Legge regionale 7 aprile 2009, n. 11
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Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico del Piemonte.
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Il Consiglio regionale ha approvato. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge ARTICOLO 1 (Finalità) 1. La Regione, nello spirito degli articoli 3, 6 e 9 della Costituzione ed in attuazione degli articoli 4 e 7 dello Statuto, tutela e valorizza la lingua piemontese, l’originale patrimonio culturale e linguistico del Piemonte, nonché quello delle minoranze occitana, franco-provenzale, francese e walser, promuovendone la conoscenza. 2. La Regione considera tale impegno parte integrante dell’azione di tutela e valorizzazione della storia e della cultura regionale e lo conforma ai principi della pari dignità e del pluralismo linguistico sanciti dalla Costituzione, nonché a quelli che sono alla base degli Atti internazionali in materia, in particolare della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie del 5 novembre 1992, e della Convenzione quadro europea per la protezione delle minoranze nazionali del 1° febbraio 1995. 3. La Regione si attiene alle procedure delineate dall’articolo 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), relativamente agli ambiti territoriali. ARTICOLO 2 (Principi ed ambiti dell’azione regionale) 1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 1 la Regione, nell’ambito delle proprie competenze legislative ed amministrative e nel rispetto del riparto di funzioni definito dagli articoli 124, 126 e 127 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"), così come introdotti dall’articolo 10 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 5, realizza interventi diretti e promuove azioni di sostegno ad autonome e specifiche iniziative condotte dagli enti locali, da istituzioni, organismi ed associazioni che svolgono un’attività qualificata e continuativa a livello locale e che dispongono di una organizzazione adeguata. 2. In attuazione dei principi di cui al comma 1 si prevedono: a) la conservazione e la valorizzazione delle tradizioni storico-linguistiche, con particolare riguardo alla toponomastica, al patrimonio artistico ed architettonico, alla vita religiosa, alle usanze e ai costumi, all’ambiente naturale ed antropizzato; b) il consolidamento e lo sviluppo delle attività economiche e produttive importanti per la permanenza delle popolazioni nei luoghi d’origine, ai fini del mantenimento dell’identità linguistica e culturale delle rispettive comunità; c) la facoltà, per gli enti locali, di introdurre progressivamente, accanto alla lingua italiana, l’uso delle lingue di cui all’articolo 1 nei propri uffici ed in quelli dell’amministrazione regionale presenti sul territorio; d) la promozione dell’insegnamento della lingua piemontese, dell’originale patrimonio linguistico e culturale del Piemonte e delle minoranze linguistiche di cui all’articolo 1, anche attraverso corsi di formazione e di aggiornamento per gli insegnanti, ferma restando l’autonomia delle istituzioni scolastiche; e) l’incremento, anche attraverso forme di collaborazione con associazioni e istituti culturali e universitari, delle iniziative di studio, ricerca e documentazione; f) il sostegno a forme di collaborazione e scambio con altre popolazioni appartenenti allo stesso ceppo linguistico e parlanti la stessa lingua in modo identico o simile, presenti anche al di fuori del territorio della Repubblica; g) la promozione e l’attuazione, d’intesa con le emittenti pubbliche e private, di trasmissioni culturali in piemontese e nelle lingue minoritarie di cui all’articolo 1; h) il sostegno alla rete informatica destinata a raccogliere le banche dati realizzate con il concorso di uffici e sportelli linguistici, garantendo la loro fruizione da parte del pubblico; i) l’istituzione, da parte della Giunta regionale, di borse di studio per tesi di laurea relative alla lingua piemontese e all’originale patrimonio linguistico e culturale del Piemonte e delle minoranze di cui all’articolo 1. ARTICOLO 3 (Denominazioni storiche) 1. La Regione eroga contributi ai comuni singoli od associati per ricerche finalizzate all’eventuale ripristino delle proprie denominazioni storiche. 2. Le richieste di contributo di cui al comma 1 sono sottoposte al preventivo parere obbligatorio di un Comitato scientifico composto da: a) l’Assessore regionale competente in materia di cultura, o suo rappresentante, con funzione di Presidente; b) due esperti universitari in materie linguistiche individuati dalla Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare competente; c) due esperti universitari in materie geografiche individuati dalla Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare competente. 3. Possono far parte del Comitato scientifico, su designazione dei rispettivi enti, i seguenti soggetti: a) due docenti universitari in materie linguistiche, individuati previo parere della Commissione consiliare competente; b) due docenti universitari in materie geografiche, individuati previo parere della Commissione consiliare competente; c) un esperto di storia regionale della Deputazione subalpina di storia patria; d) un rappresentante della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio del Piemonte. 4. I membri del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, rimangono in carica per la durata della legislatura e comunque fino al rinnovo dell’organismo e prestano la loro opera a titolo gratuito. 5. Su istanza dei comuni interessati e previa deliberazione dei rispettivi Consigli comunali, la Regione, in attuazione dell’articolo 133, ultimo comma della Costituzione, può disporre, con le procedure e le modalità previste dall’articolo 6 della legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali), così come da ultimo modificato dall’articolo 8 della legge regionale 26 marzo 2009, n. 10, il ripristino delle denominazioni storiche dei comuni. ARTICOLO 4 (Segnali di localizzazione territoriale) 1. La Regione promuove e sostiene indagini sulla toponomastica locale e contribuisce alle iniziative in tal senso promosse dai comuni singoli od associati. 2. Per l’apposizione dei segnali stradali di localizzazione territoriale che utilizzino idiomi locali storicamente presenti nella zona di riferimento, in aggiunta alla denominazione nella lingua italiana, la Regione eroga ai comuni un contributo in conto capitale a fondo perduto. 3. I soggetti di cui al comma 1 chiedono la concessione del contributo finanziario all’assessorato competente in materia di cultura previa presentazione di un’istanza corredata dai seguenti atti: a) delibera del Consiglio comunale relativa all’apposizione della segnaletica; b) documentazione comprovante l’avvenuta realizzazione ed apposizione dei cartelli in idioma locale storicamente presente; c) atto di liquidazione della spesa sostenuta. 4. Il contributo finanziario di cui al comma 2 è determinato sulla base della spesa liquidata fino alla totale copertura della stessa qualora la cifra non ecceda i 2.500 euro e fino al 50 per cento della medesima per la parte eccedente, fino ad un massimo di 5.000 euro di spesa complessiva. ARTICOLO 5 (Informazione regionale) 1. La Regione si impegna a riservare, sulle proprie pubblicazioni periodiche di informazione generale, appositi spazi aperti alla collaborazione di enti ed istituti qualificati, destinati alla promozione dell’uso e della conoscenza dell’originale patrimonio culturale e linguistico del Piemonte nonché quello delle minoranze occitana, franco-provenzale, francese e walser. ARTICOLO 6 (Istituzione del registro regionale delle associazioni di tutela e valorizzazione dell’originale patrimonio culturale e linguistico) 1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge è istituito il registro regionale delle associazioni di tutela e valorizzazione della lingua piemontese, dell’originale patrimonio culturale e linguistico del Piemonte e delle minoranze occitana, franco-provenzale, francese e walser. 2. Per l’iscrizione nel registro regionale le associazioni sono tenute ad avere sede legale in Piemonte ed essere costituite e operare da almeno sei mesi. 3. Nel registro regionale risultano l’atto costitutivo, lo statuto, la sede dell’associazione ed il settore di intervento. Nel registro sono altresì iscritte le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, i trasferimenti della sede, le deliberazioni di scioglimento. 4. Il registro è tenuto presso la Giunta regionale, che provvede alle periodiche revisioni ed aggiornamenti dello stesso. 5. L’iscrizione al registro è condizione necessaria per l’erogazione dei contributi regionali. ARTICOLO 7 (Consulta permanente per la tutela e valorizzazione dell’originale patrimonio culturale e linguistico) 1. È istituita la Consulta permanente per la tutela e valorizzazione della lingua piemontese, dell’originale patrimonio culturale e linguistico del Piemonte e delle minoranze occitana, franco-provenzale, francese e walser, con compiti di osservatorio e svolgimento di funzioni propositive e consultive nei confronti della Giunta regionale. 2. La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge ed è composta da: a) il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, con funzione di Presidente; b) tre Consiglieri regionali; c) gli Assessori regionali competenti in materia di istruzione e cultura, o loro delegati; d) gli Assessori provinciali competenti in materia di cultura; e) cinque sindaci di comuni proposti dalla Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali, in ragione di uno per ciascuna delle comunità linguistiche di cui al comma 1; f) nove esponenti individuati dalla Giunta regionale nell’ambito delle associazioni iscritte al registro di cui all’articolo 6, in modo da garantire la più ampia rappresentatività. 3. Può altresì far parte della Consulta, su designazione dell’ente di appartenenza e previo parere della Commissione consiliare competente, un rappresentante dell’Università di Torino, del Politecnico e dell’Università del Piemonte Orientale. 4. La Consulta dura in carica cinque anni e, all’atto dello scioglimento del Consiglio regionale, decade inderogabilmente. 5. La Consulta formula proposte per l’individuazione dei criteri finalizzati a definire la valenza regionale o locale delle iniziative di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico. 6. La Consulta è convocata dal suo Presidente almeno una volta all’anno e comunque ogniqualvolta ne faccia richiesta la maggioranza dei suoi componenti. 7. Ai componenti la Consulta spetta il rimborso delle spese sostenute per l’adempimento del proprio mandato, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale con successivo provvedimento. ARTICOLO 8 (Procedura di erogazione dei contributi) 1. I soggetti di cui agli articoli 2 e 3, che intendono avvalersi dei contributi regionali, presentano domanda entro il 15 marzo di ogni anno all’assessorato competente in materia di cultura. 2. Le domande, firmate dal legale rappresentante del soggetto richiedente, sono corredate da: a) programma di attività per cui si richiede il finanziamento; b) preventivo di spesa; c) relazione sulle attività culturali eventualmente già svolte nella materia. 3. La Giunta regionale, sentita la Consulta permanente di cui all’articolo 7 e tenuto conto del parere sui criteri di assegnazione dei contributi espresso dalla Commissione consiliare competente, ne delibera l’ammontare. 4. I beneficiari del contributo sono tenuti a presentare, entro un anno dalla data della sua assegnazione, relazione documentata sull’attività svolta ammessa al finanziamento. In caso di mancato adempimento di tale obbligo la Giunta regionale, dopo opportuna verifica, può disporre la revoca dei contributi assegnati. ARTICOLO 9 (Festa del Piemonte) 1. Al fine di favorire la conoscenza della storia del Piemonte, di valorizzarne l’originale patrimonio linguistico, di illustrarne i valori di cultura, di costume, di civismo, nel loro radicamento e nella loro prospettiva, nonché di far conoscere adeguatamente lo Statuto e i simboli della Regione, è istituita la "Festa del Piemonte". Essa ricorre il 22 maggio, nel giorno anniversario della promulgazione dello Statuto regionale, avvenuta il 22 maggio 1971. 2. La Giunta regionale stabilisce annualmente gli interventi diretti a realizzare e ad illustrare tali finalità, in particolare fra le giovani generazioni e d’intesa con i competenti organi dello Stato, nelle scuole di ogni ordine e grado. ARTICOLO 10 (Clausola valutativa) 1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale dello stato di attuazione delle disposizioni legislative e dei risultati ottenuti in termini di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico del Piemonte nonché quello delle minoranze occitana, franco-provenzale, francese e walser. 2. Trascorso un anno dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione dalla quale emerga una rendicontazione in merito all’istituzione del Comitato di cui all’articolo 3 e della Consulta di cui all’articolo 7 ed alle relative modalità organizzative, operative e funzionali. 3. Trascorsi due anni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione dalla quale emergono i seguenti dati di natura statistico-valutativa: a) le dotazioni finanziarie attribuite a ciascuna tipologia degli interventi economici ed il rispettivo tasso di utilizzo; b) la tipologia ed il numero dei beneficiari nonchè la descrizione qualitativa e quantitativa dei progetti ritenuti meritevoli di finanziamento; c) la tipologia ed il numero delle domande non ammesse a contributo e le motivazioni dell’esclusione; d) le attività di promozione ed informazione promosse ed adottate al fine di divulgare la conoscenza degli incentivi legislativi. ARTICOLO 11 (Abrogazione) 1. Sono abrogate la legge regionale 10 aprile 1990, n. 26 (Tutela, valorizzazione e promozione della conoscenza dell’originale patrimonio linguistico del Piemonte) e la legge regionale 17 giugno 1997, n. 37 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 aprile 1990, n. 26 ’Tutela, valorizzazione e promozione della conoscenza dell’originale patrimonio linguistico del Piemontè), fatta salva l’erogazione dei contributi concessi sulla base del programma di interventi previsto dall’articolo 10 della l.r. 26/1990 ed operante alla data di entrata in vigore della presente legge. ARTICOLO 12 (Norma finanziaria) 1. Per l’attuazione della presente legge, nell’anno finanziario 2009, è autorizzata la spesa complessiva di 2.000.000,00 di euro, alla copertura della spesa corrente pari a 1.600.000,00 euro e della spesa in conto capitale pari a 400.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, si provvede rispettivamente con le dotazioni delle unità previsionali di base (UPB) DB18041 e DB12022 del bilancio di previsione, unità che presentano le necessarie coperture finanziarie. 2. Agli oneri di cui al comma 1, in termini di competenza, per il biennio 2010-2011 si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall’articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall’articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l’anno 2003). Formula Finale: La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Data a Torino, addì 7 aprile 2009 Mercedes Bresso
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