Legge regionale 2 novembre 2010, n. 15
Integrazione dell’articolo 7 della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23
 
Il Consiglio Regionale ha approvato Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge: ARTICOLO 1 Integrazione dell’articolo 7 della l.r. 23/2000 1. Dopo la lettera o) del comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23 (Interventi a favore dei pugliesi nel mondo), è aggiunta la seguente: “o bis) tre Consiglieri regionali della Puglia, di cui uno in rappresentanza delle minoranze, designati dal Consiglio regionale.”. Formula Finale: La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia. Data a Bari, addì 2 novembre 2010 VENDOLA