Legge regionale 2 dicembre 2009, n. 30
Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2009 e disposizioni di natura finanziaria.
 
Il Consiglio regionale ha approvato. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge Capo I. DISPOSIZIONI DI NATURA FINANZIARIA ARTICOLO 1 (Variazioni) 1. Nel bilancio di previsione per l’anno finanziario 2009 sono introdotti, ai sensi dell’articolo 23, commi 2 e 3, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) gli aggiornamenti e le variazioni allo stato di previsione dell’entrata e della spesa riportati nell’allegato A. 2. Per il biennio 2010-2011 sono introdotte le variazioni al bilancio pluriennale 2009-2011 di cui all’allegato B. ARTICOLO 2 (Utilizzo dell’avanzo finanziario alla chiusura dell’esercizio 2008) 1. L’avanzo finanziario alla chiusura dell’esercizio finanziario 2008, determinato in euro 6.124.742,66 è applicato al bilancio di previsione per l’anno 2009 e utilizzato per l’integrazione della copertura delle spese iscritte nelle Unità previsionali di base (UPB) contenenti le economie su fondi statali ed europei. ARTICOLO 3 (Indebitamento) 1. Fermo restando l’importo complessivamente autorizzato dall’articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 36 (Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2009-2011), la quota relativa a mutui autorizzati ma non contratti negli anni precedenti è determinata in 200 milioni di euro. ARTICOLO 4 (Accordi di programma tra la Regione e gli enti gestori dei servizi sociali di Omegna) 1. La Regione stipula accordi di programma con il Consorzio Intercomunale dei Servizi socio-assistenziali di Omegna e il Comune di Omegna, al fine di concorrere alla realizzazione di un presidio per disabili ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 9 dicembre 1997, n. 34 - 23400 (Criteri per l’assegnazione dei contributi di cui all’art. 2 della Legge Regionale 43/97 e modalità di presentazione delle domande. Individuazione dei requisiti strutturali e gestionali per i presidi oggetto di contributo), inserito nel piano dei presidi elaborato dall’ente gestore dei servizi sociali, con una somma pari a 250.000,00 euro. 2. Alla maggiore spesa derivante dall’attuazione dell’accordo di programma di cui al comma 1 si provvede incrementando di 250.000,00 euro l’UPB DB19032 e riducendo di pari importo l’UPB DB08022 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2009. ARTICOLO 5 (Accordi di programma tra la Regione e gli enti gestori dei servizi sociali di Pianezza) 1. La Regione stipula accordi di programma con il Consorzio Intercomunale dei Servizi socio-assistenziali di Pianezza e il Comune di Val della Torre, al fine di concorrere alla realizzazione di un presidio per disabili ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 9 dicembre 1997, n. 34 - 23400 (Criteri per l’assegnazione dei contributi di cui all’art. 2 della Legge Regionale 43/97 e modalità di presentazione delle domande. Individuazione dei requisiti strutturali e gestionali per i presidi oggetto di contributo), inserito nel piano dei presidi elaborato dall’ente gestore dei servizi sociali, con una somma pari a 300.000,00 euro. 2. Alla maggiore spesa derivante dall’attuazione dell’accordo di programma di cui al comma 1 si provvede incrementando di 300.000,00 euro l’UPB DB19032 e riducendo di pari importo l’UPB DB08022 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2009. ARTICOLO 6 (Contributo straordinario al Comune di Pinerolo) 1. Al fine di consentire al comune di Pinerolo il regolare pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti per il finanziamento del Palazzo polifunzionale del ghiaccio realizzato in occasione delle Olimpiadi invernali 2006 è concesso un contributo straordinario massimo in conto annualità pari a 227.796,32 euro sino all’anno 2015 e di 85.796,94 euro per il periodo 2016 - 2018. 2. Ai fini di quanto indicato al comma 1 è istituita, nello stato di previsione del bilancio regionale, la spesa nell’ambito dell’UPB DB18112, alla cui copertura si provvede per l’anno finanziario 2009 con le dotazioni finanziarie dell’UPB DB09012 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2009. ARTICOLO 7 (Interventi di razionalizzazione della spesa) 1. La Regione concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2009 adottando le misure necessarie a garantire la razionalizzazione della spesa annua per il personale, connessa al completamento dei processi di riorganizzazione della struttura regionale e di definizione dei fabbisogni ad essa correlati, nonché all’obiettivo del contenimento e della progressiva riduzione della spesa per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa. 2. La spesa determinata ai sensi del comma 1 è computata nel rispetto dei limiti posti dal patto di stabilità. ARTICOLO 8 (Programmazione delle risorse PAR FAS) 1. In relazione alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 1 del 6 marzo 2009 (Aggiornamento della dotazione del Fondo aree sottoutilizzate, dell’assegnazione di risorse ai programmi strategici regionali, interregionali ed agli obiettivi di servizio e modifica della delibera 166/07) che aggiorna la dotazione complessiva del fondo aree sottoutilizzate (FAS) ed assegna alla Regione Piemonte la somma complessiva di 833,358 milioni di euro per il periodo 2007-2013, al fine di consentire l’avvio degli interventi previsti dal programma attuativo regionale (PAR FAS) è autorizzata l’iscrizione nel bilancio regionale, nello stato di previsione dell’entrata e della spesa, delle risorse in conto capitale pari a 4 milioni di euro, ripartite rispettivamente in 2 milioni di euro sulla UPB DB12002 e 2 milioni di euro sulla UPB DB16002. 2. È inoltre autorizzata l’iscrizione nel bilancio regionale, nello stato di previsione dell’entrata e della spesa, delle risorse di parte corrente pari a 6 milioni di euro per l’anno 2009, ripartite rispettivamente in 4 milioni di euro sulla UPB DB15001 e 2 milioni di euro sulla UPB 18001. 3. Per una migliore attuazione delle linee di azione inserite nel PAR FAS 2007-2013, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con proprio provvedimento, variazioni compensative tra le UPB di cui al presente articolo. ARTICOLO 9 (Assegnazioni per situazioni di emergenza e di crisi) 1. Le amministrazioni provinciali possono utilizzare le assegnazioni di fondi regionali dell’anno 2009 per fronteggiare situazioni di emergenza e di crisi, compatibilmente con l’esercizio delle funzioni loro assegnate. ARTICOLO 10 (Disposizioni igienico-sanitarie per le piscine ad uso natatorio) 1. La Regione nell’esercizio delle funzioni ad essa spettanti ai sensi dell’articolo 117, terzo comma della Costituzione, disciplina i requisiti igienico-sanitari relativi alle caratteristiche strutturali, alla manutenzione ed alla vigilanza delle piscine ad uso natatorio. 2. Ai sensi dell’articolo 27 dello Statuto, la Giunta regionale, in ossequio al principio di tutela della salute e nel rispetto delle modalità idonee a fornire una disciplina tecnica unitaria sul territorio, stabilisce con proprio regolamento, informata la commissione consiliare competente, i tempi di attuazione ed i requisiti di cui al comma 1 ed in particolare: a) le caratteristiche strutturali ed igieniche; b) le funzioni del personale di piscina; c) le modalità di esercizio dell’attività di vigilanza ed i controlli; d) le prescrizioni e le sanzioni per il loro mancato rispetto. ARTICOLO 11 (Finanziamenti dei servizi di trasporto pubblico ferroviario) 1. Al fine di garantire la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla sottoscrizione dei contratti di servizio relativi all’esercizio dei servizi di trasporto pubblico ferroviario, la Regione si impegna a stanziare per il periodo 2013-2018 risorse pari a 220 milioni di euro per l’anno 2013, 225 milioni di euro per l’anno 2014, 229 milioni di euro per l’anno 2015, 234 milioni di euro per l’anno 2016, 239 milioni di euro per l’anno 2017 e 243 milioni di euro per l’anno 2018. 2. Alla copertura della spesa si provvede ai sensi dell’articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l’anno 2003). ARTICOLO 12 (Contributo per la realizzazione della metropolitana di Torino) 1. La Regione si impegna a contribuire alla realizzazione della tratta Torino Porta Nuova - Torino Lingotto della linea 1 della metropolitana di Torino, con un finanziamento complessivo di 35 milioni di euro, di cui 21 milioni di euro nell’anno 2009 e 14 milioni di euro nell’anno 2010. 2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede con la dotazione finanziaria dell’UPB DB12032, unità che presenta la necessaria copertura finanziaria. ARTICOLO 13 (Partecipazione della Regione al CSP - Innovazione nelle ICT) 1. Al fine di potenziare la propria azione nel campo dell’innovazione tecnologica quale strumento essenziale dello sviluppo, la Regione assume una partecipazione nella società consortile a responsabilità limitata CSP - Innovazione nelle ICT (CSP s.c.a.r.l.), con sede in Torino, operante con alta specializzazione nell’attività di ricerca applicata, nel campo dell’ICT. 2. La Giunta regionale è autorizzata a compiere le operazioni necessarie per l’acquisto di una quota di partecipazione al capitale del CSP s.c.a.r.l. pari al valore nominale di 250.000,00 euro. 3. Per l’acquisto delle quote della società di cui al comma 1 nell’esercizio finanziario 2009, allo stanziamento iscritto nell’ambito dell’UPB SB01042 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2009, valutato in 250.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, si fa fronte con la dotazione finanziaria dell’UPB SB01002 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2009. ARTICOLO 14 (Interventi regionali a sostegno delle piccole e medie imprese) 1. Per arginare la situazione di sofferenza finanziaria che colpisce l’economia piemontese sono individuate, in particolare, le seguenti misure in favore delle piccole e medie imprese, nel quadro di quelle previste dalla legge regionale 22 novembre 2004, n. 34 (Interventi per lo sviluppo delle attività produttive): a) crescita dimensionale e patrimonializzazione: la misura prevede la costituzione di un fondo per la concessione di prestiti partecipativi e di contributi in conto interesse a piccole e medie imprese per la durata massima di cinque anni incluso un anno di preammortamento. Per ottenere l’intervento del fondo dovranno sussistere le condizioni di rafforzamento della struttura patrimoniale dell’impresa mediante l’apporto di mezzi propri; b) rilancio degli investimenti tecnologici: la misura prevede il finanziamento di programmi organici di investimento finalizzati ad introdurre innovazioni nel processo produttivo, sia per renderlo più efficiente sia per adeguarlo alla produzione di nuovi prodotti. In particolare le azioni sono mirate all’acquisizione e all’applicazione di conoscenze e tecnologie, all’acquisizione e all’applicazione al processo produttivo di beni e servizi che consentano un miglioramento del processo produttivo in quanto tale o che sono essenziali per l’innovazione di prodotto. Il progetto di investimento, il cui costo non deve essere inferiore a 50.000 euro, non può avere una durata superiore ai diciotto mesi dalla data di ammissione all’agevolazione. Le agevolazioni sono concesse attraverso finanziamento, fino a copertura del 100 per cento dei costi ammissibili e nei limiti consentiti in termini di intensità di aiuto (massimali ESL), così composto: 1) 50 per cento dei fondi regionali, a tasso zero, con un limite massimo di 300.000 euro; 2) 50 per cento dei fondi bancari, alle condizioni previste da apposite convenzioni stipulate dagli istituti bancari con Finpiemonte s.p.a.; c) voucher per la partecipazione ad eventi fieristici internazionali: la misura prevede la possibilità, per le imprese piemontesi selezionate attraverso procedura pubblica, di beneficiare di un voucher a parziale rimborso delle spese sostenute, pari a 3000,00 euro per le fiere europee e 4500,00 euro per le fiere extraeuropee, per la partecipazione a fiere, manifestazioni espositive di carattere promozionale e commerciale; la misura verrà gestita tramite la società in house Ceipiemonte s.c.p.a.; d) moratoria sui finanziamenti regionali: coerentemente con gli indirizzi e le azioni nazionali, è autorizzata una sospensione di dodici mesi, a partire dai rientri previsti per l’ultimo trimestre 2009, del pagamento delle rate di rimborso da parte dei beneficiari delle agevolazioni concesse attraverso il sistema delle leggi regionali. 2. Per l’attuazione degli interventi previsti dal comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 56 milioni di euro, di cui 26 milioni di euro per l’anno 2009 e 30 milioni di euro per l’anno 2010. Per gli interventi di cui alla lettera a) del comma 1 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 ed è istituito apposito capitolo nell’ambito della UPB DB16042 che presenta la necessaria disponibilità. Per gli interventi di cui alla lettera b) del comma 1 è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l’anno 2009 ed è istituito apposito capitolo nell’ambito dell’UPB DB16022 che presenta la necessaria copertura finanziaria. Per gli interventi di cui alla lettera c) del comma 1 è autorizzata per l’anno 2009 la spesa di 1 milione di euro e viene incrementato lo stanziamento istituito all’interno dell’UPB SB01031 in attuazione della legge regionale 5 giugno 1987, n. 32 (Disciplina degli interventi di promozione delle attività produttive nelle materie di competenza regionale), unità che presenta la necessaria copertura finanziaria. Per gli interventi di cui alla lettera d) del comma 1 è autorizzata per l’anno 2010 la spesa di 20 milioni di euro e viene istituito apposito capitolo all’interno dell’UPB DB16022, unità che presenta la necessaria copertura finanziaria. Dal suddetto capitolo è possibile effettuare prelievi con atto amministrativo per istituire e dare copertura a capitoli relativi alle stesse finalità di cui alla lettera d) del comma 1 ma da istituire in una apposita UPB. 3. I dispositivi di cui al presente articolo si applicano unicamente per il biennio 2009-2010. ARTICOLO 15 (Integrazione elenco spese obbligatorie) 1. La spesa "Integrazione regionale del finanziamento per il Servizio sanitario regionale dell’anno 2008 e dell’anno 2009" (Capitolo n. 157320) dell’UPB DB20091 è inserita nell’elenco delle spese obbligatorie e d’ordine. ARTICOLO 16 (Tassa automobilistica sui veicoli concessi in locazione finanziaria) 1. In attuazione del comma 1 dell’articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia) la tassa automobilistica dovuta sui veicoli concessi in locazione finanziaria è corrisposta dal primo intestatario degli stessi, come risulta dai pubblici archivi, in coerenza con quanto disposto al comma 3 del citato articolo. 2. Le imprese concedenti provvedono cumulativamente al pagamento delle tasse automobilistiche dovute per i loro veicoli. 3. La Giunta regionale definisce con apposito provvedimento le modalità operative per l’effettuazione dei pagamenti cumulativi. ARTICOLO 17 (Contributi per aggiornamento professionale dei comparti della somministrazione di alimenti e bevande e del commercio) 1. La Regione, al fine di assicurare un adeguato supporto al raggiungimento degli obiettivi di aggiornamento professionale dei comparti della somministrazione di alimenti e bevande e del commercio, può concorrere, a favore delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio e degli Enti di loro derivazione, alla valorizzazione e all’adeguamento di strutture idonee per lo svolgimento di corsi di formazione e aggiornamento degli addetti. 2. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, stabilisce le modalità e i termini di presentazione delle istanze per l’accesso ai contributi di cui al comma precedente. 3. Alle spese previste al comma 1 della presente legge per l’anno 2010 pari ad euro 250.000,00 si provvede con la disponibilità dell’UPB 17022 del bilancio di previsione 2010, che presenta la necessaria copertura finanziaria. ARTICOLO 18 (Contrasto al fenomeno del gioco d’azzardo) 1. I titolari di esercizi pubblici, in caso di rinvio a giudizio per l’utilizzo nei loro locali di apparecchi illeciti per il gioco d’azzardo, sono esclusi dalla possibilità di ricevere contributi a qualsiasi titolo dalla Regione. 2. I titolari degli esercizi di cui al comma 1 non possono presentare istanza di contribuzione alla Regione per le proprie attività, per i tre anni successivi alla condanna per reati connessi al presente articolo. 3. La Regione sospende tutte le pratiche in essere verso i soggetti di cui al comma 1 ed attiva le procedure per il recupero di quanto già eventualmente erogato nell’annualità precedente alla notizia di reato, qualora si arrivi alla condanna definitiva da parte dell’Autorità giudiziaria. Capo II. MODIFICHE DI LEGGI REGIONALI ARTICOLO 19 (Modifiche alla legge regionale 29 giugno 1978, n. 38) 1. Alla lettera a) del primo comma dell’articolo 2 della legge regionale 29 giugno 1978, n. 38 (Disciplina e organizzazione degli interventi in dipendenza di calamità naturali) dopo le parole "ed igiene pubbliche" sono aggiunte le seguenti "e per l’accessibilità alle abitazioni ed alle attività produttive". 2. Dopo il secondo comma dell’articolo 4 della l.r. 38/1978 è aggiunto il seguente: "2 bis. La Regione può assumere a proprio carico gli oneri conseguenti ad ordinanze contingibili ed urgenti emanate dai sindaci a fronte di eventi calamitosi che abbiano determinato situazioni di emergenza richiedenti gli interventi di cui alla lettera a) del primo comma dell’articolo 2.". ARTICOLO 20 (Modifiche alla legge regionale 2 novembre 1982, n. 32) 1. Il terzo comma dell’articolo 11 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell’assetto ambientale) è sostituito dal seguente: "3. I comuni, sentite le comunità montane e le comunità collinari, possono individuare, dotandoli di opportuna segnalazione, percorsi a fini turistici e sportivi non competitivi, su tracciati già esistenti sul territorio, anche in deroga a quanto disposto dai commi 1 e 2. I comuni disciplinano l’utilizzo di tali percorsi con proprio regolamento in coerenza con le finalità di tutela della presente legge e dandone comunicazione alla Regione.". 2. Il sesto comma dell’articolo 11 della l.r. 32/1982, è sostituito dal seguente: "6. Sono esclusi dal divieto di cui ai commi da 1 a 5 i mezzi impiegati nei lavori agro-silvo-pastorali, nella sistemazione di piste sciistiche, nelle opere idraulico-forestali, nelle operazioni di pronto soccorso, di vigilanza forestale antincendio, di pubblica sicurezza, nonché i veicoli utilizzati per servizio pubblico e per motivati scopi professionali o impiegati dai proprietari, possessori o conduttori per il raggiungimento dei fondi serviti.". 3. Il terzo comma dell’articolo 12 della l.r. 32/1982, è sostituito dal seguente: "3. L’ente richiedente, per accedere al contributo, attesta negli strumenti urbanistici la destinazione dell’area a verde pubblico, privato o agricolo; la realizzazione degli interventi comporta l’automatica istituzione di un vincolo ventennale di inibizione alla trasformazione in altri usi e destinazioni dell’area oggetto delle attività di recupero e sistemazione, da recepire nello strumento urbanistico vigente. Per motivi di interesse pubblico di rilevanza regionale è fatta salva la facoltà della regione di intervenire in deroga al vincolo ventennale.". 4. Dopo il numero 4 della lettera c) del primo comma dell’articolo 38 della l.r. 32/1982, da ultimo modificato dall’articolo 14 della legge regionale 30 settembre 2008, n. 28, è aggiunto il seguente: " 4 bis) sia impiegato nei territori posti ad altitudine superiore a mille metri sul livello del mare;". 5. L’articolo 39 della l.r. 32/1982, sostituito dall’articolo 42, comma 2, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9, è sostituito dal seguente: "Art. 39. (Procedura amministrativa e contenzioso) 1. L’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge avvengono conformemente a quanto stabilito al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). 2. Il pagamento in misura ridotta, previsto dall’articolo 16 della l. 689/1981, si applca anche nei casi in cui l’articolo 38 prevede una sanzione amministrativa fissa o proporzionale. Nel caso di sanzione fissa la somma in misura ridotta è quantificata in un terzo del corrispondente importo. Nel caso di sanzione proporzionale il pagamento è eseguito mediante una somma pari a un terzo dell’ammontare della sanzione che può essere inflitta in concreto. 3. Quando un cittadino di nazionalità straniera alla guida di un mezzo motorizzato immatricolato all’estero viola le disposizioni di cui all’articolo 11, il trasgressore è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell’agente accertatore, il pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 16 della l. 689/1981. 4. La provincia, nel rispetto delle procedure di cui al comma 1, provvede all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni alle norme della presente legge comportanti illeciti amministrativi. 5. Avverso le ordinanze-ingiunzioni relative alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 2 è esperibile il ricorso in opposizione di cui alla l. 689/1981.". 6. L’articolo 40 della l.r. 32/1982, è sostituito dal seguente: "Art. 40. (Proventi e relazione annuale) 1. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative applicate per violazione delle norme della presente legge, corrisposte ai sensi dell’articolo 16 della l. 689/1981 ovvero a seguito di ordinanza-ingiunzione, sono introitati nel bilancio delle province che, per la quota loro spettante, le utilizzano per attività di tutela ed educazione ambientale e in particolare per le attività di vigilanza e contenzioso svolte dal proprio personale o da quello direttamente coordinato. 2. Le province, secondo un criterio di competenza territoriale, trasferiscono annualmente ai comuni il 50 per cento dei proventi derivanti delle sanzioni amministrative applicate nell’ambito dei territori dei succitati enti per la violazione delle norme della presente legge. 3. Le province trasmettono alla Regione entro il 30 giugno di ogni anno una relazione sullo stato di applicazione della presente legge con particolare riferimento ai provvedimenti adottati e all’impiego delle somme di cui al comma 1.". ARTICOLO 21 (Modifiche alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44) 1. Il numero 4 della lettera a) del comma 2 dell’articolo 63 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, di attuazione del d.lgs. 112/1998, è sostituito dal seguente: "4) interventi ed attività che comportino modificazione o trasformazione d’uso del suolo su aree superiori a trentamila metri quadrati o per volumi di scavo superiori a quindicimila metri cubi;". ARTICOLO 22 (Modifiche alla legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4) 1. Il comma 3 dell’articolo 19 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) è sostituito dal seguente: "3. Al fine di uniformare e coordinare il procedimento in coerenza con quanto disposto dall’articolo 4 del d.lgs. 227/2001, la Giunta regionale, con proprio provvedimento, definisce i criteri e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 2.". ARTICOLO 23 (Modifiche alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 60) 1. Il comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 (Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale) è sostituito dal seguente: "3. Per l’espletamento delle funzioni di cui al comma 2, al Direttore sono riservati i poteri di direzione e di gestione non espressamente assegnati alla dirigenza dalla normativa vigente e dallo Statuto, nonché la legale rappresentanza dell’ARPA.". ARTICOLO 24 (Modifiche alla legge regionale 20 novembre 2002, n. 28) 1. All’articolo 11, comma 2 della legge regionale 20 novembre 2002, n. 28 (Ampliamento delle attività dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), a seguito del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Modifiche alla legge regionale istitutiva 13 aprile 1995, n. 60) le parole "31 dicembre 2009" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2010". ARTICOLO 25 (Modifiche alla legge regionale 28 maggio 2007, n. 13) 1. Il comma 15 dell’articolo 20 della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 (Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia) è sostituito al seguente: "15. Il proprietario o chi ne ha titolo che, in assenza di documentati impedimenti tecnici, non installa impianti alimentati da fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica ai sensi dell’articolo 18, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa da 2.000,00 euro a 10.000,00 euro.". ARTICOLO 26 (Modifiche alla legge regionale 31 agosto 1979, n. 54) 1. Dopo il nono comma dell’articolo 2 della legge regionale 31 agosto 1979, n. 54 (Disciplina dei complessi ricettivi all’aperto) sono aggiunti i seguenti: "9 bis. I complessi ricettivi turistici all’aperto possono comprendere spazi o piazzole per l’insediamento di allestimenti mobili, ivi compresi strutture edilizie leggere, comunque denominate, non assimilabili per funzioni e dimensioni alle ordinarie abitazioni o strutture o manufatti a carattere residenziale. 9 ter. Tra gli allestimenti mobili rientrano tende, roulotte, caravan, maxi caravan e case mobili. Per case mobili si intendono manufatti non permanentemente infissi al suolo, che mantengono i sistemi di rotazione in funzione, ed hanno gli allacciamenti alle reti tecnologiche, gli accessori e le pertinenze rimovibili in ogni momento. 9 quater. I mezzi di cui al comma 9 ter possono essere dotati di preingressi funzionali al loro utilizzo costituiti da installazioni quali verande o coperture con mera funzione di protezione e soggiorno diurno delle persone ed aventi le caratteristiche tecniche di cui al punto 16) dell’Allegato 1 della presente legge. 9 quinquies. Nei complessi ricettivi turistici all’aperto, i mezzi mobili di pernottamento e soggiorno e relativi allestimenti, anche se collocati permanentemente entro il perimetro delle strutture regolarmente autorizzate per l’esercizio dell’attività, non costituiscono in alcun caso attività rilevante ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici e non sono soggetti, pertanto, a permessi di costruire, DIA o altro titolo abilitativo edilizio.". ARTICOLO 27 (Modifiche della legge regionale 3 ottobre 1994, n. 42) 1. L’articolo 2 della legge regionale 3 ottobre 1994, n. 42 (Interventi per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell’industria termale in Piemonte), è sostituito dal seguente: "Art. 2. (Programmazione degli interventi) 1. La Giunta regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, sentito il parere della commissione consiliare competente, definisce il programma annuale degli interventi da finanziare ai sensi dell’articolo 5. 2. Il programma di cui al comma 1 individua: a) i soggetti beneficiari; b) gli obiettivi di sviluppo dell’offerta turistica termale; c) le priorità di intervento per tipologia strutturale e aree territoriali, con particolare riferimento ai programmi che consentono la piena attuazione delle finalità di tutela ambientale in applicazione di normative comunitarie, nazionali e regionali.". 2. L’articolo 5 della l.r. 42/1994, è sostituito dal seguente: "Art. 5. (Contributi) 1. Nell’ambito del fondo regionale di cui all’articolo 8 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 18 (Interventi regionali a sostegno dell’offerta turistica) è istituita un’apposita sezione denominata “Termalismo” per la qualificazione e lo sviluppo dell’offerta turistica termale, finalizzata al sostegno degli interventi di cui all’articolo 2. Detta sezione può avvalersi di risorse disponibili appartenenti al fondo regionale medesimo. 2. Gli interventi di cui all’articolo 2 sono finanziati mediante contributi in conto interessi e in conto capitale, secondo i criteri di cui all’articolo 7 della l.r. 18/1999, come modificato dall’articolo 8 della legge regionale 5 ottobre 2005, n. 14.". 3. L’articolo 6 della l.r. 42/1994 è sostituito dal seguente: "Art. 6. (Aiuti di Stato e divieto di cumulo) 1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedano l’attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, o in regime de minimis, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea. 2. Fermo restando il divieto di cumulo previsto dalle disposizioni comunitarie, non è consentito il cumulo tra le agevolazioni previste dalla presente legge e quelle erogate in virtù di altre leggi regionali o da altre amministrazioni pubbliche per gli stessi costi ammissibili, fatte salve particolari ragioni di urgenza per le quali la Giunta regionale abbia riscontrato l’opportunità dell’erogazione del contributo ai fini di garantire la realizzazione dell’iniziativa, facendone specifica previsione nel provvedimento di concessione del contributo o con atto successivo.". ARTICOLO 28 (Modifiche alla legge regionale 8 luglio 1999, n. 18) 1. Il comma 4 dell’articolo 8 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 18 (Interventi regionali a sostegno dell’offerta turistica) è sostituito dal seguente: "4. Le risorse del fondo costituiscono patrimonio della Regione; tutte le somme residue e i rientri del fondo rotativo possono essere riutilizzati per le finalità di cui all’articolo 1 e, in particolare, per il sostegno di programmi annuali di intervento da approvarsi con provvedimento di Giunta regionale.". 2. Il comma 5 dell’articolo 8 della l.r. 18/1999 è sostituito dal seguente: "5. Il fondo può essere costituito o alimentato con stanziamenti stabiliti con legge finanziaria.". ARTICOLO 29 (Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2) 1. L’articolo 25 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell’impiantistica di risalita e dell’offerta turistica) è sostituito dal seguente: "Art. 25. (Vigilanza) 1. Ferma restando l’applicazione dell’articolo 21 della l. 363/2003, esercitano inoltre la vigilanza sull’osservanza della legge le guardie ecologiche volontarie di cui all’articolo 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell’assetto ambientale) limitatamente agli articoli 27, 28, 30, 31 e 32 della presente legge.". 2. L’articolo 35 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente: "Art. 35. (Sanzioni) 1. Fatta salva l’applicabilità delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, per le violazioni dei divieti e per l’inosservanza degli obblighi di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: a) 50,00 euro al metro quadrato per la realizzazione, anche parziale, di piste da sci permanenti in mancanza dell’autorizzazione prevista dall’articolo 12; b) da 10.000,00 euro a 50.000,00 euro per la violazione delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo di cui all’articolo 13 o stabilite da provvedimenti attuativi della presente legge; c) la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 2, della l. 363/2003, a carico del gestore, per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 18, comma 3, lettera i) relative alla stipulazione del contratto di assicurazione da responsabilità civile; d) la sanzione da 40,00 euro a 250,00 euro, a carico dell’utente, per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 18, comma 3, lettera i) relative alla stipulazione del contratto di assicurazione da responsabilità civile; e) la sanzione amministrativa di cui all’articolo 7, comma 4 della l. 363/2003, per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 18, comma 3, lettera e) relative all’obbligo di chiusura delle piste; f) da 5.000,00 euro a 10.000,00 euro per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 18, comma 3, lettera g); g) la sanzione amministrativa di cui all’articolo 3, comma 3 della l. 363/2003, per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 18, comma 3, lettera f) relative al servizio di soccorso e trasporto. 2. In attuazione dell’articolo 18, comma 2 della l. 363/2003, in caso di violazione delle disposizioni poste a tutela della sicurezza degli sciatori, fatta salva l’applicabilità delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: a) da 40,00 euro a 250,00 euro per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 18, comma 3, lettere a), j) e k); b) da 40,00 euro a 250,00 euro per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 23 e 24; c) da 40,00 euro a 250,00 euro per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 28, commi 2, 3 e 4; d) da 400,00 euro a 2.500,00 euro per l’inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 28, comma 6; e) da 40,00 euro a 2.500,00 euro per l’inosservanza delle disposizioni previste dal provvedimento deliberativo di cui all’articolo 28, comma 9 se non già sanzionate in modo specifico nel presente articolo; f) da 400,00 euro a 2.500,00 euro per l’utilizzo di motoslitte, quadricicli e mezzi assimilati, in assenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 28, comma 8, primo periodo; g) 50,00 euro per metro quadro di terreno innevato per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 29, comma 3; h) da 100,00 euro a 450,00 euro per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 29, comma 4; i) da 40,00 euro a 250,00 euro per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 30, comma 2; j) da 40,00 euro a 250,00 euro per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 32, commi 1 e 4; k) da 250,00 euro a 500,00 euro per l’omessa esibizione del titolo di viaggio (skipass) di cui all’articolo 32, comma 2 o per l’esibizione di un titolo di viaggio non in corso di validità o riconducibile a persona diversa; l) da 40,00 euro a 150,00 euro per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 32, comma 3; m) la sanzione amministrativa di cui all’articolo 14 della l. 363/2003, relativa all’omessa assistenza a persone infortunate, per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 32, comma 6; n) la sanzione amministrativa di cui all’articolo 8, comma 2 della l. 363/2003, per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 32, comma 7 relative all’obbligo del casco per i minori di quattordici anni; o) da 150,00 euro a 240,00 euro per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 27, comma 4 e all’articolo 32, commi 8, 9, 10, 11 e 13. 3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate e riscosse dal comune sul cui territorio si trova la pista da sci; per le piste che si estendono sul territorio di più comuni, è competente la comunità montana di riferimento. Le modalità ed i tempi di riscossione sono stabiliti dall’ente irrogatore. 4. Per l’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). 5. Qualora la violazione delle disposizioni sanzionate ai sensi dei commi 1 e 2 sia posta in essere da un cittadino di nazionalità straniera, è consentito al trasgressore di effettuare immediatamente, nelle mani dell’agente accertatore, il pagamento della sanzione in misura ridotta di cui all’articolo 16 della l. 689/1981. 6. La Giunta regionale aggiorna la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui ai commi 1 e 2, ogni due anni in misura pari all’intera variazione media nazionale, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti. In base a tali criteri sono fissati, entro il 28 febbraio dell’anno successivo al biennio, i nuovi valori delle sanzioni amministrative pecuniarie che si applicano con decorrenza dal 1° aprile dell’anno successivo. 7. Il gestore delle piste, ai fini del controllo del regolare utilizzo dei biglietti ed abbonamenti per la risalita, ha facoltà di richiedere, anche tramite personale a ciò delegato, l’esibizione dei titoli di viaggio. In caso di esibizione di un titolo di viaggio non in corso di validità o riconducibile a persona diversa, oltre alle sanzioni pecuniarie di cui al comma 2, lettera k) è sempre disposto l’immediato ritiro del titolo di viaggio. 8. In caso di violazione delle prescrizioni in materia di utilizzo e conduzione di motoslitte, quadricicli e mezzi assimilati, che comportino le sanzioni pecuniarie di cui al comma 2, lettere d), e) e f) è sempre disposto il sequestro amministrativo del mezzo. 9. Nei casi in cui per l’utilizzo delle piste di sci di fondo è richiesto il pagamento di un biglietto di ingresso, allo sciatore che ne è sprovvisto è comminata una sanzione amministrativa pari a cinque volte il prezzo del biglietto medesimo.". 3. Dopo il comma 2 dell’articolo 49 della l.r. 2/2009 sono inseriti i seguenti: "2 bis. In deroga al comma 2, le disposizioni di cui all’articolo 18, comma 3, lettere a), c), d) ed f), si applicano a decorrere dal 31 maggio 2010. 2 ter. Le disposizioni di cui all’articolo 30, comma 2 e di cui all’articolo 35, comma 2, lettera i) si applicano a decorrere dalla pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 30, comma 2 bis e comunque dopo il 31 dicembre 2010.". 4. Dopo il comma 6 dell’articolo 49 della l.r. 2/2009 è inserito il seguente: "6 bis. Ai fini dell’accesso alle agevolazioni finanziarie previste per l’anno 2009, nelle more del perfezionamento delle procedure amministrative volte al rilascio dell’atto di classificazione in seno alla competente commissione tecnico-consultiva per le aree sciabili di cui all’articolo 11, è consentita la presentazione, in luogo dell’istanza prevista all’articolo 7, comma 4, di una autocertificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti agli articoli 42, 43 e 44. Qualora vengano accertate difformità tra l’atto finale di classificazione e l’autocertificazione presentata, si procederà ai necessari conguagli economici sulle agevolazioni concesse ai soggetti beneficiari.". ARTICOLO 30 (Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1) 1. Dopo il comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422) è aggiunto il seguente: "2 bis. I contratti di servizio relativi all’esercizio dei servizi di trasporto pubblico ferroviario, hanno durata minima non inferiore a sei anni rinnovabili di altri sei, nei limiti degli stanziamenti di bilancio allo scopo finalizzati.". 2. La rubrica dell’articolo 18 della l.r. 1/2000 è sostituita dalla seguente: "Controllo, monitoraggio e vigilanza". 3. Il comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 1/2000 è sostituito dal seguente: "1. La Regione esercita compiti di controllo, di monitoraggio e di vigilanza sulla generalità dei servizi di trasporto pubblico locale.". 4. Il comma 2 dell’articolo 18 della l.r. 1/2000 è sostituito dal seguente: "2. Le funzioni relative al controllo, monitoraggio ed alla vigilanza sui servizi di trasporto pubblico locale sono esercitate dagli enti competenti che possono anche avvalersi di soggetti esternalizzati da loro appositamente incaricati.". 5. Il comma 3 dell’articolo 18 della l.r. 1/2000 è sostituito dal seguente: "3. I soggetti esercenti i servizi di trasporto pubblico locale hanno l’obbligo di consentire al personale incaricato ai sensi del comma 2 il libero accesso ai veicoli, agli impianti ed alla documentazione amministrativa contabile.". 6. Il comma 4 dell’articolo 18 della l.r. 1/2000 è sostituito dal seguente: "4. Il personale di cui al comma 2 accerta e contesta le violazioni a carico dei soggetti secondo quanto previsto nei rispettivi contratti di servizio.". 7. Dopo il comma 6 dell’articolo 20 della l.r. 1/2000 sono inseriti i seguenti: "6 bis. Il personale delle aziende di trasporto, espressamente incaricato ai sensi del comma 6, accerta e contesta ogni altra violazione punita con sanzione amministrativa pecuniaria in materia di trasporto pubblico locale. 6 ter. La Regione attribuisce la qualifica di agente di polizia amministrativa al personale di cui al comma 6 in possesso dei seguenti requisiti: a) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione, come da dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa); b) godere dei diritti civili e politici; c) aver frequentato con esito favorevole, il corso di idoneità di cui all’articolo 20 bis. 6 quater. La Giunta regionale definisce le modalità per l’attribuzione della qualifica di agente di polizia amministrativa di cui al comma 6 ter.". 8. Dopo l’articolo 20 della l.r. 1/2000, è inserito il seguente: "Art. 20 bis (Corsi di idoneità) 1. La Regione organizza un corso, con esame finale, per il conseguimento dell’idoneità ad accertare e contestare le violazioni punite con sanzione amministrativa pecuniaria in materia di trasporto pubblico locale, destinato al personale individuato a tal fine dalle aziende di trasporto. 2. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per l’organizzazione del corso di cui al comma 1.". 9. Dopo il comma 4 dell’articolo 26 della l.r. 1/2000, è aggiunto il seguente: "4 bis. Agli oneri di cui all’articolo 20 bis, il cui stanziamento è iscritto nell’ambito dell’unità previsionale di base (UPB) DB15011 (Istruzione, formazione professionale e lavoro - Attività formativa Titolo I: spese correnti) si provvede ai sensi dell’articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l’anno 2003).". 10. Il personale delle aziende di trasporto che, alla data di entrata in igore della presente legge, svolge funzioni di controllore o di verificatore dei titoli di viaggio sui trasporti pubblici, ha diritto all’attribuzione della qualifica di agente di polizia amministrativa se in possesso dei requisiti di cui alle letere a) e b) del comma 6 ter dell’articolo 20 della l.r. 1/2000, introdotto dalla presente legge. 11. Le disposizioni del comma 4 non si applicano al personale delle aziende di trasporto che svolge funzioni di controllore o di verificatore dei titoli di viaggio per un periodo temporaneo. 12. La Giunta regionale definisce le modalità attuative ed organizzative di cui all’articolo 20 bis della l.r. 1/2000, introdotto dalla presente legge, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge. ARTICOLO 31 (Modifiche alla legge regionale 26 ottobre 2009, n. 25) 1. Al comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 26 ottobre 2009, n. 25 (Interventi a sostegno dell’informazione e della comunicazione istituzionale via radio, televisione, cinema e informatica) dopo le parole "le emittenti radiotelevisive locali" sono inserite le seguenti: ", ivi ricomprese le comunitarie dotate di impianti". 2. Alla lettera g) del comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 25/2009 le parole: "due iscritti" sono sostituite dalle seguenti: "un iscritto". 3. L’articolo 17 della l.r. 25/2009 è sostituito dal seguente: "Art. 17. (Disposizioni finanziarie) 1. Per l’anno fnanziario 2009 sono autorizzate le seguenti spese, iscritte nell’ambito della UPB DB06001: a) per la concessione delle agevolazioni previste dall’articolo 7, comma 2, lettera a) è autorizzata la spesa di 500.000,00 euro; b) per la concessione dei contributi previsti dall’articolo 18 è autorizzata la spesa di 400.000,00 euro. 2. Alla copertura degli oneri finanziari di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione dell’UPB DB06011 per 42.500,00 euro, dell’UPB DB09021 per 770.500,00 euro e dell’UPB DB13022 per 87.000,00 euro. 3. Per il biennio 2010-2011 alla spesa in conto capitale, stimata in 1 milione di euro per ciascun anno, in termini di competenza, iscritta nell’ambito dell’UPB DB16042 del bilancio pluriennale 2009-2011 si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall’articolo 8 della l.r. 7/2001 e dall’ articolo 30 della l.r. 2/2003.". ARTICOLO 32 (Modifiche alla legge regionale 9 giugno 1994, n. 18) 1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 18 (Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali") le parole: "di servizi socio sanitari ed educativi" sono sostituite dalle seguenti: "dei servizi alla persona". 2. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 18/1994 le parole: "socio sanitari educativi" sono sostituite dalle seguenti: "alla persona". 3. Dopo il comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 18/1994 sono inseriti i seguenti: "2 bis. Le cooperative sociali iscritte alla sezione A di cui al comma 2, lettera a) oltre alle attività socio-assistenziali, socio-sanitarie ed educative, possono gestire anche attività sanitarie nell’ambito del trasporto sanitario, dell’assistenza domiciliare, della residenzialità in strutture ad elevata intensità assistenziale, di ambulatori in cui si erogano prestazioni sanitarie. 2 ter. Le attività sanitarie di cui al comma 2 bis sono rese prevalentemente ad integrazione di quelle socio assistenziali e, in via prioritaria, finalizzate alla tutela e supporto degli anziani, dei minori e dei cittadini in stato di disagio psichico, fisico e sensoriale nell’ambito di specifici progetti assistenziali. 2 quater. Le cooperative sociali iscritte alla sezione A di cui al comma 2, lettera a) possono gestire servizi educativi anche riferibili ad attività di istruzione. 2 quinquies. La Giunta regionale, con successivo provvedimento da adottarsi acquisito il parere della commissione consiliare competente, individua gli specifici ambiti delle attività di cui ai commi 2 bis, 2 ter e 2 quater.". 4. Al comma 3 dell’articolo 2 della l.r. 18/1994 dopo le parole: "ai benefici previsti dalla legge." sono aggiunte, infine, le seguenti: "L’iscrizione non dà automaticamente titolo allo svolgimento dell’attività.". 5. Il comma 5 dell’articolo 2 della l.r. 18/1994, come sostituito dall’articolo 61della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 è sostituito dal seguente: "5. Non sono iscrivibili le cooperative ed i consorzi che abbiano, come esclusivo scopo statutario, lo svolgimento di attività di formazione professionale di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845 e alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale).". 6. Al comma 6 dell’articolo 2 della l.r. 18/1994 la parola: "gennaio" è sostituita con la seguente: "marzo". 7. Al comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 18/1994, come sostituito dall’articolo 61 della l.r. 1/2004, le parole: "alla Prefettura, all’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione" sono sostituite dalle seguenti: "alla Camera di Commercio, alla Direzione provinciale del lavoro". 8. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 18/1994 come modificato dall’articolo 61 della l.r. 1/2004, dopo la parola: "Statuto", sono aggiunte le seguenti: "della sede legale e della sede amministrativa;". ARTICOLO 33 (Sostituzione dell’articolo 8 della legge regionale 18 maggio 2004, n. 12) 1. L’articolo 8 della legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l’anno 2004), come modificato dall’articolo 30 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9, è sostituito dal seguente: "Art. 8. (Fondo di garanzia per l’accesso al credito a favore dell’imprenditoria femminile e giovanile e fondo di garanzia per il microcredito) 1. La Regione, mediante la concessione di garanzie agli istituti di credito, favorisce l’accesso al credito a breve e medio termine alle piccole imprese, anche individuali, come definite dalla normativa comunitaria, purchè siano formate da donne o da giovani di età tra i 18 e i 35 anni. 2. La Regione assicura priorità alle domande presentate da imprese a prevalente partecipazione femminile. 3. Ai fini di quanto previsto al comma 1, la Regione costituisce un fondo di garanzia e stipula apposita convenzione con la Finpiemonte s.p.a., per stabilire criteri, modalità e procedure per la concessione delle garanzie, e prevede altresì l’incremento annuale della propria quota di partecipazione al fondo. 4. La Regione, mediante la concessione di garanzie agli istituti di credito, favorisce l’accesso al microcredito ai seguenti soggetti: a) imprese di nuova costituzione in forma giuridica di società di persone, società cooperative di produzione lavoro, incluse le società cooperative sociali e ditte individuali; b) soggetti titolari di Partita IVA nella fase di avvio dell’attività. 5. Ai fini di quanto previsto al comma 4, la Regione costituisce un fondo di garanzia per il microcredito e stipula apposita convenzione con la Finpiemonte s.p.a., per stabilire criteri, modalità e procedure per la concessione delle garanzie, e prevede altresì l’incremento annuale della propria quota di partecipazione al fondo. 6. Per gli oneri derivanti dagli interventi di cui ai commi 3 e 5 si provvede per l’anno finanziario 2009 con le risorse iscritte nell’unità previsionale di base (UPB) DB15052 (Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro - Promozione e Sviluppo dell’imprenditorialità e della Cooperazione - Titolo II - spese d’investimento) del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2009 e per il biennio 2010 e 2011 con risorse della stessa unità previsionale di base del bilancio pluriennale 2010-2011. 7. Gli interventi previsti dal presente articolo sono disposti nel rispetto della regola comunitaria "de minimis" ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006.". ARTICOLO 34 (Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34) 1. Il comma 1 dell’articolo 53 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 (Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro) è sostituito dal seguente: "1. Al fine di promuovere e incentivare forme di articolazione della prestazione lavorativa e dell’organizzazione del lavoro volte a favorire la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, la Regione e gli enti locali, ai sensi della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città) sostengono, anche finanziariamente progetti proposti da aziende e da enti, secondo gli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente.". ARTICOLO 35 (Modifiche alla legge regionale 19 novembre 1999, n. 28) 1. Dopo il comma 2 ter dell’articolo 8 della legge regionale 19 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte), introdotto dall’articolo 9 della legge regionale 28 febbraio 2005, n. 4, sono aggiunti i seguenti: "2 quater. Per ogni altra violazione alle disposizioni della presente legge in materia di orari si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 a 3.000 euro. 2 quinquies. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo è aggiornata ogni tre anni in misura pari all’intera variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei tre anni precedenti. In base a tali criteri sono fissati, entro il 28 febbraio dell’anno successivo al triennio, i nuovi valori delle sanzioni amministrative pecuniarie che si applicano con decorrenza dal 1° aprile dell’anno successivo. 2 sexies. Il comune è competente a ricevere il rapporto di cui all’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689/1981 (Modifiche al sistema penale), ad accertare le violazioni ed applicare le sanzioni amministrative ai sensi dell’ articolo 18 della medesima legge e ad introitarne i proventi. 2 septies. Il procedimento per l’applicazione delle sanzioni è regolato dalla legge regionale 28 novembre 1989, n. 72 (Disciplina dell’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).". 2. Dopo l’articolo 9 della l.r. 28/1999 è inserito il seguente: "Art. 9 bis. (Attività di supporto istituzionale, verifica, controllo ed esercizio del potere sostitutivo) 1. La Regione, attraverso il responsabile della struttura competente in materia di commercio, supporta gli enti locali nell’applicazione delle disposizioni della legge, e ne coordina, se necessario, l’azione. 2. La Regione, attraverso il responsabile del procedimento presso la struttura competente in materia di commercio, verifica la corretta applicazione delle disposizioni di cui agli articoli precedenti, con particolare riferimento all’azione degli enti locali in ordine all’attività di programmazione, amministrativa e di vigilanza. 3. In caso di violazioni o inadempimenti degli enti locali, la Giunta regionale esercita il potere sostitutivo di cui all’articolo 14 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali). 4. Se la violazione o l’inadempimento persistono, la Giunta regionale dà mandato alla struttura competente in materia di commercio di provvedere in sostituzione dell’ente inadempiente e di adottare tutti gli atti di competenza di questo. Nell’esercizio del potere sostitutivo la Giunta regionale può deliberare l’esclusione fino a due anni dall’applicazione delle particolari deroghe di cui all’articolo 12, comma 1, del d.lgs. 114/1998 per le località ad economia turistica, come individuate in applicazione dell’articolo 9.". 3. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 11 della l.r. 28/1999, è sostituita dalla seguente: "a) le indicazioni relative alle modalità di esercizio del commercio su area pubblica, alle procedure per il rilascio e alle altre vicende giuridico amministrative delle autorizzazioni, compresa la verifica della regolarità della posizione dell’impresa ai fini amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti per le vicende giuridico amministrative successive al rilascio delle autorizzazioni, ed i criteri per l’assegnazione dei posteggi.". 4. Dopo il comma 6 dell’articolo 17 della l.r. 28/1999 è inserito il seguente: "6 bis. I corsi previsti per l’acquisizione dei requisiti professionali, di cui ai commi precedenti, in caso di inizio di nuove attività di commercio su aree pubbliche, sono previsti anche per il settore non alimentare. Oltre a quanto già previsto al comma 1, la preparazione dei neo imprenditori dovrà approfondire le tematiche connesse alla lotta alla contraffazione, alla tutela dei marchi, alla pubblicità dei prezzi,alla tutela dei consumatori, alla conoscenza dei prodotti, e dei loro componenti, approfondendo le conseguenze della diffusione di quelli tossici o nocivi per la salute pubblica.". 5. Dopo il comma 5 dell’articolo 18 della l.r. 28/1999, è inserito il seguente: "5 bis. Ai limitati effetti dell’applicazione della lettera b) del comma 1, si considerano imprese operanti nel settore del commercio anche gli agenti e rappresentanti di commercio di cui alla legge 3 maggio 1985, n. 204 (Disciplina dell’attività di agente e rappresentante di commercio).". ARTICOLO 36 (Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38) 1. Dopo il comma 2 dell’articolo 21 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 (Disciplina dell’esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande) è inserito il seguente: "2 bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche per le violazioni di cui all’articolo 180 del r.d. 635/1940, relativamente alle attività di cui all’articolo 2.". ARTICOLO 37 (Modifiche alla legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1) 1. Dopo il comma 6 dell’articolo 7 della legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di artigianato), è aggiunto il seguente: "6 bis. Al verificarsi di eventi congiunturali sfavorevoli la Giunta regionale procede alla individuazione e delimitazione dell’evento e provvede, previo parere della commissione consiliare competente, a predisporre o modificare i programmi d’intervento di cui all’articolo 10, comma 2, lettera a), finalizzati alla corresponsione di un beneficio economico costituito da un prestito agevolato e da un contributo in conto capitale, le cui modalità ed entità sono stabilite nei programmi medesimi.". ARTICOLO 38 (Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2009, n. 22) 1. Dopo il comma 2 dell’articolo 12 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 22 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l’anno 2009) è inserito il seguente: "2 bis. Per l’attuazione del presente articolo è istituita la spesa nell’ambito della UPB DB16042, unità che presenta la necessaria disponibilità finanziaria.". ARTICOLO 39 (Modifiche alla legge regionale 6 novembre 2007, n. 21) 1. Dopo l’articolo 2 della legge regionale 6 novembre 2007, n. 21 (Norme in materia di uso di sostanze psicotrope su bambini ed adolescenti) è inserito il seguente: "Art. 2 bis (Informativa) 1. Nella Regione il trattamento con sostanze psicotrope, e nello specifico farmaci psicostimolanti, antipsicotici, psicoanalettici, antidepressivi e ipnotici su bambini e adolescenti fino a diciotto anni può essere praticato previa informazione scritta consapevole, attuale e manifesta. 2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale predispone un modulo per l’informativa attraverso il quale il medico di medicina generale, il pediatra di libera scelta, lo psichiatra o il neuropsichiatria infantile interessato, fornisce, in forma scritta e in modo dettagliato, oltre ai vantaggi presunti, esaurienti informazioni in ordine agli effetti collaterali del farmaco consigliato, ai possibili trattamenti alternativi ed alle modalità di somministrazione. 3. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, individua strumenti e modalità per favorire l’accesso a terapie sia alternative sia integrative alla somministrazione delle sostanze psicotrope di cui al comma 1.". ARTICOLO 40 (Modifiche alla legge regionale 7 aprile 2000, n. 36) 1. L’articolo 4 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 36 (Riconoscimento e valorizzazione delle associazioni pro loco) è sostituito dal seguente: "Art. 4. (Albo delle associazioni turistiche pro loco) 1. Per favorire il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1 è istituito l’albo delle associazioni turistiche pro loco, coordinato in sezioni provinciali. 2. Può essere iscritta all’albo ed assumere la denominazione di associazione turistica pro loco l’associazione per la quale concorrono le seguenti condizioni: a) si proponga di attuare l’attività di promozione turistica e di valorizzazione del territorio così come descritta all’articolo 1; b) sia costituita con atto pubblico o con scrittura privata ed il relativo statuto preveda la possibilità di iscrizione da parte di tutti i cittadini residenti nel Comune, la pubblicità delle sedute del Consiglio di amministrazione, la disposizione che, in caso di scioglimento dell’associazione, i beni acquisiti con il concorso finanziario specifico o prevalente della Regione o di enti pubblici siano devoluti al Comune nel cui territorio l’associazione ha sede; lo statuto può inoltre prevedere la presenza, negli organi di amministrazione dell’associazione, di rappresentanti di organismi o associazioni locali che svolgono attività o realizzano iniziative che interessano lo sviluppo turistico del territorio; c) svolga la propria attività in un Comune nel quale non operi altra associazione turistica pro loco; qualora nel Comune coesistano più località fortemente caratterizzate e distinte sotto il profilo turistico, possono essere riconosciute anche più associazioni turistiche pro loco in uno stesso Comune; d) la località nella quale è stata istituita possegga attrattive turistiche, così come individuate all’articolo 1.". Capo III. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ARTICOLO 41 (Disposizioni transitorie e ratifica di provvedimenti già assunti) 1. Le disposizioni di cui agli articoli 21 e 22 entrano in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2010. 2. Le istruttorie finalizzate al rilascio delle autorizzazioni in materia di vincolo idrogeologico in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1, sono concluse dagli enti che le hanno avviate e trasmesse all’ente competente per l’adozione del provvedimento finale. 3. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti di autorizzazione in materia di vincolo idrogeologico per interventi realizzati su superfici forestali rilasciati da comuni e province dopo l’entrata in vigore della l.r. 4/2009 e fino all’entrata in vigore della presente legge. ARTICOLO 42 (Abrogazioni) 1. La legge regionale 30 ottobre 1979, n. 62 (Disciplina dei mercati all’ingrosso), è abrogata. 2. Il comma 2 dell’articolo 42 della l.r. 9/2007 è abrogato. 3. Sono abrogati gli articoli 39 e 40 della l.r. 4/2009. 4. La lettera f) del comma 2 dell’articolo 63 della l.r. 44/2000 è abrogata. 5. Il comma 3 dell’articolo 7 della legge regionale 14 luglio 2009, n. 20 (Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica) è abrogato. 6. L’ottavo comma dell’articolo 2 della l.r. 54/1979 è abrogato. 7. L’articolo 10 della l.r. 42/1994, è abrogato. 8. La lettera f) del comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 25/2009 è abrogata. ARTICOLO 43 (Dichiarazione d’urgenza) 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. Formula Finale: La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Data a Torino, addì 04 dicembre 2009 p. Mercedes Bresso Il Vice Presidente Paolo Peveraro ALLEGATO 1 Allegato A. Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario(Art. 1) (L’allegato in oggetto non è acquisito nel sito) ALLEGATO 2 Allegato B. Variazioni al bilancio pluriennale 2009 - 2011 (Art. 1) (L’allegato in oggetto non è acquisito nel sito)