Legge regionale del 23 marzo 2004, n.8
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Modificazioni alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 31 (Disposizioni per la prevenzione e lotta all’inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche)
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Il Consiglio regionale ha approvato. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
Art. 1
1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 31 (Disposizioni per la prevenzione e lotta all’inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche) e’ sostituita dalla seguente: “c) gli impianti che impiegano piu’ sorgenti luminose complessivamente non superiori a 25 mila lumen;”. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Data a Torino, addì 23 marzo 2004 Enzo Ghigo
Nota all’articolo 1. Il testo dell’articolo 7 della l.r. 31/2000 come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente: “Art. 7. (Deroghe) 1. Non sono in generale soggette alle disposizioni di cui alla presente legge, fatti salvi i casi particolari eventualmente individuati con provvedimento della Giunta regionale, le seguenti installazioni: a) sorgenti di luce già strutturalmente protette: porticati, logge, gallerie e in generale quelle installazioni che per loro posizionamento non possono diffondere luce verso l’alto; b) sorgenti di luce non a funzionamento continuo che non risultino comunque attive oltre due ore dal tramonto del sole; c) gli impianti che impiegano più sorgenti luminose complessivamente non superiori a 25 mila lumen; d) gli impianti di uso saltuario od eccezionale, purché destinati ad impieghi di protezione, sicurezza o per interventi di emergenza; e) gli impianti destinati all’illuminazione di monumenti, edifici e siti monumentali tutelati dalla normativa in materia di beni culturali e gli impianti sportivi.".
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