Legge regionale 29 marzo 2011, n. 2
Modifiche agli articoli 56 e 65 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) ed all' articolo 1 della legge regionale 7 agosto 2006, n. 29 (Proroga della destinazione a Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino).
 
Il Consiglio regionale ha approvato. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge Art. 1 (Modifiche agli articoli 56 e 65 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19) 1.Al comma 1 dell'articolo 56 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità), sostituito dall' articolo 10 della legge regionale 1 giugno 2010, n. 14, le parole: "1° aprile 2011", sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2012". 2.Al comma 2 dell'articolo 56 della l.r. 19/2009, le parole: "tra il 1° e il 31 gennaio 2011", sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1° e il 31 ottobre 2011". 3.Al comma 3 dell'articolo 56 della l.r. 19/2009, le parole: "28 febbraio 2011", sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2011". 4.Il comma 8 dell'articolo 56 della l.r. 19/2009, è sostituito dal seguente: " 8. Fino al 30 settembre 2011 gli organi degli enti soppressi rimangono in carica con pieni poteri, a prescindere dalla loro naturale scadenza, per le aree di rispettiva competenza. Dal 1° ottobre e fino all'insediamento degli organi dei nuovi enti, gli organi degli enti soppressi rimangono in carica esclusivamente per le funzioni di ordinaria amministrazione, per i provvedimenti di urgenza e per gli adempimenti di chiusura dei documenti contabili degli enti soppressi.". 5.Al comma 1 dell'articolo 65 della l.r. 19/2009, sostituito dall' articolo 10 della l.r. 14/2010, le parole: "1° aprile 2011", sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2012". Art. 2 (Modifiche all' articolo 1 della legge regionale 7 agosto 2006, n. 29) 1.Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 2006, n. 29 (Proroga della destinazione a Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino), come da ultimo modificato dall' articolo 11 della legge regionale 1° giugno 2010, n. 14, le parole: "1° aprile 2011", sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2012". Art. 3 (Dichiarazione d'urgenza) 1.La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Data a Torino, addi' 29 marzo 2011 Roberto Cota