La competente Commissione Consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto, ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge:
ARTICOLO UNICO
(Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 7 agosto 2006, n. 30)
1. Al termine della lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali)) sono aggiunte le parole "o, se ricoprono una delle cariche di cui alla lettera g), dai vicepresidenti".
2. Al termine della lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 30/2006 sono aggiunte le parole "o, se ricoprono una delle cariche di cui alla lettera g), dal vicesindaco".
3. Alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 30/2006 le parole "a), b)" sono soppresse.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Torino, 3 agosto 2011