Legge Regionale Piemonte n. 22 del 29 luglio 2021
Misure urgenti per la realizzazione del nuovo Parco della Salute, della Ricerca e dell'Innovazione di Torino.
 
(B.U. 29 luglio 2021, 4° suppl. al n. 30)
Sommario:
Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge:


Art. 1.
(Finalità)
1. La presente legge ha la finalità di procedere alla cessione in proprietà all'Azienda ospedaliera universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino delle aree di proprietà regionale del Comprensorio 1 dell'ambito ZUT 12.32 (ex Avio-Oval) destinate alla realizzazione del Parco della Salute, della Ricerca e dell'Innovazione di Torino, per la somma di euro 35.350.000,00 ed alla contestuale acquisizione in proprietà alla Regione, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, della porzione di immobile che ospita il Museo regionale di Scienze naturali di via Giolitti n. 36 in Torino, di proprietà dell'Azienda ospedaliera universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino.


Art. 2.
(Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri di cui alla presente legge si provvede mediante iscrizione della somma di euro 40.962.889,40 nel bilancio finanziario gestionale 2021-2023, così suddivisa:
a) euro 35.350.000,00 al titolo 4 (Entrate in conto capitale), tipologia 400 (Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali), categoria 4040100 (Alienazione beni materiali) dello stato di previsione delle entrate, annualità 2021;
b) euro 35.350.000,00 alla missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.05 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali), titolo 2 (Spese in conto capitale), macroaggregato 2.2 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni) dello stato di previsione della spesa, annualità 2021;
c) euro 5.612.889,40, necessari per dare copertura all'acquisto del Museo regionale di Scienze naturali, nella missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.05 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali), titolo 2 (Spese in conto capitale), macroaggregato 2.2 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni) dello stato di previsione della spesa, mediante contestuale riduzione del programma 01.06 (Ufficio tecnico) della stessa missione 01 per ciascuna delle annualità dello stato di previsione della spesa del bilancio finanziario gestionale 2021-2023, secondo la seguente ripartizione temporale:
1) annualità 2021: euro 1.870.963,13;
2) annualità 2022: euro 1.870.963,13;
3) annualità 2023: euro 1.870.963,14.


Art. 3.
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 29 luglio 2021
Alberto Cirio