluriennale deve avere in allegato la descrizione delle risorse economiche destinate alle azioni aventi natura o contenuti ambientali.”;
d) dopo il comma 1 dell’articolo 27 è aggiunto il seguente:
“1 bis) Il Bilancio annuale deve avere in allegato la descrizione delle risorse economiche destinate alle azioni aventi natura o contenuti ambientali.”.
Art. 2
Regolamento
1. Con regolamento, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità operative per dare attuazione alla presente legge.
Art. 3
Norma finale
1. La presente legge non comporta nuovi oneri a carico del bilancio regionale.
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 22 ottobre 2012