Legge regionale 2 luglio 2008, n. 20
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Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1976, n. 7 (Attività della Regione Piemonte per l’affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana)
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Il Consiglio regionale ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1 (Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 22 gennaio 1976, n. 7 "Attività della Regione Piemonte per l’affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana")
1. Dopo l’articolo 2 della l.r. 7/1976 è inserito il seguente: "Art. 2-bis (Istituti storici della Resistenza del Piemonte e Archivio nazionale cinematografico della resistenza). 1. Sul territorio della Regione Piemonte operano gli istituti storici della Resistenza di cui all’articolo 1 della legge regionale 22 aprile 1980, n. 28 (Concessione di contributi annui agli istituti storici della Resistenza in Piemonte e all’Archivio nazionale cinematografico della Resistenza in Torino) e l’Archivio nazionale cinematografico della resistenza. 2. Gli istituti storici della Resistenza, dotati di personalità giuridica, autonomia gestionale e patrimoniale, svolgono le seguenti funzioni: a) studio e raccolta di materiale documentario e bibliografico inerente la storia contemporanea, con specifico riferimento alle vicende del territorio; b) svolgimento, nell’ambito delle sue molteplici attività, di un ruolo di formazione e di educazione etico-civile basato sui valori espressi dalla Resistenza e recepiti dalla Costituzione repubblicana; c) promozione di ricerche in campo storico, socio-antropologico ed economico; d) adempimento di ogni altra funzione ad essi demandata dalle leggi regionali. 3. Gli Istituti di Asti, di Alessandria, di Cuneo e di Novara sono consorzi obbligatori tra le province, i comuni e le comunità montane territorialmente interessati, ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali). 4. I soggetti pubblici, le associazioni e le fondazioni che perseguono obiettivi culturali e sociali compatibili con le attività di cui al comma 2 possono entrare a far parte dei consorzi obbligatori con le modalità stabilite negli statuti dei consorzi stessi.".
Formula Finale: La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Data a Torino, addì 2 luglio 2008 Mercedes Bresso
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