Legge regionale 28 giugno 2007, n. 20
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Modifica al comma 2 dell’articolo 23 della legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive ex articoli 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro).
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Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1 (Modifica a(Modifica all’articolo 23 della legge regionale 11 febbraio 1999, n 11)
1. Al comma 2 dell’articolo 23 (Mini-aree di sosta) della legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive ex articoli 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche a uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro)”, le parole “possono essere” sono sostituite dalle seguenti: “sono prioritariamente”.
Formula Finale: La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia. Data a Bari, addì 28 Giugno 2007 Vendola
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