(Disciplina, sviluppo e incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione deldecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114).
(B.U. 07 dicembre 2021, 4° suppl. al n. 48)
Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Modifiche all' articolo 14 bis della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 )
1. Il comma 1 ter dell'articolo 14 bis della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 ) è abrogato.
Art. 2.
(Clausola di neutralità finanziaria)
1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 3.
(Dichiarazione di urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 7 dicembre 2021
Alberto Cirio