Legge regionale 18 febbraio 2010, n. 11
Norme in materia di pet therapy - terapia assistita con animali e attività assistita con animali.
 
Il Consiglio regionale ha approvato. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge ARTICOLO 1 Finalità) 1. La Regione Piemonte definisce e promuove la terapia assistita con animali (TAA) e l’attività assistita con animali (AAA), riconoscendone il valore terapeutico e riabilitativo, sancendone gli ambiti applicativi e le modalità di intervento. ARTICOLO 2 (Definizione) 1. Si definisce terapia assistita con animali ogni intervento terapeutico e riabilitativo rivolto a persone con patologie neuromotorie, cognitive o psichiatriche, avente la finalità di ridurre la differenza tra il livello reale e potenziale di capacità del sistema lesionato e tendendo a limitare lo stato patologico diagnosticato e i suoi effetti. 2. Si definisce attività assistita con animali ogni progetto di tipo ludico, ricreativo ed educativo finalizzato a migliorare la qualità della vita dei soggetti interessati. ARTICOLO 3 (Ambiti applicativi) 1. La TAA e l’AAA possono essere praticate in particolare presso ospedali, centri di riabilitazione, centri residenziali e semi-residenziali sanitari, case di riposo, scuole di ogni ordine e grado, istituti di detenzione, comunità di recupero, centri privati, fattorie socio-terapeutiche e didattiche, centri gestiti da cooperative sociali. ARTICOLO 4 (Programmi terapeutici ed equipe multidisciplinari di lavoro) 1. La TAA e l’AAA sono svolte attraverso programmi finalizzati a mettere in evidenza gli obiettivi rispettivamente terapeutici generali o specifici, ludici, ricreativi ed educativi commisurati alle esigenze del soggetto beneficiario. 2. I programmi di cui al comma 1 sono predisposti e realizzati da equipe multidisciplinari di lavoro costituite da figure qualificate in funzione della tipologia progettuale e provviste di curriculum attestanti esperienze professionali documentabili o competenze specifiche. Tali programmi sono registrati presso l’azienda sanitaria locale competente per territorio ed esaminati dalla Commissione per la terapia e l’attività assistite con animali di cui all’articolo 7. 3. Nell’equipe di cui al comma 2 è sempre prevista la figura di un medico veterinario e di un operatore con specifica preparazione nell’interazione con la specie animale di riferimento, nonché il possesso, da parte dei soggetti componenti l’equipe, di un animale opportunamente educato alle attività e terapie assistite con animali. ARTICOLO 5 (Formazione degli operatori di equipe) 1. La Regione promuove percorsi di formazione e di aggiornamento per gli operatori dell’equipe di cui all’articolo 4. 2. I corsi di formazione sono in particolare finalizzati: a) a sviluppare una competenza di base riguardo alle attività e terapie assistite con animali, ai relativi metodi di intervento ed ai loro effetti; b) ad approfondire la conoscenza del rapporto uomo-animale e dell’animale coinvolto nelle attività e terapie assistite con animali, incluse le competenze etologiche; c) ad avere conoscenza e padronanza della relazione pluridisciplinare, nonché conoscenza generale delle disabilità e degli stati patologici a cui la terapia si rivolge. ARTICOLO 6 (Animali coinvolti nella terapia assistita con animali e nell’attività assistita con animali) 1. Gli animali prescelti per lo svolgimento dei programmi di TAA e di AAA devono presentare caratteristiche di specie e di indole tali da risultare adatti alle finalità del progetto. Gli animali devono essere mantenuti sotto controllo sanitario e devono essere opportunamente addestrati se l’attività lo richiede. Le attività di TAA e AAA devono essere svolte in modo tale da garantire sempre il rispetto del benessere animale. ARTICOLO 7 (Commissione per la terapia e l’attività assistite con animali) 1. È istituita, presso l’assessorato regionale competente in materia di tutela della salute, la Commissione per la terapia e l’attività assistite con animali. 2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è così composta: a) un rappresentante dell’assessorato competente in materia di tutela della salute e sanità pubblica con funzioni di coordinamento; b) un rappresentante dell’assessorato competente in materia di politiche sociali; c) uno psichiatra; d) un neuropsichiatra infantile; e) uno psicologo; f) un terapista della riabilitazione (psicomotricista, logopedista, fisioterapista) con esperienza in attività e terapie assistite con animali; g) un terapista della riabilitazione abilitato e con esperienza in pet therapy; h) un medico veterinario esperto in comportamento animale e con competenza in pet therapy; i) un etologo con competenza in pet therapy; j) un medico veterinario zooiatra; k) due rappresentanti delle associazioni del privato sociale operanti nell’ambito delle attività e terapie assistite con animali; l) un addestratore specializzato in attività e terapia assistite con animali. ARTICOLO 8 (Compiti e funzioni della Commissione per la terapia e l’attività assistite con animali) 1. La Commissione per la terapia e l’attività assistite con animali svolge le seguenti funzioni: a) esamina i programmi di terapia e attività assistita con animali che abbiano rilevanza ai fini dell’inserimento in programmi di terapia, riabilitazione, educazione sanitaria, promozione della salute, in attività ricreative e di sostegno effettuate in strutture socio-sanitarie ed assistenziali; b) valuta i requisiti professionali delle figure coinvolte nei progetti di terapia e di attività assistita con animali; c) verifica la validità ed il regolare svolgimento dei progetti di terapia e attività assistite nonchè il rispetto dei requisiti per tutelare il benessere degli animali coinvolti; d) propone linee guida per definire ed uniformare le buone pratiche nel campo delle terapie e attività assistite con animali nell’ambito di strutture socio-sanitarie e nel campo dell’educazione sanitaria e della promozione della salute; e) svolge approfondimenti e ricerche anche mediante accertamenti in loco o delega ai competenti servizi delle ASL. 2. La Commissione può avvalersi in via permanente o occasionale di esperti in terapie e attività assistite con gli animali che ritenga opportuno consultare e di cui può richiedere la presenza per lo svolgimento dei propri lavori. 3. Ai componenti della Commissione spettano i compensi determinati dalla Giunta regionale con apposito provvedimento, in deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l’Amministrazione regionale). ARTICOLO 9 (Norme di attuazione) 1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, adotta un regolamento che individua le modalità operative per lo svolgimento di terapie e attività assistite con animali e i criteri e le modalità di formazione ed educazione dell’animale coinvolto. ARTICOLO 10 (Norma finanziaria) 1. Per l’attuazione della presente legge, nel biennio 2010-2011, allo stanziamento annuo di 50.000,00 euro, in termini di competenza, iscritto nell’ambito dell’unità previsionale di base (UPB) DB20021 del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall’articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall’articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l’anno 2003). Formula Finale: La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Data a Torino, addì 18 febbraio 2010 Mercedes Bresso