Legge regionale 4 febbraio 2008, n. 5
Modifiche alla legge regionale 18 giugno 2007, n. 14 (Interventi in favore della prevenzione della criminalità e istituzione della ’Giornata regionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie’)
 
Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge

ARTICOLO 1
(Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 14)

1. Il comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 14 (Interventi in favore della prevenzione della criminalità e istituzione della ’Giornata regionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie) è sostituito dal seguente:
"2. La Regione, al fine di sostenere i progetti che prevedono il riutilizzo dei beni confiscati, interviene con:
a) erogazione di contributi per interventi volti a consentire il riutilizzo e la funzione sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata ed assegnati ai comuni;
b) concessione di garanzia fideiussoria a copertura dei prestiti e dei mutui richiesti per la realizzazione delle opere di adeguamento, nel limite del 75 per cento della spesa sostenuta;
c) riconoscimento delle priorità, nell’assegnazione delle misure e dei programmi di finanziamento previsti nei bandi regionali, a progetti che riguardano il riutilizzo a fini sociali di tali beni.".

Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 4 febbraio 2008
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