Legge regionale 21 dicembre 2007, n. 26
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Norme per l’esposizione delle bandiere delle minoranze linguistiche-storiche presenti sul territorio della Regione Piemonte
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Il Consiglio regionale ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1 (Bandiere delle comunità di riferimento dei gruppi linguistici della Regione)
1. Sugli edifici pubblici dei comuni in cui sono insediate popolazioni appartenenti ai diversi gruppi linguistici della Regione Piemonte, così come individuati dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche) e tutelati dallo Statuto della Regione stessa come espresso dall’articolo 7, comma 4, può essere esposta, accanto alle bandiere italiana, europea e regionale, anche quella della comunità di riferimento.
ARTICOLO 2 (Uso delle bandiere)
1. Sono fatte salve le disposizioni normative statali sull’uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell’Unione europea.
Formula Finale: La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Data a Torino, addì 21 dicembre 2007 Mercedes Bresso
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