Legge regionale 26 marzo 2009, n. 10
Modifiche alle leggi regionali 16 gennaio 1973, n. 4 (Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo) e 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di comuni, circoscrizioni provinciali).
 
Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Promulga la seguente legge


Capo I.

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 GENNAIO 1973, N. 4


ARTICOLO 1

(Sostituzione dell’articolo 33 della l.r. 4/1973)


1. L’articolo 33 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 (Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo), come modificato dalla legge regionale 16 dicembre 1991, n. 58 (Modifica ed integrazione della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4, in materia di referendum consultivo sulla istituzione di nuovi Comuni, la modificazione delle circoscrizioni comunali e le denominazioni dei Comuni, con riferimento al nuovo testo dell’articolo 60 dello Statuto), è sostituito dal seguente: "Art. 33. 1. Il referendum consultivo per l’istituzione di nuovi comuni, la modificazione delle circoscrizioni e denominazioni comunali, di cui all’articolo 133, comma 2, della Costituzione, è deliberato dal Consiglio regionale su iniziativa dei soggetti di cui all’articolo 44 dello Statuto ed in conformità alla legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali). 2. La deliberazione del Consiglio regionale favorevole all’effettuazione del referendum consultivo deve indicare il quesito da sottoporre a votazione, nonché i comuni o il comune in cui gli elettori sono chiamati a consultazione. 3. Al referendum consultivo sono chiamati: a) nel caso di istituzione di nuovi comuni, tutti gli elettori residenti nei comuni interessati dalla variazione territoriale; b) nel caso di modificazione delle circoscrizioni comunali, tutti gli elettori residenti nel territorio dei comuni interessati dalla modificazione territoriale; c) nel caso di modificazione della denominazione del comune, tutti gli elettori residenti nel comune interessato. 4. Nel caso di cui al comma 3, lettera a), con la deliberazione di cui al comma 2, il Consiglio regionale può limitare il referendum alla sola popolazione residente nella parte di territorio che intende costituirsi in comune autonomo, qualora tale parte di territorio abbia una caratterizzazione distintiva, nonché manchi di infrastrutture o di funzioni territoriali di particolare rilievo. 5. Nel caso di cui al comma 3, lettera b), con la deliberazione di cui al comma 2, il Consiglio regionale può limitare il referendum alla sola popolazione residente nella parte di territorio del comune da cui si chiede il distacco sulla base della valutazione dei medesimi elementi di fatto indicati al comma 4. 6. Nel caso in cui la richiesta di istituzione di nuovi comuni o di modificazione delle circoscrizioni comunali è presentata dai consigli comunali, gli stessi adottano, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, apposite deliberazioni, adeguatamente motivate con riferimento agli elementi di fatto di cui al comma 4. Il referendum consultivo viene svolto nella parte di territorio individuata nelle deliberazioni stesse e coinvolge la popolazione ivi residente.".


ARTICOLO 2

(Modifiche all’articolo 33 bis della l.r. 4/1973)


1. Al comma 1 dell’articolo 33 bis della l.r. 4/1973, come inserito dall’articolo 4 della l.r. 58/1991, le parole: "o per altre analoghe e comprovate esigenze locali", sono soppresse.


ARTICOLO 3

(Modifiche all’articolo 36 della l.r. 4/1973)


1. Al comma 2 dell’articolo 36 della l.r. 4/1973, le parole: "partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto, alla", sono soppresse. 2. Il comma 3 dell’articolo 36 della l.r. 4/1973, come sostituito dall’articolo 5 della l.r. 58/1991, è sostituito dal seguente: "3. Il quesito sottoposto a referendum consultivo è dichiarato accolto quando la somma dei voti validi affermativi al quesito sia maggiore rispetto alla somma dei voti validi negativi espressi dagli elettori votanti nei comuni o nel comune o nell’ambito territoriale, in cui il referendum consultivo è stato indetto; altrimenti è dichiarato respinto.". 3. Dopo il comma 3 dell’articolo 36 della l.r. 4/1973, è inserito il seguente: "3 bis. Nelle fattispecie previste all’articolo 33, commi 4, 5 e 6, l’accertamento di cui al comma 2, si effettua sulla base della partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto. In tal caso il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto quando la somma dei voti validi affermativi al quesito non è inferiore alla maggioranza dei voti validamente espressi dagli elettori, iscritti nelle liste per le elezioni regionali, votanti nella parte di territorio in cui il referendum consultivo è stato indetto; altrimenti è dichiarato respinto.".


ARTICOLO 4

(Modifiche all’articolo 38 della l.r. 4/1973)


1. Al comma 1 dell’articolo 38 della l.r. 4/1973, le parole: "è tenuto a proporre al Consiglio regionale un disegno di legge sull’oggetto del quesito", sono sostituite dalle seguenti: "propone al Consiglio regionale di procedere all’esame del disegno di legge inerente il quesito". 2. Al comma 2 dell’articolo 38 della l.r. 4/1973, le parole: "un disegno di legge sull’oggetto del quesito", sono sostituite dalle seguenti: "regionale di procedere all’esame del disegno di legge inerente il quesito".


Capo II.

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 DICEMBRE 1992, N. 51


ARTICOLO 5

(Inserimento dell’articolo 2 bis nella l.r. 51/1992)


1. Dopo l’articolo 2 della legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di comuni, circoscrizioni provinciali), è inserito il seguente: "Art. 2 bis. (Norme procedimentali per l’istituzione di nuovi comuni e la modificazione delle circoscrizioni comunali) 1. L’istituzione di nuovi comuni e la modificazione delle circoscrizioni comunali è disposta con legge regionale. L’iniziativa legislativa spetta ai soggetti di cui all’articolo 44 dello Statuto. 2. Nel caso in cui l’iniziativa legislativa non possa essere esercitata dai consigli comunali per mancanza dei requisiti previsti dall’articolo 75 dello Statuto, gli stessi possono presentare alla Giunta regionale richiesta di istituzione di nuovi comuni o di modificazione delle circoscrizioni comunali, adottando apposita deliberazione a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, con la quale vengono individuati i nuovi confini dell’istituendo comune o delle circoscrizioni comunali, nonché indicato, con adeguata motivazione, il territorio in cui deve svolgersi il referendum consultivo secondo le modalità disciplinate dall’articolo 33, comma 6 della l.r. 4/1973. 3. La Giunta regionale, qualora ritenga di accogliere la richiesta, predispone il relativo disegno di legge.".


ARTICOLO 6

(Modifiche all’articolo 3 della l.r. 51/1992)


1. Il comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 51/1992, è soppresso. 2. Al comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 51/1992, le parole: "diecimila abitanti", sono sostituite dalle seguenti: "cinquemila abitanti". 3. Dopo la lettera e) del comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 51/1992, è aggiunta la seguente: "e bis) le deliberazioni dei consigli comunali quando ricorra la fattispecie di cui all’articolo 2 bis, comma 2.". 4. Al comma 4 dell’articolo 3 della l.r. 51/1992, dopo le parole: "comunali interessati", sono inserite le seguenti: ", qualora non siano già stati presentati,".


ARTICOLO 7

(Modifiche all’articolo 4 della l.r. 51/1992)


1. Il comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 51/1992, è soppresso. 2. Dopo la lettera c) del comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 51/1992, è aggiunta la seguente: "c bis) le deliberazioni dei consigli comunali quando ricorra la fattispecie di cui all’articolo 2 bis, comma 2.". 3. Al comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 51/1992, dopo le parole: "comunali interessati", sono inserite le seguenti: ", qualora non siano già stati presentati,".


ARTICOLO 8

(Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 51/1992)


1. L’articolo 6 della l.r. 51/1992, come modificato dall’articolo 3 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 49 (Modificazioni alla l.r. 2 dicembre 1992, n. 51: ’Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unioni e fusioni di Comuni, circoscrizioni provinciali), è sostituito dal seguente: "Art. 6. (Modificazione delle denominazioni comunali) 1. La modificazione delle denominazioni comunali è disposta con legge regionale, su richiesta del singolo consiglio comunale interessato alla modifica. La Giunta regionale predispone il disegno di legge. 2. La relazione di accompagnamento al disegno di legge comprende opportunamente indicazioni sulle esigenze toponomastiche, storiche, culturali o turistiche che motivano il cambiamento richiesto, la deliberazione del consiglio comunale interessato nonché il parere del consiglio provinciale competente per territorio. 3. La Commissione consiliare competente, constatata la completezza e correttezza della documentazione esamina il disegno di legge anche sulla base della documentazione ulteriormente e direttamente acquisita ed esprime il proprio parere in merito all’indizione del referendum consultivo ai sensi della l.r. 4/1973, ovvero in merito alla possibilità di assumere, per gli effetti di cui al comma 4, il referendum eventualmente già effettuato dal comune interessato, secondo le norme dello Statuto e del Regolamento e rispondenti al dettato dell’articolo 133, comma 2, della Costituzione. 4. Il parere della Commissione è quindi trasmesso al Consiglio per l’esame e l’eventuale approvazione della deliberazione favorevole all’indizione del referendum stesso ovvero della deliberazione che fa propri i risultati del referendum effettuato dal comune come richiamato al comma 3. 5. Acquisiti i risultati del referendum, la Commissione consiliare, entro sessanta giorni dalla data di proclamazione dei risultati del referendum esprime il proprio parere in merito al disegno di legge e lo invia al Consiglio. 6. Il referendum consultivo non è richiesto quando si tratta di termini o locuzioni aggiuntive alla denominazione principale del comune e il consiglio comunale interessato ne faccia richiesta con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al comune. 7. Sulle richieste di cui al comma 6 la Regione provvede con deliberazione di Consiglio regionale.".


ARTICOLO 9

(Modifiche all’articolo 7 della l.r. 51/1992)


1. Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 51/1992, le parole: "o per altre analoghe e comprovate esigenze locali" sono soppresse. 2. Al comma 4 dell’articolo 7 della l.r. 51/1992, le parole: "o per altre analoghe e comprovate esigenze locali" sono soppresse.


ARTICOLO 10

(Modifiche all’articolo 10 della l.r. 51/1992)


1. Al comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 51/1992, le parole: "dalla legge 142/90, articoli 11 e 12, e" sono soppresse.

Formula Finale:

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 26 marzo 2009

Mercedes Bresso