Legge regionale 14 gennaio 2008, n. 2
Disposizioni in materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione interna e conferimento di funzioni agli enti locali
 
Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge

ARTICOLO 1
(Finalità)

1. Al fine di tutelare, regolamentare e sviluppare la navigazione interna, migliorando le infrastrutture pubbliche per la navigazione, valorizzando le attività nautiche e rendendo l’attività amministrativa più efficace,
efficiente ed economica, la Regione, nel rispetto degli ecosistemi ambientali e del paesaggio, procede al riordino della disciplina della navigazione interna e del relativo demanio idrico piemontese.
2. La Regione, conformemente al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in materia di conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali ed al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), individua le competenze regionali e le funzioni da conferire agli enti locali in materia di navigazione interna e relativo demanio idrico, inclusi gli interventi sulle opere, sulle vie di navigazione e sulle attività che la normativa vigente in materia ha attribuito alla competenza regionale.

ARTICOLO 2
(Principi)

1. La Regione favorisce lo sviluppo delle vie di navigazione e dei porti della navigazione interna; promuove e valorizza l’esercizio della navigazione commerciale e da diporto nel rispetto degli ecosistemi ambientali e del paesaggio; disciplina e regolamenta le modalità di gestione del demanio idrico della navigazione interna, la circolazione nautica e le attività connesse ed esercita la vigilanza, unitamente agli enti locali.
2. Il conferimento delle funzioni agli enti locali avviene nel rispetto dei principi di sussidiarietà e semplificazione previsti dallo Statuto, secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali) ed al titolo I della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 di attuazione del d.lgs. 112/1998.
3. La Regione incentiva l’esercizio associato delle funzioni da parte degli enti locali in conformità al d.lgs. 267/2000 ed alla legge regionale 23 febbraio 2004, n. 3 (Incentivazione dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Prime disposizioni).

ARTICOLO 3
(Classificazione delle vie di navigazione e del relativo demanio idrico)

1. Per vie di navigazione si intendono i laghi e le tratte fluviali classificate come tali dalla normativa vigente o individuate da appositi provvedimenti regionali.
2. I beni appartenenti al demanio idrico statale e le zone portuali di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione) ed al decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631 (Approvazione del regolamento per la navigazione interna), siti nei comuni rivieraschi ed individuati con deliberazione della Giunta regionale, costituiscono il demanio idrico della navigazione interna della Regione.
3. Per demanio idrico della navigazione interna si intende l’ambito territoriale demaniale, lacuale e fluviale, in acqua ed a terra, funzionale all’esercizio della navigazione interna e ad un uso pubblico, turistico, ricreativo, sportivo e commerciale dell’area.
4. Il demanio idrico della navigazione interna comprende la superficie navigabile delle acque lacuali e fluviali, nonché i beni demaniali a terra con le relative pertinenze funzionali ad un uso pubblico, turistico, ricreativo, sportivo e commerciale del bene.
5. Il demanio idrico della navigazione interna si distingue in demanio lacuale e demanio fluviale.
6. Sono individuati nella tabella di cui all’allegato A i bacini demaniali considerati quale ottimale aggregazione degli enti locali delegati per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di navigazione interna e di demanio idrico della navigazione interna.
7. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, d’intesa con gli enti locali interessati e nel rispetto dei principi di cui all’articolo 2, può modificare la classificazione delle vie di navigazione di cui al comma 1, gli ambiti territoriali costituenti il demanio idrico della navigazione interna di cui al comma 2 ed i bacini demaniali di cui al comma 6 nonché individuare ulteriori vie di navigazione e bacini demaniali per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di navigazione interna e relativo demanio idrico.

Capo II.
CONFERIMENTO DI FUNZIONI

ARTICOLO 4
(Funzioni della Regione)

1. Competono alla Regione le seguenti funzioni amministrative:
a) la programmazione di settore e la definizione degli indirizzi in materia di conservazione e valorizzazione dei beni e delle opere della navigazione interna;
b) l’indirizzo, il coordinamento, la verifica ed il monitoraggio dei compiti e delle funzioni conferite agli enti locali in materia di navigazione interna e del relativo demanio idrico ai fini del loro esercizio omogeneo sul territorio;
c) la disciplina della navigazione sulle acque interne, compresa l’emanazione di ordinanze e l’approvazione dei regolamenti in materia di disciplina della navigazione e di segnalazione delle vie di navigazione;
d) l’approvazione di provvedimenti di interdizione o limitazione permanente alla navigazione;
e) l’individuazione di idrosuperfici sulle acque del demanio della navigazione interna;
f) l’erogazione di contributi ed il finanziamento a favore degli enti locali, anche in forma associata, per interventi sulle opere e vie di navigazione, nonchè sul relativo demanio idrico;
g) l’autorizzazione ad eseguire gli interventi di cui all’articolo 12, che interferiscono con la navigazione e che riguardano occupazioni demaniali con opere in acqua di superficie superiore a 100 metri quadri;
h) la regolamentazione del sistema idroviario padano-veneto ed idrovie collegate;
i) la programmazione, la regolazione e la gestione dei servizi pubblici di linea sul lago Maggiore, ai sensi della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422). La Giunta regionale è autorizzata, anche sulla base degli indirizzi del comitato interregionale di cui all’articolo 29, comma 3, della l.r. 1/2000 e sentita la Commissione consiliare competente, alla costituzione di società per azioni aventi ad oggetto il compito di provvedere alla gestione dei servizi di trasporto lacuale di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle Regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59);
j) la regolamentazione dell’utilizzo del demanio idrico della navigazione interna, ivi compresa l’apposizione di vincoli e limiti d’uso dei beni e delle aree, tenuto conto delle vocazioni territoriali e delle compatibilità degli interventi, nonché la regolamentazione per il rilascio delle concessioni e la determinazione degli importi relativi all’occupazione dei beni del demanio idrico della navigazione interna, in acqua ed a terra, quando l’utilizzazione prevista abbia finalità pubbliche, turistiche, ricreative, sportive e commerciali. A tal fine la Giunta regionale approva appositi regolamenti;
k) il rilascio dei provvedimenti di cui all’articolo 8, comma 2, lettere a) e b), al gestore del servizio di trasporto pubblico di linea sui bacini demaniali di cui all’articolo 3, commi 6 e 7;
l) l’attività di osservatorio per l’organizzazione e la gestione del sistema informativo regionale dei beni del demanio della navigazione interna, per la raccolta dei flussi informativi provenienti dagli enti locali delegati, per la formazione e l’aggiornamento di un’anagrafe regionale delle utilizzazioni dei beni, delle infrastrutture e delle attività presenti;
m) l’individuazione delle zone portuali piemontesi, di cui al r.d. 327/1942 ed al d.p.r. 631/1949;
n) il rilascio di autorizzazioni o nulla osta in materia di circolazione nautica e di uso di unità di navigazione;
o) le attività di promozione e miglioramento della sicurezza in materia di navigazione interna, ivi compreso il soccorso alle unità di navigazione in difficoltà, da attuarsi di concerto con le istituzioni e con il coinvolgimento delle associazioni interessate, nonché attraverso iniziative di informazione, formazione e cooperazione tra soggetti pubblici e privati;
p) la rimozione del materiale pericoloso per la navigazione, anche derivante da eventi calamitosi o straordinari, relativamente ai bacini demaniali di cui all’articolo 3, commi 6 e 7;
q) la valutazione in ordine alla compatibilità delle manifestazioni nautiche con il regolamento di cui alla lettera j) e con la disciplina della navigazione, quando l’autorizzazione è rilasciata ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera a).
2. Le funzioni amministrative di cui al comma 1, lettere n), o), p), q), sono trasferite alle gestioni associate di cui all’articolo 7, nel termine di sei mesi dalla loro costituzione.
3. La Regione esercita le altre funzioni ed i compiti amministrativi che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale.

ARTICOLO 5
(Funzioni amministrative delle province)

1. Sono conferite alle province le seguenti funzioni amministrative:
a) il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di manifestazioni nautiche o di altro tipo che interferiscono con la navigazione e interessano due o più comuni, una o più province, regioni limitrofe o Stati esteri, limitatamente al demanio idrico regionale. Nel caso in cui la manifestazione interessi più province, le funzioni sono esercitate dalla provincia ove si svolge il percorso prevalente;
b) la tenuta dei registri delle navi minori e dei galleggianti, il rilascio delle licenze di abilitazione, dei certificati di navigabilità e di ogni altro adempimento connesso;
c) la tenuta dei registri di costruzione delle navi e dei galleggianti;
d) il rilascio di estratti cronologici, comprese le funzioni amministrative collegate;
e) il rilascio di giornali di bordo, comprese le funzioni amministrative collegate;
f) il rilascio del registro dei reclami, comprese le funzioni amministrative collegate;
g) il rilascio dell’inventario di bordo, comprese le funzioni amministrative collegate;
h) la tenuta dei registri ed il rilascio della licenza di abilitazione alla navigazione delle imbarcazioni ad uso privato.
2. Le funzioni amministrative di cui al comma 1, lettera a), sono trasferite dalle province alle gestioni associate di cui all’articolo 7, nel termine di sei mesi dalla loro costituzione.
3. Competono, inoltre, alle province le funzioni relative:
a) alla predisposizione della metodologia di calcolo del fabbisogno teorico di offerta del servizio di trasporto pubblico di navigazione non di linea;
b) alla predisposizione di norme che consentano l’esercizio sovracomunale del servizio di trasporto pubblico di navigazione non di linea per raggruppamenti omogenei di comuni individuati dalle stesse norme, in considerazione dei seguenti fattori:
1) popolazione;
2) estensione territoriale e relative caratteristiche;
3) intensità dei movimenti turistici, di cura, di soggiorno e di lavoro;
4) offerta relativa alle altre modalità di trasporto pubblico di persone;
5) altri fattori ambientali salienti e caratterizzanti il settore del trasporto pubblico di persone;
6) numero delle licenze e delle autorizzazioni precedentemente rilasciate a soggetti operanti sul territorio.

ARTICOLO 6
(Funzioni amministrative dei comuni)

1. Sono conferite ai comuni, anche in forma associata, le seguenti funzioni amministrative:
a) il rilascio delle autorizzazioni per le manifestazioni afferenti all’area navigabile di interesse comunale, inclusa la valutazione in ordine alla compatibilità della manifestazione con il regolamento di cui all’articolo 4, comma 1, lettera j) e con la disciplina della navigazione, nonché l’adozione di provvedimenti di limitazione o di regolamentazione della circolazione nautica, sentito, ove interferisca con il servizio pubblico di linea, il gestore del servizio medesimo;
b) la progettazione e l’esecuzione dei lavori e degli interventi di costruzione delle infrastrutture per la navigazione interna, nonché delle opere a servizio dell’attività portuale e di navigazione; la manutenzione, il recupero, il pronto intervento relativi alle opere afferenti alla navigazione interna ed al demanio idrico della navigazione interna;
c) la valorizzazione, la gestione ed ogni tipologia di intervento sulle opere e sulle vie di navigazione e sul demanio idrico di competenza territoriale, compresi gli interventi di segnaletica e, con l’esclusione degli specchi d’acqua afferenti ai bacini demaniali di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, gli interventi di rimozione del materiale pericoloso per la navigazione;
d) l’attività amministrativa e di polizia dei porti, di cui al libro I, parte I, titolo III, capo I, del r.d. 327/1942. Tali attività, con l’esclusione della sicurezza e del soccorso alle unità di navigazione in difficoltà, riguardano l’uso e la gestione delle aree portuali, la ripartizione degli spazi acquei, la vigilanza sull’esercizio di attività nei porti, la rimozione di unità di navigazione, aeromobili sommersi o materiali che recano intralcio alla navigazione, l’escavazione ed ogni altro intervento per il mantenimento in esercizio dei porti, nonché le opere di segnalazione degli ostacoli emergenti ed il mantenimento in efficienza delle medesime;
e) la disciplina delle attività balneari afferenti al demanio idrico ed alla navigazione interna;
f) il rilascio dell’autorizzazione ad eseguire gli interventi di cui all’articolo 12, che interferiscono con la navigazione e che riguardano occupazioni demaniali inferiori a 100 metri quadri;
g) l’adozione di regolamenti ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera c);
h) la gestione del demanio idrico della navigazione interna, il rilascio dei provvedimenti di cui all’articolo 8, comma 2, lettere a) e b), salvo quanto disposto all’articolo 4, comma 1, lettera k), l’accertamento e la riscossione, anche coattiva, di canoni ed indennizzi, la gestione del relativo contenzioso, la tutela delle aree, la messa in pristino dei luoghi a spese dei responsabili, la vigilanza e l’irrogazione delle sanzioni amministrative, nel rispetto delle norme statali e regionali in materia;
i) la vigilanza sulle funzioni attribuite dalla presente legge, nonché sull’uso dei beni del demanio idrico della navigazione interna;
j) l’attività amministrativa e di vigilanza in ordine alla locazione ed al noleggio di natanti da diporto.
2. Le funzioni amministrative di cui al comma 1, lettere a), c), d), e), f), g), h), sono trasferite dai comuni alle gestioni associate di cui all’articolo 7, nel termine di sei mesi dalla loro costituzione.
3. I comuni, anche in forma associata, nel rispetto del regolamento di cui all’articolo 4, comma 1, lettera j), approvano piani disciplinanti l’uso del demanio di competenza e li trasmettono nei successivi trenta giorni alla Giunta regionale. Possono, altresì, derogare al divieto di navigazione, fatte salve le necessarie autorizzazioni da parte delle amministrazioni competenti, per le unità nautiche impiegate in attività di soccorso ed assistenza, di pubblica utilità e sicurezza, di trasporto pubblico di linea e non di linea, nonché per i natanti impiegati in attività di scuola nautica. La concessione delle deroghe avviene sulla base dei criteri dettati dal regolamento regionale di cui all’articolo 11, comma 3, lettera a).
4. I comuni, anche in forma associata, possono esercitare direttamente le funzioni relative alla gestione dei beni demaniali di propria competenza o affidarle in concessione a soggetti, pubblici o privati, previa l’attivazione di procedure ad evidenza pubblica.
5. I comuni interessati dalla navigazione interna, che precedentemente alla demanializzazione del lago subordinavano la navigazione sulle acque territoriali al pagamento di somme a vario titolo, possono istituire diritti di varo ed immatricolazione sulle unità di navigazione sul lago. Con successivo provvedimento, la Giunta regionale determina i criteri che i comuni devono osservare nella determinazione degli importi dei diritti di varo ed immatricolazione, tenendo conto in particolare della lunghezza fuori tutto, della potenza del motore e delle immissioni inquinanti prodotte dallo stesso.6. Competono, inoltre, ai comuni le funzioni relative:
a) all’adozione del regolamento sull’esercizio del servizio di trasporto pubblico di navigazione non di linea. Il regolamento definisce la composizione, le modalità di designazione dei membri, il funzionamento ed i compiti della commissione consultiva comunale, prevista dall’articolo 4, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea);
b) al rilascio della licenza e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di trasporto pubblico di navigazione non di linea;
c) alla determinazione del numero e del tipo dei natanti da adibire al servizio di trasporto pubblico di navigazione non di linea, in relazione alla metodologia di calcolo predisposta dalle province ai sensi dell’articolo 5, comma 3, lettera a);
d) all’adozione di ogni altro atto connesso con l’esercizio delle funzioni indicate alle lettere a), b), c).

ARTICOLO 7
(Gestioni associate)

1. La Regione adotta strumenti d’incentivazione per favorire la formazione tra i comuni di accordi per la gestione in forma associata delle funzioni amministrative in materia di navigazione interna e di demanio idrico della navigazione interna.
2. Le gestioni associate sono costituite secondo le modalità previste dal d.lgs. 267/2000. Alle gestioni associate tra i comuni possono partecipare altresì le province territorialmente interessate.
3. Alla gestione associata a cui partecipano tutti i comuni appartenenti ad un bacino demaniale sono trasferite le funzioni amministrative di cui all’articolo 4, comma 2, all’articolo 5, comma 2 ed all’articolo 6, comma 2.
4. Le gestioni associate adottano specifici regolamenti per gestire le funzioni trasferite.
5. Le gestioni associate per lo svolgimento delle funzioni trasferite dalla Regione provvedono con le seguenti risorse:
a) canoni demaniali di spettanza, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera h);
b) introiti provenienti dalle sanzioni amministrative;
c) risorse proprie.
6. La Giunta regionale, su proposta delle gestioni associate, incrementa o diminuisce i canoni di concessione demaniale di cui all’articolo 4, comma 1, lettera j), nella misura massima del 30 per cento. Tale variazione può essere articolata per singoli comuni o per singole tipologie di occupazione.

Capo III.
GESTIONE DEL DEMANIO IDRICO DELLA NAVIGAZIONE INTERNA

ARTICOLO 8
(Uso del demanio)

1. L’occupazione di un bene del demanio idrico della navigazione interna ha carattere oneroso e temporaneo.
2. L’occupazione di un bene del demanio idrico della navigazione interna avviene previo rilascio di:
a) autorizzazione demaniale temporanea;
b) concessione demaniale.
3. La durata e le procedure di rilascio della autorizzazione demaniale temporanea e della concessione demaniale sui beni del demanio idrico della navigazione interna sono stabilite nel regolamento di cui all’articolo 4, comma 1, lettera j).
4. La concessione demaniale può essere rinnovata.
5. Il rilascio della autorizzazione demaniale temporanea e della concessione demaniale è soggetto al versamento di spese di istruttoria nella misura determinata dai comuni o dalle gestioni associate.
6. Gli importi dovuti per l’occupazione dei beni del demanio idrico della navigazione interna sono previsti dal regolamento di cui all’articolo 4, comma 1, lettera j) e sono calcolati, in acqua o a terra, in relazione all’uso del bene ed alla tipologia dell’occupazione.
7. Gli importi dovuti per l’occupazione dei beni del demanio idrico della navigazione interna, in acqua o a terra, a mezzo di edifici o parti di essi, capannoni, darsene coperte o scoperte, manufatti non compresi nel comma 6, sono calcolati sulla base dei valori locativi in comune commercio.
8. I canoni da applicare alle concessioni demaniali sono soggetti a rivalutazione annuale ISTAT.
9. Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera k), la Regione, d’intesa con il gestore del servizio pubblico di linea, individua le aree e le strutture da destinare all’esercizio del servizio pubblico di linea e le affida in concessione al gestore, previo versamento al comune o alla gestione associata di un deposito cauzionale e di un canone determinati dalla Regione in relazione alla natura pubblica del servizio prestato ed agli oneri affidati.
Compete al gestore ogni intervento necessario al mantenimento in efficienza dei beni concessi. È vietata ogni forma di subconcessione.

ARTICOLO 9
(Pagamenti dei canoni demaniali)

1. Il soggetto richiedente l’occupazione di un bene del demanio idrico della navigazione interna corrisponde al comune o alla gestione associata un deposito cauzionale a garanzia dell’occupazione demaniale e, in relazione alla durata temporale dell’occupazione richiesta, l’importo previsto dal regolamento di cui all’articolo 4, comma 1, lettera j).
2. I pagamenti di cui al comma 1 sono effettuati, prima del rilascio dei provvedimenti di cui all’articolo 8, comma 2, lettere a) e b), mediante versamenti a favore del comune o della gestione associata.
3. Il titolare di una concessione demaniale pluriennale versa a beneficio del comune o della gestione associata, per gli anni successivi al primo versamento, l’importo annuale anticipato del canone di concessione demaniale entro il 28 febbraio dell’anno di riferimento.
4. Per le concessioni demaniali pluriennali, il ritardato pagamento di un’annualità, entro i trenta giorni successivi al 28 febbraio dell’anno di riferimento, comporta il pagamento del canone più una penale del 3 per cento dello stesso. L’ulteriore ritardo nel pagamento dell’annualità comporta, in aggiunta, la corresponsione degli interessi legali maturati a decorrere dal giorno successivo alla data del 30 marzo. In caso di mancato pagamento dell’intera annualità entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento, la concessione demaniale decade.
5. Nel caso di pagamento rateizzato del canone di concessione demaniale annuale, il ritardato pagamento di una rata, entro trenta giorni dalla scadenza, comporta il pagamento della medesima più una penale del 3 per cento.
Decorsi i trenta giorni successivi alla scadenza della rata, l’ulteriore ritardo comporta, in aggiunta, la corresponsione degli interessi legali. In caso di mancato pagamento di due rate consecutive, la concessione demaniale decade.
6. Nei casi di decadenza della concessione demaniale di cui ai commi 4 e 5,
si procede alla riscossione coattiva delle somme dovute mediante ruolo affidato ai concessionari del servizio riscossione dei tributi, a norma dell’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell’articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337).
7. In caso di decadenza della concessione demaniale, il comune o la gestione associata, previa diffida, dispone il ripristino dello stato dei luoghi, a spese dei responsabili.

ARTICOLO 10
(Ripartizione dei canoni di concessione demaniale)

1. I comuni, ricadenti in un bacino demaniale, trasferiscono annualmente alla Regione l’80 per cento annuo dell’introito dei proventi dei canoni delle concessioni rilasciate per l’occupazione dei beni demaniali, salvo quanto previsto dal comma 2. Il restante 20 per cento è introitato dai comuni per l’esercizio delle funzioni amministrative di gestione della navigazione interna e del relativo demanio idrico, per gli interventi di manutenzione e valorizzazione del patrimonio demaniale, nonchè per il finanziamento dei progetti di recupero.
2. Nel caso in cui tutti i comuni ricadenti in un bacino demaniale si riuniscano in una gestione associata, i proventi dei canoni delle concessioni rilasciate sono interamente introitati dalla gestione associata per l’esercizio delle funzioni e delle attività di cui al comma 1.
3. I comuni non ricadenti in un bacino demaniale introitano interamente i proventi dei canoni delle concessioni rilasciate per l’esercizio delle funzioni e delle attività di cui al comma 1.

Capo IV.
DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE

ARTICOLO 11
(Disciplina della navigazione)

1. La disciplina della navigazione concerne la regolamentazione della circolazione nautica, comprese le manifestazioni nautiche, la regolamentazione delle modalità di fruizione delle vie di navigazione e delle opere di navigazione connesse, l’uso delle zone portuali, nonché ogni intervento innovativo o modificativo che interferisca o limiti la navigazione e le correlate attività.
2. La navigazione sulle vie d’acqua demaniali è libera, fatto salvo l’obbligo per il conducente dell’unità di navigazione di accertarsi che la navigazione sia possibile senza pericolo e senza arrecare danni a persone, cose od attività, nel rispetto delle normative vigenti.
3. La disciplina della navigazione interna è attuata mediante:
a) regolamenti, approvati dalla Giunta regionale, volti a stabilire disposizioni e prescrizioni per le acque interne o per le attività che si esplicano sulle acque interne, nel rispetto dei principi e delle modalità di cui al comma 4;
b) potere di ordinanza e di avviso ai naviganti, ove si ravvisi la necessità e l’urgenza;
c) regolamenti comunali, ai sensi del comma 5.
4. La Giunta regionale adotta i regolamenti di cui al comma 3, lettera a), secondo i seguenti principi e modalità:
a) rispetto delle norme internazionali o statali in materia di segnalazione e rispetto delle regole generali di manovra;
b) salvaguardia dell’ambiente, anche stabilendo limiti e vincoli territoriali nell’uso di mezzi nautici o nello svolgimento di specifiche attività;
c) armonizzazione, nell’ambito di bacini internazionali o sovraregionali, della regolamentazione regionale con quella sovranazionale o di altre regioni;
d) attribuzione agli enti locali della regolamentazione o della gestione di aree o di attività a valenza territoriale ridotta.
5. Nel caso di specchi d’acqua non regolamentati e non compresi nell’ambito del demanio idrico della navigazione interna, i comuni possono approvare specifici regolamenti per la navigazione e li trasmettono nei successivi trenta giorni alla Giunta regionale che ne verifica il rispetto con i principi e le finalità della presente legge, nonché la coerenza con il regolamento regionale di cui all’articolo 4, comma 1, lettera j). L’approvazione di un regolamento comunale ai fini della disciplina della navigazione non determina l’inclusione dello specchio d’acqua regolamentato nei beni costituenti il demanio idrico della navigazione interna.

ARTICOLO 12
(Interventi sulle vie di navigazione)

1. Nel caso in cui la realizzazione di nuove opere, l’esecuzione di interventi su opere già esistenti, la posa di boe o di corpi galleggianti, nonchè l’occupazione di sedime demaniale interferiscano con le vie di navigazione di cui all’articolo 3, comma 1, è necessaria la preventiva autorizzazione, rilasciata, ai fini della disciplina della navigazione, dalla Regione ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera g) o dal comune ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera f).
2. La Regione può prevedere nei regolamenti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), caratteristiche tecniche degli attraversamenti delle vie di navigazione.
3. Costituiscono autorizzazione ai sensi del comma 1 i provvedimenti comunque denominati e rilasciati dagli uffici regionali competenti in materia di navigazione interna in data anteriore all’entrata in vigore della presente legge.

Capo V.
INTERVENTI REGIONALI

ARTICOLO 13
(Interventi regionali per la realizzazione di opere afferenti alla navigazione interna ed al relativo demanio)

1. La Regione, al fine di integrare le funzioni turistiche e ricreative del territorio con le esigenze della protezione dell’ambiente e della valorizzazione del paesaggio, concede finanziamenti e contributi in conto capitale, anche sino alla concorrenza dell’importo totale dell’opera, a favore delle province, dei comuni, anche in forma associata, delle comunità montane, degli enti gestori dei parchi e delle riserve naturali, nonché dei consorzi
pubblici, che si fanno carico della realizzazione di infrastrutture pubbliche e loro opere accessorie afferenti alla navigazione interna, nonchè degli interventi volti alla sicurezza, alla riqualificazione ed alla valorizzazione dei beni del demanio idrico della navigazione interna.
2. La Giunta regionale concede i finanziamenti ed i contributi di cui al comma 1 per interventi di:
a) manutenzione, riparazione, funzionalità, segnalazione, illuminazione ed esercizio delle infrastrutture portuali, delle opere idrauliche e delle vie di navigazione, nonché prevenzione o riduzione dell’inquinamento;
b) nuova realizzazione di infrastrutture per la nautica e di opere idrauliche per le vie di navigazione;
c) realizzazione e miglioramento del sistema viario di accesso alle strutture portuali e delle pertinenti aree destinate a parcheggio;
d) recupero ambientale delle aree demaniali degradate.
3. La Giunta regionale stabilisce le modalità per la redazione, la presentazione e l’accoglimento dei progetti, i tempi di realizzazione delle opere, le modalità di erogazione dei finanziamenti e dei contributi, nonchè le modalità di rendicontazione delle spese sostenute.

Capo VI.
USO DELLE INFRASTRUTTURE DELLA NAVIGAZIONE INTERNA

ARTICOLO 14
(Definizioni)

1. Ai fini del presente capo si intende:
a) per approdo, la temporanea sospensione della navigazione, anche in area ove non è ammesso l’ormeggio, per consentire la salita o la discesa delle persone o per altre esigenze di brevissima durata. L’approdo avviene in modo da non arrecare intralcio alla circolazione e con il conducente presente e pronto a riprendere la navigazione;
b) per ormeggio, la sospensione della navigazione dell’unità di navigazione protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento del conducente;
c) per ormeggio di emergenza, l’interruzione della navigazione dell’unità di navigazione per cause imputabili all’avaria dell’unità o per avverse condizioni meteorologiche.

ARTICOLO 15
(Approdo ed ormeggio di unità di navigazione)

1. L’approdo e l’ormeggio sono vietati:
a) dovunque sia impedito l’accesso ad un’altra unità di navigazione o sia impedito lo spostamento di un’altra unità di navigazione ormeggiata;
b) negli spazi riservati alla fermata dei servizi di trasporto pubblico di linea o non di linea;
c) in prossimità dei segnalamenti di navigazione, se ne occultano la visibilità;
d) negli spazi riservati ad impianti od attrezzature destinate a servizi di emergenza, di alaggio o di varo indicati da apposita segnaletica;
e) in corrispondenza degli scivoli di alaggio o di varo pubblico, nonchè all’interno dei corridoi di navigazione debitamente delimitati ed autorizzati;f) presso i punti di ormeggio, senza la prescritta concessione.
2. Nella zona di ormeggio, all’uopo predisposta, le unità di navigazione sono collocate nel modo prescritto dalla segnaletica. I conducenti sistemano l’unità di navigazione entro lo spazio ad essa destinato.
3. É vietato abbandonare unità di navigazione, aeromobili, nonché relitti degli stessi in acqua o sulle sponde.
4. Il gestore dei porti pubblici della navigazione interna riserva:
a) almeno uno spazio acqueo, adeguatamente segnalato, da destinare ad ormeggio di emergenza;
b) almeno uno spazio acqueo, adeguatamente segnalato, ogni trenta spazi o frazione di trenta, da destinare ad ormeggio per i naviganti in transito.

ARTICOLO 16
(Rimozione di unità di navigazione)

1. Il comune o la gestione associata rimuove l’unità di navigazione od il relitto ormeggiato in violazione delle norme di cui all’articolo 15 o in modo da arrecare intralcio o pericolo per la navigazione.
2. La rimozione è disposta anche per unità di navigazione o aeromobili che, per il loro stato o per altro fondato motivo, possano ritenersi abbandonati.
3. Si considerano abbandonati gli aeromobili o le unità di navigazione non rimossi nei cinque giorni successivi all’avvenuta esposizione dell’ordine di rimozione, per quindici giorni consecutivi, all’albo pretorio comunale e nei luoghi pubblici del comune.
4. La procedura di cui al comma 3 può essere omessa nel caso in cui l’aeromobile o l’unità di navigazione costituisca immediato pericolo o impedimento alla navigazione.
5. I proprietari di unità di navigazione o di aeromobili risarciscono le spese sostenute per la rimozione e la custodia del mezzo di loro proprietà.
6. I beni rimossi sono conservati in apposite aree per un minimo di trenta giorni. Decorso tale termine senza che nessuno ne abbia richiesto la restituzione, il comune o la gestione associata può procedere allo smaltimento o alla messa all’asta degli stessi.
7. Il comune o la gestione associata introita le somme derivanti dall’alienazione dei beni rimossi.
8. Il comune o la gestione associata provvede altresì alla rimozione ed allo smaltimento di ogni materiale all’interno dei porti pubblici e in prossimità delle rive.

Capo VII.
ATTIVITÀ NAUTICHE DIVERSE

ARTICOLO 17
(Locazione e noleggio di natanti da diporto)

1. Ai fini della disciplina del noleggio e della locazione di natanti da diporto si intende:
a) per locazione, il contratto con cui una delle parti si obbliga verso corrispettivo a cedere il godimento del natante da diporto per un periodo di tempo determinato. Il natante passa in godimento autonomo del conduttore il quale esercita con esso la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi;
b) per noleggio, il contratto con cui una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell’altra parte il natante da diporto per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. Il natante noleggiato rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l’equipaggio.
2. Le funzioni amministrative e di vigilanza in materia di locazione e noleggio di natanti da diporto sono conferite ai comuni che le esercitano in conformità al regolamento approvato dalla Giunta regionale secondo i seguenti principi e modalità:
a) istituzione di un registro dei natanti da diporto, adibiti a locazione e noleggio, nonché adozione di una numerazione che consenta l’individuazione dei natanti e dei relativi possessori;
b) adozione di idonee attrezzature di bordo volte a salvaguardare l’ambiente contro l’inquinamento;
c) adozione di una dotazione minima di sicurezza, indipendentemente dal tipo di navigazione effettuata;
d) facoltà di impiegare i natanti da diporto anche per attività di noleggio al fine del rimorchio conto terzi di attrezzature ludico sportive, purché il natante sia sottoposto a verifica tecnica ed il conducente sia in possesso di patente nautica e titolo professionale, se prescritto dalla normativa vigente.

ARTICOLO 18
(Attività balneare)

1. L’attività balneare sui laghi e lungo i corsi d’acqua maggiori è ammessa purché non interferisca con le attività di navigazione.
2. La stagione balneare è compresa tra il 15 giugno ed il 15 settembre di ogni anno, salvo quanto previsto dal comma 3.
3. I comuni di ciascun bacino demaniale o le gestioni associate, in relazione alle condizioni meteo climatiche o ad esigenze turistico ricreative, hanno facoltà di anticipare la stagione balneare sino ad un massimo di quarantacinque giorni o posticiparla sino ad un massimo di trenta giorni.
4. Durante la stagione balneare i comuni, per garantire la sicurezza dei bagnanti, delimitano gli specchi acquei riservati alla balneazione.
5. I comuni individuano gli specchi acquei in corrispondenza di spiagge libere e li riservano alla balneazione, nel rispetto delle norme di indirizzo fissate in apposito regolamento regionale; nonché individuano i soggetti tenuti a tale adempimento in relazione allo svolgimento di attività imprenditoriali, quali la gestione di strutture turistico ricettive rivierasche, connesse alla fruizione, anche indiretta, di specchi acquei da parte dei bagnanti. I comuni hanno facoltà di fissare gli orari nei quali praticare la balneazione.
6. Durante la stagione balneare, nelle zone riservate alla balneazione è vietata qualunque attività non compatibile con la stessa ed è attivo il servizio di assistenza e soccorso ai bagnanti.
7. L’attraversamento con unità di navigazione, nelle zone riservate alla balneazione, può avvenire solo all’interno di appositi corridoi di atterraggio.
8. I comuni segnalano opportunamente i tratti di costa frequentati da bagnanti, non riservati alla balneazione e privi del servizio di soccorso ed assistenza.
9. I comuni, nel rispetto del regolamento di cui al comma 5, disciplinano in particolare:
a) modalità di delimitazione delle zone di lago riservate alla balneazione;
b) servizi di salvamento, anche collettivi, e dotazioni di sicurezza per l’espletamento del servizio;
c) divieti nell’uso sia degli specchi acquei sia delle spiagge;
d) segnalazione di pericoli.

ARTICOLO 19
(Ruolo regionale dei mediatori per le unità da diporto)

1. In attuazione dell’articolo 50 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172), a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, è istituito il ruolo regionale dei mediatori per le unità da diporto presso la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura del Verbano Cusio Ossola, che provvede agli adempimenti finalizzati all’iscrizione, alla tenuta ed all’aggiornamento dello stesso, nonché all’organizzazione degli esami di cui al comma 2.
2. Per lo svolgimento dell’attività di mediazione, anche in forma societaria, nei contratti di costruzione, di compravendita, di locazione e di noleggio di unità da diporto, è necessaria l’iscrizione nel ruolo regionale, previo superamento di un esame.
3. Ai sensi dell’articolo 51 del d.lgs. 171/2005, l’iscrizione nel ruolo regionale abilita all’esercizio della professione in tutto il territorio della Repubblica.
4. Possono essere iscritte nel ruolo regionale le persone fisiche e le società che hanno rispettivamente la residenza e la sede legale in una delle province piemontesi.
5. In caso di iscrizione di società, i requisiti morali sono posseduti dagli amministratori e dal legale rappresentante; i requisiti professionali sono posseduti dal legale rappresentante.
6. Con regolamento, la Giunta regionale individua:
a) i requisiti e le modalità per l’iscrizione nel ruolo regionale;
b) la composizione, le modalità di nomina, la durata della commissione regionale per la valutazione dei candidati all’esame;
c) le modalità, gli argomenti e le materie d’esame;
d) le norme relative alla formazione e conservazione del ruolo regionale, le cause di cancellazione e le norme disciplinari.
7. La Giunta regionale approva il regolamento di cui al comma 6 secondo i seguenti principi:
a) previsione dell’idoneità morale tra i requisiti per l’iscrizione nel ruolo regionale, come individuati dall’articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 (Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore);
b) previsione della residenza nel territorio piemontese tra i requisiti per l’iscrizione nel ruolo regionale;
c) previsione di un rappresentante della Regione nella composizione della
commissione regionale di cui al comma 6, lettera b);d) previsione dell’effettuazione di almeno una sessione di esame all’anno;
e) previsione, tra le materie di esame, di nozioni di diritto marittimo e della navigazione, delle norme che regolano la mediazione ed i contratti di compravendita, di locazione e di noleggio di navi, nonché delle norme sui contratti del consumatore di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229).
8. I soggetti che, alla data dell’entrata in vigore della presente legge, esercitano regolarmente, da almeno sei mesi, le attività di mediazione nei contratti di costruzione, di compravendita, di locazione e di noleggio di unità da diporto, sono iscritti di diritto nel ruolo regionale, salva la verifica del possesso dei requisiti morali previsti dalla l. 39/1989.
9. Ai componenti della commissione regionale di cui al comma 6, lettera b), sono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l’Amministrazione Regionale).

ARTICOLO 20
(Ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea)

1. In attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 6 della l. 21/1992, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5 è istituito il ruolo provinciale dei conducenti dei servizi di trasporto pubblico di navigazione non di linea presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura del Piemonte, che provvede agli adempimenti finalizzati all’iscrizione, alla tenuta e all’aggiornamento dello stesso, nonché allo svolgimento dell’esame di cui al comma 4.
2. Il ruolo provinciale è unico per i conducenti dei servizi di trasporto pubblico di navigazione non di linea attraverso taxi e noleggio con conducente.
3. L’iscrizione nel ruolo provinciale costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza o dell’autorizzazione per l’esercizio dei servizi di trasporto pubblico di navigazione non di linea da parte dei comuni compresi nel territorio di competenza provinciale.
4. L’iscrizione nel ruolo provinciale avviene previo esame da parte della commissione regionale, di cui al comma 5, lettera b), che accerta i requisiti di idoneità all’esercizio del servizio, con particolare riferimento alla conoscenza geografica e toponomastica.
5. Con regolamento, la Giunta regionale individua:
a) le modalità ed i requisiti per l’iscrizione nel ruolo provinciale;
b) la composizione, le modalità di nomina, la durata e la sede della commissione regionale per l’esame dei requisiti di idoneità all’esercizio del servizio;
c) le modalità, gli argomenti e le materie dell’esame di cui al comma 4;
d) le norme relative all’iscrizione e revisione del ruolo provinciale;
e) le norme disciplinari.
6. La Giunta regionale approva il regolamento di cui al comma 5 secondo i seguenti principi:
a) previsione dell’idoneità morale tra i requisiti per l’iscrizione nel ruolo provinciale;
b) previsione di idoneità fisica certificata dal possesso dei titoli necessari, ai sensi di legge, per la conduzione dei mezzi utilizzati;
c) previsione del possesso del titolo professionale per la conduzione dell’imbarcazione tra i requisiti per l’iscrizione nel ruolo provinciale;
d) previsione, nella composizione della commissione regionale di cui al comma 5, lettera b), di un dirigente delle amministrazioni provinciali designato dall’Unione regionale delle province piemontesi, esperto in materia, con funzioni di presidente e presenza di rappresentanti della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dell’ufficio provinciale della Motorizzazione civile e delle associazioni di categoria;
e) previsione di una sessione di esame almeno ogni sei mesi;
f) previsione tra le materie di esame di nozioni di geografia della Regione e del bacino ove viene svolta l’attività, nonché di norme sulla circolazione nautica e la sicurezza;
g) previsione dell’iscrizione di diritto nel ruolo provinciale per i soggetti che alla data di entrata in vigore del regolamento siano già titolari di licenza o di autorizzazione ad esercitare il servizio di trasporto pubblico di navigazione non di linea.
7. Ai componenti della commissione regionale di cui al comma 5, lettera b), sono corrisposti i compensi stabiliti dalla l.r. 33/1976.

Capo VIII.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI E VIGILANZA

ARTICOLO 21
(Giornale di bordo)

1. I titolari di licenza o di autorizzazione all’esercizio del servizio pubblico non di linea con unità di navigazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della l. 21/1992, non sono soggetti all’applicazione dell’articolo 176 del r.d. 327/1942.

ARTICOLO 22
(Disposizioni in materia di salvaguardia dell’ambiente)

1. Sulle banchine, sulle rive, sui moli o sui pontili, nonché in acqua é vietato scaricare materiali o residui degli impianti di bordo delle unità di navigazione o rifiuti di qualsiasi genere.
2. Le unità di navigazione provviste di impianti per cucinare e di impianti idrosanitari funzionanti sono dotate di recipienti per la raccolta delle acque usate e di ogni altro materiale.
3. Le unità di navigazione dotate di motori due tempi usano olio biodegradabile.
4. Le unità di navigazione o i galleggianti, assicurati saldamente e permanentemente alla riva o all’alveo, destinati prevalentemente, per costruzione o per uso, a scopi diversi dalla navigazione e che rispettino le norme urbanistiche e commerciali, sono collegati alle strutture idrosanitarie a terra in modo da trasferire i rifiuti ai pubblici servizi di raccolta e smaltimento.
5. Le unità di cui al comma 4, anche se non idonee alla navigazione, devono essere in possesso di documentazione che ne attesti la galleggiabilità, rilasciata da organismo tecnico riconosciuto, nonché di certificazione in merito all’idoneità dell’ancoraggio attestata da professionista abilitato.

ARTICOLO 23
(Ricupero e ritrovamento di unità di navigazione e relitti)

1. Il ricupero di navi naufragate o di altri relitti della navigazione ed il ritrovamento di relitti in acque interne o dalle acque rigettati in località del demanio della navigazione interna sono disciplinati dalla normativa vigente in materia.

ARTICOLO 24
(Vigilanza)

1. La vigilanza in materia di navigazione interna e sui beni del demanio idrico della navigazione interna è effettuata dal personale individuato dalle amministrazioni competenti secondo la normativa vigente in materia.
2. La Regione, le province ed i comuni, nell’ambito delle rispettive competenze, svolgono funzioni di vigilanza sulla regolarità ed il buon andamento dei servizi di trasporto pubblico di navigazione non di linea e sull’attività delle scuole nautiche tramite la redazione di appositi regolamenti sulla base della normativa di riferimento.

Capo IX.
SANZIONI AMMINISTRATIVE

ARTICOLO 25
(Disposizioni generali)

1. L’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni
amministrative previste dal presente capo sono disciplinati dal capo I della
legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
2. L’autorità competente all’irrogazione delle sanzioni amministrative è
l’ente che esercita le funzioni amministrative, incluse le gestioni associate.
3. I proventi derivanti dall’irrogazione delle sanzioni amministrative
spettano all’ente competente alla loro irrogazione.

ARTICOLO 26
(Sanzioni in materia di navigazione interna)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l’inosservanza dei provvedimenti di
cui all’articolo 11, comma 3, comporta l’applicazione della sanzione
amministrativa da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 1.000,00.
2. L’occupazione dello specchio acqueo in assenza dell’autorizzazione di cui
all’articolo 12, comma 1, comporta l’applicazione della sanzione
amministrativa da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 5.000,00.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, l’inosservanza delle disposizioni di
cui all’articolo 15, commi 1, 2 e 3 ed all’articolo 22 è soggetta alla
sanzione amministrativa da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro
1.000,00.

ARTICOLO 27
(Sanzioni in materia di demanio della navigazione interna)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque occupa un bene del demanio
idrico della navigazione interna in assenza dei provvedimenti di cui
all’articolo 8, comma 2, lettere a) e b), è soggetto alla sanzione
amministrativa da un minimo di euro 200,00 ad un massimo di euro 2.000,00.
2. Coloro che non rispettano gli obblighi riportati nella autorizzazione
demaniale temporanea o nella concessione demaniale, fatte salve le sanzioni
penali se previste, sono soggetti alla sanzione amministrativa da un minimo di
euro 100,00 ad un massimo di euro 1.000,00.
3. Fermo restando le sanzioni previste ai commi 1 e 2, l’autorità competente
dispone la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi a spese dei
responsabili, nel rispetto della normativa vigente in materia.
4. Fermo restando la sanzione prevista al comma 2, l’autorità competente può
concedere un termine entro cui il titolare dell’autorizzazione demaniale
temporanea o della concessione demaniale è tenuto a conformarsi agli obblighi
in esse previsti; decorso inutilmente il termine assegnato, procede alla
revoca dell’autorizzazione demaniale temporanea o della concessione demaniale.

Capo X.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 28
(Disposizioni transitorie)

1. Sono fatti salvi gli effetti degli atti dei comuni aventi ad oggetto gli
usi legittimi delle acque dei laghi, adottati sulla base di transazioni con lo
Stato non seguite da procedure di riconoscimento, nel periodo decorrente dalla
stipula della transazione fino all’entrata in vigore della presente legge.
2. La Giunta regionale, entro un anno dall’entrata in vigore della presente
legge, adotta i regolamenti di attuazione e modifica i regolamenti vigenti non
conformi alle presenti disposizioni.

ARTICOLO 29
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri di cui all’articolo 4, pari a euro 150.000,00 e agli oneri di
cui all’articolo 13, pari a euro 4.000.000,00, ricompresi rispettivamente
nelle unità previsionali di base (UPB) DA12041 (Trasporti, Logistica, Mobilità
ed Infrastrutture Navigazione interna e merci Titolo I spese correnti) e
DA12042 (Trasporti, Logistica, Mobilità ed Infrastrutture Navigazione interna
e merci Titolo II spese in conto capitale) del bilancio regionale per gli anni
2008-2010, si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le
modalità previste dall’articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7
(Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall’articolo 30 della legge
regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l’anno 2003).
2. Ai compensi spettanti ai componenti delle commissioni regionali di cui
agli articoli 19 e 20, ricompresi nei finanziamenti della l.r. 33/1976
nell’UPB DA05011 (Affari istituzionali ed Avvocatura Segreteria Direzione
Titolo I spese correnti) del bilancio regionale si provvede con le risorse
della medesima unità, che ha la necessaria capienza finanziaria.
3. Il pagamento dei canoni demaniali di cui all’articolo 9 e i proventi
derivanti dalle sanzioni amministrative di cui all’articolo 25 sono introitate
nello stato di previsione dell’entrata del bilancio regionale nell’ambito
dell’UPB DA0902 (Bilancio Ragioneria).

ARTICOLO 30
(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:
a) la legge regionale 3 agosto 1993, n. 39 (Determinazione sanzioni amministrative inerenti violazioni in materia di navigazione interna);
b) la legge regionale 1° marzo 1995, n. 26 (Disciplina delle tasse e dei canoni di concessione per l’occupazione di aree nelle zone portuali piemontesi. Rimozione di unità da diporto, aeromobili e materiali vari. Interventi per la realizzazione di opere afferenti la navigazione interna);
c) la legge regionale 17 luglio 1996, n. 48 (Modificazioni alla legge regionale 1° marzo 1995, n. 26 "Disciplina delle tasse e dei canoni di concessione per l’occupazione di aree nelle zone portuali piemontesi.
Rimozione di unità da diporto, aeromobili e materiali vari");
d) le lettere a), b), c), d), e), f), n) del comma 1 dell’articolo 96 della l.r. 44/2000;
e) le lettere a), b), c), d), e), f), g), h) del comma 1 ed il comma 2 dell’articolo 97 della l.r. 44/2000;
f) le lettere a), b), c), d), l) del comma 1 ed il comma 2 dell’articolo 98 della l.r. 44/2000;
g) gli articoli 99 e 100 della l.r. 44/2000;
h) l’articolo 11 della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge finanziaria per l’anno 2002);
i) i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell’articolo 2 della legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l’anno 2004).
2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle leggi abrogate.

Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 17 gennaio 2008
Mercedes Bresso

ALLEGATO 1
ALLEGATO A.
(Art. 3)