Legge regionale Puglia 28 settembre 2011 n. 24
“Norme sulla partecipazione della Regione Puglia alla formazione e attuazione del diritto dell’Unione Europea.”
 

IL CONSIGLIO REGIONALE


HA APPROVATO


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


PROMULGA la seguente legge:

ARTICOLO 1
Finalità


1. La presente legge detta norme per la partecipazione della Regione Puglia alla formazione degli atti dell’Unione europea (UE) e disciplina le modalità di adempimento degli obblighi di competenza della Regione derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’UE, sulla base dei principi di sussidiarietà, di proporzionalità, di efficienza, di trasparenza e di partecipazione democratica, in conformità dell’articolo 117, commi 3, 5 e 9, della Costituzione della Repubblica italiana, dell’articolo 9 dello Statuto regionale, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3) e della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari).

ARTICOLO 2
Partecipazione della Regione alla formazione del diritto dell’UE


1. Con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, vengono formulate le osservazioni della Regione sulle proposte di atto dell’UE di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 3 (Partecipazione del Parlamento al processo di formazione delle decisioni comunitarie e dell’Unione europea) della L. 11/2005 nelle materie di competenza regionale.

ARTICOLO 3
Adeguamento dell’ordinamento regionale agli obblighi dell’UE


1. La Regione dà tempestiva attuazione alle norme adottate dall’UE nelle materie di competenza regionale.
2. Al fine di garantire l’adeguamento dell’ordinamento regionale agli obblighi derivanti dagli atti normativi dell’UE o dalle sentenze della Corte di Giustizia, entro il 30 aprile di ogni anno, la Giunta regionale propone al Consiglio regionale apposito disegno di legge avente quale titolo “Legge UE regionale” con l’indicazione dell’anno di riferimento.
3. Con la relazione al disegno di legge di cui al comma 2, la Giunta regionale riferisce anche sullo stato di conformità della legislazione regionale alle disposizioni dell’UE e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione a carico dello Stato per inadempienze imputabili alla Regione

ARTICOLO 4
Contenuti della legge UE regionale


1. La legge UE regionale:
a) recepisce gli atti normativi emanati dall’UE nelle materie di competenza regionale;
b) detta le disposizioni per l’attuazione delle sentenze della Corte di Giustizia e delle decisioni della Commissione europea che comportano obbligo di adeguamento per la Regione;
c) contiene le disposizioni modificative o abrogative della legislazione regionale vigente necessarie all’attuazione o applicazione degli atti dell’UE di cui alle lettere a) e b);
d) individua gli atti normativi dell’UE alla cui attuazione o applicazione la Giunta regionale è autorizzata a provvedere con regolamento, dettando i relativi principi e criteri direttivi.
2. L’adeguamento dell’ordinamento regionale a quello dell’UE deve in ogni modo avvenire tramite legge UE regionale nel caso in cui esso comporti:
a) nuove spese o minori entrate;
b) l’istituzione di nuovi organi o strutture amministrative;
c) interventi in materie coperte da riserva assoluta di legge.
3. Alla legge UE regionale è allegato l’elenco delle direttive che non necessitano di provvedimento di attuazione perché direttamente applicabili, per il loro contenuto sufficientemente specifico ovvero in quanto l’ordinamento regionale è già conforme a esse ovvero perché lo Stato ha già adottato provvedimenti attuativi delle stesse e la Regione non intende discostarsene.

ARTICOLO 5
Attuazione in via regolamentare


1. La legge UE regionale può autorizzare l’attuazione delle direttive mediante regolamenti di esecuzione e attuazione nonché, nelle materie non coperte da riserva assoluta di legge, mediante regolamenti di delegificazione di cui all’articolo 44 (Attribuzioni della Giunta regionale), comma 1, dello Statuto regionale.
2. I regolamenti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e delle disposizioni contenuti nelle direttive da attuare, prevedono, altresì, l’individuazione della responsabilità e delle funzioni attuative delle amministrazioni interessate, nel rispetto del principio di sussidiarietà.
3. Le disposizioni della legge UE regionale che autorizzano l’emanazione di regolamenti di delegificazione prevedono le norme generali, i criteri e i
limiti ai quali deve conformarsi l’esercizio del potere regolamentare e abrogano espressamente le disposizioni legislative vigenti, con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi.

ARTICOLO 6
Sessione UE del Consiglio regionale


1. Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio regionale convoca la sessione UE, dedicando a essa una o più sedute, al fine di approvare la legge UE annuale regionale.
2. Nella sessione UE, su iniziativa della Giunta regionale o a seguito di richiesta del Consiglio regionale alla Giunta, possono essere esaminate e discusse altre problematiche attinenti alle politiche UE regionali.

ARTICOLO 7
Partecipazione degli Enti Locali alla formazione degli atti UE


1. In attuazione delle finalità della presente legge, il Consiglio regionale e la Giunta regionale, rispettivamente nell’ambito dei lavori previsti nella sessione UE e del procedimento di formazione della legge UE annuale, assicurano adeguate forme di consultazione degli enti locali.

ARTICOLO 8
Misure urgenti


1. A fronte di atti normativi UE o sentenze degli organi giurisdizionali dell’UE che comportano improcrastinabili obblighi di adeguamento all’ordinamento UE e abbiano scadenza anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge UE regionale relativa all’anno in corso, la Giunta regionale propone al Consiglio regionale il relativo disegno di legge, indicando nella relazione la data entro la quale il provvedimento deve essere approvato, oppure, nelle ipotesi di cui all’articolo 5, vi provvede con l’approvazione di apposito regolamento.
2. Nei casi di particolare urgenza:
a) il Consiglio regionale attiva gli strumenti previsti dal regolamento interno in materia di proposte prioritarie e di procedura per l’esame del provvedimento da parte della Commissione consiliare competente, nel caso di attuazione per via legislativa;
b) il Presidente della Giunta regionale attiva la procedura di cui all’articolo 44, comma 3, dello Statuto regionale, nel caso di attuazione per via regolamentare.

ARTICOLO 9
Ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia dell’UE


1. Nelle materie di competenza legislativa della Regione, il Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta, può richiedere al Governo, ai sensi del secondo comma dell’articolo 5 (Partecipazione delle Regioni e delle Province autonome alle decisioni relative alla formazione degli atti normativi comunitari) della L. 131/2003, di promuovere ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia dell’UE avverso gli atti normativi dell’UE ritenuti illegittimi.
2. Il Presidente della Giunta regionale informa il Consiglio regionale sugli esiti dei ricorsi proposti.

ARTICOLO 10
Norma finale


1. Il Consiglio regionale adegua il proprio regolamento interno alle disposizioni della presente legge.

ARTICOLO 11
Norma transitoria


1. In sede di prima applicazione della presente legge la sessione UE di cui all’articolo 6 è convocata entro il 31 dicembre 2011.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1, della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.


Bari, addì 28 settembre 2011